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Numero d'incarto:
11.1998.180
Data decisione, Autorità:
21.09.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00180
Lugano,
4 giugno 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio:
assistenza giudiziaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 31 ottobre 1997 da
, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul
decreto del 29 ottobre 1998 con cui il Pretore ha ammesso la convenuta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria limitatamente al 50%;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 6 novembre 1998 presentato
da __________ __________ contro il decreto del Pretore;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________
(1956) si è sposato il __________ 1989 a __________ con __________ __________
(1961), cittadina __________, dalla quale ha avuto un figlio, __________, nato
__________ 1994;
che il 31 ottobre 1997
egli ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di
conciliazione;
che __________ __________
ha instato il 2 dicembre 1997 per il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che il tentativo di
conciliazione è decaduto infruttuoso il 12 dicembre 1997;
che il 13 luglio 1998 __________
__________ ha promosso causa per ottenere il divorzio;
che con decreto del 29
ottobre 1998 il Pretore ha ammesso __________ __________ al beneficio
dell’assistenza giudiziaria “limitatamente al 50% delle spese di causa e
dell’onorario di patrocinio”;
che contro tale decreto
__________ __________ ha presentato appello il 6 novembre 1998 chiedendo il
beneficio dell’assistenza giudiziaria integrale, tanto in prima quanto in seconda
sede;
che __________ __________
non ha formulato osservazioni all’appello;
che il 25 maggio 1999,
all’udienza preliminare nella causa di merito, le parti hanno stipulato una
convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
che in tale occasione il
Pretore ha accertato come la convenuta non fosse in grado di rimunerare appieno
il proprio avvocato, nonostante il suo convivente avesse già contribuito nei
limiti delle sue possibilità versando fr. 4500.–;
che, ciò posto, egli ha
conferito seduta stante a __________ __________ il beneficio dell’assistenza
giudiziaria al 100% per quanto eccedeva la somma di fr. 4500.–, dichiarando
caduco il proprio decreto del 29 ottobre 1998;
che nelle circostanze
descritte l’appello di __________ __________ è divenuto senza oggetto, come
l’interessata medesima ha riconosciuto davanti al Pretore;
e considerando
in diritto: che il giudice, udite le
parti, stralcia una causa dai ruoli se la lite diventa priva d’oggetto o di
interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC), così come stralcia la causa in caso
di transazione, acquiscenza o desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);
che il Codice di procedura
civile non specifica a quali criteri debba attenersi il pronunciato sulle spese
e le ripetibili qualora la causa divenga senza oggetto o senza interesse
giuridico;
che l’art. 151 CPC evoca
unicamente la desistenza, la transazione o l’acquiscenza, prevedendo che in
tali ipotesi “le tasse , le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a
richiesta di parte, dal giudice adito”;
che nondimeno, secondo
giurisprudenza, qualora una lite diventi priva d’oggetto o d’interesse
giuridico per le parti, si applica analogicamente – in materia di spese e
ripetibili – l’art. 72 della procedura civile federale (PC), sicché il
tribunale statuisce “tenendo conto dello stato delle cose prima del motivo che
termina la lite”;
che il problema è di
valutare sommariamente, pertanto, quale possibilità di buon esito avrebbe avuto
l’appello in concreto se il Pretore non avesse conferito l’assistenza
giudiziaria al 100% (eccettuati i primi fr. 4500.–), rendendo praticamente
caduco il suo decreto del 29 ottobre 1998;
che a un esame di mera
verosimiglianza l’appello non poteva dirsi sprovvisto di buon diritto, tanto
meno se si pensa che il Pretore medesimo ha riconsiderato il suo punto di vista
proprio in relazione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che, certo, il Pretore ha
cambiato opinione dopo avere ottenuto ulteriori chiarimenti e spiegazioni dalla
convenuta, ma a tale incombenza non sarebbe sfuggita nemmeno questa Camera, in
materia di assistenza giudiziaria applicandosi il principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 1 ad art. 156);
che di conseguenza appare
giustificato rinunciare al prelievo di oneri processuali, l’attore non
essendosi opposto alle domande dell’appellante e non potendosi quindi reputare
soccombente nel senso dell’art. 148 cpv. 1 CPC;
che per lo stesso motivo
l’attore non può essere condannato nemmeno al versamento di ripetibili, sicché
conviene ammettere l’appellante al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche
in appello (art. 155 CPC);
decreta: 1. L’appello è dichiarato senza
oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non si riscuotono oneri
processuali.
-
L’appellante è ammessa al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________ __________.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ -__________, __________.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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