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Numero d'incarto:
11.1998.15
Data decisione, Autorità:
23.07.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00015
Lugano
23 luglio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio con riconvenzione di
separazione) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 19 novembre 1992
da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 19
gennaio 1998 da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 9
gennaio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1942) e __________ __________ (1943) si sono sposati il __________
1972. Dalla loro unione sono nati __________ (1972) e __________ (1976). Il
marito è contitolare di una ditta che commercia __________ e __________
__________, la moglie non svolge attività lucrativa. I coniugi vivono separati
di fatto dal 1992.
B. Il 20 maggio 1992
__________ __________ ha chiesto il tentativo di conciliazione e il 17 giugno
successivo ha instato per l’adozione di provvedimenti cautelari. Il tentativo
di conciliazione è decaduto infruttuoso il 24 giugno 1992. Il giorno stesso ha
avuto luogo la discussione sulla cautelare, durante la quale anche la moglie ha
sollecitato, tra l’altro, una provvigione ad litem di fr. 5’000.–. Con
decreto del 7 settembre 1992 il Pretore ha accolto la richiesta, confermata da
questa Camera il 30 luglio 1993 (I CCA /).
C. Con petizione
del 19 novembre 1992 __________ __________ ha postulato il divorzio. __________
__________ vi si è opposta e in via riconvenzionale ha chiesto la separazione
per tempo indeterminato, oltre il versamento di fr. 2’000’000.– in liquidazione
del regime dei beni. Nei successivi allegati preliminari le parti hanno mantenuto
le loro domande e all’udienza preliminare del 10 gennaio 1994 hanno notificato
numerosi mezzi di prova. Con decreto cautelare del 18 gennaio 1994, confermato
da questa Camera il 24 febbraio 1994 (I CCA /), il Pretore
ha obbligato il marito a erogare alla moglie, in esito a una sua istanza provvisionale
del 4 ottobre 1993, una seconda provvigione di causa di fr. 20’000.–. Il 26
settembre 1995 l’avv. __________ __________, patrocinatore della moglie, ha comunicato
alla Pretura di rinunciare al mandato. Gli è subentrato l’avv. __________
__________.
D. Il 30
settembre 1996 __________ __________ ha postulato altri fr. 10’000.– a titolo
di provvigione ad litem, argomentando di non essere in grado di far
fronte altrimenti all’anticipo di fr. 10’000.– per le spese peritali, richiesto
dal Pretore il 26 agosto 1996. Il convenuto si è opposto alla richiesta. Alla
discussione finale provvisionale del 16 dicembre 1997 le parti si sono
confermate nelle rispettive domande. Statuendo il 9 gennaio 1998, il Pretore ha
accordato alla moglie una (terza) provvigione ad litem di fr. 10’000.–,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese a carico del convenuto,
tenuto a rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili.
E. Contro il predetto
decreto è insorto __________ __________ con un appello del 19 gennaio 1998 nel
quale conclude perché, in riforma del giudizio impugnato, la richiesta di
provvigione ad litem sia respinta. Nelle sue osservazioni del 5 febbraio
1998 __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare il
decreto del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha
accolto la richiesta di provvigione ad litem, destinata a consentire
all’istante il versamento fr. 10’000.– per l’anticipo di spese peritali, reputando
che l’interessata avesse nel frattempo consumato le provvigioni accordatele il
7 settembre 1992 (fr. 5’000.–) e il 18 gennaio 1994 (fr. 20’000.–). A mente del
Pretore la somma di fr. 25’000.– non copriva infatti gli oneri di patrocinio
maturati e l’istante non poteva far fronte all’anticipo richiesto. Né si poteva
ragionevolmente pretendere che l’istante ipotecasse ulteriormente la sua
proprietà di __________ (particella n. __________RT), il fondo essendo già
pesantemente gravato, e nemmeno che disponesse ancora della somma di fr.
20’000.– ricavata dall’ alienazione di una quota di comproprietà del fondo n.
__________RFP di __________a, ricevuta prima del 12 novembre 1991.
-
La provvigione ad
litem, come indica il suo nome, è un semplice anticipo destinato a coprire
i costi della causa di stato e non esclude un eventuale rimborso al termine del
processo. Lo scioglimento del regime si ha per avvenuto bensì il giorno della
litispendenza (art. 204 cpv. 2 CC), tuttavia il costo di una causa di
separazione o di divorzio è ancora un debito dell’unione coniugale. Il coniuge
che ha stanziato una provvigione ad litem può chiedere perciò al giudice
del divorzio (non al giudice delle misure provvisionali) che con la
liquidazione del regime matrimoniale la somma gli sia rimborsata,
rispettivamente sia compensata con crediti dell’altro coniuge (Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo
1993, n. 135 ad art. 159 CC verso il basso; SJ 120 [1998] 155). Il giudice del
divorzio deciderà secondo equità, tenendo conto del reciproco grado di
soccombenza e dell’am-montare dell’eventuale indennità per ripetibili (Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 553 con richiami). A conclusione della procedura di divorzio
le parti potranno quindi regolare i reciproci rapporti di dare e avere, nel caso
in esame, a dipendenza dell’esito delle rispettive domande di giudizio.
-
L’appellante si
oppone al versamento di una nuova provvigione ad litem, argomentando
anzitutto che l’importo di fr. 20’000.– ricevuto dalla moglie considerava già
tutti gli elementi suscettibili di incidere sui costi della causa, compresa la
lunga istruttoria, le laboriose perizie e le pretese in liquidazione dei
rapporti patrimoniali.
a) Nella
sentenza del 24 febbraio 1994 questa Camera aveva confermato la provvigione di
fr. 20’000.– concessa dal Pretore poiché la causa appariva litigiosa,
complessa, e l’istrutto-ria si preannunciava lunga, laboriosa, sicché
l’onorario del legale si sarebbe potuto avvicinare – vista anche la pretesa di
fr. 2’000’000.– avanzata dalla moglie in liquidazione del regime matrimoniale –
al massimo previsto dalla tariffa dell’ Ordine degli avvocati (art. 14), mentre
gli anticipi delle spese giudiziarie, soprattutto in ragione delle perizie,
sarebbero stati verosimilmente elevati. E siccome l’ottenimento di una provvigione
non impediva al coniuge indigente di ottenerne una seconda nel caso in cui
l’importo già accordato si rivelasse insufficiente (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, art. 145 CC
n. 285; Czitron, Die vorsorglichen
Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 28 seg.;
Rep. 1973 316), nulla ostava in concreto all’accoglimento dell’istanza.
b) In
seguito la convenuta ha instato per una terza provvigione ad litem,
adducendo di non avere mezzi sufficienti per sopperire all’anticipo delle spese
peritali. Alla discussione del 6 dicembre 1996 il convenuto non ha contestato
che l’istante avesse speso gli importi ricevuti per tacitare l’avv. __________
__________ (verbale, pag. 54 in fondo), ma ha sostenuto che quest’ultimo
avrebbe fornito prestazioni limitate, il totale di fr. 25’000.– già ricevuto
bastando anche per i costi dell’istrutto-ria. L’assunto non può dirsi fondato.
L’impegno profuso dal patrocinatore della moglie, dimostrato dalla ponderosità
del fascicolo processuale, appare notevole. Egli ha infatti preparato tre
istanze provvisionali, il memoriale di risposta e riconvenzione, quello di
duplica, un riassunto scritto, un memoriale conclusivo e le osservazioni
scritte ai due appelli inoltrati dal marito. Ha inoltre partecipato a nove udienze,
anche di ragguardevole impegno (si vedano i verbali), ha esaminato l’abbondante
documentazione, ha intrattenuto corrispondenza e deve senz’altro avere avuto
vari colloqui. L’appellante sostiene che il legale non potrebbe rivendicare
alcun onorario per la liquidazione del regime matrimoniale (art. 14 cpv. 2
TOA), la moglie non potendo vantare alcuna pretesa sugli appartamenti (né sui
relativi redditi) che egli ha ricevuto in donazione dal padre (particella n.
__________RFD di __________). Con tale argomento egli precorre però il giudizio
di merito. Le perizie per le quali è stato chiesto il versamento dell’anticipo
servono appunto a determinare il valore del patrimonio coniugale (perizia sulla
casa di __________ e perizia contabile), e – di riflesso – l’importo cui potrà
avere diritto la convenuta in esito allo scioglimento del regime dei beni (si
veda il verbale dell’udienza preliminare del 10 gennaio 1994).
c) La
tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) prevede per le cause di stato un onorario
da fr. 1’000.– a fr. 25’000.– (art. 14 cpv. 1), oltre un onorario supplementare
per lo scioglimento litigioso del regime matrimoniale che può raggiungere il
50% di quello che si otterrebbe applicando l’art. 9 cpv. 1 TOA al valore
dell’intera sostanza coniugale (art. 14 cpv. 2). Ulteriori rimunerazioni sono
previste poi per le procedure di ricorso (art. 17 TOA). Partendo da tali
premesse è possibile, viste le prestazioni fornite (consid. 2b) e lo stato
d’avanza-mento della causa di merito, giunta appena al termine dell’istruttoria
testimoniale, che l’onorario dell’avv. __________ __________ appaia elevato. Se
non che, quand’anche l’onorario fosse stato inferiore a fr. 25’000.–, non si
deve dimenticare che il nuovo patrocinatore dell’istante ha il diritto (e
l’obbligo) di chiedere alla cliente congrui anticipi (art. 4 cpv. 1 TOA). Si
può quindi ragionevolmente ritenere che, dopo aver tacitato il precedente
patrocinatore e versato acconti all’attuale legale, l’istante non disponga più
dei mezzi liquidi necessari per pagare l’anticipo di fr. 10’000.– destinato
alle spese peritali.
- A detta
dell’appellante il Pretore avrebbe dovuto imporre all’istante di procurarsi i
mezzi necessari per pagare l’anticipo delle spese giudiziali mediante un mutuo
ipotecario sulla sua proprietà di __________ (particella n.
____________________). Secondo l’attore un ulteriore aggravio del fondo sarebbe
ancora possibile, poiché l’attuale onere ipotecario ammonterebbe a fr.
120’000.– e il valore di stima del fondo, prima degli interventi edilizi
costati circa fr. 120’000.–, sarebbe stato di fr. 60’000.–. Del resto, egli
medesimo avrebbe dovuto ipotecare le sue proprietà per procurarsi i mezzi
necessari per il versamento degli oneri alimentari in favore della famiglia.
Infine, l’appellante rileva di non disporre delle liquidità necessarie per concedere
all’istante la provvigione contestata.
L’istante aveva motivato
la domanda di una terza rata di provvigione ad litem asserendo di non
avere i mezzi necessari per versare l’anticipo richiesto, senza indicare di
essere proprietaria di immobili. La circostanza è stata portata all’attenzione
del Pretore dal marito all’udienza del 6 dicembre 1996, cogliendo di sorpresa
anche il patrocinatore della moglie (verbale di udienza, pag. 2). Ora, chi
postula dal coniuge una provvigione ad litem deve rendere verosimile al
giudice di non avere i mezzi sufficienti per stare in causa (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 552, nota
5 a metà con rinvio di giurisprudenza). Spettava quindi alla moglie, che
sostiene di essere indigente e che pretende il versamento di una terza
provvigione ad litem, rendere verosimile che non le era possibile
reperire l’importo di fr. 10’000.– facendo capo alla propria sostanza. Ciò non
è avvenuto, la convenuta essendosi limitata a generiche affermazioni
sull’impossibilità di reperire ulteriori finanziamenti. Gli atti a disposizione
non consentono di accertare il valore commerciale attuale della proprietà, in
cui abita la convenuta con la propria madre (lettera dell’ arch. __________
__________ del 14 ottobre 1997, incarto __________ richiamato). Il valore di
stima ufficiale del fondo ammonta a fr. 60’000.–, ma non tiene conto dei lavori
di riattazione effettuati nel 1996 (lettera 6 febbraio 1997 del Municipio di
__________ alla Pretura, doc. VI richiamato). I costi degli interventi edilizi,
che hanno reso abitabile la costruzione, si sono elevati a fr. 122’092.– e sono
stati interamente finanziati mediante un credito ipotecario presso la Banca
__________ di __________ (lettera 14 ottobre 1997 dell’arch. __________
__________ alla Pretura, doc. IX). Alla discussione del 6 dicembre 1996 la
moglie ha addotto che non si poteva pretendere da lei un ulteriore aggravio
ipotecario del fondo (verbale udienza cit. pag. 54) o la sua alienazione.
L’attore si è opposto al versamento della provvigione ad litem sostenendo
che la casa varrebbe almeno fr. 240’000.–. L’affermazione, invero apodittica, è
stata contestata dalla moglie, che non ha però dato informazioni più
attendibili sul valore del proprio patrimonio. In mancanza di dati concreti sul
valore dell’immobile riattato, il Pretore ha ritenuto, in modo empirico, che
fosse praticamente impossibile un ulteriore aggravio ipotecario. Tale
valutazione, fondata su dati frammentari, non può essere condivisa, nemmeno a
un esame sommario come quello che presiede all’emanazione di misure cautelari.
L’appello si rivela perciò provvisto di buon diritto e il decreto cautelare impugnato
va riformato di conseguenza. Il ricorso dovendo essere accolto già per questa
ragione, si rende superfluo esaminare le altre censure sollevate dal marito.
- Gli oneri
processuali sono a carico della convenuta (art. 148 cpv. 1 CPC), che verserà all’appellante
una congrua indennità per ripetibili. L’esito dell’appello impone anche la
modifica del pronunciato sugli oneri processuali di prima sede, che devono
essere posti a carico della moglie, integralmente soccombente.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e il
decreto impugnato è così riformato:
-
L’istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 300.– e
le spese sono poste a carico di __________ __________, che rifonderà a
__________ fr. 600.– per ripetibili.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________i, che
rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
–
avv. dott. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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