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Numero d'incarto:
11.1998.14
Data decisione, Autorità:
05.08.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00014
Lugano
5 agosto 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Poretti
Schuhmacher
sedente
per statuire nella causa .._____ (contestazione di deliberazione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione del 23 aprile 1997 da
e __________ __________ -__________, __________
contro
Comunione
dei comproprietari
della
particella n. __________RFD,
(rappresentata
dalla __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 16 gennaio
1998 presentata da __________ e __________ __________ -__________ contro la
sentenza emessa il 12 dicembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________
__________ -__________ sono comproprietari in parti uguali del foglio n.
__________ (quota di 9/1000) della particella n.
__________ RFD di __________, denominata Condominio . __________ __________
-, revisore dei conti della proprietà per piani, ha proposto all’as-semblea
dei comproprietari, nel suo rapporto del 15 marzo 1997, di non approvare i
conti e di rinviarli all’amministrazione affinché li completasse. All’assemblea
del 24 marzo 1997 la maggioranza dei comproprietari ha respinto la proposta,
approvando il bilancio e il conto economico al 31 dicembre 1996 presentati
dall’amministrazione.
B. Il 20 aprile 1997
__________ e __________ __________ -__________ hanno convenuto la Comunione dei
comproprietari davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo
che fosse annullata la deliberazione assembleare del 24 marzo 1997
sull’approvazione del bilancio e del conto di esercizio 1996 e che gli atti
fossero rinviati all’amministrazione per allestire nuovi conti in conformità
alle disposizioni di legge. Con risposta del 20 maggio 1997 la comunione dei
comproprietari, rappresentata __________ -trice __________ __________, si è
opposta alla petizione. Nella replica del 10 giugno 1997 e nella duplica del 14
luglio 1997 le parti hanno ribadito le rispettive tesi. All’udienza
preliminare, tenutasi il 2 ottobre 1997, le parti hanno confermato le loro
domande e, non essendovi prove da assumere, hanno proceduto seduta stante al
dibattimento finale, riconfermandosi nelle proprie argomentazioni.
C. Con sentenza del
12 dicembre 1997 il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo che la tenuta
della contabilità non era né illegale né contraria agli statuti. La tassa di
giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico degli attori, con
obbligo di rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 500.–.
D. Gli attori sono
insorti contro tale sentenza con un appello del 16 gennaio 1998 nel quale
chiedono di annullare la nota deliberazione dell’assemblea o quanto meno, in
subordine, di ridurre la tassa di giustizia e di sopprimere ogni indennità per
ripetibili alla controparte. La Comunione dei comproprietari propone nelle sue
osservazioni del 18 febbraio 1998 di respingere l’appello e di confermare la
sentenza impugnata.
E. Su richiesta della
giudice delegata la Comunione dei comproprietari ha trasmesso un estratto della
deliberazione assembleare, tenutasi il 20 maggio 1997, con la quale l’assemblea
dei comproprietari ha autorizzato __________ __________ a stare in lite.
F. __________ e
__________ __________ -__________ hanno comunicato il 30 marzo 1998 di ritirare
la domanda principale del loro appello, divenuta nel frattempo priva di oggetto
a seguito dell’accoglimento della loro richiesta all’assemblea dei comproprietari
tenutasi il 27 marzo 1998. Essi hanno tuttavia ribadito di mantenere l’appello
sulla domanda subordinata relativa alla tassa di giustizia e alle spese.
Considerando
in diritto: 1. Gli attori chiedono la
riduzione della tassa di giustizia stabilita dal Pretore, affermando che
l’importo di fr. 600.– è eccessivo per una procedura promossa in applicazione dell’art.
75 CC. Essi non indicano tuttavia di quanto dovrebbe essere ridotta la tassa di
giustizia litigiosa. Ora, l’atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità
(art. 309 cpv. 5 CPC) – non solo l’indicazio-ne precisa dei punti che si intendono
impugnare (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), ma anche l’enunciazione completa delle
richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). Dandosi contestazioni patrimoniali
l’appellante non può limitarsi a chiedere modificazioni indeterminate, ma deve
cifrare le sue pretese (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, nota 6 ad art. 30; Rep. 1993 227). Analogo principio
vige del resto sul piano federale (Messmer/
Imboden, Die Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992,
pag. 151 nota 9). Ciò posto, il ricorso degli appellanti, che non adempie i requisiti
dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, potrebbe essere dichiarato irricevibile senza
ulteriore disamina.
- Si volesse anche
vagliare il ricorso nel merito, l’esito non sarebbe migliore. Nella
determinazione degli oneri processuali – e della loro suddivisione fra le parti
– il Pretore dispone in effetti di ampia latitudine. Entro i minimi e i massimi
delle tariffe applicabili in materia di spese e di ripetibili la sua
valutazione è censurabile, quindi, solo per eccesso o abuso del potere di
apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1992 nella causa A. c. I., consid.
3 e del 18 aprile 1995 nella causa GMS c. T. e B., consid. 8).
La legge sulla tariffa
giudiziaria (RL 3.1.1.5) prevede che la tassa di giustizia è fissata dal
giudice in considerazione del valore, della natura e della complessità
dell’atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 LTG). L’azione di contestazione
di una deliberazione ha per principio natura pecuniaria (DTF 108 II 77; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
5a edizione, Berna 1997, 13 n. 140 pag. 364; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 1 ad art. 5 CPC). Gli attori
non hanno indicato alcun valore, limitandosi a presentare un’azione ordinaria,
e la convenuta non ha sollevato obiezioni. Se non che, il valore litigioso è
determinante non solo per la determinazione delle tasse e delle ripetibili, ma
anche per accertare la ricevibilità dell’appello (art. 15 CPC). Ora, gli attori
contestavano in sostanza l’utile di fr. 42’902.20 figurante nel bilancio 1996
approvato dall’assemblea dei comproprietari, che a loro avviso non corrispondeva
alla realtà (petizione, pag. 3; rapporto di revisione del 15 marzo 1997, doc.
B; verbale dell’as semblea del 24 marzo 1997, doc. D). Il valore della causa da
essi promossa corrisponde perciò a tale importo, che dev’essere considerato
facendo astrazione della loro quota di comproprietà (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire,
Berna 1990, vol. I, nota 9.8 ad art. 36; per analogia: Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, nota 126 ad art. 712m
CC e Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna, 1996, note 79 e segg. pag. 258). Ora, l’art.
17 LTG prevede, per le cause di valore tra fr. 20’001.– e fr. 50’000.–, una
tassa di giustizia da fr. 750.– a fr. 2’000.–. La tassa di giustizia
determinata dal Pretore, in fr. 600.– si rivela quindi inferiore alla tariffa,
a tutto favore degli appellanti.
-
Gli appellanti
contestano anche l’indennità per ripetibili di fr. 500.– attribuita dal Pretore
alla convenuta e argomentano che quest’ultima non era stata rappresentata da un
legale e non aveva quindi diritto a indennità, tanto più che la causa era stata
provocata dai conti incompleti presentati dall’amministrazione.
L’argomentazione non potrebbe essere condivisa nemmeno se fosse ricevibile. Nel
concetto di ripetibili (art. 150 CPC) dottrina e giurisprudenza fanno
rientrare, infatti, anche un’equa indennità per chi in causa non si avvale di
un patrocinatore, già per compensare il dispendio di tempo (per analogia: Sträuli/ Messmer, ZPO, 3ª edizione, §
68 n. 5; I CCA, sentenza del 15 dicembre 1987 in re C. c. F.; Rep. 1990 pag.
213). In concreto la Comunione dei comproprietari era rappresentata dall’ammini-strazione
(art. 712t cpv. 2 CC), il cui operato è stato ratificato dall’assemblea
dei comproprietari (cfr. massima pubblicata in SJZ 93 [1997] pag. 381). Nella
fattispecie la rappresentante ha redatto la risposta di causa, la duplica e ha
partecipato all’udien-za preliminare. Anche solo tenendo conto del tempo
necessario per tali prestazioni, fatturate separatamente alla convenuta
(contratto di amministrazione doc. 1, punto 9), l’indennità di fr. 500.–,
addirittura modesta, rientra senz’altro nella latitudine di apprezzamento del
Pretore. Anche su questo punto l’appello deve quindi essere respinto.
-
Gli oneri
processuali sono posti a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1
CPC), tanto nella misura in cui il ricorso è stato ritirato (la desistenza
equivale a soccombenza: Rep. 1978 375) quanto nella misura in cui è stato
mantenuto. Gli appellanti rifonderanno alla controparte, inoltre, un’adeguata
indennità per le spese cagionate dall’attuale procedura.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non
è stato ritirato, l’appello è respinto in quanto ricevibile e la sentenza
impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– complessivi per ripetibili di
appello.
.
- Intimazione a:
– __________ e __________ __________ -__________, __________;
– __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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