AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.131
Data decisione, Autorità:
14.09.1999, ICCA
Incarti n.
11.98.00131
11.99.00106
Lugano
14 settembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. ..______ (misure provvisionali in causa di
stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza
del 7 luglio 1998 da
__________ __________, nata
__________, __________
(già
patrocinata dall’avv. __________ __________, e ora dall’avv. __________
__________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
e sul decreto
cautelare del 26 luglio 1999 con il quale il Pretore ha modificato
l’assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 3 settembre
1998 da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 20 agosto
1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
-
Se
dev’essere accolto l’appello presentato l’11 agosto 1999 da __________
__________ contro il decreto emesso il 26 luglio 1999 dal medesimo Pretore;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ (1935) e __________ __________ (1946) si sono sposati a
__________ il __________ __________ 1985. Il marito era già padre di __________
(1965) e __________ __________ (1966), nati da un precedente matrimonio. Dalla
sua nuova unione non sono nati figli. Egli è imprenditore immobiliare, mentre
la seconda moglie svolge occasionalmente attività di aiuto domiciliare. In
esito a un’istanza di misure cautelari da lei presentata l’8 agosto 1994, con
decreto del 30 agosto 1994 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha
ordinato al marito, tra l’altro, di astenersi da qualsiasi atto di disposizione
su alcuni suoi beni immobili e sul pacchetto azionario della __________
__________ senza il consenso della moglie, fissando in fr. 4’500.– il contributo
alimentare mensili in favore di quest’ultima. Successivamente essa ha poi
ritirato la procedura.
B. Il 7 luglio 1998
__________ __________ ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione e in
via cautelare ha postulato l’assegnazione dell’alloggio coniugale di
__________, un contributo alimentare di fr. 10’000.– mensili, una provvigione ad
litem di fr. 20’000.– e ha chiesto che al marito fosse fatto ordine di
astenersi da qualsiasi atto di disposizione su taluni beni immobili, sul
pacchetto azionario della __________ __________ e sul certificato della
__________ __________ di __________ senza il di lei consenso. Il tentativo di
con-ciliazione è decaduto infruttuoso il 20 agosto 1998 e all’udienza indetta
per la discussione cautelare dello stesso giorno, alla quale il convenuto non è
comparso, l’istante ha confermato le sue domande. Con decreto del 20 agosto
1998, il Pretore ha assegnato alla moglie l’abitazione coniugale, ha obbligato
il convenuto a versare a quest’ultima un contributo alimentare di fr. 5000.–
mensili e una provvigione ad litem di fr. 12’500.–, oltre ordinargli di
astenersi da qualsiasi atto di disposizione senza il consenso del coniuge sulle
particelle n. __________e __________ RFD di __________, n. __________RFD di
__________ e n. __________RFD di __________ __________ __________ (restrizioni
da iscrivere a registro fondiario), su un certificato della società __________
__________ (da depositare entro 30 giorni in Pretura) e sul pacchetto azionario
della società __________ __________.
C. Contro il decreto
appena citato __________ __________ __________ è insorto con un appello del 3
settembre 1998 nel quale chiede che l’abitazione coniugale sia assegnata a sé medesimo,
che egli sia liberato dal versare tanto il contributo alimentare quanto la
provvigione ad litem, che la restrizione della facoltà di disporre sia
limitata alla particella n. __________RFD di __________ __________ __________ e
che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue
osservazioni del 25 settembre 1998 __________ __________ propone di respingere
l’appello e di confermare il decreto del Pretore.
D. Il 2 luglio 1999
__________ __________ __________ ha postulato davanti al Pretore la modifica
del decreto 20 agosto 1998, nel senso di farsi assegnare l’abitazione coniugale
di __________. Alla discussione del 22 luglio 1999 la moglie si è opposta alla
domanda. Statuendo il 26 luglio 1999, il Pretore ha accolto l’istanza e ha
assegnando la dimora coniugale al marito, fissando alla moglie un termine fino
al 30 settembre 1999 per trasferirsi altrove. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico della moglie, tenuta a
rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
E. L’11 agosto 1999
__________ __________ ha impugnato il decreto predetto con un appello in cui
chiede, previa concessione dell’ef-fetto sospensivo, la reiezione dell’istanza
di modifica e la conseguente riforma del giudizio pretorile. Il 19 agosto 1999
la presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di
effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 9 settembre 1999
__________ __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e per la
conferma del decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Data la connessione
esistente tra i due appelli, si giustifica di congiungere le cause per
l’emanazione del giudizio e di statuire simultaneamente su entrambi i ricorsi.
I. Sull’appello del marito
-
La moglie mette in
dubbio preliminarmente la tempestività dell’ appello, sostenendo che, fosse
stato spedito il 3 settembre 1998, il memoriale sarebbe pervenuto alla
cancelleria del Tribunale d’appello il giorno successivo e non il 7 settembre
-
Essa disconosce tuttavia che l’atto di ricorso dev’essere inoltrato
presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 308 cpv.
2 CPC) e non direttamente alla cancelleria del Tribunale di appello. Come
risulta dal timbro apposto sulla busta di spedizione, in concreto il plico è
stato consegnato alla posta il 3 settembre 1998, di modo che l’appello è
tempestivo.
-
L’appellante non si
è presentato alla discussione dell’istanza cautelare, lasciandosi precludere.
L’appello della parte preclusa è nondimeno ammissibile nella misura in cui le
ragioni o eccezioni esposte nel gravame non rimettano in causa i fatti
accertati dal Pretore sulla base delle prove offerte dalla parte istante (Rep.
1982 pag. 108, 1989 pag. 147). Se l’istante non ha provato i fatti allegati,
l’appellante precluso può far valere – come nel caso in esame – che essi non
sono stati dimostrati o che non sono stati resi verosimili.
-
L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Al coniuge debitore del
contributo deve in ogni modo essere garantito almeno il minimo previsto dal
diritto esecutivo, l’eventuale ammanco rimanendo a carico del coniuge privo di
reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno (DTF 123
III 4 consid. 3b, 121 I 97, 121 III 303 consid. 5b).
-
L’appellante
rivendica in primo luogo l’assegnazione della dimora coniugale. La moglie fa
notare che, per quanto i coniugi siano domiciliati a __________, essa è sempre
vissuta nella villa di __________, mentre il marito utilizza un appartamento in
uno stabile di sua proprietà, ove si trovano pure gli uffici della __________
__________. Ora, non è contestato che l’abitazione coniugale, intesa come sede
della vita in comune, sia la villa di __________ (sulla nozione: DTF 118 II
490; Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, n. 14 e 16 ad art. 169 CC). Dovendo assegnare tale
abitazione a uno dei coniugi pendente causa, il giudice apprezza la situazione
tenendo calcolo di tutte le circostanze del caso (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991,
n. 83 e 86 ad art. 145 CC). Egli valuta in particolare gli interessi dei
coniugi e dei figli (SJ 1993 pag. 669 consid. 4a con riferimento; Hinderling/Steck, op. cit., pagg. 535 e
seg.), esaminando a quale coniuge risulti meno gravoso trasferirsi altrove (DTF
120 II 1). Se non vi sono figli, gli interessi dei coniugi a continuare ad
abitare nella dimora coniugale si equivalgono (I CCA, sentenza del 27 settembre
1990 nella causa V. c. V., pag. 5 in alto). Considerazioni legate a diritti
reali, alla liquidazione del regime dei beni o a rapporti contrattuali non sono
invece determinanti (DTF 120 II 4 consid. 2d; Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, 3a edizione, n. 85 ad art. 145 CC).
-
Nella fattispecie
nessun coniuge può legittimamente vantare un interesse preponderante
all’assegnazione della villa. Che questa appartenga al marito, il quale paga tutti
gli oneri dell’immobile, non è determinante. Resta il fatto però che
l’appellante non nega di possedere un appartamento a __________, in via ai
__________ __________, occupato solo da lui solo. Egli stesso del resto ha
indicato tale recapito quando ha chiesto il rinvio dell’udienza per il tentativo
di conciliazione (lettera 13 luglio 1998 nel fascicolo “tentativo di
conciliazione”). Nel palazzo di via __________ __________ __________si trovano
inoltre gli uffici della __________ __________, di cui egli è amministratore unico
(doc. T). Il fatto di abitare a __________, di conseguenza, può solo
agevolargli l’esercizio dell’attività lucrativa, tanto più che gli asseriti
impedimenti fisici giustificano proprio, se mai, la vicinanza del domicilio con
la sede lavorativa. Il fatto che l’appartamento di __________ sia stato ceduto ora
al figlio è una circostanza nuova, irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),
e comunque neppure resa verosimile. Nelle circostanze descritte l’apprezzamento
del Pretore merita pertanto conferma e l’appello, su questo punto deve essere respinto.
-
Il Pretore,
ritenendo sufficientemente chiara la documentazione sulla situazione finanziaria
del marito, ha fissato in fr. 5000.– mensili il contributo alimentare provvisionale
in favore della moglie. L’appellante rimprovera al Pretore di aver preso per
buoni i dati forniti dall’istante senza verificarne il fondamento, fa valere
che la sua preclusione non esonerava l’istante dal dimostrare le proprie
allegazioni e afferma che il reddito imponibile risultante dagli atti non è sufficiente
a giustificare un contributo alimentare in favore della moglie. Ora, per quanto
riguarda le entrate del marito, imprenditore immobiliare, l’ultima tassazione
agli atti, relativa al biennio 1995/96, attesta un reddito imponibile di fr. 53
386.– annui (doc. S). Contrariamente a quanto sostiene la moglie, per converso,
dagli atti non si evince con sufficiente attendibilità un risparmio di fr. 100
000.– conseguito dal marito sugli oneri della sostanza in seguito alla
diminuzione dei tassi ipotecari. Tale riduzione non è del resto automatica, ma
dipende dalle condizioni particolari stipulate dai proprietari con gli istituti
bancari, di cui non v’è traccia nel fascicolo processuale. Senza riscontri sono
poi gli asseriti contratti petroliferi con la __________ e le partecipazioni
societarie del marito, dai quali l’istante non trae per altro alcuna
conseguenza sul piano dei redditi. Certo, la tassazione del biennio 1991/92
denota un reddito imponibile di fr. 155’944 annui (doc. R), ma in mancanza
della tassazione successiva non si può stabilire con una qualche attendibilità
la media dei guadagni sull’arco di più anni, come sarebbe necessario fare,
trattandosi in concreto di un lavoratore indipendente (Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 01.34
pag. 42; Bühler/Spühler, op.
cit., n. 149 ad art. 145 CC; Rep. 1994 pag. 141 con richiami). Inoltre la
notoria flessione che ha colpito il settore immobiliare negli ultimi anni
sembra rendere attendibile, piuttosto, una diminuzione dei redditi. In assenza
di ulteriori elementi comprovanti entrate superiori, non vi è dunque motivo per
scostarsi dagli accertamenti fiscali. Al reddito di fr. 53 386.– occorre
nondimeno aggiungere gli oneri della cassa malati (fr. 5288.–: dichiarazione
fiscale annessa al doc. S), di cui già si tiene conto nel calcolo del
fabbisogno del marito, onde un reddito annuo di fr. 58 674.–, ovvero fr. 4890.–
mensili (arrotondati).
-
Quanto
alla moglie, essa svolge occasionalmente l’attività di aiuto domiciliare con un
guadagno di fr. 400/500.– mensili (os-servazioni, pag. 11 in alto). Il reddito
complessivo della famiglia ammonta perciò, approssimativamente, a fr. 5390.–
mensili (fr. 4890.– il marito, fr. 500.– la moglie).
-
Il Pretore non ha
calcolato i fabbisogni dei coniugi, indispensabili ai fini del giudizio. Questa
Camera deve quindi supplire essa medesima alla mancanza. Ora, in difetto di
altre indicazioni il fabbisogno dell’appellante va stabilito in fr. 2075.–
mensili (mini-mo esistenziale per persona sola fr. 1025.–, premio della cassa
malati fr. 350.–, come per la moglie, oneri fiscali fr. 700.–: doc. S). Non si
giustifica di riconoscere spese di alloggio, poiché eccezionalmente il reddito
dell’interessato desunto dalla tassazione è già al netto degli oneri ipotecari
gravanti tutta la sostanza, tra i quali quelli per l’abitazione coniugale.
Aumentato del 20% (sotto, consid. 10e), tale fabbisogno minimo ammonta perciò a
fr. 2490.– mensili.
-
In merito al proprio
fabbisogno, la moglie asserisce che al minimo esistenziale di fr. 1085.–
mensili occorre aggiungere i costi inerenti alla manutenzione della villa, di
almeno fr. 2000.–, la cassa malati di fr. 350.–, le spese per l’auto di fr.
500.– e gli oneri fiscali di circa fr. 1200.–, per un totale di fr. 5135.–.
Aumentato del 20%, tale fabbisogno ascende perciò a fr. 6100.– mensili.
a) Per
quanto concerne gli oneri di manutenzione ordinaria, è vero che di regola essi
vanno riconosciuti (Spycher, op.
cit., pag. 79 n. 2.33). A prescindere dal fatto però che in concreto l’interessata
non rende verosimile l’importo rivendicato, essa medesima ha chiesto
esplicitamente che tutti i costi dell’abi-tazione coniugale siano posti a
carico del marito (istanza, pag. 7), il quale ha confermato di provvedere a
tutti i pagamenti relativi alla casa (appello, pag. 14). Gli oneri di manutenzione
non possono quindi essere computati in doppio.
b) La
pretesa per spese di automobile non può a sua volta essere accolta, ove appena
si consideri che la moglie non allega né rende verosimile la necessità di far
capo a un veicolo privato per esigenze professionali. Quanto a eventuali spese
di trasferta con mezzi pubblici, tutto si ignora della loro entità.
c) L’onere
fiscale rientra per giurisprudenza, già in via cautelare, nel fabbisogno minimo
dei coniugi (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso). In mancanza di
dati precisi il giudice stima la relativa cifra (Rep. 1994 pag. 298). In
concreto la moglie non sembra raggiungere il minimo imponibile con il proprio
reddito, tuttavia essa ottiene un contributo alimentare che sarà tassato (art.
22 lett. f LT). Si giustifica perciò di riconoscerle fr. 100.– mensili
(stimati) per coprire l’aggravio fiscale.
d) Contrariamente
a quanto pretende l’interessata, il minimo vitale per persona sola non ammonta
a fr. 1085.–, bensì a fr. 1025.– (tabella dei minimi esistenziali del diritto
esecutivo, pubblicata in: Rep. 1993 pag. 265).
e) Il
supplemento del 20% sul fabbisogno minimo va infine riconosciuto, per prassi,
dandosi una situazione finanziaria favorevole (DTF 115 II 425 consid. 2).
L’aumento del minimo esistenziale – a entrambi i coniugi – in modo da lasciar loro
un certo margine sulle spese individuali dipende in effetti dalle condizioni economiche
della famiglia, le cui entrate devono essere sufficienti per coprire tale
maggiorazione senza provocare ammanchi (I CCA, sentenza del 26 agosto 1997
nella causa B., massima pubblicata in: Bollettino dell’ordine degli avvocati
16/1998, pag. 4). In concreto ai coniugi è riconosciuto poco più del minimo esistenziale
del diritto esecutivo e vi è comunque una certa eccedenza da suddividere.
Appare equo perciò – eccezionalmente – concedere a entrambi la maggiorazione di
un quinto.
f) Il
fabbisogno della moglie deve di conseguenza essere fissato in fr. 1475.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, premio della cassa
malati fr. 350.– e onere fiscale fr. 100.–). Aumentato del 20%, esso ammonta a
fr. 1770.– mensili.
- Ciò premesso, il
quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:
reddito
del marito fr. 4 890.–
reddito
della moglie fr.
500.–
fr.
5 390.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr.
2 490.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 1 770.–
fr.
4 260.– mensili
eccedenza fr.
1 130.– mensili
metà eccedenza fr.
565.– mensili
il
marito può conservare per sé:
fr.
2 490.– + fr. 565.– = fr. 3 055.–
e deve versare alla moglie
fr.
4890.– ./. fr. 3030.– = fr. 1835.– mensili.
Al riguardo l’appello deve
essere accolto entro questi limiti.
- L’appellante contesta
l’ordine di astenersi da qualsiasi atto di disposizione su suoi beni. Per
quanto riguarda i fondi, egli sostiene che tale misura lo priverebbe ingiustamente
di ogni potenzialità finanziaria, impedendogli di accendere mutui ipotecari a
carico di beni sui quali la moglie non può nemmeno vantare diritti, essendo
stati da egli acquistati con mezzi propri. Quanto al certificato azionario,
l’appellante nega di possederlo, asserendo di non essere proprietario economico
della società, ma di agire per essa in qualità di semplice amministratore
fiduciario. Egli non sarebbe dunque in grado di dar seguito all’ordine del
primo giudice.
a) Se
occorre per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un
obbligo patrimoniale derivante dall’unio-ne coniugale (in particolare per
assicurare una corretta liquidazione del regime dei beni), il giudice può – a
istanza di un coniuge – subordinare al consenso di questo la disposizione di
determinati beni da parte dell’altro (art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per
analogia anche come misura provvisionale nel quadro dell’art. 145 cpv. 2 CC:
DTF 120 III 69 consid. 2a). In tali evenienze il giudice non può esigere
tuttavia la prova assoluta di un pericolo imminente, ma deve accontentarsi
della verosimiglianza (DTF 118 II 381 consid. 3b; Hasenböhler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 178 CC). In ogni caso occorre che il provvedimento
rispetti un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e la
restrizione decretata (Hasenböhler, op.
cit., n. 11 ad art. 178 CC).
b) In
concreto la moglie non ha allegato né tanto meno reso verosimili gravi motivi,
come ad esempio l’ipotesi che il marito stia pregiudicando i di lei interessi
(art. 185 cpv. 2 n. 2 CC). Si è limitata a sostenere che “il Pretore aveva già
deciso nel 1994 (...) il blocco delle proprietà e il deposito delle azioni”
(istanza, pag. 10), ma ciò non basta a motivare la richiesta. Né gli atti
permettono di ravvisare comportamenti lesivi del marito o indizi di pericolo
per le pretese della moglie. Provvisto di buon diritto, su questo punto
l’appello deve quindi essere accolto. Accertato tuttavia che l’appellante non
si oppone al divieto di disporre della particella n. __________RFD di
__________ __________ __________, sulla quale si trova l’abitazione coniugale,
e delle azioni della __________ __________ (appello, pag. 18), il provvedimento
del Pretore va mantenuto limitatamente a tali beni.
- Il Pretore ha obbligato
il marito a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 12
500.–. L’appellante sostiene che la sua situazione finanziaria non gli consente
un simile sforzo, sproporzionato inoltre rispetto al valore della causa che la
moglie intende promuovere. Ora, il coniuge che non è in grado di far fronte da
sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di
procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un
processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato
sussidio dall’altro coniuge, sempre che quest’ultimo sia in grado di fornirlo (Hinderling/ Steck, Das Schweizerischen
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pagg. 551 e segg. con riferimenti; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, n. 135 ad art. 159 CC). I costi di una procedura di separazione o di
divorzio sono infatti a carico dell’unione coniugale e l’assistenza gratuita
dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler,
op. cit., n. 309 ad art. 145 CC; Hausheer/
Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 38 ad art. 159 e n. 15 ad art.
163 CC).
a) In
concreto, contrariamente a quanto pretende l’appellante, non consta che la
moglie disponga dei mezzi sufficienti per rimunerare il proprio avvocato, di
modo che essa ha diritto – per principio – di ottenere una provvigione di
causa. La questione è di sapere se il marito sia in grado di stanziarla. Dagli
atti risulta che l’appellante è proprietario di immobili per un valore
complessivo di fr. 3’128’142.– e ha debiti per un totale di fr. 2’536’152.–,
sicché l’autorità fiscale ha accertato una sostanza imponibile di fr. 572’559.–
(doc. S). Si tratta, è vero, di proprietà fondiaria, tuttavia l’interessato non
pretende che questa non consenta di ottenere un ulteriore finanziamento ipotecario,
tanto meno se si pensa che egli contesta la restrizione della facoltà di
disporre impostagli dal Pretore dolendosi proprio di per poter chiedere altri
mutui bancari (appello, pag. 16). Del resto, alla luce della notoria riduzione
dei tassi ipotecari, un ulteriore aggravio ipotecario di fr. 12’500.– si
tradurrebbe in un onere mensile supplementare di circa fr. 100.– al massimo,
che appare senz’altro alla portata dell’appellante. Ciò premesso, non vi è
spazio per esonerare l’appellante dal versare una provvigione ad litem.
b) Neppure
può dirsi che l’importo stabilito dal Pretore sia esagerato sotto il profilo
tariffario. La tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) prevede per le cause di
stato un onorario da fr. 1’000.– a fr. 25’000.– (art. 14 cpv. 1), oltre un
onorario supplementare per lo scioglimento litigioso del regime matrimoniale
che può raggiungere il 50% di quello che si otterrebbe applicando l’art. 9 cpv.
1 TOA al valore dell’intera sostanza coniugale (art. 14 cpv. 2). Ulteriori
rimunerazioni sono previste poi per le procedure di ricorso (art. 17 TOA).
Nella fattispecie, vista la litigiosità delle parti già in sede provvisionale,
v’è da presumere una causa di merito combattuta, ragione per cui l’importo di
fr. 12’500.– appare elevato, ma non eccessivo. Si aggiunga che la provvigione ad
litem, come indica il suo nome, è un semplice anticipo destinato a coprire
i costi della causa di stato e non esclude un eventuale rimborso al termine del
processo. Il coniuge che ha stanziato una provvigione di causa può chiedere
infatti al giudice del divorzio che con la liquidazione del regime matrimoniale
la relativa somma gli sia rimborsata, rispettivamente sia compensata con
crediti dell’altro coniuge (Bräm
op. cit., n. 135 ad art. 159 CC verso il basso; SJ 1998 pag. 155 seg.). Il
giudice del divorzio deciderà equitativamente, tenendo conto della situazione
finanziaria di entrambi i coniugi, del reciproco grado di soccombenza e
dell’eventuale indennità per ripetibili (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 553 con richiami). Su questo punto l’appello deve perciò essere
respinto.
II. Sull’appello della
moglie
- Il Pretore ha accolto
l’istanza dal marito intesa alla modifica del decreto cautelare del 20 agosto
1998 sull’assegnazione dell’al-loggio coniugale, rilevando che al momento dello
scioglimento del regime dei beni la proprietà di __________ rimarrà verosimilmente
a lui intestata. Non essendovi motivi per ritenere giustificata una permanenza
indefinita della moglie in uno stabile sproporzionato alle sue esigenze e con
costi esagerati, il primo giudice ha disposto la riconsegna della villa al
marito. L’appellante contesta siffatta opinione, sostenendo che non sussistono
le condizioni per una modifica dell’assetto provvisionale. Sottolinea inoltre
che il Pretore ha considerato determinante la situazione a registro fondiario e
la probabilità che in esito al giudizio di merito la villa sia a lui assegnata,
mentre avrebbe dovuto tener conto di altri criteri come la situazione
finanziaria, la professione, l’età e lo stato di salute dei coniugi.
a) Le
misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio
(art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove
siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al
momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non siano avverate o si siano avverate solo in parte
(Hinderling/Steck, op. cit., n.
77 pag. 545 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto cautelare
non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di
giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai –
o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft:
Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet,
Mesures provisionelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in
alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente
sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo
sapere quindi se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica
invocata; decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura.
b) Il
marito ha addotto che nella situazione finanziaria in cui versano i coniugi non
appare giustificato imporgli oneri ipotecari e altre spese inerenti
all’abitazione coniugale senza la possibilità di utilizzare lo stabile
convenientemente; inoltre la moglie, non eseguendo alcun intervento di
manutenzione, lascia deperire l’immobile. L’appellante non spiega tuttavia
quali circostanze sarebbero mutate rispetto alla prima decisione del Pretore. È
possibile che gli oneri ipotecari siano eccessivi per le finanze familiari, ma
a prescindere dal fatto che l’appellante non pretende di non poterli pagare,
tali oneri rimarrebbero invariati anche se l’alloggio fosse assegnato a egli
medesimo. Né l’appellante lamenta che simili oneri siano aumentati negli ultimi
anni, eventualità per altro poco verosimile alla luce della notoria riduzione
dei tassi ipotecari. Quanto alla circostanza che l’abitazione sia
sproporzionata alle esigenze di una sola persona, ciò vale anche nel caso in
cui la villa fosse assegnata all’appellante. Dal fascicolo processuale non
emerge infine alcun elemento che renda verosimile una carente manutenzione
dello stabile da parte della moglie. Il primo giudice non ha del resto neppure
fondato la propria decisione sulle circostanze addotte dal marito, ma soltanto
sulla probabilità che con il giudizio di merito la casa di __________ dovrà
ritornare al proprietario. Se non che, considerazioni legate ai diritti reali e
alla liquidazione del regime dei beni sono senza peso in sede cautelare (DTF
120 II 4 consid. 2d; Bühler/Spühler, op.
cit., n. 85 ad art. 145 CC). Ne
segue che i motivi addotti dal marito non giustificavano una modifica
dell’assetto provvisionale. Fondato, su questo punto l’appello della moglie
dev’essere accolto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto vince sul
divieto di disporre dei propri beni e – parzialmente – sul contributo
alimentare, mentre soccombe sull’attribuzione dell’alloggio coniugale e sulla
provvigione ad litem. Si giustifica così di suddividere i costi del giudizio,
commisurati all’importanza del litigio, in ragione di metà ciascuno,
compensando le ripetibili. Gli oneri processuali dell’appello della moglie sono
posti interamente a carico del marito, soccombente, che rifonderà alla
controparte un’indennità per ripetibili. Il pronunciato del Pretore sulle spese
di prima sede dev’essere riformato di conseguenza. L’indennità per ripetibili,
contestata dall’appellante, deve essere fissata in fr. 1000.– per tenere conto
dell’impegno profuso dal patrocinatore, il quale ha redatto un riassunto
scritto di 5 pagine e ha partecipato all’udienza del 22 luglio 1999 a Mendrisio.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello
di __________ __________ __________ è parzialmente accolto e il decreto
impugnato è così riformato:
-
__________ __________ verserà a __________ __________ un contributo alimentare
di fr. 1835.– mensili. Il versamento dovrà avvenire entro il quinto giorno del
mese, la prima volta entro il 5 settembre 1998, sul conto terzi __________
-,.__________ intestato all’avv. __________ __________
presso la __________ di __________.
- A
__________ __________ __________ è fatto ordine di astenersi dal compiere qualsiasi
atto di disposizione, senza il consenso della moglie:
4.1.
sulla particella n. __________RFD di __________ __________ __________;
4.2. sul
pacchetto azionario della __________ __________.
-
Gli
ordini di cui al punto 4 sono impartiti con la comminatoria dell’art. 292 CP,
che in caso di violazione prevede la pena dell’arresto o della multa.
-
L’Ufficio
del registro fondiario di __________ è invitato a iscrivere a carico della
particella n. __________RFD di __________ __________ __________, proprietà di
__________ __________ __________, una restrizione nel senso che il proprietario
non potrà disporre del bene senza il consenso della moglie __________
__________ o del Pretore.
Per
il resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
da
anticipare dall’appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L’appello di __________
__________ è accolto e il decreto impugnato è così riformato.
-
L’istanza
2 luglio 1999 di __________ __________ __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 300.–, e le spese, da anticipare come di rito sono
poste a carico dell’istante, che rifonderà a __________ __________ fr. 1000.– a
titolo di ripetibili.
IV. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________
__________, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione:
– Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud;
– Ufficio del registro
fondiario del Distretto di __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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