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Numero d'incarto:
11.1998.121
Data decisione, Autorità:
07.12.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00121
Lugano
7 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
alla
Delegazione
tutoria di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso presentato il 6
agosto 1998 da __________ __________ contro la decisione emanata il 16 luglio
1998 dalla Divisione degli interni;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ è nato il ____________________ 1994 dalla relazione fra
__________ __________ (____________________1971) e __________ __________
(____________________1964). La coppia si è trasferita in Ticino con il figlio
nel 1995, andando ad abitare nella casa in cui vivono i genitori di __________
__________ a __________. __________ __________ ha cominciato nel novembre 1995
una cura di disintossicazione, che è fallita. __________ __________ ha iniziato
a sua volta una cura metadonica. In seguito a violenti dissidi fra i
conviventi, la Delegazione tutoria di __________ ha ordinato l’11 giugno 1996
misure a protezione del figlio (art. 307 cpv. 3 CC), incaricando il Servizio
sociale di __________ di vigilare la situazione. il 17 giugno 1996 __________
__________ si è trasferita con __________ alla Casa __________. __________ di
__________. Con risoluzione del 18 settembre 1996 la Delegazione tutoria ha
confermato la precedente decisione, dopo aver esaminato un rapporto allestito
il 15 luglio 1996 dai responsabili della Casa __________. __________. Il 10
ottobre 1996 l’autorità tutoria ha privato la madre della custodia parentale e
ha collocato __________ a tempo indeterminato presso la Casa __________.
__________.
B. __________ __________
si è allontanata da __________ nel febbraio 1997 per ritornarvi nell’agosto
1997. Essa ha intrapreso un’ulteriore cura di disintossicazione, che è fallita
come la precedente. Il 13 maggio 1997 __________ __________ ha instato per
ottenere l’affidamento di __________. La Delegazione tutoria di __________ ha
respinto la domanda con risoluzione del 13 ottobre 1997 e il giorno stesso ha
privato la madre della custodia parentale, ordinando il collocamento di
__________ in una famiglia di affido.
C. __________ __________
ha interposto ricorso contro tale decisione il 23 ottobre 1997, chiedendo la
privazione dell’autorità parentale della madre, l’affidamento del bambino e
l’attribuzione dell’auto-rità parentale a sé stesso. Il 16 luglio 1998 la Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele, ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione della Delegazione
tutoria, invitando tuttavia quest’ultima a emanare una nuova risoluzione sul
luogo di collocamento del bambino (inc. .________.______). Le spese
e la tassa di giustizia sono state poste a carico del ricorrente nella misura
di fr. 1’500.–.
D. Contro la citata
decisione __________ __________ è insorto il 6 agosto 1998 con un appello nel
quale chiede in via cautelare l’affi-damento immediato di __________, con
l’istituzione di una curatela educativa. Nel merito egli postula la custodia
del figlio e l’attri-buzione dell’autorità parentale. La Delegazione tutoria di
__________ ha comunicato il 26 agosto 1998 di rinunciare a presentare osservazioni
all’appello.
E. La Camera ha
convocato le parti a un’udienza del 21 ottobre 1998 per discutere le misure
cautelari, alla quale ha preso parte solo l’appellante, la Delegazione tutoria
avendo rinunciato a presenziare. Il 28 ottobre 1998 ha avuto luogo davanti a
questa Camera l’audizione di __________ -__________ e __________ __________, genitori
dell’appellante. Quest’ultimo ha ribadito le proprie domande di giudizio e ha rinunciato
al dibattimento finale. La Delegazione tutoria di __________, preso conoscenza
dell’istruttoria condotta dalla Camera, ha comunicato il 30 ottobre 1998 di rinunciare
anch’essa al dibattimento finale e di essere disposta a revocare la decisione
del 13 ottobre 1997 limitatamente al collocamento presso terzi del bambino,
proponendo l’affidamento di quest’ul-timo ai nonni paterni, con l’istituzione
di una curatela educativa.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni
dell’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele sono appellabili entro venti
giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC e 423 cpv. 3
CPC, in vigore dal 1° marzo 1997). Ciò vale anche per le misure di protezione
del figlio o – più in genere – per le misure prese in applicazione degli art.
296 segg. CC (art. 39d cpv. 1 LAC e 423 cpv. 3 CPC), la cui competenza incombe
alle autorità tutorie (v. anche art. 20 lett. b e 22 lett. e RTC). Tempestivo,
il gravame è ricevibile, ma solo nella misura in cui l’appellante chiede il
collocamento del bambino presso di sé (la domanda di privazione della custodia
della madre è già stata accolta dall’autorità tutoria) e l’istituzione di una
curatela educativa. Le decisioni impugnate sono infatti quelle emanate dalla
Delegazione tutoria di __________ il 13 ottobre 1997 (doc. 12 e 13), relative
alla custodia del bambino (art. 310 cpv. 1 CC). Per la privazione dell’autorità
parentale è competente l’autorità di vigilanza sulle tutele (art. 311 CC e 39a
LAC), che non ha ancora statuito al riguardo. La procedura di privazione
dell’autorità parentale è infatti stata avviata solo nel novembre 1998, su
istanza del Servizio sociale di __________ (Foglio ufficiale
/ pag. __________) ed è tuttora in corso. Il gravame è
pertanto d’acchito irricevibile nella misura in cui chiede il trasferimento
dell’autorità parentale.
-
La competenza per
territorio della Delegazione tutoria di __________ non è toccata dal
cambiamento di domicilio della madre, detentrice dell’autorità parentale su
__________, che non abita più a __________ e dopo una breve permanenza a
__________ risulta risiedere ora nella Svizzera tedesca. La competenza per
statuire sulla custodia parentale rimane infatti all’autorità tutoria del luogo
di domicilio della madre al momento in cui ha preso avvio la procedura (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4a edizione, pag. 203 n. 27.61).
-
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’autorità tutoria ordina le misure opportune
per la protezione del figlio (cpv. 1); in particolare essa può ammonire i
genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura,
l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia
diritto di controllo e informazione (cpv. 3). L’art. 310 CC prevede
segnatamente che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al
pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei
terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (cpv. 1).
Nell’accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di
pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del minorenne sotto
l’autorità parentale dei genitori (Hegnauer,
op. cit., n. 27.36).
L’interesse del figlio è
determinante per tutte le procedure relative ai figli minorenni, soprattutto
per valutare le misure di protezione e il collocamento (Messaggio concernente
l’adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, FF 1994 n. 326 pag. 27). Il diritto del fanciullo di vivere con
i propri genitori costituisce un elemento essenziale dell’art. 8 CEDU e le
misure tutelari nell’ambito della protezione del figlio (art. 307 segg. CC)
sono possibili solo se il bene del figlio è minacciato e il figlio non possa essere
altrimenti sottratto al pericolo (Messaggio, pag. 31 e 32). Nella scelta del
luogo di collocamento del figlio l’autorità deve considerare, nell’interesse
stesso del minorenne, i suoi legami familiari, sempre che non siano in
contrasto con il suo bene. In quest’ottica il collocamento del figlio presso
parenti prossimi è in una certa misura da preferire al collocamento presso
estranei (Hegnauer in: Berner
Kommentar, 1969, n. 136 ad art. 324-327 vCC). I parenti non hanno un diritto
preferenziale al collocamento del bambino presso di loro, ma l’autorità tutoria
deve tenere conto dei legami affettivi esistenti tra il bambino e i parenti (Breitschmid in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 310; Stettler, Le droit suisse de la
filiation, TDPS, vol. III, tomo II, 1, Friburgo 1987, pag. 249 seg.).
-
L’autorità di
vigilanza, dopo avere premesso che il padre non ha un diritto specifico di
vedersi attribuire la custodia del figlio (ove non possa essere esercitata
dalla madre), è giunta alla conclusione che nella fattispecie l’affidamento del
bambino al padre non era nell’interesse del minore. A suo parere le risultanze
dell’istruttoria hanno messo in luce, nonostante il buon rapporto affettivo tra
padre e figlio, inadeguatezze del primo, come l’incapacità di riconoscere i
suoi problemi, l’impossibilità di occuparsi personalmente del bambino per
motivi di lavoro, la dipendenza dalla propria madre, l’insofferenza verso
l’autorità, ciò che lascia presagire difficoltà con l’eventuale curatore del
bambino. Sulla base della perizia, inoltre, l’autorità di vigilanza ha escluso
la possibilità di un affidamento ai nonni paterni, il perito avendo rilevato
che i loro rapporti con la madre del bambino non erano chiari. In particolare
il nonno non si era mai recato in visita al bambino e la nonna aveva un
rapporto di complicità con il proprio figlio, alleandosi con lui nei confronti
della madre del bambino, ritenuta unica responsabile dei problemi familiari.
-
L’appellante
contesta le conclusioni dell’autorità di vigilanza e le risultanze
dell’istruttoria, facendo valere in primo luogo una violazione del suo diritto
di essere sentito da parte della Delegazione tutoria. Se non che, egli stesso
ammette che l’autorità di vigilanza “ha messo una pezza” alla violazione
formale, procedendo alla sua audizione. Egli non può quindi prevalersi in appello
della violazione del suo diritto di esprimersi, sanato davanti all’autorità di
vigilanza sulle tutele, autorità superiore munita di piena cognizione in fatto
e in diritto (RDAT I-1998 pag. 260 consid. 4; Rep. 1986 141). Al riguardo il
gravame si rivela sprovvisto di consistenza.
-
L’appellante
contesta nel merito il rapporto peritale del dott. __________ per l’intreccio
di lavoro tra i suoi collaboratori e la Casa ______. __________ e postula – per
valutare la sua idoneità alla custodia del bambino – una nuova perizia da parte
di un organismo universitario della Svizzera interna. Questa Camera ha
proceduto d’ufficio all’audizione dei nonni paterni e all’acquisizione di
documentazione sull’attività lucrativa dell’appellante. L’allesti-mento di una
nuova perizia non appare invece necessario, visto che gli atti sono completi e
consentono di statuire senza ulteriore indugio sull’affidamento del bambino.
Le critiche
dell’appellante sulla perizia agli atti non sono per altro sprovviste di fondamento.
Il dott. Bianchi ha addotto nel referto del 1° maggio 1998 (busta 6, doc. 25)
che la madre non è idonea all’affidamento, ma può esercitare il diritto di visita.
Egli ha constatato che il padre esercitava regolarmente il diritto di visita
con il figlio, con il quale si mette sulla stessa lunghezza d’onda e ha un buon
rapporto (pag. 5, 8). Il perito, considerata l’impossibilità del padre di
occuparsi personalmente del bambino e la sua personalità conflittuale, come
pure l’inidoneità della nonna paterna, consiglia l’affidamento a una famiglia
neutra con diritto di visita sorvegliato ogni 15 giorni al padre e alla nonna e
ogni 15 alla madre. Egli non esclude tuttavia la possibilità di affidare il
bambino al padre, con l’istituzione di una curatela educativa e controlli medico-psicologici
presso un pedopsichiatra (non del Servizio di Lugano). Se non che, lo stesso
perito, durante l’audizione del 9 giugno 1998 davanti all’autorità di vigilanza,
ha relativizzato i commenti negativi, in particolare quelli sulla nonna
paterna, precisando di non avere avuto conoscenza diretta di quanto avveniva
presso la casa __________. __________, ma di essersi limitato a riscontri indiretti
tramite le operatrici dell’istituto (busta n. 4, doc. 20, verbale, pag. 3 e 4).
Egli ha confermato che l’attaccamento emotivo dell’istante con la propria madre
non è necessariamente nocivo, ma potrebbe essere fonte di complicazioni qualora
in futuro sorgessero conflitti tra i genitori del bambino; infine non ha
escluso la possibilità di un affidamento al padre, formulando tuttavia dubbi
sulla stabilità della situazione, anche in considerazione allo stato di
tossicodipendenza della madre.
- Non è contestato che
il bambino presenta problemi psicologici importanti dovuti all’abbandono da
parte della madre, che nel febbraio 1997 è improvvisamente scomparsa senza
curarsi del figlio (doc. 17, audizione 13 gennaio 1998 della direttrice della
Casa __________. __________). È riconosciuto da tutti gli operatori sociali che
il bambino ha un ottimo rapporto affettivo sia con il padre, che è capace di
mettersi sulla sua stessa lunghezza d’onda, sia con la nonna paterna. Pacifica
è anche la regolarità del diritto di visita esercitato dal padre e dalla nonna
paterna, praticamente quotidiano. L’appellante non ha mai negato di avere avuto
problemi di tossicodipendenza dalla fine del 1994 alla metà del 1995, ma ha
assicurato di averli superati (doc. 19, audizione del 19 gennaio 1998). Egli ha
precisato a questa Camera, all’udienza del 21 ottobre 1998, di lavorare alle
dipendenze della __________ __________ __________ __________ __________,
società che gli appartiene. Il suo stipendio netto mensile ammonta a fr. 4’043.75
più un rimborso spese (certificato di stipendio del 1997, acquisito agli atti
in appello). Egli lavora in modo indipendente e si occupa di trovare contratti
per il montaggio di impalcature, porte e finestre, eseguiti poi da cottimisti.
Il lavoro è svolto per il 60% del tempo nel suo appartamento e per il resto
nella Svizzera tedesca, dove si reca a controllare i cantieri. L’appellante
rientra al domicilio nel pomeriggio, salvo casi eccezionali in cui deve
garantire picchetti e dormire fuori casa. Tali occasioni sono ad ogni modo preannunciate
con anticipo, ciò che gli consente di organizzare la vita familiare. Egli ha
esposto che in simili circostanze potrebbe contare sull’aiuto dei propri
genitori, i quali abitano nella stessa casa, composta di due appartamenti.
La disponibilità dei nonni
paterni a coadiuvare il figlio nella custodia del bambino, che il perito e le
operatrici sociali avevano messo in dubbio, è stata confermata all’udienza del
28 ottobre 1998. La nonna paterna ha spiegato di lavorare a tempo parziale
(70%) in una casa per anziani e di poter organizzare i propri turni di lavoro
in funzione degli orari del bambino. Il nonno paterno ha riferito, dal canto
suo, di essere prepensionato e di potersi occupare del bambino, preparando
anche i pasti se necessario. Entrambi i nonni hanno dichiarato di essere
disponibili a collaborare con un curatore nell’interesse del bambino. La nonna
ha espresso preoccupazione solo per i traumi provocati al bambino dalle visite
della madre, che compare senza preavviso e sparisce altrettanto
improvvisamente.
Da un esame della
situazione nel suo complesso, i dubbi espressi dal dott. __________
sull’idoneità del padre e dei nonni paterni, già relativizzati dal perito
stesso nel corso della sua audizione, perdono consistenza. Le perplessità sul
padre e sulla nonna paterna espressi dalle operatrici sociali, in parte ripresi
dal perito, si riferiscono d’altra parte al periodo 1996/97 (doc. 17, audizioni
del 13 gennaio 1998), quando i rapporti tra i genitori del bambino erano molto
tesi. Gli interrogativi delle operatrici sociali sull’attività dell’appellante
e sul ruolo e la disponibilità del nonno paterno, inoltre, avrebbero potuto
essere chiariti subito, se solo si fosse pensato a interrogare gli interessati
invece di formulare conclusioni fondate su congetture.
Per quanto emerge
dall’istruttoria, il padre del bambino e i suoi genitori formano una famiglia
affettuosa e unita e appaiono in grado di offrire a __________ un ambiente
familiare adeguato. La circostanza che il padre non possa sempre occuparsi personalmente
del figlio per motivi di lavoro, come del resto potrebbe accadere anche a una
madre lavoratrice, è di poco rilievo, da un lato perché il bambino frequenterà
la scuola materna e dall’altro perché i nonni paterni possono coadiuvare il
figlio nella cura e nella custodia, come avviene in tante altre famiglie. Vista
la disponibilità familiare alla custodia del bambino e la sostanziale idoneità
del padre e dei nonni paterni, l’affidamento a una famiglia “neutra” non appare
nell’interesse del bambino. A prescindere dai problemi di adattamento che tale
ipotesi richiederebbe, l’eventualità di conflitti tra i genitori sul diritto di
visita, che per il perito motivava la scelta di una famiglia neutra, appare
remota. La madre del bambino è assente da mesi e non si è più curata del
figlio, tanto che il Servizio sociale di __________ ha instato presso
l’autorità di vigilanza affinché essa sia privata dell’autorità parentale.
Nelle circostanze descritte i timori per l’insorgere di eventuali conflitti tra
i genitori e tra la madre e la nonna non sembrano avere consistenza e non
bastano per giustificare il collocamento presso terzi, tanto meno in presenza
di una struttura familiare disponibile e con la quale il bambino ha legami
affettivi intensi. L’appello deve pertanto essere accolto, limitatamente al
collocamento del bambino presso il padre e i nonni paterni.
-
L’autorità tutoria
dovrà istituire a __________ una curatela educativa a norma dell’art. 308 cpv.
2 CC. La misura avrebbe invero potuto essere adottata sin dal collocamento
presso la Casa __________. __________, visti i gravi problemi della madre
detentrice dell’autorità parentale e i conflitti esistenti tra i genitori. Ad
ogni modo l’autorità tutoria dovrà designare come curatore una persona con
esperienza nel campo sociale, che possa seguire l’evolversi della situazione e
provvedere ai controlli regolari consigliati dal dott. __________, facendo capo
a pedopsichiatri esterni al Servizio sociale di __________. Al curatore
dovranno essere conferiti speciali poteri anche per disciplinare i rapporti
personali della madre con il bambino.
-
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La Delegazione
tutoria di __________ non può tuttavia essere considerata soccombente, già per
il fatto che ha rinunciato a presentare osservazioni all’appello. Il che non giustifica
nemmeno di assegnare ripetibili alla parte vincente, lo Stato del Cantone Ticino
non essendo parte in causa (DTF del 5 maggio 1997 nella causa C. contro M.,
consid. 5 con richiamo a Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad
art. 156 e note 1 segg. ad art. 159). L’acco-glimento dell’appello, nella
misura in cui è ricevibile, non comporta la modifica del dispositivo di prima
sede sugli oneri processuali. Giusta l’art. 34 cpv. 5 del Regolamento sulle
tutele e curatele, infatti, le spese derivanti da speciali misure nei confronti
di minorenni possono essere addebitate al patrimonio del minorenne stesso o
imposte al genitore obbligato al suo sostentamento. Ora, nel caso concreto il
bambino non ha sostanza propria. I costi derivanti dalla valutazione
sull’idoneità dei genitori all’affidamento, nella fattispecie i costi peritali,
devono di conseguenza essere posti a carico del padre, tenuto a provvedere ai
bisogni del figlio (art. 276 cpv. 1 CC).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così
riformata:
-
(1994) è affidato con effetto immediato alle cure del padre __________
__________, __________.
- La Delegazione tutoria di __________
istituirà in favore di __________ __________ __________ una curatela educativa
giusta l’art. 308 CC. Il curatore avrà l’incarico di sorvegliare il
collocamento del minorenne nella famiglia paterna, di segnalare eventuali
controindicazioni, di provvedere a controlli medico-psicologici presso un
pedopsichiatra esterno al Servizio sociale di __________, di disciplinare i
rapporti personali di __________ con la madre e invierà alla Delegazione
tutoria un rapporto sull’evoluzione del collocamento ogni sei mesi.
Per il resto la decisione rimane invariata.
II. Non si prelevano tasse né
spese e non si accordano ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– Delegazione tutoria di
__________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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