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Numero d'incarto:
11.1998.120
Data decisione, Autorità:
01.03.1999, ICCA
Incarto n.:
11.98.00120
Lugano
1° marzo 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e Pellegrini
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza del 25 novembre 1997 da
__________.
__________ __________,
__________, __________
(entrambi
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
e
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 5 agosto
1998 da __________ __________ contro il decreto emanato il 24 luglio 1998 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
-
Se
deve essere accolto l’appello presentato il 10 agosto 1998 da __________
__________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________, __________, e __________ __________, __________, sono due
fondazioni attive nella protezione dell’ambiente. Il 24 settembre 1997
attivisti di __________ hanno fatto irruzione negli uffici della società
__________, in via __________ a __________, per rendere pubblico un presunto
commercio di scorie radioattive. Lo stesso giorno __________ __________ e
__________ __________ hanno inviato ai mezzi di comunicazione un comunicato
stampa nel quale spiegavano i motivi dell’azione. Sulla pagina Internet di
__________ __________, , è stato inoltre diffuso un comunicato intitolato
“ rivela piani di società collegate con la mafia per scaricare illegalmente
rifiuti tossici e radioattivi nell’est europeo e in paesi dell’Africa”, nel quale
apparivano, fra altri, i nomi di __________ __________ e di __________
, che venivano associati alla società __________ per le loro
relazioni d’affari. __________ __________ ha redatto nel settembre 1997 anche
un rapporto denominato “ __________ ”, nel quale mette in relazione
__________ __________ e __________ __________ __________, definita una rete
criminale nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti tossici. __________
__________ e __________ __________ hanno sporto denuncia penale l’8 ottobre
1997 nei confronti di alcuni responsabili di __________ International e di
__________ Svizzera.
B. __________ __________
e __________ __________ hanno invitato il 4 novembre 1997 __________ __________
a cancellare dalla Home page del sito Internet di __________ International
ogni riferimento ai loro rapporti dei suoi clienti con __________, in quanto
calunnioso, falso e lesivo della personalità. __________ __________ ha chiesto
una traduzione in inglese della richiesta. Non essendo stato cancellato il
testo litigioso, __________ __________ e __________ __________ si sono rivolti
il 25 novembre 1997 alla Pretura del Distretto di Lugano perché fosse ordinato
cautelarmente e senza contraddittorio a __________ __________, __________, e a
__________ __________, __________, tramite __________ __________, __________o,
di cancellare immediatamente i loro nomi dal loro comunicato stampa diffuso su
Internet. Il Pretore ha respinto il 2 dicembre 1997 la domanda cautelare senza
contraddittorio, ritenendo che a distanza di due mesi dalla diffusione del
testo non sussisteva un pericolo imminente. Alla discussione del 17 febbraio
1998, gli istanti hanno confermato le loro domande. __________ __________ ha
eccepito l’incompetenza territoriale della Pretura di Lugano, uno degli istanti
essendo domiciliato a __________ e nel merito ha sostenuto che l’istanza era
priva di oggetto per quello che la concerneva. __________ __________ ha pure
eccepito l’incompetenza territoriale della Pretura di Lugano, rilevando che nel
merito l’istanza era divenuta priva d’oggetto in seguito al rinnovamento delle
sue pagine Internet dal 2 gennaio 1998.
C. Statuendo il 24
luglio 1997, il Pretore ha accertato la propria competenza, ha stralciato la
causa dai ruoli perché divenuta priva di oggetto per acquiescenza e ha posto la
tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese a carico delle convenute in solido,
con l’obbligo di rifondere agli istanti, sempre con vincolo di solidarietà,
un’indennità di fr. 1’500.– per ripetibili.
D. __________ __________
è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 5 agosto 1998, nel
quale propone di respingere in ordine l’istanza, in subordine di respingere in
ordine quella presentata da __________ __________ e di dichiarare priva
d’oggetto quella presentata da __________ __________ e in via ancor più
subordinata di porre la tassa di giustizia e le spese a carico degli istanti,
tenuti a rifonderle fr. 1’500.– per ripetibili. Insorta a sua volta contro il
decreto pretorile con un appello del 10 agosto 1998, __________ __________
chiede la reiezione dell’istanza promossa nei suoi confronti e l’attribuzione
di un’indennità per ripetibili di fr. 1’500.– in suo favore. Nelle osservazioni
del 5 settembre 1998, __________ __________ e __________ __________ concludono
per il rigetto degli appelli e la conferma del decreto impugnato.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello di __________
- Un decreto di
stralcio per avvenuta transazione, ritiro dell’azione o acquiescenza della
controparte (art. 352 CPC) ha portata meramente dichiarativa – nel senso che il
Pretore si limita a constatare la fine del processo – ed è pertanto appellabile
solo in materia di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo). La prassi
di questa Camera ha esteso nondimeno la possibilità di appello contro decreti
di stralcio anche ai casi in cui litigiosa sia l’esistenza stessa di una
transazione, di una dichiarazione di ritiro o di un atto di acquiescenza (I
CCA, sentenza del 27 novembre 1992 in re M.; del 13 ottobre 1994 in re G.,
consid. 2). Analogo principio vale per i decreti di stralcio dovuti a
sopravvenuta carenza d’oggetto, mancanza di interesse giuridico o perenzione
processuale (art. 351 CPC; I CCA, sentenza del 20 settembre 1994 in re L.,
consid. 1; del 6 dicembre 1994 in re Di R., consid. 2; dell’8 novembre 1995 in
re S.-W.). Rimane esclusa, invece, la possibilità di impugnare con appello il
merito di una dichiarazione di ritiro o di acquiescenza (censurabili solo con
restituzione in intero: art. 352 cpv. 3 CPC), così come quello di una
transazione (che può essere rimesso in discussione solo con azione ordinaria:
Rep. 1982 pag. 203 consid. 2).
Nella fattispecie
l’appellante ribadisce che l’istanza doveva essere respinta in ordine per
incompetenza territoriale del giudice adito, di modo che gli oneri del giudizio
dovrebbero essere sopportati dagli istanti. Tempestivo, il gravame è pertanto
ricevibile.
- Il Pretore ha
respinto le eccezioni sollevate dalla convenuta e si è dichiarato competente.
Egli ha rilevato che il domicilio olandese della convenuta non era determinante,
poiché gli effetti dannosi del comunicato diffuso su Internet si sono prodotti
anche in Svizzera, a Lugano, ciò che fondava la sua competenza secondo le norme
della Legge federale sul diritto internazionale privato. Inoltre gli istanti,
citati nello stesso comunicato, formavano un litisconsorzio facoltativo, di
modo che la sua competenza era data già per la circostanza che uno di essi era
domiciliato nella sua giurisdizione, anche se l’altro era domiciliato a
__________.
L’appellante ribadisce che
l’azione avrebbe dovuto essere promossa ad __________, ove essa ha la sua sede,
in applicazione dell’art. 2 della Convenzione di Lugano. Essa contesta che
nella fattispecie si sia verificato un evento dannoso a Lugano e rileva che per
le pubblicazioni diffuse su Internet il foro determinante dovrebbe essere
quello del luogo dove si trova il sito di partenza, perché altrimenti si
creerebbe una competenza giudiziaria in ogni luogo dove ci si può connettere ad
Internet, ciò che fornirebbe la possibilità di un forum shopping
inammissibile.
- Svizzera, Olanda e
Regno Unito hanno ratificato la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988
concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (RS 0.275.11, ConvLug). L’art. 1 cpv. 2 ConvLug
enumera esplicitamente le materie escluse dal campo di applicazione della
Convenzione, nelle quali non figura la protezione della personalità (Vogel, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 5a ed., Berna 1997, 1 n. 73, pag. 46; Dessemontet, in: Medialex 1997 pag.
77, con rinvii alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee). Nella fattispecie è di conseguenza applicabile la Convenzione di Lugano
e non la LDIP (art. 1 cpv. 2 LDIP; Dutoit,
Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2a ed., Basilea
1997, n. 3 ad art. 129 LDIP pag. 364). La Convenzione di Lugano prevede come
foro generale il domicilio del convenuto, quando questo si trova in uno Stato
contraente (art. 2 cpv. 1 ConvLug). L’attore può convenire il convenuto domiciliato
nel territorio di uno Stato contraente, in materia di delitti o quasi delitti,
anche al foro alternativo del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (art.
5 cpv. 3 ConvLug; Vogel, op.
cit., 4 n. 44f e 44 g, pag. 101). Il concetto di delitto o quasi delitto è da
comprendere nella sua accezione più ampia e include anche le lesioni del
diritto della personalità (Donzallaz,
La Convention de Lugano, vol. III, Berna 1998, n. 5073, 5077; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht,
6a ed., Heidelberg 1998, n. 57 ad art. 5, pag. 124).
Il luogo in cui l’evento
dannoso si è verificato, per dottrina e giurisprudenza, è quello in cui è
avvenuto il delitto o il quasi delitto e quello in cui il medesimo ha provocato
effetti. Se i due luoghi si trovano in diversi Stati contraenti l’attore può
convenire la controparte sia nell’uno che nell’altro Stato (Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht,
München 1997, pag. 157 n. 179). La Corte di giustizia delle Comunità europee ha
ammesso, nel caso di lesioni della personalità causate da un articolo pubblicato
su un giornale diffuso in vari Stati contraenti, sia la competenza del giudice
del luogo di edizione per statuire sull’intero pregiudizio, sia quella del giudice
del luogo in cui si è verificata la lesione, limitatamente al pregiudizio
causato in quello Stato (Geimer/Schütze,
op. cit., n. 185). Nel sistema europeo il foro dell’editore è il foro generale
competente per l’insieme delle pretese fatte valere dalla parte lesa (Dessemontet, op. cit., pag. 78; Donzallaz, op. cit., n. 5169). Oltre al
foro generale è possibile far capo anche al foro del luogo in cui si è
verificata la lesione (principio dell’ubiquità; Donzallaz, op. cit., n. 5141). La giurisprudenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee deve essere tenuta in considerazione
nell’interpretare la Convenzione di Lugano (DTF 123 III consid. 4, pag. 421) e
non vi è quindi motivo per scostarsene. Trattandosi di Internet, la lesione può
teoricamente verificarsi in tutti gli Stati perché qualsiasi persona,
indipendentemente dal luogo in cui si trova, può accedere alle pagine lesive
della personalità digitando il nome o il numero della pagina in questione. Secondo
la giurisprudenza europea, la lesione provocata dalla diffusione internazionale
di comunicati stampa lesivi della personalità si manifesta nei luoghi dove il
comunicato è stato diffuso, se la vittima vi è conosciuta (ACJCF 68/93 Fiona
Shevill e. a. c/Presse Alliance SA, citata in Donzallaz,
op. cit., n. 5188; Rosenthal in:
AJP/PJA 1997 pag. 1344).
Nel caso concreto, il
comunicato stampa litigioso menzionava l’intervento di attivisti __________
nella sede di Lugano della __________ e menzionava i nomi degli istanti,
indicati come membri della rete finanziaria che faceva capo alla stessa
__________ (doc. E, M, N). Ora, __________ __________ è ancora conosciuto nel
Cantone Ticino, dove ha abitato e lavorato per decenni, mentre __________
__________ è domiciliato a __________, esercita la propria attività lucrativa a
__________ e vi è conosciuto. Del resto l’appellante poteva prevedere che la
diffusione di un comunicato relativo a una ditta con sede a __________,
contenente i nomi di persone da lei stessa definiti “personalità importanti del
mondo finanziario svizzero” (major names from the Swiss finance world such
as ..., doc. E, pag. 2) avrebbe suscitato curiosità proprio tra gli internauti
di __________. La competenza alternativa del Pretore di Lugano è dunque data in
concreto sulla base dell’art. 5 n. 3 ConvLug e l’appello si rivela infondato su
questo punto.
-
In via subordinata,
l’appellante rileva che l’istanza presentata da __________ __________ dovrebbe
comunque essere respinta in ordine, per il motivo che egli non sarebbe
domiciliato a __________, ma a __________. La censura cade nel vuoto. Nella
fattispecie, come si è visto poc’anzi, la causa poteva senz’altro essere
promossa al foro di Lugano, luogo in cui l’evento dannoso si era prodotto, ai
sensi dell’art. 5 n. 3 ConvLug. Le norme interne di foro, tra le quali l’art.
28b CC invocato dall’appellante, non erano quindi più applicabili, con la conseguenza
che il domicilio dell’istante era irrilevante per la determinazione del
tribunale competente.
-
L’appellante
sostiene ancora che l’istanza avrebbe dovuto essere respinta nel merito, perché
la domanda di giudizio era giuridicamente improponibile. Il rimprovero non è
sprovvisto di buon diritto, seppur per altri motivi. Gli istanti hanno chiesto
che fosse fatto ordine “a __________ __________, nella persona del suo
presidente signor __________ __________, __________ e a __________ __________,
__________, tramite __________ __________ , di voler immediatamente
cancellare dal loro comunicato stampa accessibile su Internet i nominativi
__________ __________ e __________ __________ ”. Ora, non risulta che vi sia
identità giuridica tra le due convenute. L’una è una fondazione di diritto
olandese con sede a __________ (doc. III), l’altra una fondazione di
diritto svizzero con sede a Zurigo (doc. A). Non vi sono legami giuridici tra
le due fondazioni e la fondazione svizzera non rappresenta legalmente quella
olandese, né essa rientra tra le persone abilitate alla rappresentanza processuale
nel Cantone Ticino (art. 64a CPC). L’intimazione dell’istanza 25 novembre 1997
alla fondazione olandese presso la sede di quella svizzera, così come indicato
dagli istanti, è quindi avvenuta in violazione delle norme procedurali
applicabili (art. 122 CPC), ciò che ne comporta la nullità (Rep. 1996 251, 1978
376), anche se l’atto giudiziario è pervenuto alla destinataria. La circostanza
che la convenuta svizzera abbia trasmesso l’istanza alla fondazione olandese
non sana infatti il vizio, contrariamente a quanto sostengono gli appellati,
poiché essa non ne era la rappresentante processuale o legale. La fondazione
olandese non si è del resto costituita in giudizio incondizionatamente, come ritenuto
a torto dal Pretore, ma ha rilevato all’udienza del 17 febbraio 1998 che la notifica
era informe e pertanto nulla (verbali act. II, pag. 4). L’istanza
promossa nei confronti della convenuta olandese non avrebbe di conseguenza
potuto essere discussa il 17 febbraio 1998, in mancanza di una valida
intimazione dell’istanza. A maggior ragione il Pretore non avrebbe potuto
statuire sulla ripartizione degli oneri processuali in seguito allo stralcio
della causa. Il gravame si rivela quindi fondato e deve essere accolto, senza
che necessiti esaminare le altre censure sviluppate dall’appellante.
II. Sull’appello di
-
Anche l’appello
presentato dalla convenuta svizzera è ricevibile, per i motivi esposti in
precedenza (consid. 1). Il Pretore ha ritenuto che nel caso concreto esisteva
un litisconsorzio facoltativo tra gli istanti, di modo che il domicilio di uno
di essi nella sua giurisdizione era sufficiente a fondare la sua competenza
territoriale. La convenuta svizzera riafferma invece che il primo giudice
sarebbe stato territorialmente incompetente, poiché essa è domiciliata a
Zurigo, mentre uno degli istanti è domiciliato a __________, così che non
sarebbe dato il foro previsto dall’art. 28b CC. La censura è infondata. Proprio
il fatto che uno degli istanti è domiciliato a __________ conferisce carattere
internazionale alla vertenza. La competenza territoriale del giudice adito si
determina quindi solo in base al diritto internazionale privato. Ora, la
competenza del Pretore di Lugano a statuire sulla vertenza era data sulla base
dell’art. 5 n. 3 ConvLug, come si è visto in precedenza (consid. 3), di modo
che l’istanza provvisionale del 25 novembre 1997 era proponibile al foro di
Lugano, anche se promossa da una persona domiciliata a __________.
-
L’appellante
contesta di dover sopportare le tasse e spese del decreto di stralcio. Essa
rileva che la pagina Internet oggetto dell’istanza 25 novembre 1997 era gestita
dalla fondazione olandese, e che quindi l’istanza promossa nei confronti della
fondazione svizzera avrebbe dovuto essere respinta per carenza di
legittimazione passiva. L’argomentazione è fondata. Gli istanti hanno promosso
causa nei confronti di due diverse persone giuridiche, lamentando la lesione
della loro personalità in seguito alla diffusione di un comunicato reperibile
sulla pagina Internet ., gestita da __________
__________, __________ (doc. M). Gli istanti ritengono che le due fondazioni
abbiano costituito un sodalizio ai loro danni e che la fondazione svizzera deve
essere considerata correa di quella olandese nella pubblicazione dei loro nomi
su Internet. Essi fanno valere che l’azione del 24 settembre 1997 è stata
compiuta da attivisti svizzeri, che la pagina Internet su .
menzionava la fondazione svizzera e dava il numero di telefono di uno dei
responsabili svizzeri e che il comunicato lesivo della loro personalità non
distingueva tra la fondazione olandese e quella svizzera.
Dagli atti è emerso che
__________ __________ ha distribuito un comunicato stampa destinato ai mezzi di
comunicazione tradizionali, che non menzionava i nomi degli istanti (doc. B).
In materia di Internet l’atto lesivo della personalità consiste nell’immettere
nella pagina, e quindi sulla rete, il testo litigioso (Rosenthal, op. cit., pag. 1342). La convenuta svizzera non risulta
aver partecipato all’allestimento della pagina litigiosa. Contrariamente a
quanto addotto dagli appellati, inoltre, i vari documenti agli atti menzionano
sempre l’esistenza di diverse organizzazioni, di modo che non è possibile
confondere l’una con l’altra. Il rapporto “La rete” menziona sul proprio
frontespizio il nome di __________ __________ (doc. C), mentre la pagina
pubblicata da __________ International (., doc. E,
M, N, S) contiene il nome di entrambe le fondazioni, con i nomi e i numeri
telefonici dei diversi responsabili. Le pagine Internet delle due
organizzazioni sono infine accessibili a due indirizzi distinti (__________.__________e
.), la cui formulazione segnala in modo chiaro
all’internauta che uno si riferisce a un’entità internazionale (.org) mentre
l’altro a un’entità nazionale (.ch). Dalla pagina Internet .
l’internauta poteva e può attivare un link (nodo o collegamento) e
accedere alla pagina-copertina (Home page) .
di __________ __________ (cfr. doc. II). Non risulta tuttavia dall’istruttoria,
né gli istanti lo hanno preteso, che il collegamento dalla pagina svizzera, di
cui per altro non è stata versata in atti nemmeno una copia, a quella olandese
consentisse di accedere direttamente al comunicato litigioso. In siffatte circostanze
manca qualsiasi indicazione concreta atta a dimostrare che la fondazione
svizzera avrebbe contribuito in maniera causale alla lesione della personalità
lamentata dagli istanti mettendo a disposizione degli internauti un
collegamento con la pagina Internet gestita dalla fondazione olandese. Il fatto
che la fondazione svizzera abbia accettato di trasmettere la lettera 4 novembre
1997 a quella olandese, per altro, dimostra la sua estraneità alla pagina
litigiosa. Essa ha infatti risposto agli istanti l’11 novembre 1997 che la
pagina Internet da loro evocata era allestita da __________ __________ (doc.
I), alla quale avrebbe trasmesso la richiesta. Alla luce di quanto esposto, non
si può di conseguenza concludere che la fondazione svizzera ha partecipato alla
lesione della personalità degli istanti tramite il noto comunicato su Internet,
solo oggetto della procedura avviata il 25 novembre 1997. Essa è stata di
conseguenza convenuta a torto in giudizio e l’appello deve essere accolto già
per questo motivo.
-
Al momento in cui ha
stralciato la causa dai ruoli, quindi, il Pretore avrebbe dovuto ripartire la
tassa di giustizia e le spese tenendo conto del fatto che l’intimazione
dell’istanza alla convenuta olandese, all’indirizzo fornito dagli istanti, era
nulla, mentre la convenuta svizzera, estranea alla pagina Internet diffusa
dalla fondazione olandese, era stata convenuta a torto in giudizio. Nell’uno
come nell’altro caso, gli istanti devono sopportare le spese processuali e il
decreto impugnato deve essere modificato di conseguenza.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza integrale degli attori (art. 148 cpv. 1
CPC), che rifonderanno a ciascuna delle appellanti, con vincolo di solidarietà,
un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista per le spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Gli appelli di __________
__________ e di __________ __________ sono accolti.
II. Di conseguenza il
dispositivo 2 del decreto impugnato è così riformato:
La
tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono poste in solido a carico degli
istanti, con l’obbligo, pure in solido, di versare fr. 1’500.– per ripetibili a
ciascuna delle convenute __________ __________, __________m, e __________
__________, __________o.
III. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
già anticipati dagli
appellanti, sono posti in solido a carico di __________ __________ e di
__________ __________, i quali rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 800.– a __________ __________ e fr. 800.– a __________ __________ a titolo
di ripetibili di appello
IV. Intimazione a:
-
avv. __________
__________, __________;
-
avv. __________
__________, __________;
-
avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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