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Numero d'incarto:
11.1998.113
Data decisione, Autorità:
04.06.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00113
Lugano
4 giugno 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
visto
l’appello (Widerspruch) del 24 luglio 1998 presentato da
__________, nata __________, __________, e
__________, __________
(ora
patrocinate dal lic. iur. __________ __________,
studio
legale __________ __________ __________, __________o)
contro
la decisione del 21 luglio 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna ha rettificato un certificato ereditario da egli medesimo
emanato il 5 settembre 1997 nella successione fu __________ __________
__________ __________ (1909-1997), nata __________ -__________, cittadina
germanica con ultimo domicilio a __________, su istanza di
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________),
rettifica
dalla quale risulta erede, accanto a quest’ultima,
__________N, nata , __________ ();
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 24 luglio 1998
presentato da __________ __________ e __________ __________ contro la decisione
emessa il 21 luglio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
____________________ 1997 è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, senza
figli, __________ __________ __________ __________, nata __________ (1909),
cittadina germanica, vedova fu __________ __________ __________. Davanti al
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna il suo esecutore testamentario
dott. __________ __________ ha pubblicato il 30 gennaio 1997 il seguente
testamento pubblico:
(...)
- Frau
__________ __________ (...) und Frau __________ __________, geb. __________,
(...) hinterlasse ich, als Nacherbinnen meines verstorbenen Ehemannes, das Haus
und die Grundstücke Parzellen Nr. __________und __________in der Gemeinde
__________ als Miteigentum je zu einer Hälfte sowie je zu einer Hälfte das
Depot Nr. __________ __________-__________und das Konto-Korrent Nr.
____________________-__________bei der __________ __________ __________
(vorheriges Depot und Konto-Korrent __________ __________ __________
__________).
(...)
-
Meiner
Schwester __________ __________ (...) hinerlasse ich DM 500 000.00 meines
Konto-Korrents Nr. ____________________-__________und Depot Nr. __________
__________-__________bei der __________ __________ __________, plus die Hälfte
des auf demselben vorgenannten Konto-Korrents Nr. ____________________-__________und
Depot Nr. ____________________-__________bei der __________ __________,
verbleibenden Saldos.
-
Meiner
Schwester __________ __________ (...) hinterlasse ich die Hälfte des nach Abzug
der DM 500 000.00 auf dem Konto-Korrent Nr. __________ __________-__________bei
der __________ __________ __________, verbleibenden Saldos.
(...)
- Nichts
verfüge ich zu Gunsten des Gemeinwesens.
B. Su richiesta
dell’esecutore testamentario, Il Pretore ha rilasciato il 5 settembre 1997 un certificato
ereditario in cui risulta che uniche eredi della disponente sono __________
__________ e __________ __________ -__________. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 100.–, sono state poste a carico della successione.
C. __________ __________
si è rivolta il 14 luglio 1998 al Pretore, chiedendogli di rettificare il
certificato ereditario. Non avendo la testatrice designato le persone beneficate
quali suoi eredi – essa ha sostenuto – “eredi della defunta (vedova senza
figli) non possono che essere gli eredi legali, vale a dire le due sorelle”. Di
conseguenza essa ha postulato l’emanazione di un nuovo certificato, sostitutivo
del primo, in cui lei medesima e __________ __________ risultassero uniche
eredi di __________ __________ __________ __________. Con decisione del 21
luglio 1998 il Pretore ha accolto l’istanza, ha annullato il certificato del 5
settembre 1997 e ha emesso un nuovo certificato conforme alle richieste
dell’istante. Non sono stati riscossi oneri processuali.
D. Contro la citata
decisione __________ __________ -__________ e __________ __________ hanno
presentato un appello (Einspruch) del 24 luglio 1998, redatto in
tedesco, in cui concludono per l’annullamento del nuovo certificato ereditario.
Il giudice delegato di questa Camera ha fissato loro un termine per tradurre il
ricorso, per eleggere domicilio in Svizzera e per firmare debitamente
l’impugnazione. Le destinatarie hanno reagito il 26 maggio 1999, adducendo di
avere ricevuto solo quel giorno l’ordinanza, e hanno indicato il loro
patrocinatore nella persona del lic. iur. __________ __________. __________
__________ ha confermato con firma autografa l’atto di ricorso. Per la traduzione
entrambe hanno chiesto una proroga del termine.
Considerando
in diritto: 1. Le appellanti si
sono debitamente costituite in giudizio, firmando l’atto di ricorso e indicando
un domicilio in Svizzera ove possano avvenire le notificazioni. Concedere loro
una proroga del termine per tradurre il gravame dilazionerebbe invano la procedura,
già ritardata oltre misura da una laboriosa intimazione per rogatoria a
__________. Ciò si esaurirebbe del resto in una mera formalità, l’impugnazione
rivelandosi in ogni modo – come si vedrà in appresso – senza possibilità di
buon esito.
-
Nella fattispecie è
indiscusso che la successione è disciplinata dal diritto svizzero (art. 90 cpv.
1 LDIP; Schnyder in: Schweizerisches
Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 27 ad art. 90). Ora, l’art. 559 cpv. 1 CC
prevede che, trascorso un mese dalla comunicazione ai beneficati del
testamento, gli eredi istituiti i cui diritti non siano espressamente
contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore
possono ottenere una dichiarazione dell’autorità secondo cui sono riconosciuti
eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione dell’eredità. Identico diritto
è riconosciuto da dottrina e giurisprudenza agli eredi legittimi (Karrer in: Schweizerisches Privatrecht,
ZGB II, Basilea 1998, n. 6 ad art. 559 con richiami).
-
Nel Cantone Ticino
il certificato ereditario è emesso con procedura di camera di consiglio (art. 2
cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Il Pretore non è tenuto a indire un contraddittorio
(art. 360 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal principio inquisitorio
(Cocchi/Trezzini, CPC annotato,
Lugano 1993, n. 2 ad art. 360), egli può – ravvisandone l’opportunità –
assumere informazioni e provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC).
La sua decisione è impugnabile entro 10 giorni (cfr. Rep. 1976 pag. 201). Ciò
non toglie, comunque sia, che il certificato ereditario possa ancora essere
modificato più tardi, in particolare ove si riveli incompleto o inesatto (Karrer, op. cit., n. 47 ad art. 559 CC
con rinvii). È quanto ha fatto il Pretore nel caso in esame. Introdotto nei dieci
giorni successivi alla notifica della decisione del Pretore, l’appello in esame
è pertanto tempestivo.
-
Il certificato
ereditario annullato dal Pretore, del 5 settembre 1997, indicava quali uniche
eredi di __________ __________ __________ __________ le appellanti, sorelle del
di lei marito (______________________________, deceduto il ____________________
1983). Già a prima vista tale indicazione appare erronea, giacché la testatrice
non ha designato le appellanti in qualità di sue eredi istituite: ha disposto
soltanto di lasciare alle eredi sostituite del marito premorto, in
ragione di metà ciascuna, due fondi a __________ e il saldo di due conti
bancari genericamente intestati agli eredi fu __________ __________ __________
(clausola n. 3 del testamento pubblico). Trattandosi di legati, non di
istituzioni d’erede, le appellanti non dovevano figurare nel certificato
ereditario. Giustamente perciò il Pretore ha deciso di rettificare l’atto.
-
__________ e __________ __________ nate __________, sorelle della disponente,
sono state beneficate anch’esse alla stregua di legatarie (clausole n. 4 e 5
del testamento pubblico), tant’è che in nessun punto delle disposizioni di ultima
volontà esse sono anche solo menzionate come eredi. Sono comunque sia eredi
legittime, __________ __________ __________ __________ non avendo avuto figli.
Ora, l’art. 608 cpv. 3 CC stabilisce che “l’attribuzione di un oggetto della successione
ad un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccettoché una diversa
intenzione non risulti dalla disposizione”. E siccome dal testo del testamento
pubblico non si evince alcuna diversa intenzione, le due sorelle vanno considerate
alla stregua di uniche eredi della disponente. Anche sotto questo profilo la
decisione del Pretore si dimostra dunque corretta e non v’è alcuna ragione di
annullarla.
- Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno
che le appellanti si sono rivolte a questa Camera senza alcuna nozione
giuridica e che il ricorso non è stato intimato a __________ __________ né a
__________ __________ per le osservazioni, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente
– al prelievo di spese e all’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visto l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– lic. iur. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________;
– __________ __________
-, __________ ().
Comunicazione:
– Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna;
– Ufficio delle imposte di
successione e donazione, Lugano;
– avv. dott. __________,
__________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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