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Numero d'incarto:
11.1998.106
Data decisione, Autorità:
22.07.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00106
Lugano
22 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione del 29 ottobre
1997 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 24 giugno 1998 con cui il Pretore ha respinto un’istanza tendente
all’assegnazione dell’abitazione coniugale presentata dalla convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 1° luglio 1998
presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 24
giugno 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata con
l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che nell’ambito di una
causa di stato che oppone __________ __________ alla moglie __________ nata
__________, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha regolato con
decreto cautelare del 4 agosto 1997 l’assetto provvisionale dei coniugi, in
particolare assegnando alla moglie e al figlio __________ l’appartamento
coniugale fino al 30 giugno 1998;
che l’8 giugno 1998
__________ __________ ha chiesto al Pretore, tra l’altro, di ordinare alla
moglie la riconsegna dell’appartamento coniugale entro il 30 giugno 1998 sotto
comminatoria dell’art. 292 CP;
che alla discussione del
23 giugno 1998 __________ __________ si è opposta alla domanda e ha postulato
l’assegnazione dell’apparta-mento coniugale fino al momento in cui essa troverà
un’altra sistemazione, richiesta che il marito ha avversato;
che in tale occasione le
parti hanno notificato diversi mezzi di prova;
che, statuendo il 24
giugno 1998, il Pretore ha respinto l’istanza della moglie tendente
all’assegnazione dell’abitazione coniugale;
che contro il decreto
predetto __________ __________ è insorta con un appello del 1° luglio 1998 in
cui chiede – previa concessione dell’ effetto sospensivo al gravame e previo
conferimento dell’assi-stenza giudiziaria – l’accoglimento della sua istanza e
la conseguente riforma del decreto impugnato;
che l’appello non è stato
notificato alla controparte;
e considerando
in diritto: che le misure
provvisionali chieste da un coniuge a norma dell’ art. 145 cpv. 2 CC sono emanate
con la procedura sommaria degli art. 376 e segg. CPC;
che solo i provvedimenti
emessi previo contraddittorio sono appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC);
che, secondo costante
giurisprudenza di questa Camera, per contraddittorio non va intesa ogni
discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, ma solo la discussione
finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382);
che all’udienza del 23
giugno 1998 le parti hanno offerto l’audi-zione di 10 testi e l’assunzione di
altre prove;
che con ordinanza in calce
al verbale il Pretore ha citato le parti a una successiva udienza, prevista il
24 settembre 1998, per l’audizione di tre testi;
che nel decreto impugnato
il Pretore precisa di avere ammesso le prove relative alle altre domande
cautelari, ma non quelle inerenti all’attribuzione dell’alloggio coniugale, al
cui riguardo l’istruttoria deve considerarsi terminata;
che tuttavia, così
facendo, il primo giudice ha statuito sull’attri-buzione dell’abitazione
coniugale senza avvertire le parti che a tale proposito non sarebbe più stata
esperita alcuna istruttoria;
che nondimeno il diniego
di compiere atti istruttori non preclude alle parti la possibilità di
esprimersi un’ultima volta sulle domande cautelari, almeno per indicare se –
nonostante il rigetto delle prove offerte – esse mantengono le rispettive
conclusioni (I CCA, sentenza del 7 ottobre 1993 nella causa T. c. V. SA e C.
SA; del 25 marzo 1994 nella causa K. c. K.; del 19 luglio 1995 nella causa R.
c. R.);
che dal verbale
dell’udienza tenutasi 23 giugno 1998 non risulta un’esplicita rinuncia delle
parti al dibattimento finale cautelare, né tale rinuncia può essere presunta
(anzi, l’omissione del dibattimento finale costituisce in linea di principio
una violazione del diritto di essere sentito);
che, per il resto, la
ricevibilità di un rimedio giuridico va esaminata d’ufficio, come quella di
ogni atto singolo processuale (art. 97 n. 5 CPC);
che nella fattispecie il
decreto 24 giugno 1998, in assenza di discussione finale, non può ritenersi
emesso “previo contraddittorio”, ma va considerato alla stregua di un
provvedimento supercautelare, con la conseguenza che l’appello si rivela
irricevibile (Rep. 1974 pag. 304, 1983 pag. 280; da ultimo: I CCA, sentenza del
1° settembre 1994 nella causa G. c. G.);
che, ciò premesso, le
parti dovranno ancora essere convocate per la discussione finale sulla domanda
cautelare circa l’attribu-zione dell’abitazione coniugale;
che, ciò premesso,
l’appello può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che l’irricevibilità
dell’appello rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo postulata dall’appellante;
che la richiesta di
assistenza giudiziaria presentata dall’appel-lante non può essere accolta,
poiché – foss’anche dato il requisito dell’indigenza – nel caso in rassegna
difetta il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC);
che gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), ma il
prelievo di oneri sottrarrebbe all’interessata mezzi necessari per il suo
mantenimento, motivo per cui si può rinunciare eccezionalmente alla riscossione
di tasse e spese, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla
controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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