Appeal struck for untimely advance payment

11.1997.89Übriges Gericht04.07.1997Dismissed

Zusammenfassung

The Ticino Court of Appeal held that the appellant’s CHF 400 advance on costs was paid late. Although the bank sent the transfer data on 6 June 1997, the data medium indicated a due date of 11 June 1997, so the payment was credited only on that date. Since no extension or reinstatement of the deadline had been sought, the appeal could not be examined and was struck from the roll. The appellant was ordered to bear CHF 100 in procedural costs.

Regest

Art. 312 cpv. 2 CPC; Art. 12 cpv. 1 LTG; payment of an advance on costs by collective postal order service is timely only if the data medium shows a due date no later than the court deadline and is delivered to a Swiss post office within that time. The decisive date is not the bank’s instruction date but the date indicated on the data medium and the ensuing postal transfer process. If the advance is credited only after expiry of the deadline, and no extension or reinstatement is requested under Arts. 130 and 137 CPC, the appeal is not entered into and must be struck off the roll (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1997.89

Data decisione, Autorità: 04.07.1997, ICCA

Incarto n. 11.97.00089

Lugano, 4 luglio 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicencelliera

sedente per statuire nella causa ..__________ (accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 4 agosto 1995 da


__________, __________, e


__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________ __________, __________,

contro


__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

visto l'appello del 15 maggio 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 25 aprile 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

premesso che il 21 maggio 1997 l’appellante è stato invitato a versare entro il 9 giugno 1997, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 400.– sul conto corrente postale --__________ del Tribunale di appello, introiti __________, con l’avver-tenza che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato l’appello sarebbe stato dichiarato deserto (art. 312 cpv. 2 CPC e 12 cpv. 1 LTG);

richiamato quanto figurava esplicitamente sulla richiesta di pagamento, ovvero che qualora fosse stato usato il servizio degli ordini collettivi __________ sarebbe stata determinante la scadenza indicata dall’utente __________ alla posta, non la data dell’ordine impartito alla banca, incombendo alla parte di provvedere perché la banca esegua l’ordine tempestivamente;

ricordato in effetti che, ove si faccia capo al servizio degli ordini collettivi delle PTT (art. 133d OSP: RS 783.01), il termine per versare l’anticipo è considerato rispettato se la data di scadenza determinata nel supporto dei dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo termine del giorno fissato dal Tribunale e se il supporto dei dati è stato consegnato a un ufficio postale svizzero entro tale termine (DTF 117 Ib 220, 118 Ia 8; DTF inedita del 24 giugno 1996 in re J. contro B.-K., consid. 3);

accertato che nella fattispecie il supporto dei dati è stato spedito dalla banca il 6 giugno 1997, ma che la data di scadenza determinata nel supporto era quella dell’11 giugno 1997 (comunicazione 1° luglio 1997 della Direzione generale delle PTT, Traffico dei pagamenti, Organizzazione SPPR/SPVR), tant’è che l’accredito sul conto corrente postale del Tribunale di appello è avvenuto solo quel giorno;

preso atto che il versamento risulta quindi tardivo, senza che l’appellante abbia postulato una proroga o una restituzione del termine (art. 130 e 137 CPC);

stabilito che in tali circostanze l’appello non può essere esaminato nel merito;

decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’an-ticipo.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 80.–

b) spese fr. 20.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell'appellante.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

Per la Prima Camera civile del Tribunale di appello

La presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

appealcost advancedeadlinepostal transfertimelinessnon-entrycourt costs