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Numero d'incarto:
11.1997.87
Data decisione, Autorità:
26.06.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00087
Lugano,
26 giugno 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza del 10 aprile 1996 da
__________, già in __________
(patrocinata
dagli avvocati __________ __________
e
__________ __________, __________)
contro
.
__________ - __________,
__________ __________, __________
__________ __________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dagli avvocati __________ __________, __________,
e
__________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 15 maggio 1997
presentato da __________ __________ __________ __________ contro la decisione
emessa il 5 maggio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ __________ ha vissuto una ventina d’anni insieme con
__________ __________, deceduto a __________ il __________ 1995, i cui eredi
legittimi sono i figli __________, __________ e __________. Consulente legale
di __________ __________ era . __________ - __________.
Adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un’azione di
reintegra, __________ __________ __________ __________ ha chiesto che
. __________ - __________ e i figli del defunto fossero
tenuti a restituirle – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – tutti gli oggetti
prelevati da un appartamento a __________, da una villa a __________ e da un
deposito a __________. In via cautelare essa ha instato per la custodia giudiziaria
dei beni in questione.
B. Con decreto del 12
aprile 1996 il Pretore ha accolto senza contraddittorio la domanda cautelare e
ha ingiunto ai convenuti di depositare gli oggetti litigiosi “in luogo e
secondo modalità da concordare con la Pretura”. La decisione sull’addebito
della tassa di giustizia (fr. 800.–) e delle spese processuali (fr. 50.–) è
stata rinviata al merito. I convenuti hanno ottemperato all’ordine, consegnando
al Pretore la chiave di una cassetta di sicurezza presso la Banca __________ __________
__________ __________ __________. Una richiesta dell’istante, che insisteva per
vedere gli oggetti depositati, è stata respinta dal Pretore con decreto del 28
giugno 1996. Il contraddittorio sull’azione possessoria e sull’assetto
cautelare è stato indetto per il 21 agosto 1996.
C. All’udienza del 21
agosto 1996 __________ __________ __________ __________ ha ribadito le proprie
conclusioni. I convenuti hanno postulato il rigetto dell’azione e la revoca
della custodia giudiziale dei beni, i litisconsorti __________ chiedendo
altresì che l’istante fosse tenuta a prestare garanzia per i danni cagionati
dal provvedimento cautelare e a fornire una cauzione processuale, mentre
. __________ - __________ ha sollecitato finanche la propria
dimissione dalla lite. Sia l’istante sia i litisconsorti __________ hanno offerto
prove, in particolare l’audizione di testimoni.
D. Statuendo il 5 maggio
1997, il Pretore ha rifiutato tutte le prove, ha respinto l’azione possessoria
e ha revocato il provvedimento cautelare. La tassa di giustizia (fr. 1000.–) e
le spese sono state poste a carico dell’istante, così come gli oneri processuali
del decreto cautelare, con obbligo di rifondere fr. 2500.– complessivi per
ripetibili ai litisconsorti __________ e fr. 2500.– __________ __________.
E. Contro la decisione
del Pretore l’istante ha presentato un appello del 15 maggio 1997 in cui chiede
che – conferito al gravame effetto sospensivo – il giudizio impugnato sia
annullato e gli atti rinviati in prima sede per l’istruzione della causa. Il 20
maggio 1997 la presidente di questa Camera ha conferito all’appello effetto sospensivo.
Nelle loro osservazioni del 13 giugno 1997 __________, __________ e __________
__________ propongono di respingere l’appello e di confermare la decisione del
Pretore. Analoga conclusione formula . __________ -
__________ nelle sue osservazioni del 16 giugno 1997.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha
respinto l’azione di reintegra (art. 927 CC) perché l’istante non avrebbe
reagito con immeditezza alla pretesa violazione del possesso (art. 929 cpv. 1
CC). Il fatto che tra le parti fossero pendenti trattative non legittimava
l’istante – secondo il Pretore – a introdurre la causa possessoria oltre tre
mesi dopo il prelievo degli oggetti litigiosi. Il diritto all’azione risultando
estinto, appariva inutile l’assunzione delle prove offerte.
-
L’istante fa valere,
nell’appello, che il requisito del reclamo immediato (art. 929 cpv. 1 CC) non
va confuso con il termine per promuovere l’azione possessoria (art. 929 cpv. 2
CC). Il reclamo come tale non soggiace ad alcuna esigenza di forma. Se non che,
rifiutando l’assunzione di tutti i testimoni, il giudice le avrebbe impedito
proprio di dimostrare una tempestiva reazione al prelievo degli oggetti. La
causa dovrebbe quindi essere rinviata al Pretore per l’istruttoria.
-
Le azioni
possessorie sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art.
374 CPC). Questa prevede un contraddittorio orale (art. 363 CPC) e – ove si
esperiscano prove – un dibattimento finale da tenere subito dopo l’ultimo atto
istruttorio, ma al più tardi entro 10 giorni (art. 368 cpv. 1 CPC). Se al
contraddittorio orale le parti notificano prove e il giudice le rifiuta seduta
stante, il dibattimento finale ha luogo all’udienza stessa. La giurisprudenza
ha già avuto modo di precisare, in effetti, che il diniego di atti istruttori
da parte del giudice non impedisce alle parti di esprimersi un’ultima volta
sulla controversia, non foss’altro per indicare se – nonostante il rigetto
delle prove offerte – esse mantengono le loro richieste di giudizio (I CCA,
sentenze del 7 ottobre 1993 in re T., consid. 2, e dell’11 gennaio 1993 in re
S.). Il rigetto delle prove non preclude alle parti, in altri termini, il
dibattimento finale, a meno che dal verbale si evinca una rinuncia in tal
senso.
-
In concreto il
Pretore non ha rifiutato l’assunzione dei testimoni (e delle altre prove)
seduta stante, bensì con la decisione appellata. Dal verbale del 21 agosto 1996
(act. IX) non risulta tuttavia che le parti – e in specie l’istante – abbiano
rinunciato al dibattimento finale. Ne segue che la decisione impugnata, lesiva
del diritto d’essere sentito, deve essere annullata già per questo motivo, indipendentemente
dalla sua fondatezza nel merito (art. 142 cpv. 1 lett. b in relazione con l’art.
146 CPC). Gli atti vanno rinviati al Pretore (art. 326 lett. a CPC), il quale
riaprirà il contraddittorio e domanderà anzitutto all’istante quali testimoni
siano in grado di deporre sulla tempestività del reclamo. Contrariamente
all’opinione del primo giudice, in effetti, il reclamo del possessore non si
identifica con l’introduzione della causa: esso può consistere anche in una
semplice reazione verbale, purché debitamente significata alla controparte (Stark in: Berner Kommentar, 2ª
edizione, nota 4 ad art. 929 CC).
-
D’altro lato – e con
ogni evidenza – il Pretore non sarà tenuto a escutere tutti i testimoni
offerti, ma solo quelli la cui assunzione apparirà possibile “senza
procrastinare la decisione della lite” (art. 366 CPC). Inoltre – e
contrariamente a quel che l’istante sostiene (appello, pag. 4 in fondo) – la
tempestività di un reclamo non è data per il solo fatto che la reazione
intervenga nel termine di tre mesi. Già un reclamo successivo di due mesi alla
conoscenza dei fatti è stato giudicato tardivo da questa Camera (sentenza del 3
novembre 1994 in re P., consid. 3), come pure un reclamo intervenuto a distanza
di sette settimane (sentenza del 27 gennaio 1994 in re F., consid. 3), termine
che per diritto federale sembra porsi al limite dell’arbitrio (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª
edizione, pag. 95 n. 350b con rinvii). Qualora, nelle circostanze descritte, il
Pretore maturerà il convincimento che nessuno dei testi indicati sia in grado
di rendere verosimile la tempestività del reclamo (questione che va – comunque
sia – esaminata d’ufficio: Rep. 1987 pag. 209 consid. 1, 1985 pag. 307 consid.
1), oppure che le misure istruttorie offerte ritardino inammissibilmente la
procedura di camera di consiglio, respingerà le prove e indirà seduta stante il
dibattimento finale.
-
Con la decisione
impugnata il Pretore ha revocato anche il prov-vedimento cautelare emanato
senza contraddittorio il 12 aprile 1996 (dispositivo n. 2). Su questo punto il
sindacato del primo giudice è appellabile a norma dell’art. 382 cpv. 1 CPC. Ci
si potrebbe domandare invero se tale pronunciato sia stato emesso “previo
contraddittorio”, per “contraddittorio” dovendosi intendere la discussione
finale (art. 395 CPC), indetta dopo l’eventuale istruzione, e non una qualsiasi
udienza preliminare o interlocutoria (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con
richiami). Si può ragionevolmente ritenere nondimeno – sebbene il verbale di
udienza sia poco chiaro al riguardo – che le prove offerte il 21 agosto 1996 si
riferissero all’azione di reintegra, non al provvedimento cautelare, di modo
che almeno il contraddittorio sull’assetto provvisionale poteva dirsi concluso.
Ciò premesso, l’appello appare ricevibile.
Ora, il primo giudice ha
revocato la custodia giudiziale dei beni litigiosi non perché in concreto
difettassero i presupposti dell’art. 376 CPC, ma perché il rigetto dell’azione
possessoria ne comportava la caducità. Si è visto nondimeno che il rigetto dell’azio-ne
di reintegra è avvenuto in violazione del diritto d’essere sentito, sicché il
provvedimento cautelare non può ritenersi caduco. L’annullamento del dispositivo
n. 1 rimette anzi le parti – e il giudice – nella situazione in cui si
trovavano prima del 5 maggio 1997 (data della decisione impugnata). In tali
circostanze non rimane che annullare anche il dispositivo n. 2 della decisione
impugnata. Incomberà al Pretore giudicare sulle condizioni dell’art. 376 CPC,
salvo ch’egli respinga nuovamente l’azione di reintegra senza assumere prove,
ciò che comporterà l’ulteriore caducità del provvedimento cautelare. La Camera
civile di appello, del resto, nemmeno potrebbe statuire essa medesima per la
prima volta sulle condizioni dell’art. 376 CPC, sottraendo alle parti un grado
di giurisdizione.
- Gli oneri
processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli
appellati, che hanno proposto a torto il rigetto del gravame, rifonderanno
all’istante un’equa indennità per ripetibili. Sulle spese e le ripetibili di
prima sede il Pretore deciderà nuovamente al momento in cui rigiudicherà la
causa.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto, la
decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
- Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti per metà a carico di ,
__________ e __________ __________ e per l’altra metà a carico di __________
- __________, debitori solidali dell’intera somma. Gli appellati
rifonderanno all’ap-pellante fr. 1000.– complessivi per ripetibili, metà a
carico di __________, __________ e __________ , l’altra metà a carico
di __________ - __________, con vincolo di solidarietà per l’intera
somma.
- Intimazione:
– avvocati __________
__________ e __________ __________, __________;
– avvocati __________
__________ e __________ __________, __________;
– . __________
- __________, __________.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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