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Numero d'incarto:
11.1997.82
Data decisione, Autorità:
14.05.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00082
rinvio T.F.
Lugano
14 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e Cocchi (quest’ultimo in sostituzione di G. Bernasconi, astenutosi)
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa inc. n. / (diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa
con istanza 27 dicembre 1995 da
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________ e dall’avv. __________ __________
__________, __________)
Contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 9 luglio 1996 la
I Camera civile ha accolto l’appello presentato il 29 gennaio 1996 dall’istante
contro la sentenza emanata il 16 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona,
che ha modificato;
che con sentenza 10
gennaio 1997 la II corte civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto
il ricorso per riforma presentato il 2 settembre 1996 da __________ __________
__________, ha riformato la sentenza impugnata limitatamente allo stralcio dal
testo della risposta dell’affermazione finale “SI” e ha rinviato la causa
all’autorità cantonale per nuova decisione sulle spese processuali e sulle
ripetibili della procedura cantonale;
che nel caso concreto
il gravame della convenuta è stato accolto limitatamente allo stralcio
dell’ultima parola contenuta nel testo della risposta (“SI”), ovvero in misura
minima;
che l’affermazione
finale del diritto di risposta riveste tuttavia significato simbolico
nell’ambito della nota polemica in atto fra le parti;
che nella
commisurazione delle spese e ripetibili si deve considerare anche
l’atteggiamento processuale della convenuta, che ancora davanti al Tribunale
federale si è opposta – a torto – al principio stesso della nuova pubblicazione
della risposta;
che per tali motivi
appare adeguato alle circostanze del caso concreto ripartire gli oneri
processuali e le ripetibili, sia in prima sede che in appello, in ragione di
__________/__________a carico della convenuta e di / a
carico dell’istante, con l’obbligo per la convenuta di rifondere alla controparte
un’indennità per ripetibili di fr. 560.– in prima sede e di fr. 930.– in sede
di appello;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Gli oneri del procedimento
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
già
anticipati dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________
__________ in ragione di __________/__________e per la rimanenza a carico di
__________ __________. __________ __________ __________ rifonderà a __________
__________ l’importo di fr. 930.– per ripetibili ridotte di appello.
II. Il dispositivo sugli
oneri processuali di prima sede è così modificato:
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– sono poste a carico
della __________ __________ __________ in ragione di __________/__________e a
carico di __________ __________ in ragione di 1/15. __________ __________
__________ rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 560.– per
ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
–
avv. dott. __________ __________ e __________ __________ __________,
__________;
–
avv. __________ __________, . Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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