AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.59
Data decisione, Autorità:
04.11.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00059
Lugano
4 novembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (ord. 2327) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 30 aprile 1991 da
ed __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 22 aprile 1997 presentata da
__________ __________ contro la sentenza emessa il 17 marzo 1997 dal Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ ed __________
__________ sono comproprietari in ragione di metà ciascuno della particella n.
__________RFP di __________o, che confina con la n. /,
appartenente a __________ __________ e sulla quale è situato un __________.
Intenzionato a riattare l’edificio, __________ __________ ha ottenuto il 2
maggio 1990 la licenza di costruzione, ma il 4 maggio 1990 __________ ed
__________ __________ hanno chiesto l’intervento dell’autorità comunale perché
la sopraelevazione superava le misure approvate. Il 7 maggio successivo, alla
presenza di due municipali, __________ ed __________ __________ da una parte e
__________ __________ dall’altra hanno sottoscritto il seguente accordo:
Presenti i municipali: __________ __________,
__________ __________.
I presenti __________
__________, __________ __________, __________ __________, si concordano sull’alzamento
della nuova costruzione in questione, vedi raccomandata di fermo del 4.5.90,
concludendo in 30 cm in mattoni dalla soletta + tetto (lato strada cantonale) e
sul lato montagna 1.85 m + tetto dalla soletta.
I presenti si firmano.
B. Il 30 aprile 1991
__________ __________, constatato che la costruzione era stata ultimata senza
rispettare le quote autorizzate, ha convenuto __________ __________ davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo che gli fosse ordinato
– sotto comminatoria dell’art. 292 CP – di abbassare il tetto nel rispetto
delle quote di sopraelevazione stabilite nell’accordo del 7 maggio 1990. Subordinatamente
egli ha postulato il versamento di fr. 20’000.– a titolo di risarcimento del
danno. Nella sua risposta del 3 luglio 1991 __________ __________ si è opposto
alla petizione, contestando che lo scritto del 5 maggio 1990 potesse fondare
una pretesa di diritto privato. Nei successivi atti scritti le parti hanno
ribadito le precedenti domande. All’udienza preliminare del 18 febbraio 1992
__________ __________, senza opposizione da parte del convenuto, è intervenuto
nella lite a titolo principale.
C. Il 7 aprile 1994 il
Pretore ha accolto un’istanza di restituzione in intero per omessa indicazione
di prove presentata dal convenuto e ha acquisito agli atti la licenza di
costruzione rilasciata dal Municipio di __________, insieme con la decisione
del Dipartimento del territorio, relative entrambe alla variante della domanda
di costruzione. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno prodotto i rispettivi
memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande, l’attore
aumentando nondimeno a fr. 25’000.– la pretesa in risarcimento del danno
formulata in via subordinata. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 31
gennaio 1995.
D. Statuendo il 17 marzo
1997, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato a __________ __________,
sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di procedere entro un mese dal passaggio
in giudicato della sentenza ad abbassare il tetto dell’edificio di 55 cm sul
versante a valle, in modo che l’appoggio della falda sia a un’altezza di 30 cm
dalla soletta. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’200.–, sono state
poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere agli attori fr. 2’200.– a
titolo di ripetibili.
E. __________ __________
è insorto contro la predetta sentenza con un appello del 22 aprile 1997 nel
quale chiede, in riforma del giudizio impugnato, che la petizione sia respinta
o, subordinatamente, che la petizione sia accolta solo in parte, nel senso di
imporgli il versamento di una somma imprecisata a favore degli attori; in via
ancor più subordinata egli che conclude perché la sentenza sia annullata e gli
atti siano rinviati al Pretore per un nuovo giudizio. Nelle loro osservazioni
del 26 maggio 1997 __________ ed __________ __________ propongono di respingere
l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato
anzitutto la propria competenza giurisdizionale, rilevando che con l’accordo
del 7 maggio 1990 le parti intendevano regolare privatamente i loro vicendevoli
diritti e obblighi. Constatato che l’altezza del muro a valle oltrepassava di
55 cm quanto pattuito e considerato che il convenuto si era obbligato nei
confronti degli attori a non costruire oltre una certa altezza, egli ha
ritenuto legittima ed esigibile la pretesa dei confinanti, ordinando al
convenuto inadempiente di ridurre l’altezza del muro a valle.
- L’appellante
sostiene in primo luogo che l’accordo del 7 maggio 1990 non è un valido
contratto di diritto privato, poiché egli non si è impegnato in alcun modo nei
confronti degli attori. A suo avviso le parti, con il beneplacito dell’autorità
comunale, hanno semplicemente deciso di risolvere il contenzioso nell’ambito di
una procedura amministrativa, ponendo limiti di altezza, ma senza che egli
abbia assunto impegni vincolanti.
a) Dagli
atti risulta che, sopraelevando il rustico, il convenuto ha effettivamente disatteso
le altezze previste nella licenza edilizia, ragione per cui gli attori sono intervenuti
presso l’autorità comunale (doc. B). Al sopralluogo del 7 maggio 1990 le parti,
alla presenza di due municipali, si sono accordate sulle altezze della casa.
Ora, è fors’anche vero che lo scritto del 7 maggio 1990 (doc. C) non è di immediata
comprensione, ma ciò non significa ch’esso sia privo di valore, ove appena si
consideri che da esso emerge con sufficiente chiarezza una reciproca e
concordante manifestazione di volontà sull’altezza massima dell’edificio. Del resto,
nulla vieta a privati di pattuire limiti di altezza alle costruzioni sui
rispettivi fondi. In mancanza di qualsivoglia riserva, per di più, non è dato a
divedere perché solo gli attori dovessero essere vincolati all’accordo, nel
senso di rinunciare a formulare opposizione al progetto, ma non il convenuto.
Tanto meno se si pensa che l’appellante stesso ha confermato di avere avuto
l’intenzione di ottemperare all’impegno e di abbassare la costruzione
(interrogatorio formale, risposte n. 4, 5, 6).
Si
ricordi che la conformità di una costruzione alla licenza edilizia non implica
di per sé che il progetto sia automaticamente rispettoso dell’ordinamento
privato, giacché tale progetto può ledere diritti dei vicini tutelati dal
diritto civile (Steinauer, Les droits
réels, vol. II, 2a edizione, n. 1822). Dall’istruttoria è emerso che
in concreto l’accordo stipulato dalle parti permetteva di risolvere, appunto,
divergenze tra privati (deposizione __________). Non vi è ragione di dubitare
pertanto che il testo riflettesse la reale e reciproca volontà dei firmatari,
il che esime da interpretazioni secondo il principio della buona fede (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht,
Allgemainer Teil, vol. I, 6a edizione, pag. 52, n. 309 segg.). Gli
attori potevano chiedere quindi, in ultima analisi, la demolizione di quanto il
convenuto aveva eseguito in dispregio dell’impegno preso (art. 98 cpv. 3 CO).
b) L’accordo
in questione ha posto fine, è vero, a un contenzioso amministrativo. Ciò nulla
toglie tuttavia alla sua valenza anche sotto il profilo del diritto privato.
Certo, l’autorità comunale è intervenuta perché l’appellante aveva violato la
licenza edilizia. Il fatto che l’autorità comunale abbia indetto il sopralluogo
del 7 maggio 1990 per accertare l’inosservanza del permesso di costruzione non
impediva alle parti, tuttavia, di accordarsi privatamente su altezze inferiori
a quelle che il convenuto avrebbe potuto raggiungere con una licenza in
sanatoria. Nulla muta a ciò il fatto che l’autorità comunale, visto l’accordo
raggiunto, ha invitato l’appellante a rispettare le norme edilizie e a
presentare nuovi piani (doc. D, E). Men che meno se si pensa che l’accordo
permetteva di risolvere, oltre a un contenzioso tra i privati, anche le
irregolarità amministrative riscontrate dal Municipio (deposizione __________).
Ne discende che l’appello è, su questo punto, sprovvisto di buon diritto.
- L’appellante ritiene
che, quand’anche si volesse presumere un rapporto contrattuale tra le parti,
non sussisterebbe una violazione tale da giustificare l’abbattimento parziale
dello stabile. A suo parere la misurazione effettuata dal Pretore durante il sopralluogo
del 9 giugno 1992 è più precisa di quella del perito, poiché quest’ultimo ha
preso le misure dall’esterno dell’edificio.
Al sopralluogo del 9
giugno 1992 il Pretore ha constatato che il tetto della costruzione litigiosa
poggia, lungo la strada, su 5 file di mattoni per un’altezza di 50-60 cm dalla
soletta, mentre a monte la copertura è sorretta dal muro originale a un’altezza
di circa 185 cm. Il perito, per contro, ha rilevato che la differenza tra la
soletta del piano mansardato e la quota d’appoggio del tetto è di 85 cm a valle
(lato strada), e di 220 cm a monte (perizia, pag. 9). Il Pretore si è scostato
dalla perizia per quanto concerne l’altezza del muro dal lato montagna,
confermando la propria misurazione, ma ha ravvisato una violazione per quanto
concerne l’altezza dal lato strada nella misura indicata dal perito (sentenza,
pag. 4 consid. 6.1).
Ora, dal fascicolo
processuale non risulta in che modo si siano eseguite le misurazioni, sicché
non è possibile sapere se esatte siano quelle del Pretore o quelle del perito.
Dal referto peritale si evince che l’esperto si è avvalso di tre piani
(perizia, pag. 5) e ha proceduto ai rilievi in presenza dell’appellante
(perizia, pag. 2). Ne segue che al momento in cui il perito ha rilasciato il
proprio rapporto il convenuto già sapeva che le misure peritali differivano da
quelle del Pretore. Egli non ha chiesto però né una completazione né una
delucidazione del referto (art. 252 cpv. 2 CPC), limitandosi a formulare nuovi
quesiti estranei al problema. È vero che il giudice non è vincolato
dall’opinione di un perito (art. 253 CPC), ma qualora intenda scostarsene deve
motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni del suo dissenso, semplici
congetture o considerazioni soggettive non bastando a revocare in dubbio il
referto (DTF 118 Ia 144; SJ 191/1997 pag. 58; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1991, n. 3 ad art. 253). In concreto ci si potrebbe
interrogare se anche dal lato montagna non vi sia stata una violazione delle
altezze. Dal verbale di sopralluogo tenuto il 25 aprile 1994 dal servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato risulta in effetti che la parete lato montagna,
di cui non era prevista la modifica nelle due domande di costruzione, è stata
sopraelevata di 0.23-0.63 m (richiami I). In assenza di un appello degli
attori, la questione può rimanere aperta. Resta il fatto che le argomentazioni
dell’appellante non sono sufficienti a smentire la perizia, né il fatto che il
primo giudice si sia valso solo parzialmente delle risultanze peritali
configura un eccesso del suo potere di apprezzamento. Anche su questo punto
l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
-
La pretesa degli
attori non configura neppure – contrariamente all’opinione dell’appellante – un
abuso di diritto. Mai invero gli attori hanno tollerato la violazione delle
altezze, né hanno indotto l’appellante a confidare nell’accettazione dello
stato di fatto, né la loro richiesta appare destinata ad angariare
l’avversario. Anzi, il rispetto dell’accordo ha un suo valore pecuniario,
tant’è che il perito ha quantificato in fr. 25’000.– il deprezzamento della
proprietà degli attori. Per di più il convenuto sapeva delle proteste dei
vicini, ma ha nondimeno proseguito nella costruzione superando le altezze
pattuite. Egli ha quindi coscientemente assunto il rischio e non può dolersi
per il fatto che gli attori pretendono ora il rispetto degli accordi.
-
L’appellante ritiene
infine che il sacrificio richiesto è sproporzionato poiché il danno
ammonterebbe a soli fr. 8’750.–, di modo che ragioni di equità e
proporzionalità impongono di assegnare agli attori un’indennità in denaro.
L’appellante formula tuttavia una nuova domanda, in contrasto con l’art. 321
lett. a CPC, poiché in prima sede egli si era limitato a chiedere il rigetto
della petizione. Inoltre dalla perizia risulta un deprezzamento del valore
commerciale del fondo appartenente agli attori di fr. 25’000.– (perizia, pag.
11), mentre i calcoli esposti dall’appellante si fondano su una tesi senza
alcun riscontro oggettivo, che è già stata respinta (consid. 3). Ne discende
che pure nel suo ultimo punto l’appello si rivela infondato.
-
Gli oneri
processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
50.–
fr.
650.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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