AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.58
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00058
Lugano
24 luglio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (..__.) della Pretura del Distretto di Bellinzona (misure
provvisionali in causa di stato) promossa con istanza del 15 gennaio 1997 da
__________, nata __________, __________
(ora
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________.
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 21 aprile
1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso
l’11 aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
deve essere accolto l’appello adesivo del 26 maggio 1997 presentato da
__________ __________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1958) e __________ nata __________ (1971) si sono sposati a
__________ il __________ 1992. Dall’unione è nata __________ (__________1992).
Il marito è titolare di uno studio di __________ a __________, la moglie ha
aperto nel 1995 un negozio di __________ a __________. Il 4 dicembre 1995
__________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona un
tentativo di conciliazione, che ha avuto buon esito, i coniugi essendosi riconciliati.
B. Il 16 settembre 1996
la moglie ha instato per una seconda conciliazione, decaduta infruttuosa il 24
settembre successivo. Con istanza del 15 gennaio 1997 essa ha postulato
l’affidamento della figlia, riservato il diritto di visita del padre, un
contributo alimentare per __________ di fr. 1’000.– mensili dal 1° settembre
1996 e una provvigione ad litem di fr. 3’000.–, oltre al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Alla discussione del 30 gennaio 1997 __________
__________ si è opposto all’istanza, chiedendo a sua volta l’affidamento della
figlia, riservato il diritto di visita della madre, offrendo un contributo
alimentare per __________ di fr. 600.– mensili dal 1° febbraio 1997, da ridurre
a fr. 300.– durante le vacanze estive in caso di permanenza della figlia presso
la madre per almeno tre settimane (anche non consecutive) e la suddivisione in
ragione di metà ciascuno delle eventuali spese straordinarie per la figlia; in
via subordinata – per il caso in cui la figlia fosse stata affidata alla madre
– egli ha proposto un contributo di fr. 600.– mensili, secondo le modalità già
esposte. La moglie si è opposta a tali domande.
C. Ultimata
l’istruttoria, alla discussione finale dell’8 aprile 1997 la moglie ha ribadito
le sue richieste, mentre il marito ha rinunciato all’affidamento della figlia,
riaffermando la sua offerta di un contributo di fr. 600.– mensili.
D. Con decreto cautelare
dell’11 aprile 1997 il Pretore ha affidato la figlia alla madre, ha
disciplinato il diritto di visita del padre, ha obbligato quest’ultimo a
versare un contributo per __________ di fr. 800.– mensili dal 1° febbraio 1997,
da cui dedurre fr. 300.– durante le vacanze estive in caso di permanenza della
figlia presso il padre per almeno tre settimane (anche non consecutive), ha
suddiviso in ragione di metà ciascuno le eventuali spese straordinarie per la
figlia, previo accordo sul preventivo, e ha accolto la richiesta di provvigione
ad litem, limitatamente però all’importo di fr. 1’500.–. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste per un terzo a carico
dell’istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili (importo già compreso nella
provvigione di causa).
E. __________ __________
è insorto contro il citato decreto con un appello del 21 aprile 1997 nel quale
chiede di ridurre il contributo per la figlia a fr. 600.– mensili, rispettivamente
a fr. 300.– durante le vacanze estive, rivendica il diritto di essere consultato
in caso di decisioni importanti che riguardino la figlia (riservati i casi di urgenza)
e sollecita il rigetto della provvigione ad litem. __________ __________
propone nelle sue osservazioni del 26 maggio 1997 di respingere l’appello; con
ricorso adesivo chiede inoltre che il contributo alimentare per la figlia sia
corrisposto retroattivamente dal 1° settembre 1996 e che la provvigione in suo
favore sia aumentata a fr. 3’000.–. L’appellante principale conclude per la
reiezione dell’appello adesivo.
F. Il giudice delegato
di questa Camera ha assunto agli atti, con ordinanza del 3 luglio 1998, nuovi
documenti, sui quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 321 cpv. 1
lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in seconda sede e il
diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda
le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid.
1; Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art.
321). Nuove allegazioni possono essere considerate in tal caso – a titolo
eccezionale – ove servano a ridefinire il fabbisogno del figlio, ma solo verso
l’alto, poiché il principio inquisitorio giova in primo luogo al figlio
minorenne, non ai genitori. In concreto il documento prodotto dal convenuto il
17 giugno 1997 (decreto d’abbandono del 28 aprile 1997) non ha simile finalità
ed è quindi inammissibile.
- Il Pretore ha
determinato il fabbisogno in denaro di __________ sulla base delle
raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo,
fissandolo in fr. 1’200.– mensili. Ciò premesso, egli ha posto a carico del
padre un contributo di fr. 800.– mensili (due terzi del fabbisogno), ritenendo
che le capacità di guadagno di lui sono attualmente superiori a quelle della
madre. Il primo giudice ha nondimeno previsto una riduzione di fr. 300.– del
contributo durante le vacanze estive, nel caso in cui la figlia dovesse
rimanere presso il padre per almeno tre settimane (anche non consecutive).
I. Sull’appello principale
-
L’appellante rileva
che il fabbisogno di __________ ammonterebbe in realtà a soli fr. 855.–
mensili, poiché il minor costo della vita in Ticino giustificherebbe una riduzione
del 25%. La tesi può essere condivisa solo in parte. Le note raccomandazioni
devono invero essere adattate alle particolarità della singola fattispecie,
segnatamente alla situazione economica e logistica dei genitori (DTF 122 V 125;
Rep. 1994 298 consid. 5). Le somme indicate potrebbero quindi essere
ridimensionate, dandosene gli estremi (una riduzione del 25% è in ogni modo il
massimo prospettabile: edizione 1988, pag. 8 a metà). Nel caso concreto appare
giustificato ridurre di un decimo i valori previsti dalle citate raccomandazioni
per tenere conto sia della situazione economica del Ticino, inferiore a quella
dell’area urbana di Zurigo, sia del reddito complessivo dei genitori (di fr.
6’386.– mensili, come si vedrà oltre), che non raggiunge quello medio
considerato dalle citate raccomandazioni (attorno a fr. 7’000.– mensili). Il
fabbisogno medio in denaro di __________ deve dunque essere fissato in fr.
1’080.– mensili.
-
L’appellante ritiene
inoltre, con riferimento all’opinione di Hegnauer
(Berner Kommentar, n. 37 ad art. 285 CC), che la posta per l’alloggio compresa
nel fabbisogno in denaro della figlia (fr. 200.– mensili) dovrebbe essere
ridotta del 30% poiché l’importo corrispondente andrebbe inserito nel canone di
locazione della madre. La censura non può essere condivisa. Anzitutto la citazione
di cui si prevale l’appellante non accenna a una riduzione della spesa per
l’alloggio prevista dalle raccomandazioni del Canton Zurigo, ma dice soltanto
che in fattispecie particolari si giustifica di inserire nel calcolo le cifre
precise delle singole posizioni, piuttosto che riferirsi a quelle medie di
tabelle che potrebbero rivelarsi inadeguate (poiché troppo basse o troppo
alte). In secondo luogo gli oneri per l’alloggio dei figli vanno inseriti nel
loro fabbisogno e non in quello della madre (Spycher,
Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna
1996, pag. 156; I CCA , sen-tenza del 19 dicembre 1997 in re B. contro B.). Il
fabbisogno in denaro di __________ va pertanto confermato in fr. 1’080.–
mensili.
-
L’appellante chiede
inoltre di ridurre il contributo alimentare a suo carico a fr. 600.– mensili.
Egli argomenta di non essere in grado di versare un importo superiore, stante
il suo modesto reddito (che egli quantifica in fr. 3’177.– mensili), mentre la
moglie disporrebbe di entrate ben più cospicue, di almeno fr. 6’531.– mensili.
Il Pretore – come si è visto – ha posto il fabbisogno in denaro della figlia
(fr. 1’200.– mensili) per due terzi a carico del padre e per il resto a carico
della madre, soggiungendo che il primo è titolare di un avviato studio di
architettura, mentre la seconda, avendo da poco iniziato un’attività commerciale,
avrebbe attualmente capacità di guadagno limitate.
a) Dagli
atti risulta che l’appellante ha guadagnato fr. 70’146.25 nel 1993, fr.
23’095.70 nel 1994 e fr. 33’593.25 nel 1995 (doc. 17 e 19). Nella dichiarazione
d’imposta per il biennio 1997/98 l’interessato ha dichiarato inoltre un reddito
di fr. 63’041.90 annui nel 1996 e di fr. 58’314.50 nel 1997. Tenendo conto di
tutti questi anni, all’appellante può dunque essere computato un reddito medio
di fr. 4’136.– mensili. Egli sembra invero aver conseguito introiti non
dichiarati (doc. S, T, U), ma a un esame puramente sommario appare arduo
quantificarne l’ammontare mensile con sufficiente affidabilità. Il caso deve
nondimeno essere segnalato all’autorità fiscale giusta l’art. 185 cpv. 1 LT
perché accerti se e in che misura l’appellante abbia incassato proventi – come
egli medesimo scrive – “in nero”. Quanto alla moglie, dalla dichiarazione
d‘imposta per il biennio 1997/98 si evince un reddito di fr. 20’278.– per il
1995 e di fr. 27’020.– per il 1996, sicché le sue entrate possono essere
fissate in fr. 2’250.– mensili.
b) Il
fabbisogno minimo dell’appellante, che il Pretore non ha calcolato e che
l’interessato sostiene di fr. 3’480.– mensili, è in realtà di fr. 3’114.–
mensili (fr. 1’025.– minimo vitale, fr. 1’200.– locazione, fr. 205.– premio
della cassa malati, fr. 484.– assicurazioni e fr. 200.– onere fiscale), il
premio per la cassa malati della figlia __________ essendo compreso nel
fabbisogno di lei. L’appellante rivendica un’indennità per l’uso
dell’autovettura, ma se gli si riconoscesse una simile spesa, nelle disagiate
condizioni economiche della famiglia gli andrebbe corrispondentemente ridotta
la spesa per la locazione, inutilmente onerosa. Il fabbisogno della moglie può
essere determinato in fr. 2’803.– (fr. 1’025.– minimo vitale, fr. 1’127.–
locazione, fr. 302.– cassa malati, fr. 249.– assicurazioni e fr. 100.– onere
fiscale). Sulla congruità della locazione inclusa nel fabbisogno minimo è
superfluo interrogarsi, la moglie non esponendo altre spese che ne giustificherebbero
la riduzione.
c) Così
stando le cose, e tenuto conto del fatto che la moglie neppure è in grado di
coprire il proprio fabbisogno minimo, la richiesta di ridurre il contributo per
__________ si rivela infondata. L’appello, su questo punto deve perciò essere respinto.
-
Secondo l’appellante
il dispositivo n. 2 dovrebbe essere completato con una clausola che gli
consenta di essere interpellato in merito alle decisioni importanti concernenti
la figlia. Ora, in pendenza di una causa di stato il giudice procede
all’affidamento dei figli a un solo genitore, riservata l’autorità parentale
del genitore non affidatario. Quest’ultimo conserva il diritto di essere
consultato e di esprimere la propria decisione (Mitsprache e Mitentscheidungsrecht)
su questioni importanti che riguardino il figlio, come per esempio la scelta
della scuola o della professione, interventi medici rilevanti, educazione
religiosa ecc. (Spühler/Frei-Maurer,
Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 201 ad art. 145; Hausherr/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 44 ad art.
176). L’appellante non ha quindi alcun interesse giuridico a che tale diritto,
riconosciutogli già per legge, sia contemplato nel dispositivo del decreto
cautelare. Anche su questo punto l’appello si rivela privo di buon diritto.
-
Il Pretore ha
accolto la richiesta di provvigione ad litem di fr. 3’000.– formulata
dalla moglie limitatamente a fr. 1’500.–, rilevando che da un lato la procedura
non aveva richiesto particolare impegno e che dall’altro l’istante, pur
conoscendo al momento verosimili problemi di liquidità, non può tuttavia essere
considerata indigente. L’appellante contesta di dover corrispondere una
provvigione di causa alla moglie, negandone lo stato di indigenza. Ora, il
coniuge che non è in grado di far fronte da sé – con il proprio reddito o la
propria sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal
tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto
di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall’altro coniuge, sempre
che quest’ultimo sia in grado di fornirlo. In concreto il marito, con un
reddito di fr. 4’136.– e un fabbisogno minimo di fr. 3’114.–, ha un margine
mensile di fr. 1022.–. Dedotto il contributo per la figlia di fr. 800.–, gli
rimangono fr. 222.–, con i quali però deve rimunerare anche il suo avvocato.
Egli non può dunque essere tenuto a versare alla moglie una provvigione ad litem.
Al riguardo l’appello è provvisto di buon esito.
II. Sull’appello adesivo
-
L’appellante adesiva
contesta dapprima la riduzione di fr. 300.– del contributo per __________,
durante le vacanze estive, prevista dal Pretore per il caso in cui la figlia
dovesse trascorrere con il padre almeno tre settimane (anche non consecutive).
Essa fa valere che anche in quel periodo essa dovrà comunque sopportare costi
fissi per la figlia, come gli oneri per la locazione, la cassa malati e così
via. L’assunto non può essere condiviso. Intanto, contrariamente a quanto
sostiene l’interessata, il coniuge è tenuto a versare per quel periodo fr.
500.–, potendo egli dedurre unicamente fr. 300.– mensili. Inoltre tale
deduzione corrisponde, già da sola, all’onere medio dell’affidamento diurno di
__________ per la durata di tre settimane (circa fr. 400.– mensili: doc. N),
costo che verrà meno in caso di soggiorno presso il padre. Questi infine si
assumerà direttamente i costi per il vitto (fr. 210.– mensili) e le spese
accessorie (fr. 105.– mensili) della figlia. Ciò posto, l’apprezzamento del
Pretore resiste senz’altro alla critica.
-
L’appellante adesiva
chiede che il contributo alimentare per __________ sia dovuto già dal 1° settembre
1996 e non solo dal 1° febbraio 1997, come stabilito dal Pretore. A suo parere
occorre far retroagire l’obbligo contributivo dal mese in cui è stato chiesto
l’esperimento di conciliazione (16 settembre 1996) e non solo dal mese
successivo all’inoltro dell’istanza per l’adozione di provvedimenti cautelari
del 15 gennaio 1997, come ha ritenuto dal primo giudice.
a) L’obbligo
di versare contributi alimentari in via provvisionale può essere imposto anche
– su richiesta del coniuge istante – con effetto retroattivo di un anno, non
oltre però il momento in cui è stata presentata l’istanza per il tentativo di
conciliazione, e ciò quand’anche la richiesta di provvedimenti cautelari sia
stata formulata solo successivamente (art. 173 cpv. 3 CC applicabile per
analogia nell’ambito dell’art. 145 CC; DTF 115 II 201; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 124 ad art. 145; I CCA,
sentenze del 9 luglio 1997 in re S. contro S. e 1° giugno 1994 in re M. contro
M.). Scopo di tale norma è quello di non penalizzare le parti che cercano un
accordo amichevole prima di adire le vie legali (DTF 115 II 204).
b) Nella
fattispecie l’istanza di conciliazione – che crea litispen-denza – è stata
presentata il 16 settembre 1996, data alla quale i coniugi vivevano già da
tempo separati. Quand’an-che l’istanza per l’adozione di provvedimenti
cautelari sia stata introdotta solo il 15 gennaio 1997, nulla osta all’asse-gnazione
retroattiva postulata dall’istante, con decorrenza però dal 16 settembre 1996 e
non già al 1° settembre 1996, come chiede l’appellante adesiva. Resta riservato
il diritto per il convenuto di dedurre dal contributo gli importi già pagati
per la figlia, riferiti a tale periodo (pasti presso la scuola per l’infanzia,
costo della famiglia diurna, tassa annua, premio cassa malattia per la figlia,
premio assicurazione infortunio: doc. 30–33).
- L’interessata chiede
ancora che la richiesta di provvigione di fr. 3’000.– sia accolta
integralmente, e non solo nella misura di fr. 1’500.–. La questione è già stata
trattata (consid. 7) e al riguardo l’appello adesivo si rivela infondato.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Visto l’esito
dell’appello principale, da accogliere parzialmente, si legittima di suddividere
gli oneri di procedura in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (art.
148 cpv. 2 CPC). La medesima ripartizione appare giustificata anche per i costi
dell’appello adesivo, entrambi i coniugi rivelandosi in parte soccombenti.
Quanto al dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, esso deve essere
modificato di conseguenza.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale è
parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
La domanda di provvigione ad litem è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 130.– sono poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri processuali
dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L’appello adesivo è
parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
- A titolo
di contributo alimentare __________ __________ verserà per la figlia
__________, tramite la madre __________ __________r, la somma mensile
anticipata di fr. 800.– dal 16 settembre 1996.
(3.1
invariato)
IV. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
V. Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
a:
–
Pretura del Distretto di Bellinzona;
–
Ufficio circondariale di tassazione, Bellinzona (consid. 5a).
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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