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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.44
Data decisione, Autorità:
15.04.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00044
Lugano,
15 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18
dicembre 1996 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 28 marzo 1997
presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare
emesso il 18 marzo 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una causa
di divorzio pendente fra __________ __________ __________ (1948) e __________
nata __________ (1950), quest’ultima ha chiesto il 18 dicembre 1996 al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, che il marito fosse tenuto a corrisponderle
in via provvisionale fr. 10 101.– in liquidazione anticipata del regime dei
beni, somma necessaria per arredare il suo nuovo appartamento. Alla discussione
del 17 gennaio 1997 __________ __________ __________ ha fatto valere che non è
lecito sciogliere anticipatamente il regime dei beni, che in ogni modo la
moglie non aveva reso verosimile l’esistenza di acquisti per tale ammontare e
che essa disponeva, comunque fosse, di redditi sufficienti per affrontare la
spesa.
B. Con decreto cautelare
del 18 marzo 1997 il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e ha condannato
__________ __________ __________ a versare alla moglie fr. 5000.– “a titolo di
contributo per l’arreda-mento del nuovo appartamento”. La tassa di giustizia di
fr. 200.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
C. __________ __________
__________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 28 marzo
1997 in cui propone che, concesso al ricorso effetto sospensivo, l’obbligo di
pagamento sia annullato o, subordinatamente, che l’importo di fr. 5000.– “venga
riconosciuto all’attrice per l’espresso titolo di anticipata liquidazione sul
regime dei beni”. Non sono state chieste osservazioni all’ appello.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 163 cpv. 1
CC stabilisce che i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle
proprie forze, al debito mantenimento della famiglia. Nel mantenimento della
famiglia va tenuto conto, verificandosi una sospensione della comunione domestica
(art. 145 cpv. 1 CC), anche degli oneri che un coniuge deve temporaneamente
assumere per arredare un proprio alloggio, sempre che non sia possibile rimediare
all’esigenza suddividendo l’inventario domestico (Bräm in: Zürcher Kommentar, nota 118 n. 8.1 lett. c ad art.
163 CC con richiami di dottrina e giurisprudenza). Il Pretore si è ispirato
espressamente a tale principio (decreto impugnato, pag. 2 nel mezzo), ma ha ridotto
la somma richiesta dalla moglie perché essa aveva già prelevato taluni beni
dall’abitazione coniugale e un importo di fr. 5000.– appariva sufficiente per
consentirle di completare l’arredo del nuovo appartamento.
-
L’appellante
sostiene anzitutto che la moglie non ha reso verosimile l’impossibilità di
suddividere l’inventario domestico per arredare il proprio alloggio. Se non
che, l’argomento è sollevato la prima volta nell’appello e appare già per
questo motivo inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). A parte ciò,
l’appellante risulta avere biasimato la moglie, il 29 ottobre 1996, appunto per
essere entrata “proditoriamente” nell’abitazione coniugale e avere prelevato
beni destinati al proprio appartamento (doc. S della parallela procedura cautelare
..__________). Certo, egli afferma di non essersi mai opposto
di per sé alla consegna di mobili e suppellettili, ma il 31 ottobre 1996 la moglie
gli ha rimproverato proprio un tale atteggiamento (doc. T della procedura
citata), senza ch’egli consti avere smentito. A un esame meramente sommario
come quello preposto all’adozione di misure cautelari il Pretore poteva
legittimamente ritenere, di conseguenza, che a tre mesi dall’istanza cautelare
la moglie mancasse ancora del necessario per abitare da sola e che giusta l’art.
163 cpv. 1 CC le andasse riconosciuto un contributo straordinario – la cui
entità non è di per sé contestata nell’appello – per arredare il proprio appartamento.
Poco importa ch’essa abbia fondato la richiesta sulla base di un’errata
impostazione giuridica (lo scioglimento anticipato del regime matrimoniale). Il
Pretore ha correttamente applicato, d’ufficio, l’art. 163 cpv. 1 CC. Su questo
punto l’appello, manifestamente infondato, non ha alcuna possibilità di buon esito.
-
In subordine
l’appellante reputa – non senza contraddirsi – che il contributo litigioso
debba essere considerato alla stregua di un anticipo sulla liquidazione del
regime matrimoniale. Ora, come l’appellante stesso ribadisce, un regime dei
beni non può essere sciolto (nemmeno in parte) davanti al giudice delle misure
provvisionali. Un altro problema è sapere se in concreto l’importo riscosso
dalla moglie potrà formare oggetto di compensazione al momento cui sarà
definito il credito della moglie stessa in esito allo scioglimento del regime (art.
215 cpv. 1 CC), ovvero – in termini più generali – se il marito potrà esigere
il rimborso della somma allorché sarà sciolta la partecipazione agli acquisti. ln
proposito basti ricordare però che la moglie medesima, chiedendo nella
fattispecie il versamento del contributo straordinario, si è impegnata a
computarne il valore sulla sua spettanza in liquidazione del regime (“l’importo
corrisposto sarà poi oggetto di conteggio ed eventuale conguaglio nell’ambito della
causa di merito”: istanza del 18 dicembre 1996, pag. 3 nel mezzo). Nulla induce
a ritenere che il primo giudice abbia inteso sospingersi oltre la richiesta di
giudizio, tanto meno se si pensa che in materia patrimoniale non vige fra i
coniugi il principio inquisitorio e che il Pretore è tenuto – per principio – a
rispettare i limiti delle domande (art. 86 CPC). In proposito l’appello si
rivela quindi, se non addirittura irricevibile per carenza di un dispositivo
pregiudizievole all’interessato, quanto meno privo d’oggetto.
-
L’emissione del
presente giudizio rende caduca la richiesta di effetto sospensivo contenuta
nell’appello.
-
La tassa di
giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv.
1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili all’appellata, cui il ricorso non è
nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
e richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
rispettivamente non è senza oggetto, l’appello è respinto e il decreto
impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico
dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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