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Numero d'incarto:
11.1997.43
Data decisione, Autorità:
17.09.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00043
Lugano
17 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. . (protezione del figlio) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele,
che oppone
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
a
__________ (1980), __________, e
, __________
(entrambi
patrocinati dall’avv. __________ __________ -, __________);
viste le osservazioni presentate:
– il 7 aprile
1997 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e
curatele;
– l’11 aprile
1997 dalla Delegazione tutoria di __________;
– il 22 aprile
1997 dall’istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 26
marzo 1997 da __________ __________ contro la decisione emessa il 27 febbraio
1997 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele e curatele;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(__________1980) è figlio adottivo di __________ e __________ __________. Con
sentenza del 3 marzo 1993 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato
la separazione per tempo indeterminato dei coniugi omologando la convenzione
sugli effetti accessori secondo cui, tra l’altro, il figlio è stato affidato
alla madre. __________, dopo vari tentativi di inserimento in diversi istituti
scolastici, frequenta attualmente la scuola media presso il __________
__________ __________ __________ di __________.
B. Il 4 novembre 1996
__________ __________ ha chiesto l’intervento della Delegazione tutoria di
__________, postulando l’esecuzione di una perizia atta a stabilire l’attuale
situazione psichica del figlio e le sue necessità di cura; in secondo luogo
l’adozione delle misure opportune per la salvaguardia del ragazzo con l’esame
della possibilità di un suo collocamento presso istituti adeguati. Con
risoluzione del 7 novembre 1996 la Delegazione tutoria ha accolto l’istanza e
ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ di allestire una
perizia sull’attuale situazione psichica del ragazzo e sulle sue necessità di
cura.
C. La decisione della
Delegazione tutoria è stata impugnata il 19 novembre 1996 da __________
__________ davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele. Esperita l’istruttoria,
durante la quale il 23 dicembre 1996 è stato sentito il minore, con decisione
del 27 febbraio 1997 la Divisione degli interni, pur respingendo il ricorso, ha
precisato l’incarico dato al servizio medico-psicologico di __________ nel
senso di preparare una valutazione sulla situazione personale psicologica di
__________ da solo e in riferimento al rapporto con i genitori, come pure sul
suo inserimento scolastico e sulle sue potenzialità in relazione al futuro
professionale.
D. __________ __________
è insorto contro la predetta decisione con un appello del 26 marzo 1997 in cui
postula, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la riforma del giudizio
impugnato nel senso di annullare la decisione emanata. Gli appellanti instano
altresì per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
Con decreto del 2 aprile
1997 la presidente di questa Camera ha concesso al gravame effetto sospensivo.
Nelle loro osservazioni
__________ __________, l’autorità di vigilanza e la Delegazione tutoria di Savosa
concludono per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni dell’autorità
di vigilanza sulle tutele e curatele sono appellabili entro venti giorni alla
Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC e 423 cpv. 3 CPC, in
vigore dal 1° marzo 1997). Ciò vale anche in materia di protezione del figlio o
– più in genere – per le misure prese in applicazione degli art. 296 segg. CC (art.
39d cpv. 1 LAC e 423 cpv. 3 CPC), la cui competenza incombe alle autorità
tutorie (v. anche art. 20 lett. b e 22 lett. e RTC). La procedura dinanzi al
Tribunale d’appello è retta dal Codice di procedura civile (Rapporto n.
__________ __________, del 13 settembre 1996, della Commissione della
legislazione sul messaggio 12 ottobre 1994 concernente l’adeguamento della
legislazione cantonale nei settori del diritto tutorio, dello stato civile e
delle fondazioni e del prestito a pegno all’art. 6 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, pag. 6
ad art. 423a CPC).
-
La decisione
impugnata, concernente una misura presa in applicazione dell’art. 307 CC, è stata
emanata il 27 febbraio 1997. Considerato che prima del 1° marzo 1997 i ricorsi
contro decisioni dell’autorità di vigilanza emanate nell’ambito di ricorsi proposti
contro gli atti delle Delegazioni tutorie erano definitivi sul piano cantonale,
pur essendo in taluni casi dato ricorso per riforma al Tribunale federale (art.
44 OG), mentre in altri era dato unicamente il ricorso di diritto pubblico, ci
si potrebbe chiedere se l’appello sia ricevibile. La questione non merita
particolare disamina, poiché, come che sia, il provvedimento è stato notificato
agli interessati il 5 marzo 1997 e il gravame è stato presentato il 26 marzo
1997, quando la competenza di questa Camera era pacifica.
-
L’appello in esame è
ricevibile anche nella misura in cui è presentato da __________ __________.
Benché non abbia impugnato la decisione della Delegazione tutoria, essa è
legittimata a ricorrere in questa sede, poiché l’autorità di vigilanza le ha
limitato la sua autorità parentale con la decisione di estendere la valutazione
medico-psicologica del figlio anche in relazione al rapporto con i genitori (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 5.4 ad art. 53).
-
Gli appellanti
contestano la decisione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele e curatele
poiché il bene del ragazzo non sarebbe minacciato e la misura non sarebbe necessaria,
visti i risultati scolastici ottenuti da quando egli frequenta il __________
__________ __________ __________.
a) Giusta
l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi
rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità tutoria ordina le
misure opportune per la protezione del figlio (cpv. 1); segnatamente essa può
ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per
la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio
idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (cpv. 3). Tra le misure
previste vi è pure l’esame medico e psichiatrico (RDT 1980, 109 segg.; Henkel, Die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen
gemäss art. 307 rev. ZGB, tesi, Zurigo 1977, pagg. 83 e 215 seg.; Stettler, Le droit suisse de filiation
in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II 1, Friburgo 1987, pag. 542;
Hegnauer, op. cit., n. 27.16).
b) __________
denota palesi difficoltà scolastiche (doc. A). Ha frequentato durante gli anni
scolastici 1987/88 e 1988/89 la scuola elementare a __________ ed è poi stato
inserito, su decisione dell’istituto scolastico, nella scuola speciale __________
a __________ dall’anno scolastico 1989/90 al 1991/92; in seguito ha frequentato
nell’anno scolastico 1992/93 la scuola di __________ (doc. 6). Egli è stato successivamente
inserito nel settembre 1993 a titolo di prova, con l’accordo della madre e del
Dipartimento dell’istruzione e della cultura (doc. 10 e 11), nella scuola
elementare privata __________. __________ a __________ per poi essere iscritto
a partire dall’anno scolastico 1994/95 al __________ __________ __________
__________ di __________, ove quest’anno ha frequentato la terza media. Per il
minore il primo periodo dell’anno scolastico 1995/96 si è rivelato, circa il
profitto globale, di “difficoltà nelle varie discipline, tuttavia cerca di
lavorare con impegno tanto che si è meritata la sufficienza in storia,
geografia e scienze” (doc. 13 pag. 9); alla fine del secondo periodo tale profitto
“non è sufficiente” (doc. 13 pag. 10). Dalla scheda educativa del 14 novembre
1996 relativa al primo bimestre dell’anno scolastico 1996/97 __________ è
insufficiente in otto materie su tredici (doc. 13 pag. 8). Come egli stesso ha
dichiarato nel complemento del 29 novembre 1996, __________ risente di disagi
affettivi a seguito della separazione dei genitori (doc. F).
c)
Da questo quadro descritto emergono le evidenti difficoltà scolastiche del
ragazzo, che si trascinano ormai da tempo e che sommate al gesto di
autolesionismo del 16 gennaio 1997 (doc. 1) – ancorché isolato – denotano
l’esistenza di una situazione di disagio tale da far supporre che il bene del
figlio è senz’altro minacciato (art. 307 cpv. 1 CC). Poco importa che il bene
del figlio non sia ancora compromesso (Hegnauer,
op., cit., n. 27.14; Tuor/Schnyder/Schmid,
Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11a edizione, Zurigo 1995, pag.
349). L’intervento – sussidiario (FF 1974 II 83) – dell’autorità si giustifica,
a maggior ragione, dal momento che i genitori non sono attualmente in grado di
rimediare a tale situazione, non riuscendo ad accordarsi sul tipo di scuola
adatta per il figlio. Tali dissidi sono confermati dagli stessi genitori
(appello, pag. 7; osservazioni pag. 2 e 5) e anche dal figlio (audizione di
__________ __________ presso l’autorità di vigilanza sulle tutele, del 23
dicembre 1996).
- Tra le varie misure
di protezione del figlio, quelle previste dall’ art. 307 CC sono, gradualmente,
le meno incisive. Ciò posto, occorre verificare in concreto se l’allestimento
del rapporto di valutazione medico-psicologico sia necessario e rispetti il
principio di proporzionalità; in altre parole, se la misura prospettata, che è
la meno gravosa tra quelle enunciate dagli art. 307 segg. CC, sia da ritenere
la più idonea allo scopo (Stettler,
op. cit., pag. 539).
Il 20 dicembre
1991e il 26 febbraio 1992 l’Ispettorato scuole speciali cantonali del
__________ ha definito indispensabile la scolarità speciale del ragazzo e
l’attuazione di un programma, molto adattato, di preformazione e di
orientamento professionale al fine di garantirgli un buon inserimento nella
vita lavorativa (doc. 3 e 5). Tale orientamento è stato ribadito il 2 giugno
1993 (doc. 8) e confermato dalla Divisione della scuola il 12 novembre 1993 a
seguito dei primi due mesi di frequentazione della scuola __________.
__________ (doc. 11). Nonostante le predette raccomandazioni la madre ha
tentato di inserire __________ presso altri istituti, che non hanno le
strutture adeguate per seguire il ragazzo (scuola __________ a __________, doc.
15), per poi infine collocarlo presso il __________ __________ __________
__________ dove si trova attualmente, con risultati globalmente insufficienti.
In occasione di una valutazione eseguita il 6 novembre 1995 dal Centro di
psicologia clinica ed educativa dell’Istituto __________ __________. __________
di __________, lo specialista consigliava un’indagine individualizzata più
approfondita per verificare l’entità della difficoltà del giovane (doc. 13 pag.
6).Gli appellanti asseriscono che il direttore del __________ __________
__________, altri consiglieri della famiglia e i medici potrebbero dare il loro
aiuto senza l’intervento della Delegazione tutoria e del Servizio medico-psicologico,
poiché certi tipi di analisi non avrebbero efficacia a causa dell’emotività del
ragazzo. Ora, a prescindere dal fatto che gli appellanti non indicano quali
altre misure potrebbero essere attuate, dal fascicolo processuale risulta che
dopo tre anni di frequenza presso l’attuale scuola il corpo insegnante e
dirigente, benché cosciente della situazione del minore, si è trovato
nell’impossibilità di modificare concretamente il suo stato. Contrariamente a
quanto addotto dagli appellanti, poi, il profitto non ha avuto un’evoluzione
positiva.
-
Ne discende che
un’indagine più approfondita volta a chiarire la natura e l’importanza dei
problemi di __________ è senz’altro giustificata e proporzionata. Essa è da
eseguire al più presto, senza attendere che il minore termini la quarta media
come postula la madre, in modo che eventuali ulteriori provvedimenti finalizzati
al bene del ragazzo possano essere adottati tempestivamente e con piena cognizione,
permettendogli altresì di precisare i suoi desideri circa la futura attività professionale
che attualmente spazia tra l’apprendistato di cuoco e il maestro di educazione
fisica (doc. G, pag. 2).
-
I ricorrenti
ritengono inoltre che la misura in questione costituisce una notevole limitazione
della libertà personale, in contrasto con l’art. 8 cpv. 2 CEDU.
a) Il
quesito di sapere se la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) prevalga sul diritto interno è
stato oggetto di ampia discussione in dottrina e in giurisprudenza (I CCA,
sentenza del 6 maggio 1997 in re L. c. D., consid. 3). Secondo il Tribunale
federale la priorità del diritto interno su quello internazionale è un’eccezione
poiché di regola le convenzioni internazionali prevalgono sul diritto interno,
sia esso anteriore o posteriore alla Convenzione (DTF 117 Ib 39, 112 II 13; Pra.
62 n. 106). Una deroga a questo principio è eccezionalmente ammessa nei casi in
cui il legislatore ha espressamente inteso creare una norma incompatibile con
il diritto internazionale (DTF 122 II 487 consid. 3a). Per contro il Tribunale
federale ha in un primo tempo negato la possibilità di procedere a una verifica
della compatibilità tra le norme del Codice civile svizzero e la CEDU,
lasciando aperto il quesito di sapere se la CEDU prevalga sul diritto interno
(DTF 120 II 384 consid. 5a, 387; 122 III 416 consid. 3a). Nel caso concreto non
è tuttavia necessario statuire su questo punto, poiché, come si vedrà in
seguito, non si ravvisa alcuna lesione dei diritti garantiti dall’art. 8 CEDU.
b) L’art.
8 CEDU consacra il diritto a una vita privata e familiare senza ingiuste ingerenze
dell’autorità pubblica. Una limitazione del suo esercizio è possibile se è
prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza pubblica, il benessere economico del
paese, la tutela dell’ordine, la prevenzione di infrazioni penali, la
protezione della salute e della moralità, la protezione dei diritti e delle
libertà altrui (DTF 120 Ib 4). Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, l’ingerenza nella libertà personale è ammissibile nella misura in cui
è posta su una base legale sufficiente, è di pubblico interesse e rispetta il
principio di proporzionalità (DTF 118 Ia 436 consid. 5a e giurisprudenza ivi
citata).
-
Gli appellanti
ritengono che in concreto verrebbe a mancare il pubblico interesse e la
proporzionalità degli strumenti adottati dall’autorità in relazione al fine che
si vuole assicurare. A torto. La misura, fondata sull’art. 307 CC, rispetta –
come si è visto – il principio di proporzionalità. Pure il pubblico interesse
della misura è dato, essendo la protezione del minore di pubblico interesse
quando sono in gioco la sua salute o altri suoi diritti, ciò che giustifica un
intervento nella sfera della libertà personale (DTF 118 Ia 438 consid. 6c).
Nella fattispecie l’opposizione alla perizia è infondata proprio perché tale
misura è la più idonea – come detto – sotto il profilo del bene del figlio, che
attualmente è concretamente minacciato. Il provvedimento in esame non è pertanto
lesivo dei diritti garantiti dall’art. 8 CEDU. Ne discende l’infondatezza
dell’appello anche su questo punto.
-
Gli appellanti
asseverano che la Delegazione tutoria ha fondato la propria decisione violando
il loro diritto di essere sentiti e che l’audizione del 23 dicembre 1996 davanti
all’autorità di vigilanza non sanerebbe tale vizio, la fattispecie comportando
diritti altamente personali. Ora, non può prevalersi di una violazione del
diritto di essere sentita la parte che, a dipendenza dell’asserita violazione,
non subisce comunque alcun pregiudizio; in particolare quando abbia la facoltà
di esprimersi davanti a un’istanza superiore munita di piena cognizione (Rep.
1986 141). Gli appellanti, del resto, non spendono una parola per spiegare perché,
in caso di diritti personali, tale principio dovrebbe essere disatteso, ragione
per cui non occorre esaminare oltre la questione. Ciò posto l’appello,
sprovvisto di buon diritto, va respinto e la decisione impugnata confermata.
-
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). __________ __________, che si è
rivolto a un avvocato per la stesura delle sue osservazioni, ha diritto a
un’equa indennità per ripetibili. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria
presentata dagli appellanti deve essere respinta, poiché l’appello appariva sin
dall’inizio carente di buon diritto. Del resto la madre non ha sostanziato la
sua richiesta e non ha inviato neppure il certificato municipale preannunciato
nell’istanza. Dalla convenzione sugli effetti accessori della separazione
risulta inoltre che nel 1992/93 essa ha ricevuto l’importo di fr. 450’000.– in
liquidazione del regime dei beni, di modo che il requisito dell’indigenza non
appare adempiuto, nemmeno se fosse possibile ammettere il requisito –
cumulativo – della probabilità di buon esito del gravame.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti in solido a carico degli appellanti, che rifonderanno a __________
__________– sempre con vincolo di solidarietà – fr. 400.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________ -__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione:
– Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e
curatele;
– Delegazione tutoria di
__________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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