AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.193
Data decisione, Autorità:
21.04.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00193
Lugano,
18
gennaio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di separazione
con riconvenzione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con petizione dell’8 luglio 1994 da
__________, nata __________, __________
(ora
patrocinata dalla lic. iur. __________ __________ __________,
studio
avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 12
novembre 1997 da __________ __________ contro la sentenza emessa il
30
settembre 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ e __________ __________ (entrambi del 1948) si sono sposati a
__________ il ____________________ 1974 e nel 1976 si sono stabiliti a
__________. Dal matrimonio è nata __________ (____________________1979). Il
marito, __________ di __________ __________, è stato posto in pensione anticipata
il 1° dicembre 1996 e da allora percepisce una rendita di vecchiaia, oltre una
rendita INSAI (ora SUVA). La moglie ha cominciato a lavorare nel 1983 come
venditrice per la filiale __________ di __________ __________ __________ e dal
gennaio 1985 al 1987 è stata gerente della filiale di __________, fino al
licenziamento. Il 18 gennaio 1988 essa è stata assunta come inserviente
dall’Istituto per minorenni __________ __________ a __________, prima con un
grado di occupazione del 30% e dopo il marzo 1990 del 40%.
B. Il 2 novembre 1993
__________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 10 dicembre
1993. L’8 luglio 1994 essa ha intentato azione di separazione per tempo indeterminato,
chiedendo l’affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del
padre), l’assegnazione dell’alloggio coniugale, un contributo mensile
indicizzato di fr. 1093.50 per sé e uno di
fr. 894.– per la figlia (fr.
993.– dopo i 17 anni, fino al raggiungimento dell’indipendenza economica), il
rimborso di pagamenti eseguiti in luogo e vece del marito (fr. 1800.– e fr.
1434.40), la proprietà del mobilio e di una vettura __________ “__________ ”,
come pure il versamento di fr. 9789.60 (metà dei risparmi coniugali depositati
su un libretto presso la Banca __________) e una somma imprecisata in
liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 10 agosto 1994
__________ __________ ha avversato la separazione e in via riconvenzionale ha
postulato il divorzio, senza mettere in discussione l’affidamento della figlia
alla madre (riser-vato un proprio diritto di visita), ma rifiutando qualsiasi
contributo alimentare e rivendicando un importo imprecisato in liquidazione dei
rapporti patrimoniali. Il 12 agosto 1994 l’attrice principale è stata posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria.
C. Con replica del 30
settembre 1994 __________ __________ ha ridotto da fr. 9789.60 a fr. 4800.– la
pretesa partecipazione ai risparmi accumulati sul noto libretto di deposito e
con risposta riconvenzionale si è opposta di divorzio, chiedendo in subordine
che nel caso in cui fosse stato sciolto il matrimonio le fosse erogato un
contributo mensile indicizzato di fr. 1093.50 giusta l’art. 151
cpv. 1 CC o almeno di fr.
900.– giusta l’art. 152 CC. Nei successivi allegati del 26 ottobre e 30
dicembre 1994 i coniugi hanno ribadito il loro punto di vista, contestando
quello avversario. L’udienza preliminare ha avuto luogo il 9 marzo 1995.
D. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e si sono
rimesse al contenuto dei loro memoriali conclusivi. Nel proprio, del 2
settembre 1997, __________ __________ ha sostanzialmente riaffermato la domanda
di separazione, opponendosi al divorzio e chiedendo che in caso di scioglimento
del matrimonio le fossero corrisposti gli stessi contributi dovuti in caso di
separazione, oltre la somma di fr. 45 488.90, pari alla metà della prestazione
d’uscita maturata dal coniuge presso il suo istituto di previdenza. Nel suo
memoriale conclusivo del
21 agosto 1997 __________
__________ ha confermato la domanda di divorzio, opponendosi alla separazione.
E. Con sentenza del 30
settembre 1997 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato __________
__________ a restituire alla moglie l’importo di fr. 1434.40, ha assegnato alla
medesima il mobilio domestico e la vettura __________ “__________ ”, respingendo
ogni altra pretesa. Sull’eventuale contributo per la figlia __________,
divenuta maggiorenne durante il processo, il Pretore ha rinviato le parti in
separata sede. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state addebitate
ai coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La quota a
carico di __________ __________, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, è
stata assunta dallo Stato.
F. Contro la sentenza
predetta __________ __________ è insorta con un appello del 12 novembre 1997
nel quale, senza contestare la pronuncia del divorzio, chiede un contributo
mensile indicizzato per sé di fr. 1093.50 giusta l’art. 151 cpv. 1 CC (subordinata-mente
di fr. 900.– giusta l’art. 152 CC), il rimborso di fr. 1800.–
pagati a nome del marito e
l’accredito al proprio istituto previdenziale di fr. 45 488.90, corrispondenti
alla metà della prestazione di libero passaggio maturata dal marito stesso.
Contestualmente essa postula il beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in
appello. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 1997 __________ __________
propone di respingere l’appello e di negare alla controparte l’assistenza
giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Nelle sue osservazioni del
10 dicembre 1997 l’appellato mette in dubbio la tempestività del gravame. Ora,
la sentenza impugnata è stata intimata il 23 ottobre 1997 ed è giunta al
patrocinatore dell’appellante il giorno successivo (appello, pag. 2 in alto).
Il termine di ricorso scadeva pertanto il 13 novembre 1997, giorno in cui il memoriale
è stato effettivamente consegnato alla posta, come risulta dalla ricerca agli
atti. Tempestivo (art. 131 cpv. 4 CPC), il gravame è quindi ricevibile.
-
Il Pretore ha
ritenuto che nella fattispecie la moglie non può reputarsi coniuge innocente
nel senso degli art. 151 o 152 CC, anche se il divorzio andava pronunciato in
applicazione dell’art. 142 cpv. 1 CC. Nel 1992/93, in effetti, costei aveva
trascurato il marito, caduto in uno stato di profonda depressione psichica. Con
decreto di accusa del 21 luglio 1992, inoltre, essa si era vista infliggere tre
mesi di detenzione dal Procuratore pubblico (con due anni di sospensione
condizionale) per ripetuta truffa in danno della __________ __________, ciò che
aveva ulteriormente contributo a deteriorare il matrimonio (consid. 5). E siccome
la moglie non è coniuge innocente secondo l’art. 151 o 152 CC, non può farsi
questione nemmeno di una prestazione previdenziale in suo favore a mente
dell’art. 22 cpv. 1 LFLP (consid. 6). Quanto al preteso rimborso di fr. 1800.–,
la moglie non aveva dimostrato che tale somma (ottenuta dalla madre) fosse
stata destinata ai bisogni correnti della famiglia. Non può quindi esigerne la
rifusione (consid. 7).
-
L’art. 151 cpv. 1 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti
patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli
deve corrispondere un’equa indennità. Non ricorrendo i presupposti dell’art.
151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge
innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole,
può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle sue
condizioni economiche. L’innocenza del coniuge creditore è dunque un requisito
indispensabile per l’ottenimento di un contributo alimentare, sia in base
all’art. 151 cpv. 1 CC sia in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha
nondimeno mitigato la nozione di innocenza, precisando che sotto il profilo
dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve – cioè non insignificante, ma di
causalità secondaria – può ancora essere equiparata a innocenza, anche se
comporta in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 312 segg. con rinvii; Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 e 6 ad
art. 151 CC con riferimenti). Ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave
può essere assimilata a innocenza, purché sia solo di lieve causalità per la
disunione (Hinderling/ Steck, op.
cit., pag. 314 in fondo con citazioni; Lüchinger/
Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 152 CC).
-
Nell’appello la
moglie respinge ogni colpa, facendo valere che lo stato di depressione psichica
in cui versava asseritamente il marito nel 1992/93 trova riscontro nella sola
testimonianza di __________ __________, amica di lui, e che per quanto riguarda
la condanna penale da lei subìta, tale increscioso episodio si è verificato
quando ormai il marito – dedito all’alcol – l’aveva ormai lasciata moralmente
sola (memoriale, pag. 7).
a) La
prima argomentazione non manca di buon diritto. Non tanto perché la deposizione
di __________ __________ appaia inficiata di parzialità, quanto perché il
citato periodo di depressione – di cui la testimonianza dà solo generici accenni
– si situa in un momento nel quale la disunione dei coniugi era già palese.
Basti pensare che nel 1988 e nel 1992/93 l’appellan-te ha incontrato a sua
volta seri problemi di salute (è stata operata tre volte a causa di un tumore:
deposizioni __________ __________ e __________ __________, act. IX e XIII; doc.
L) e che durante uno di tali ricoveri ospedalieri la reazione del marito era
stata quella di commentare – fosse pure in tono canzonatorio – che la moglie poteva
anche morire (deposizione __________ __________ __________, act. X, pag. 6 in fondo).
Invano l’interessato tenta, nelle osservazioni all’appello, di equivocare sul
senso della frase (pag. 3). Al più tardi nel 1992/93 il disinteresse – se non
l’avversione – di un coniuge verso l’altro era, dunque, vicendevole e mal si
comprende come il comportamento della moglie potesse ancora riuscire causale
per il dissidio.
b) Quanto
alla seconda argomentazione, senza nulla togliere alla gravità degli illeciti
patrimoniali perpetrati dall’appellante tra il gennaio del 1985 e il febbraio
del 1987 (la __________ ha riportato un danno complessivo di almeno fr. 20
000.–: documenti richiamati V, act. 1), è difficile dire in che misura la
commissione dei reati, venuta alla luce appunto nel febbraio del 1987, abbia
minato l’unione. Certo, secondo l’ordinario andamento delle cose essa non deve
avere giovato al matrimonio. Il fascicolo del processo tuttavia non dà chiari
elementi di valutazione. L’assunto del Pretore (e del marito), secondo cui
“l’episodio giudiziario che ha visto coinvolta la moglie non è (...) stato di
poco conto ed è stato una concausa nel deteriorarsi delle relazioni
[coniugali]” (senten-za, consid. 5) non trova riscontri concreti. Non risulta,
al di là delle affermazioni del marito, che quest’ultimo abbia vissuto
l’episodio non solo come un dispiacere, ma come un’ignomi-nia familiare
all’origine della sua depressione; dagli atti non risulta nemmeno che
l’inchiesta sia divenuta di dominio pubblico o che la condanna della moglie –
per finire rea confessa – intervenuta nel 1992 sia stata avvertita dal coniuge
come una un’onta piuttosto che come una liberazione. Giacché la moglie ha senza
dubbio commesso una colpa, ma non ha offeso direttamente il consorte. In
mancanza di reali conferme istruttorie, la causalità del procedimento penale
nella disgregazione del matrimonio appare quindi incerta e nel dubbio non basta
per togliere all’appellante la qualifica di coniuge innocente (nel senso degli
art. 151 cpv. 1 e 152 CC). Del resto, si volesse anche presumere causale – in
concreto – il comportamento della moglie, tale fattore di dissidio passerebbe
in second’ordine rispetto al cronico alcolismo del marito, che nel febbraio del
1987 aveva già definitivamente compromesso le relazioni fra le parti. Sulla questione
si tornerà in appresso (consid. 6b).
-
Posto che i
comportamenti riprovati dal primo giudice non sono sufficienti per confortare
una colpa causale della moglie, occorre esaminare se altri atteggiamenti – non
considerati dal Pretore – denotino nondimeno una responsabilità causale sotto
il profilo degli art. 151 cpv. 1 o 152 CC. Il marito ha accusato la moglie, in
particolare, di avere allacciato una relazione con un terzo. La moglie ha
negato. Dall’istruttoria è emerso bensì che nel 1983 l’appellante è partita per
un periodo di villeggiatura, facendosi condurre al mare da un uomo (deposizione
__________ __________, act. XIV). Per il resto, tutto è rimasto nell’ombra: si
ignora chi fosse l’accompagnatore, si ignora se i due abbiano trascorso la
vacanza insieme, si ignora se poi i due si siano mai rincontrati. Nonostante il
sospetto, desumere una relazione extraconiugale dal solo indizio citato non è
possibile. Tanto meno è possibile, quindi, intravedere una colpa causale della
moglie. Altre responsabilità dell’appellante nel naufragio coniugale non sono
state fatte valere, né emergono dagli atti. Ne segue che la moglie va
considerata – quanto meno nel dubbio – coniuge innocente. Il problema è ancora
di sapere se essa abbia diritto a un’indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC
(l’art. 151 cpv. 2 CC non riguarda il caso precipuo) o a una rendita di
indigenza giusta l’art. 152 CC.
-
L’obbligo di
corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone una
colpa nel coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante:
una rilevante violazione dei doveri del matrimonio è sufficiente, purché
risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 5 ad
art. 151 CC con rinvii). La gravità della colpa influisce, per converso,
sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 35 ad
art. 151 CC con rimandi), che è determinato in ogni modo a termini di equità e
non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto).
a) L’appellante
rimprovera al marito di avere una relazione con un’altra donna, di avere sempre
ecceduto nel consumo di alcolici e di avere – dopo la nascita di __________–
trascurato la famiglia. Per quanto riguarda la pretesa relazione con __________
__________, l’appellato ha sempre negato tutto. Dall’istruttoria è emerso che
egli è un decennale amico del di lei marito, con il quale giocava a bocce, e
che da quando è fallito il tentativo di conciliazione egli alloggia in una
camera nella casa degli stessi coniugi , a __________ (),
condividendone la comunione domestica (deposizione __________ __________, act.
XIV). È vero che __________ __________ ha dichiarato di avere sorpreso
l’appellato __________ in scambi di effusioni (act. X, pag. 4). A parte il
fatto però che tali indizi non bastano a dimostrare una relazione sentimentale,
ciò è avvenuto nel 1993, quando la disunione dei coniugi era ormai consumata
(sopra, consid. 4a). Al proposito mancano quindi gli elementi per ravvisare una
colpa causale del marito.
b) L’abuso
abituale di alcolici trascende in una grave violazione dei doveri coniugali e
configura una colpa, salvo che l’inte-ressato non sia in grado di controllarsi
(Bühler/Spühler, op. cit., n. 110
ad art. 142 CC). Ciò non esonera l’altro coniuge, in ogni modo, dal fare quanto
si possa ragionevolmente esigere da lui per distogliere il consorte dal vizio (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 34; Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et
le divorce, 4ª edizione, pag. 123 n. 613). Se quest’ultimo rifugge da ogni
terapia, la grave violazione dei doveri coniugali diviene giuridicamente
causale per la disunione. Nella fattispecie risulta che già prima di sposarsi
l’appellato denotava una netta propensione al bere, conservata anche durante di
matrimonio (doc. C; deposizione __________ __________, act. XIII, pag. 3;
deposizione __________ __________, act. XII, pag. 4; deposizione __________
__________, loc. cit., pag. 5). Anzi, dopo la nascita della figlia (nel 1979)
il vizio è peggiorato (deposizione __________ __________, act. X, pag. 4),
sfociando in litigi viepiù frequenti con la moglie (deposizione __________
__________, act. XII; deposizione __________ __________, act. X) anche perché,
bevendo, il marito diventava aggressivo (deposizione __________, loc. cit.).
Che situazioni del genere finiscano per screditare il coniuge responsabile agli
occhi dei familiari e per logorare irrimediabilmente un matrimonio è un dato di
comune esperienza. Nelle circostanze descritte è fuori dubbio, per altro, che
la colpa del marito è grave (egli non risulta affetto da alcuna forma di
psicopatia né di scompenso psicogeno o psicotico) e, proprio perché reiterata
negli anni, ha avuto una funzione primaria nella disgregazione del matrimonio,
tale da relegare in secondo piano, nel 1987, il procedimento penale in cui è
incorsa la moglie.
Se
non che, come si è spiegato poc’anzi, il coniuge alcolista va assistito e aiutato,
ove occorra con l’intervento dei servizi sociali, dell’autorità tutoria o del
giudice. Nel caso in esame la moglie evitava bensì di tenere in casa alcolici,
portava pazienza ed esprimeva comprensione per il marito (deposi-zione
__________ __________, act. X), ma non risulta avere intrapreso alcunché di
concreto per evitare il degrado del matrimonio. Sopportare e commiserare non
basta. Che nella fattispecie qualche programma di ricupero potesse pur essere
tentato ha dimostrato del resto l’amministrazione delle __________, la quale,
accertato nel 1992 il caso di alcolismo – prima semplicemente sospetto
(deposizione __________ __________, act. XII, pag. 5) – ha imposto al
funzionario severe misure terapeutiche (documenti richiamati VII). Certo, il
marito non vi si è attenuto (deposizione __________, loc. cit.), ma
l’intervento risultava tardivo di almeno un decennio per rapporto a quanto
l’appellante avrebbe potuto fare. Ne discende, nelle circostanze descritte, che
di fronte a un alcolismo ormai inveterato la colpa del marito non può più considerarsi
causale ai fini della disunione.
c) Il
disinteresse dell’appellato per la famiglia, e segnatamente per la prole, è suscettibile
di costituire una seria mancanza ai doveri del matrimonio, l’art. 159 cpv. 3 CC
imponendo ai coniugi di provvedere in comune ai bisogni dei figli. La disattenzione
di tale obbligo può risultare causale, dunque, per la disunione (Bühler/Spühler, op. cit., nota 92 ad
art. 142 CC). In concreto è emerso che il marito trascorreva la maggior parte
del tempo libero in bar e ristoranti, trascurando la figlia (deposizione
__________ __________, act. X, pag. 4; deposizione __________ __________, act.
XII). Si tratta senz’altro di un torto, che va inquadrato però nella dipendenza
alcolica del marito e nel conseguente malessere nella coppia. Tra
incomprensioni e alterchi, tale stato di cose ha allontanato non solo i
coniugi, ma anche padre e figlia. Il quale per finire si è chiuso nel suo
mondo, in un angolo di osteria, in un bicchiere di vino (deposizione __________
__________, act. X, pag. 6). La colpa del marito potrebbe reputarsi causale se
– come detto – la moglie non si fosse sostanzialmente limitata ad assistere al
fallimento del matrimonio. Nelle contingenze illustrate, l’unione delle parti
può dirsi naufragata per l’oggettivo radicarsi di un male che, nell’ambito dei
propri ruoli, né il marito né la moglie sono stati soggettivamente in grado di
estirpare. Nella fattispecie sussistono pertanto i presupposti dell’art. 152
CC, non quelli dell’art. 151 cpv. 1 CC.
- La rendita prevista
dall’art. 152 CC garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario
aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice
fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale del diritto
esecutivo – più l’onere fiscale – maggiorato di un 20% (DTF 121 III 49; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 5 ad
art. 152 CC; Hinderling/ Steck,
op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Desche-naux/Tercier/Werro,
op. cit., pag. 152 nota 760 seg.). D’altro lato, il coniuge debitore della
rendita non può, a sua volta, essere ridotto a vivere con una disponibilità
inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 121 III 49 consid. 1c;
Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, pag. 188 n. 5; Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 10 ad art. 152 CC). Per quanto riguarda l’adeguamento al
rincaro, esso si giustifica nella misura in cui sarà verosimilmente indicizzato
anche il reddito del debitore (DTF 115 II 312 consid. 1).
a) L’appellante
rivendica un contributo indicizzato di fr. 900.– mensili, corrispondente alla
differenza (arrotondata) tra il suo guadagno di fr. 1473.60 e il suo fabbisogno
minimo, maggiorato del 20%, di fr. 2350.20 (minimo esistenziale fr. 1025.–,
locazione fr. 480.–, premio della cassa malati fr. 253.50, spese per assicurazioni
fr. 200.–). Essa sottolinea che con un reddito mensile di fr. 2950.20 e un
fabbisogno di fr. 1975.70 il marito è senz’altro in grado di coprire tale ammanco.
L’appellato obietta che, impiegandosi a tempo pieno, la moglie sarebbe in grado
di mantenersi da sé sola e che in ogni caso la sua disponibilità personale in
denaro non supererebbe fr. 400.– mensili, onde l’impossibilità di erogare il
contributo richiesto.
b) Quanto
al fabbisogno minimo dell’appellante, il marito contesta l’onere della locazione
richiamandosi all’ultimo decreto cautelare, del 24 settembre 1997, con il quale
il Pretore aveva riconosciuto alla moglie un onere locativo di fr. 260.–
mensili (act. XXV). La pigione pagata dalla moglie ammonta però a fr. 480.–
mensili, non a fr. 260.– (doc. S e doc. E dell’inc. 10/94, agli atti). Nel
decreto cautelare – che non vincola in alcun modo il giudice del merito – una
quota della pigione era stata computata nel fabbisogno della figlia, ma quest’ultima
è ormai maggiorenne e nulla induce a prevedere che per in futuro essa alloggerà
ancora dalla madre (il 30 giugno 1997 essa ha terminato lo stage presso
l’Istituto __________ __________ di __________, a __________ __________, in vista
di ottenere il diploma di aiuto educatrice frequentando a tempo pieno l’attuale
Clinica Psichiatrica Cantonale: documenti richiamati IX e deposizione
__________ __________i, act. XX). La spesa di fr. 480.– mensili è, comunque
sia, del tutto ragionevole e non v’è motivo per costringere l’appellante a
cercare un alloggio più a buon mercato.
c) Per
quel che riguarda il fabbisogno minimo del marito, l’ap-pellante fa valere che
l’onere di fr. 800.– mensili ammesso dal Pretore nel noto decreto cautelare è
eccessivo (memo-riale, pag. 10). Non a torto. Il marito alloggia per vero –
come detto (consid. 6a) – in una camera di casa __________, a __________ (poco
oltre la frontiera svizzera), pagando fr. 800.– mensili compreso il vitto.
Certo, egli non può essere tenuto ad abitare vita natural durante in comunione
domestica con terzi. Si giustifica perciò di riconoscergli, equitativamente, le
stesse condizioni logistiche di cui gode l’appellante a Balerna e di inserire
nel suo fabbisogno minimo una spesa di fr. 480.– mensili. Si ricordi del resto
che il coniuge il quale, dopo la vita in comune, riduce volontariamente e in
misura apprezzabile il suo tenore di vita non deve essere pregiudicato, nemmeno
in sede provvisionale (Bühler/Spühler,
op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 157 ad art. 145 CC). Tanto meno vi è motivo
perché ciò avvenga in sede di merito.
d) Ne
discende che i fabbisogni minimi delle parti – le quali si richiamano entrambe,
per il rimanente, al menzionato decreto del Pretore – vanno stabiliti in fr.
1958.50 (moglie) e in
fr.
2055.70 (marito). A ciò va ancora aggiunto, per diritto federale, il carico
tributario. Si rammenti che l’onere fiscale rientra per giurisprudenza nel
fabbisogno minimo dei coniugi, e ciò già in sede cautelare (DTF 114 II 394 consid.
4b, 118 II 99 in basso). In mancanza di dati precisi il giudice stima la
relativa cifra (Rep. 1984 pag. 298). Il Pretore ha insistito nel decreto in
questione a fare altrimenti, nonostante questa Camera avesse già sottolineato
la necessità di considerare l’aggravio d’imposta (inc. 107/94, sentenza del 17
novembre 1994 tra le stesse parti, consid. 3). Tale orientamento viola il
diritto federale (DTF del 14 luglio 1997 in re B., consid. 2a; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, pag. 148 n. 03.79 segg.; v. anche Vetterli,
Scheidungshandbuch, San Gallo/Lachen SZ 1998, pag. 214 in fondo). Per di più le
giustificazioni addotte dal Pretore non sono di alcuna pertinenza: non è vero,
in effetti, che inserendo il relativo onere fiscale nel fabbisogno minimo di
ciascun coniuge “una quota dell’onere fiscale della parte economicamente più
forte (...) viene posta a carico della parte finanziariamente più debole”.
L’art. 55 lett. a LT prevede che nei casi di divorzio o di separazione
duratura, legale o di fatto, il reddito e la sostanza sono suscettibili di
tassazione intermedia, dopo di che i coniugi sono tassati disgiuntamente sui rispettivi
fattori imponibili (art. 8 cpv. 1 LT a contrario). Ai fini dell’imposta
cantonale e comunale i coniugi separati in modo durevole possono ottenere
quindi, già in pendenza della causa di stato, la scissione delle partite
fiscali con effetto retroattivo al momento in cui è avvenuta la separazione di
fatto. In materia di imposta federale diretta la regolamentazione è identica
(art. 45 lett. a LIFD): in caso di separazione duratura, ancorché di fatto, i
coniugi sono tassati separatamente a valere dal momento della separazione
effettiva (art. 9 cpv. 1 LIFD a contrario). In pratica l’autorità fiscale, dopo
avere accertato che i coniugi vivono divisi da almeno un anno, procede alla
tassazione intermedia con effetto retroattivo al momento della separazione
(circolare
n.
14 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 29 luglio 1994, lett.
E: testo francese in ASA 63/1994 pag. 296 segg.; v. anche Metzger in: SJ 117/1995 pag. 73 in
fondo e 74 in alto). In mancanza di dati precisi, come detto, il giudice stima
i relativi importi, non essendo suo compito sostituirsi alla diligenza delle
parti. Ogni coniuge si vede inserire così nel fabbisogno il proprio aggravio,
non quello dell’altro.
Nel
caso in esame il marito ha documentato i propri obblighi tributari (in media fr.
75.– mensili: documenti richiamati X). La moglie non si è curata di precisare
alcunché, ma se si pensa ch’essa si vede garantire solo il limite vitale del
diritto esecutivo, più l’onere fiscale, maggiorato del 20%, non vi è ragione
per presumere un carico maggiore. I fabbisogni minimi mensili delle parti
ammontano, ciò premesso, a fr. 2033.50 (moglie) e a fr. 2130.70 (marito).
Aumentati del 20% come prevede la giurisprudenza, questi assommano mensilmente
– arrotondati – a fr. 2440.– (moglie) e a fr. 2555.– (marito).
e) Per
quel che è dei redditi, il marito percepisce una rendita di fr. 3213.05 mensili
complessivi (fr. 2608.05 dall’AVS e fr. 605.– dall’attuale SUVA: doc. G).
L’appellante, retribuita a ore con un’attività al 40%, guadagna in media fr.
1473.60 mensili (la cifra non è controversa) e sostiene di non potersi attivare
di più, preannunciando l’intenzione di rivolgersi all’ Assicurazione Invalidità
(replica, pag. 8 nel mezzo). Come si è accennato, essa ha subìto tre interventi
chirurgici: il primo nel 1988 (laparotomia per ablazione di un tumore
dall’ovaia sinistra), il secondo nel 1992 (asportazione dell’utero) e il terzo
nel 1993 (recidiva tumorale), sottoponendosi poi a trattamento chemioterapico
(deposizione __________ __________, act. XIII). Sulla sua capacità lucrativa
l’oncologo e il ginecologo di fiducia non sono concordi: per l’uno essa si è
completamente ristabilita (deposizione __________ __________, act. IX), per
l’altro essa non può lavorare più del 40-50%, dato il rischio di dolori
all’addome (deposizione __________ __________, loc. cit.). Ora, una limitazione
della capacità lucrativa non può ragionevolmente essere esclusa, tanto meno se
si considera l’età dell’interessata (49 anni al momento in cui ha statuito il
Pretore). D’altro lato, in assenza di un qualsivoglia referto peritale, non si
può nemmeno dare per assodata un’inabilità lavorativa addirittura superiore al
50%. Ne segue, tutto ben ponderato, che sulla base degli atti un reddito medio
attorno ai fr. 1850.– mensili appare equitativamente alla portata della moglie.
Dovesse la situazione finanziaria di lei migliorare – ad esempio per
l’ottenimento di una rendita AI – l’appellato potrà sempre chiedere una
modifica del suo obbligo contributivo (art. 153 cpv. 2 CC). Rimane il fatto
che, così come stanno le cose, all’appellante mancano fr. 590.– mensili per
coprire il proprio fabbisogno di fr. 2440.– mensili. Quanto al marito, con un
reddito di fr. 3213.05 mensili egli è in grado di erogare tale cifra senza
vedersi intaccare il fabbisogno proprio (fr. 2555.– mensili). Come chiede
l’appellante, inoltre, la prestazione dell’art. 152 CC va ancorata all’indice
nazionale dei prezzi al consumo, il marito non pretendendo che la sua rendita
non segua la medesima evoluzione.
f) Un
contributo di indigenza (art. 152 CC) è, in linea di principio, vitalizio,
anche se con grande riserbo si applica la giurisprudenza relativa all’art. 151
cpv. 1 CC su una possibile limitazione della rendita (DTF 114 II 9 consid. 7a
con richiami; cfr. pure 115 II 432 consid. 5). In concreto non si intravedono
elementi concreti da cui si possa desumere che la beneficiaria sia in grado di
ricrearsi a breve o a medio termine una situazione suscettibile di metterla al
riparo dall’indi-genza. Non si giustifica dunque di limitare la durata della
rendita. Dandosi il caso, l’appellato potrà chiedere se mai – come si è accennato
– la soppressione o la riduzione della medesima sulla base dell’art. 153 cpv. 2
CC.
- L’appellante chiede
che le sia versata a titolo previdenziale la somma di fr. 45 488.90, pari alla
metà della prestazione d’uscita acquisita dal marito, durante il matrimonio,
presso il relativo istituto pensionistico. Ora, secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP
(RS 831.42), entrato in vigore il 1° gennaio 1995, in caso di divorzio il
tribunale può decidere che una parte della prestazione d’usci-ta acquisita da
un coniuge durante il periodo di matrimonio sia trasferita all’istituto di
previdenza dell’altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio
destinata a garantire la previdenza. Con tale norma, applicabile a tutti i
divorzi pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli,
Freizügigkeitsgesetz: die Folgen für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94
pag. 36), non si è inteso tuttavia creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel
mezzo) né individuare nuovi beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del
regime matrimoniale (DTF 123 III 289). L’indennizzo postulato al momento del
divorzio da un coniuge nei confronti dell’altro in seguito alla perdita di
aspettative pensionistiche rientra già nel quadro degli art. 151 cpv. 1 CC (DTF
121 III 299 consid. 4b) o 152 CC (DTF 124 III 56 consid. bb). Il giudice
decide, appunto, se tale indennità vada erogata sotto forma di rendita, sia
inclusa cioè nel contributo alimentare (unica soluzione possibile prima che
entrasse in vigore l’art. 22 cpv. 1 LFLP) oppure facendo trasferire a un
istituto di previdenza, in favore del coniuge richiedente, una parte della prestazione
d’uscita acquisita dall’altro coniuge durante il matrimonio (DTF 121 III 300 in
basso). Valutando l’importo da accreditare, il giudice dispone di ampio potere
di apprezzamento e decide ponderando tutte le circostanze del caso (Reusser, Die Vorsorge für die geschiedene
Ehefrau, unter besonderer Berücksichtigung von Art. 22 des neuen Freizügigkeitsgesetzes,
in: AJP 12/94 pag. 1514).
Nella fattispecie
l’interessata ottiene già un contributo di indigenza che le assicura il
fabbisogno mensile cui ha diritto giusta l’art. 152 CC. L’attribuzione di una
somma a scopo previdenziale (“secondo pilastro”) potrebbe entrare in linea di
conto, nondimeno, per il periodo successivo al giorno in cui essa smetterà di lavorare.
Essa non dà tuttavia la minima indicazione su un’even-tuale sua lacuna
pensionistica. Oltre a ciò, una prestazione di uscita può essere pretesa
dall’affiliato a un istituto di previdenza solo prima che intervenga un caso di
assicurazione, sia esso il raggiungimento del limite di età, l’insorgenza di
un’invalidità o il verificarsi della morte (art. 2 cpv. 1 LFLP; FF 1992 III
514: “è evidente che tale diritto può sorgere soltanto se non è ancora intervenuto
il caso di previdenza”). In concreto l’appellato percepisce dal 1° dicembre
1996 una rendita di invalidità finanziata dalla sua cassa pensione (doc. G).
Egli non può più riscuotere dunque una prestazione d’uscita, sicché
un’eventuale lacuna pensionistica del coniuge richiedente potrebbe essere
rimediata solo mediante indennità (cfr. l’art. 124 del nuovo CC, che prefigura
tale ipotesi: FF 1998 pag. 2769). L’appellato, già ridotto a vivere con poco
più del fabbisogno mensile, non risulta disporre però di alcun patrimonio
(documenti richiamati X). Su questo punto l’appello si rivela destinato perciò
all’insuccesso.
- Da ultimo
l’appellante insiste per la rifusione di fr. 1800.– da lei ottenuti in prestito
dalla madre e adoperati per far fronte ai bisogni correnti dell’economia
domestica nei mesi di dicembre 1993 e gennaio 1994, quando il marito rifiutava
ormai di contribuire adeguatamente al mantenimento della famiglia. Essa afferma
che, rispetto all’usuale importo di fr. 1500.– mensili, il marito le ha versato
solo fr. 500.– per il mese di dicembre 1993 e fr. 700.– per quello di gennaio
- Nelle osservazioni all’appello l’interessato non contesta più che
l’appellante ha ricevuto dalla madre l’importo in questione (si vedano le
deposizioni di __________ __________, act. X, pag. 2 in alto, e di __________
__________, act. XII, pag. 2 nel mezzo), né che essa ha eseguito con mezzi
propri i versamenti postali attestati dalle fotocopie agli atti (doc. S), né di
avere destinato alla famiglia soli fr. 500.– nel dicembre 1993 e fr. 700.– nel
gennaio 1994 per rapporto ai fr. 1500.– mensili abitualmente erogati. Egli sostiene
che non è chiaro a quale scopo siano stati destinati i noti fr. 1800.–, che
simile pretesa non può essere fatta valere nella liquidazione del regime matrimoniale
e che, in ogni modo, solo la madre dell’appellante potrebbe esigere il rimborso
del mutuo (pag. 4 in fondo).
a) Dal
fascicolo processuale risulta che i contributi provvisionali a favore di moglie
e figlia sono stati disciplinati dal Pretore solo a valere dal febbraio 1994
(decreto cautelare del 12 agosto 1994, parzialmente riformato da questa Camera
– ma non sulla questione della decorrenza – con il già citato giudizio del 17 novembre
1994). Per quanto riguarda i mesi di dicembre 1993 e gennaio 1994 il Pretore
non ha statuito, ancorché l’interessata chiedesse la rifusione dei predetti
fr.
1800.– già con la relativa istanza provvisionale (inc. /,
domanda n. 1.5). Ora, nel regime legale della partecipazione agli acquisti ogni
coniuge risponde per i propri debiti con la sua sostanza (art. 202 CC). Trattandosi
di debiti contratti per l’economia domestica, ciascun coniuge obbliga sé stesso
e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai
terzi, solidalmente anche l’altro (art. 166 cpv. 3 CC). Chi dei due coniugi debba
poi, internamente, assumere il debito va deciso a norma dell’art. 163 CC (Hasenböhler in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, op. cit., n. 25 ad art. 166 CC). All’atto pratico il coniuge che,
durante la vita in comune, estingue debiti relativi all’economia domestica in
vece dell’altro coniuge può chiedere, in esito allo scioglimento del regime dei
beni, di essere indennizzato giusta l’art. 209 CC (Hausheer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit.,
n. 6 ad art. 202 e n. 2 ad art. 209 CC).
b) In
concreto l’appellante ha pagato, nel dicembre 1993 e gennaio 1994, due canoni
di locazione (a nome del marito: fr. 822.–), una bolletta del telefono (pure a
nome del marito: fr. 152.40), un premio annuo dell’assicurazione RC per un veicolo
a motore (a lei intestato: fr. 305.90), un’imposta annua di circolazione per lo
stesso veicolo (fr. 236.–), una fattura della società anonima __________ (a suo
nome: fr. 206.10) e due quote alla Sezione __________ __________ dei Giovani
Esploratori (a nome della figlia: fr. 270.– complessivi), per un totale di
fr.
1992.40. Contrariamente all’opinione del Pretore, è senz’ altro credibile che
la somma di fr. 1800.– sia stata destinata a tali pagamenti, ove appena si
consideri che nei mesi di dicembre 1993 e gennaio 1994 moglie e figlia hanno
dovuto sopperire a sé stesse con fr. 2348.40 mensili (contributo del marito fr.
500.– e stipendio della moglie fr. 1848.40: documenti richiamati I), rispettivamente
con fr. 2173.60 mensili (contributo del marito fr. 700.– e stipendio della
moglie fr. 1473.60: doc. L e M dell’inc. 10/94). Come avrebbero potuto pagare
altrimenti le somme testé enunciate, del resto, l’ap-pellato non indica.
c) Rimane
da definire quali versamenti debbano essere assunti dal marito. Esclusi i costi
della vettura intestata personalmente alla moglie (che non può ritenersi un
debito contratto per l’economia domestica) ed escluso il pagamento alla società
anonima __________ (dei cui acquisti tutto si ignora), gli altri esborsi (fr.
1244.40 complessivi) sono effettivamente stati destinati ai bisogni correnti
della famiglia. Considerato che moglie e figlia non potevano, da sole,
sovvenire a tali necessità, i relativi impegni dovevano essere assunti dal marito
in virtù dell’art. 163 CC. La moglie può quindi chiedere, in sede di
scioglimento del regime dei beni, che il marito le rimborsi il debito contratto
presso la madre per far fronte a impegni cui il marito stesso avrebbe dovuto
provvedere (art. 209 CC). Invano il marito rimprovera all’appellante di non
aver fatto valere la sua pretesa in sede cautelare (quasi che la mancata
rivendicazione di diritti in sede provvisionale comporti la caducità del
titolo) e ancor più inutilmente asserisce che solo la madre di lei avrebbe
potuto sollecitare il rimborso del mutuo, la pretesa dell’appellante verso il
marito essendo disciplinata dal diritto matrimoniale, non dalle norme sul
mutuo. Se ne conclude che, in liquidazione del regime dei beni, il marito dev’essere
tenuto a versare alla moglie la somma di fr. 1244.40.
-
Gli oneri dell’appello
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC): l’interessata ottiene
causa parzialmente vinta sul contributo alimentare per sé e sulla pretesa di fr.
1800.– in liquidazione del regime matrimoniale, mentre esce perdente circa la
colpa del marito (art. 151 cpv. 1 CC) e la prestazione previdenziale di libero
passaggio. In tali condizioni si giustifica equamente di suddividere i costi a
metà e di compensare le ripetibili. Il giudizio odierno non influendo
apprezzabilmente sugli oneri di prima sede (fissati anch’essi secondo criteri
di equità), non è il caso di intervenire sul relativo giudicato del Pretore.
-
L’interessata postula
l’assistenza giudiziaria (anche) in appello. Il marito si oppone, censurando
l’asserita infondatezza del ricorso. Presupposti per ottenere il beneficio
dell’assistenza giudiziaria sono la grave ristrettezza dell’istante e la
parvenza di buon diritto insita nella domanda (art. 155 e 157 CPC). Il primo
requisito è dato ove il richiedente non sia in grado di sopperire alle spese
giudiziarie e di patrocinio con il proprio reddito e la propria sostanza, sia
al momento in cui chiede l’assistenza (DTF 120 Ia 179) sia al momento in cui il
giudice statuisce sull’istanza (cfr. art. 152 OG; DTF 108 V 269 consid. 4; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 2 ad art. 155 CPC). Nel caso in esame l’appellante si vede garantire
dall’art. 152 CC solo lo stretto fabbisogno mensile, né dispone di alcun
patrimonio. Quanto al secondo requisito, non può reputarsi senza probabilità di
buon diritto un ricorso che trova parziale accoglimento su punti essenziali (cfr.
DTF 121 II 209 consid. 2a con rinvii). La richiesta di assistenza giudiziaria
va quindi accolta. Essa comprende il gratuito patrocinio nella misura in cui le
prestazioni del legale non eccedano il dispendio di tempo profuso da un
avvocato diligente per trattare con ragionevole speditezza una causa analoga.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
In
accoglimento della riconvenzione il matrimonio celebrato a __________ il
__________ __________ 1974 tra __________ __________ e __________ nata
__________ è sciolto per divorzio.
-
L’azione
di separazione è dichiarata senza oggetto.
-
In
liquidazione del regime dei beni __________ __________ è condannato a versare a
__________ __________ la somma di fr. 1244.40, oltre la somma di fr. 1434.40
con interessi al 5% dall’8 luglio 1994.
I
mobili posti nell’abitazione di via __________ a __________ e la
vettura __________ “ ” sono accertati in proprietà di __________
__________.
-
__________ è tenuto a versare a __________ __________, anticipatamente entro il
5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 590.– mensili giusta l’art. 152
CC.
L’importo
è ancorato all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 1997
e va adeguato ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 1998, in base all’indice
del novembre precedente.
- La tassa
di giustizia unica di fr. 800.– e le spese processuali, da anticipare come di
rito, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. La quota a carico di __________ __________ è assunta dallo
Stato.
II. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono
posti per un mezzo a carico dell’appellante e per il resto a carico di
__________ __________, compensate le ripetibili.
III. __________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
della lic. iur. __________ __________ __________, __________.
IV. Intimazione:
– lic. iur. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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