AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.190
Data decisione, Autorità:
09.09.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00190
Lugano
9 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. . (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 25
aprile 1997 dalla
Delegazione
tutoria di __________
nei
confronti di
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto il “ricorso” (appello) presentato
il
31
ottobre 1997 da __________ __________ contro la decisione emessa il 22 ottobre
1997 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1978) è figlia di __________ __________ e __________ nata
. Dopo la morte del padre ( 1980) la Delegazione
tutoria di ________, accertato che la madre non era in grado di occuparsi
della ragazza, bisognosa di cure speciali, ha sottoposto __________ __________
a curatela educativa e l’ha collocata fino al 1985 in una famiglia. In seguito
__________ __________ ha frequentato, quale alunna interna, l’Istituto
__________ a __________ (__________________). Dal 1996 essa vive in
internato settimanale presso il “Laboratorio protetto __________ __________
__________ ”, a __________, che fa capo alla “Fondazione __________ __________
” con sede a __________.
B. Il 25 aprile 1997 la
Delegazione tutoria di __________ ha instato davanti alla Sezione degli enti
locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, perché __________ __________
fosse interdetta (art. 369 CC). Il 5 maggio 1997 la madre dell’interdicenda ha
consentito alla tutela. Sentita personalmente dall’autorità di vigilanza il
14 ottobre 1997,
__________ __________ si è detta a sua volta d’ac-cordo con il provvedimento.
Ultimata l’istruttoria, con decisione del 22 ottobre 1997 la Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha
pronunciato l’interdizione di __________ __________ a norma dell’art. 369 CC.
C. Contro la decisione
citata __________ __________ ha inoltrato “ricor-so” (appello) il 31 ottobre
1997, contestando l’interdizione. Il 5 novembre successivo __________ __________
__________ __________o, assistente spirituale e presidente del consiglio di
fondazione della “Fonda-zione __________ __________ ” ha completato il gravame,
chiedendo – in sintesi – che a carico di __________ __________ sia istituita
una tutela volontaria. La Delegazione tutoria di __________ non ha presentato
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La completazione
del “ricorso” datata 5 novembre 1997 non è ricevibile. L’interdetto capace di
discernimento può, certo, incaricare un suo rappresentante di impugnare
l’istituzione della tutela a suo carico. Se non che, il mandatario dev’essere
abilitato a procedere secondo il diritto cantonale (art. 433 cpv. 3 CC e 47
LAC, Schnyder/Murer in: Berner
Kommentar, nota 113 ad art. 373 CC). __________ __________ __________
__________ non adempie i requisiti dell’art. 64 cpv. 1 CPC, né il legislatore ticinese
ha previsto deroghe al monopolio degli avvocati in materia di tutele (art. 64a
cpv. 1 CPC). Del resto __________ __________ __________ __________ non può
ritenersi appellare nemmeno in nome proprio. Legittimati a ricorrere sono solo
le autorità e i terzi autorizzati dal diritto federale (Schnyder/Murer, op. cit., nota 22 e 169 seg. ad art. 373 CC;
DTF 41 II 640), di cui l’interessato non fa parte. I Cantoni possono invero
estendere tale legittimazione (Schnyder/
Murer, op. cit., nota 91 segg. e nota 168 ad art. 373 CC), come ha fatto
il Cantone Ticino allargando la cerchia dei soggetti abilitati a sollecitare
l’interdizione (art. 45 LAC), ma un assistente spirituale non rientra nemmeno
in siffatto novero. La decisione dell’autorità di vigilanza può quindi
ritenersi validamente appellata solo nella misura in cui è impugnata da
__________ __________ personalmente.
-
Nel suo scritto del
31 ottobre 1997 l’interessata fa valere testualmente di non essere stupida e di
capire quel che le è detto. Viste le esigenze minime cui il diritto federale
sottopone la procedura di interdizione, disciplinata dalla massima ufficiale e
dal principio inquisitorio (DTF 124 I 44 consid. 3d; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a
edizione, n. 886 e segg. pag. 341 e 342),
l’appello può – ancorché al limite – essere ritenuto ricevibile (analogamente:
I CCA, sentenza del 16 giugno 1998 in re S.).
-
Per l’art. 369 cpv.
1 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne che per causa di infermità o
debolezza di mente non può provvedere ai propri interessi, richiede durevole
protezione o assistenza o mette in pericolo l’altrui sicurezza. Le nozioni di
“infermità di mente” e di “debolezza di mente” non si identificano con le
rispettive accezioni mediche; esse riguardano ogni durevole abnormità dello
stato psichico tale da destare in un profano un sentimento di disagio mentale (Schnyder/Murer, op. cit., nota 26 e 68
ad art. 369 CC; DTF 118 II 261 consid. 4a). La situazione mentale
dell’interdicendo e l’esistenza di uno dei citati presupposti sociali devono
essere valutati da un perito (art. 374 cpv. 2 CC; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2a
edizione, Berna 1997, pag. 48, n. 13 seg.). L’autorità di tutela può fondare la
propria decisione anche sul referto peritale di un’altra autorità, sempre che esso
risulti attuale e imparziale (ZVW 2/1947 n. 7 pag. 22/23). Il perito inoltre
deve essere un medico con conoscenze psichiatriche, idoneo nelle circostanze
concrete ad allestire un rapporto oggettivo (DTF 119 II 321 consid. 2a).
-
La decisione
impugnata si fonda sui referti medici assunti a suo tempo dalla cassa di
compensazione per valutare il diritto dell’appellante a una rendita di
invalidità (doc. 3). Essi consistono in un rapporto del 4 ottobre 1985 redatto
dal dott. __________ __________, in una valutazione pedagogica del 29 maggio
1996 resa dalla docente e dall’educatrice che si sono occupate dell’inter-dicenda
durante il soggiorno presso l’Istituto __________ di __________, come pure in
una relazione del 22 novembre 1997 stilata dal dott. __________ __________
(doc. 6). Tale documentazione ripercorre sostanzialmente l’evoluzione
intellettiva dell’interessata e risponde ai quesiti che usualmente si pongono a
un esperto nell’ambito di una procedura di interdizione, sicché può ritenersi
equivalere – nel risultato – una perizia. Per il resto, l’autorità di vigilanza
possedeva al momento di statuire tutte le informazioni utili, compresa
l’anamnesi dell’interdicenda, dei suoi disturbi e della loro durata, della terapia
auspicabile e della prognosi circa un miglioramento futuro (Egger in: Zürcher Kommentar, nota 25 ad
art. 374 CC; Schnyder/Murer, op.
cit., nota 105 segg. ad art. 374 CC). Il fatto che le persone interpellate non
si siano espresse sulla misura tutelare più opportuna non è di rilievo, la
questione – di diritto – dovendo in ogni modo essere risolta dall’autorità giudicante
(Schnyder/Murer, op. cit., nota
113 segg. ad art. 374 CC).
-
Ora, nel suo
rapporto del 18 ottobre 1985 il dott. __________ __________ aveva diagnosticato
in concreto una psicosi infantile, indicando che l’instabilità psicomotoria, le
difficoltà di socializzazione, gli atteggiamenti fobici, la tendenza al
controllo della relazione non permettevano all’interessata di frequentare una
scuola normale. Dalla valutazione pedagogica si evince che la ragazza è
autonoma nell’alimentazione, ma deve sentirsi controllata nel vestirsi e
nell’igiene personale. Il dott. __________ __________ ha riscontrato, il 17
febbraio 1997, un’oligofrenia leggera, prepsicosi, ritardo mentale con
potenzialità da attivare, fragilità nelle relazioni e iperattività (doc. 6).
Tale situazione di disagio configura senz’altro, sotto il profilo dell’art. 369
cpv. 1 CC, un caso di debolezza mentale (Binder,
Die Geisteskrankheit im Recht, Zurigo 1952, pag. 34 seg. e 95). Il fatto che
all’interessata sia stato designato, durante la minore età, un curatore sulla
base dell’art. 308 CC avvalora ulteriormente la conclusione che essa abbisogni
di protezione e assistenza durevoli. Poco importa che altre persone ricoverate
presso la “Fondazione __________ __________ ” non si trovino sotto tutela. A
prescindere dalla circostanza che le condizioni personali di tali ospiti
andrebbero verificate individualmente, da ciò soltanto l’interessata non può
dedurre alcun diritto alla parità di trattamento.
-
Una misura tutelare
tocca l’interessato nella sua sfera della libertà personale; deve attenersi
perciò ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 860
segg., pag. 334 segg.). Secondo il grado di incisività necessaria, l’autorità
tutelare può pronunciare una curatela di rappresentanza (art. 392 CC), una
curatela amministrativa (art. 393 CC), una curatela volontaria (art. 394 CC),
un’inabilitazione volontaria, un’inabilitazione giusta l’art. 395 cpv. 1 CC,
un’inabilizione giusta l’art. 395 cpv. 2 CC, un’inabilitazione combinata (art.
395 cpv. 1 e 2 CC), una tutela volontaria (art. 372 CC) o – si tratta dei provvedimenti
più radicali – una tutela giusta gli art. 369 a 371 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862
pag. 335 segg.). In concreto, visto quanto precede, è fuori dubbio che
l’interessata necessita anzitutto di assistenza personale. Solo una tutela può
quindi entrare in linea di conto (SJ 1983 pag. 287 e seg.; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 868
pag. 336). L’inabilita-zione mira solo accessoriamente all’assistenza personale
(cfr. DTF 103 II 81; Deschenaux/Steinauer,
loc. cit.), essendo volta in primo luogo a una corretta amministrazione del
patrimonio (art. 395 CC). Circa una possibile curatela, essa non ha fini di
assistenza personale se non ove sia volontaria (si confronti l’art. 394 con l’art.
392 CC). Presa in astratto, la decisione impugnata potrebbe dunque apparire
conforme ai precetti di proporzionalità e di sussidiarietà. Se non che, a un esame
concreto del caso, la situazione si presenta diversa.
-
Come la Conferenza
dei direttori delle autorità cantonali di tutela ha già avuto modo di rilevare
per quanto attiene all’interdizione di infermi di mente, nell’ipotesi in cui
l’interessato riceva cure personali da parte della famiglia o di un aiuto
sociale spontaneo, una curatela di gestione – eventualmente combinata con una curatela
di rappresentanza – risulta sufficiente (Deschenaux/
Steinauer, op. cit., pag. 337 n. 869). Se la tutela non può essere
evitata, ma la persona ha abbastanza capacità di discernimento per presentare
una richiesta di curatela volontaria (art. 392 CC), essa dev’essere invitata a
sottoscrivere una richiesta in tal senso. L’autorità non sarà vincolata
all’istanza, nel senso che – ritenendo insufficiente una curatela volontaria –
potrà istituire una tutela volontaria (art. 372 CC; Riemer, op. cit., pag. 139 n. 35). Quest’ultima misura,
comunque sia, sarà sempre meno incisiva di quella coatta, fondata sull’art. 369
CC (RDT 1990 pag. 35 segg.). Va pertanto presa in considerazione d’ufficio, in
ossequio ai precetti di proporzionalità e di sussidiarietà.
-
Nella fattispecie si
desume dal verbale interno relativo all’audi-zione dell’appellante che
quest’ultima ha capito – quanto meno in maniera generica – lo scopo della procedura
di interdizione e si è detta d’accordo di ricevere un aiuto (doc. 12). In altri
termini, essa si è dichiarata disposta a collaborare (né per altro consta avere
mai disatteso le indicazioni a lei rivolte quando era sotto curatela a norma
dell’art. 308 CC). In circostanze siffatte l’auto-rità di vigilanza doveva
offrire all’interessata la possibilità di sottoscrivere una richiesta di
curatela o di tutela volontaria (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 47 n. 146). Si ricordi che una tutela volontaria può essere
istituita anche per “acciacchi psichici” (casistica in: Schnyder/Murer, op. cit., note 63 e 64 ad art. 372 CC; DTF
102 II 190). Visto il leggero grado d’infermità mentale denotato
dall’appellante, l’eventualità appariva tutt’altro che fuori luogo e andava
seriamente considerata prima di far capo a una misura più grave.
-
Di per sé la
disattenzione dell’autorità di vigilanza potrebbe essere sanata in questa sede
(art. 423a cpv. 3 CPC). A parte il fatto però che, così facendo, le parti si vedrebbero
sottrarre almeno un grado di giurisdizione, non necessariamente questa Camera
potrebbe poi statuire. Se l’appellante dovesse firmare una domanda di curatela
o di tutela volontaria, la relativa decisione competerebbe infatti alla Delegazione
tutoria (art. 49
cpv. 1 LAC, art. 32 e 81
del regolamento sulle tutele e curatele), decisione che potrebbe ancora essere
impugnata davanti all’ autorità di vigilanza. Ciò posto, non rimane che
rinviare gli atti a quest’ultima perché provveda a interpellare l’interessata
(o a far interpellare l’interessata dalla Delegazione tutoria). Di fronte a un
rifiuto dell’appellante, essa valuterà l’istituzione di una tutela a mente
dell’art. 369 CC. Di fronte a un’accettazione, essa inviterà la Delegazione
tutoria a trattare la domanda.
- Gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la particolarità del
caso, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di oneri e
all’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa
è rinviata all’autorità di vigilanza sulle tutele per un nuovo giudizio nel
senso dei considerandi.
-
Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________ __________, “Fondazione __________ __________ ”, __________;
– Delegazione tutoria di
__________.
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione enti locali, quale autorità di vigilanza sulle
tutele;
–
__________ __________ __________ __________, “Fondazione __________ __________
”, __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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