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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.18
Data decisione, Autorità:
13.05.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00018
Lugano
21 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione del
15
settembre 1995 da
__________, __________
(rappresentato
dalla curatrice __________ __________, __________,
e
patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dalla lic. iur. __________ __________ __________,
studio
legale avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 31 gennaio
1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 13
gennaio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ ha
dato alla luce il __________ 1991 il figlio __________. Con sentenza del 13
settembre 1994 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha disconosciuto
la paternità di __________ __________, marito di __________, nei confronti di
__________.
B. Il 15 settembre 1995
__________ __________, rappresentato dalla curatrice __________ __________,
designata dalla Delegazione tutoria di Locarno, ha introdotto davanti al
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna una petizione intesa
all’accertamento della paternità e al mantenimento contro __________
__________. Nella sua risposta del 6 novembre 1995 __________ __________ si è
opposto alla petizione.
C. Esperita
l’istruttoria, durante la quale è stata eseguita una perizia sull’accertamento
della paternità, al dibattimento finale del 12 dicembre 1996 l’attore ha
confermato le proprie domande, lasciando al Pretore la determinazione del
contributo alimentare. Nel suo memoriale conclusivo del 3 dicembre 1996 il
convenuto si è opposto alla petizione; in via subordinata, nel caso di accertamento
della sua paternità, ha offerto un contributo di fr. 200.– mensili fino al
sesto anno, di fr. 225.– mensili fino al sedicesimo anno e di fr. 250.– mensili
fino al ventesimo anno di __________.
D. Statuendo il 13
gennaio 1997, il Pretore ha accertato la paternità di __________ __________ nei
confronti di __________ __________ e lo ha obbligato a versare un contributo
alimentare di fr. 400.– mensili dal 15 settembre 1995 al 29 giugno 1997, di fr.
550.– mensili fino al 29 giugno 2003, di fr. 600.– fino al 29 giugno 2007 e di
fr. 700.– fino al 29 giugno 2009. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
E. Contro la citata
sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 31 gennaio 1997 in
cui chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – di ridurre il
contributo a suo carico a fr. 200.– mensili fino al sesto anno di età, a fr.
225.– mensili fino al sedicesimo anno di età, a fr. 250.– mensili fino al
ventesimo anno di età di __________ e a fr. 350.– mensili fino al 29 giugno
2009. Nella sue osservazioni del 24 febbraio 1997 __________ __________ insta
anch’egli per l’assistenza giudiziaria e propone di respingere il gravame.
Considerando
in diritto: 1. L’accertamento della
paternità dell’appellante non è più litigioso. Contestato è il contributo
alimentare fissato dal Pretore a favore del figlio. Il Pretore ha determinato
il fabbisogno di quest’ultimo sulla base delle raccomandazioni edite
dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, ridotte del 25% per tenere conto
del reddito del convenuto e del fatto che la madre è al beneficio di prestazioni
assistenziali. Egli ha così fissato un fabbisogno del bambino di fr. 530.–
mensili fino al 29 giugno 1997, di fr. 740.– fino al 29 giugno 2003, di fr.
785.– fino al 29 giugno 2007 e di fr. 980.– fino al 29 giugno 2009. Ha poi
accertato che il convenuto disponeva di un reddito mensile netto di fr. 4336.–,
che il suo fabbisogno minimo era di fr. 2’115.– e che egli doveva versare alla
moglie e alla figlia __________ fr. 1’075.–. Tenuto conto che il canone di
locazione era esiguo e che il convenuto doveva far fronte a un debito rateale
di fr. 900.– mensili, il Pretore gli ha imposto di stanziare al figlio
__________ un contributo mensile di fr. 400.– mensili fino al 29 giugno 1997,
di fr. 550.– fino al 29 giugno 2003, di fr. 600.– fino al 29 giugno 2007 e di
fr. 700.– fino al 29 giugno 2009.
- L’appellante
contesta il fabbisogno minimo di fr. 2’115.– che gli è stato calcolato dal
Pretore. Argomenta che il canone di locazione di fr. 530.– mensili è, come ammesso
dal Pretore, esiguo e deve essere aumentato a fr. 750.– mensili.
a) Dal
fascicolo processuale non risulta quale sia l’effettivo canone di locazione
pagato dall’appellante e nell’atto di pignoramento redatto dall’Ufficio di esecuzioni
di __________ risulta un importo di fr. 480.– mensili, inferiore a quanto stabilito
dal primo giudice. Contrariamente all’opinione dell’appellante, a nulla giova
l’applicazione del principio inquisitorio e della massima ufficiale illimitata.
Tali principi, destinati a tutelare gli interessi del figlio (DTF 109 II 198 consid.
2), si applicano in linea di principio anche ai genitori. Nella fissazione di
contributi alimentari, questione meramente patrimoniale, l’intervento d’ufficio
del giudice a protezione dell’obbligato si giustifica solo in presenza di un
contributo manifestamente eccessivo o sproporzionato, per evitare che al
genitore siano imposte prestazioni esorbitanti per rapporto alla sua capacità
contributiva (Hegnauer, Grundriss
des Kindesrechts, Berna 1994, n. 21.05, pag. 144; DTF dell’11 marzo 1996 in re
C. contro F., pubblicata in Rep. 1994 pag. 237 segg. consid. 2b). Ciò non è il
caso nella fattispecie.
b) Quand’anche
si volesse seguire la tesi dell’appellante, in ogni modo, la situazione non
muterebbe. La giurisprudenza di questa Camera cui egli si richiama per
pretendere l’aumento del suo onere di alloggio da fr. 530.– a fr. 750.– mensili
si riferiva a misure provvisionali in una causa di divorzio, ambito nel quale i
coniugi hanno di principio diritto a condizioni abitative rispettose del
principio dell’uguaglianza. A prescindere dal fatto che in concreto i genitori
dell’attore non sono mai stati sposati, l’appellante non ha neppure dimostrato
quali sono gli oneri di alloggio che gravano la madre dell’attore. Sia come
sia, anche se si ammettesse per il convenuto un onere di alloggio di fr. 750.–
mensili, il contributo a favore del figlio non potrebbe essere ridotto, come si
vedrà in seguito.
-
L’appellante chiede
che gli venga riconosciuto nel fabbisogno un importo di fr. 600.– mensili, pari
al rimborso rateale del debito contratto per l’acquisto di un’autovettura, a
suo dire necessaria per il lavoro. Ora, a prescindere dal fatto che il
convenuto non ha documentato tale costo (agli atti figura solo un verbale di
consegna con una rata di noleggio diversa da quella asserita dall’appellante:
doc. 7), egli non ha neppure reso verosimile di dover usare l’automobile per
recarsi al lavoro a Locarno. Del resto la pretesa non era stata fatta valere in
prima sede (conclu-sioni, pag. 2: fabbisogno di fr. 3’450.– mensili come
fissato dall’Ufficio esecuzioni), mentre il cambiamento di domicilio da
__________ a __________ è una circostanza nuova, e come tale irricevibile (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC).
-
Nemmeno l’onere di
fr. 900.– mensili per il rimborso di un debito verosimilmente contratto con il
datore di lavoro può essere inserito nel fabbisogno dell’appellante. Intanto
non è dato di sapere il motivo per cui questo mutuo sia stato acceso, il convenuto
non avendo fornito la benché minima spiegazione. Inoltre, l'obbligo di mantenimento
verso la famiglia è prioritario rispetto ai debiti personali (Rep. 1985 pag.
92), motivo per cui l’appellante dovrà far fronte ai propri oneri di
mantenimento verso il figlio prima di provvedere al rimborso dei debiti
contratti verso terzi.
-
Infine l’appellante
sostiene che il suo reddito ammonterebbe in realtà a fr. 3’970.– mensili poiché
a torto il Pretore avrebbe incluso anche gli assegni familiari da lui percepiti
per i due figli. La doglianza non ha portata pratica. Come si vedrà in appresso,
quand’anche ci si dipartisse da un reddito di fr. 3’970.– mensili, il convenuto
sarebbe comunque in grado di versare il contributo a favore dell’attore.
-
In conclusione,
anche calcolando il contributo alimentare nel modo più favorevole
all’appellante, ossia tenendo conto di un reddito di fr. 3’970.– mensili e di
un fabbisogno di fr. 3’408.– (minimo del diritto esecutivo fr. 1’025.–,
alloggio fr. 750.–, premio della cassa malati fr. 308.–, imposte stimate fr.
250.–, contributo per moglie e figlia fr. 1’075.–), rimane pur sempre all’
interessato un’eccedenza di fr. 562.– mensili. Con tale importo egli può versare
all’attore il contributo di fr. 400.– stabilito dal Pretore. L’appello,
destituito di fondamento, deve pertanto essere respinto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda di
assistenza giudiziaria contestuale all’ap-pello non può essere accolta, il
gravame mancando sin dall’ini-zio di buon diritto (art. 157 CPC). Deve invece
essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall’appellato,
dal momento che l’incasso di ripetibili appare sin d’ora difficile, se non
impossibile. Nella tassazione della nota professionale (art. 36 cpv. 3 LTG)
andrà considerata in ogni modo la semplicità e la stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________ __________.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– lic. iur. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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