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Numero d'incarto:
11.1997.170
Data decisione, Autorità:
11.06.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00170
Lugano
11 giugno 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella cause ..______ e ..______ (azioni possessorie) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promosse con istanze del 7 ottobre 1991 da
__________, __________, ed
__________, già in __________,
al quale sono subentrati gli eredi
__________ __________, __________
__________ __________, __________, e
__________ __________, __________
(entrambi
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 25 settembre 1997 presentata
da __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro
la sentenza emessa l’11 settembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2;
Se dev’essere accolto l’appello del 25 settembre 1997 presentato da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietario delle particelle n. __________e __________ RFD di __________,
confinanti con le particelle n. __________ e __________, proprietà di
__________ __________, __________ __________ ed __________ , i quali
costituiscono la società semplice “ ”. Il fondo n. __________è
contiguo al n. __________, proprietà di defunto __________ __________.
Intenzionati a ristrutturare l’edificio posto sulle loro proprietà, __________
__________, __________ __________ ed __________ __________ hanno ottenuto il 7
gennaio 1991 la licenza edilizia. I lavori prevedevano, tra l’altro, la
sostituzione del tetto con apertura di tre finestre e di una porta sulla
facciata ovest, a confine con i fondi n. __________e n. __________appartenenti
a __________ __________.
B. __________ __________
ha promosso il 7 ottobre 1991 un’azione possessoria davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo di ordinare a __________ __________,
__________ __________ e __________ __________ di demolire la soprelevazione del
tetto sulla particella n. __________e di chiudere le finestre a prospetto nella
facciata ovest della particella n. __________. Il giorno stesso anche
__________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2, chiedendogli di ordinare a __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ di demolire la soprelevazione del tetto e di eliminare le
sporgenze del tetto sovrastanti il suo fondo n. __________.
C. All’udienza del 25
novembre 1991 le cause sono state congiunte e i convenuti si sono opposti a
entrambe le istanze. Esperita l’istruttoria, durante la quale l’arch.
__________ __________ ha rilasciato una perizia del 31 gennaio 1994, completata
il 7 febbraio 1995, ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista con un
memoriale scritto. __________ __________, in particolare, ha chiesto che i
vicini riducessero l’altezza del tetto di 50 cm. La discussione finale ha avuto
luogo il 13 settembre 1995. __________ __________ è deceduto il
____________________ 1997 e nella causa gli sono subentrati gli eredi
__________, __________ e __________ __________.
D. Statuendo l’11
settembre 1997, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di __________
__________ e ha ingiunto ai convenuti, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di
chiudere entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza le quattro aperture
nella facciata ovest dell’edificio sulla particella n. __________. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Gli oneri peritali sono
stati suddivisi in ragione di un terzo a carico dell’istante e la rimanenza a
carico dei convenuti. Il Pretore ha accolto interamente, per contro, l’istanza
di __________ __________ e ha fatto ordine ai convenuti, sempre sotto
comminatoria dell’art. 292 CP, di eliminare entro un mese dal passaggio in
giudicato della sentenza la sporgenza del tetto sulla particella n.
__________che sovrasta l’angolo nord-ovest del fondo n. __________. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico dei convenuti,
tenuti a rifondere all’istante fr. 2’000.– per ripetibili.
E. Contro la predetta
sentenza __________ __________, __________ __________ ed __________ __________
sono insorti con un appello del 25 settembre 1997 nel quale postulano – previa
concessione dell’effetto sospensivo – il rigetto di entrambe le azioni
possessorie. In via subordinata essi chiedono l’iscrizione di due servitù
prediali a carico della particella n. __________, l’una e a favore della n.
__________e l’altra a favore della n. __________. Il 29 settembre 1997 il
vicepresidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto
sospensivo priva d’oggetto. Anche __________ __________ è insorto contro la
sentenza del Pretore con un appello del 25 settembre 1997 nel quale chiede di
ordinare ai convenuti di abbassare di 50 cm il tetto dei fondi __________e
__________. Nelle loro osservazioni del 25 ottobre 1997 __________, __________
e __________ __________ propongono di respingere l’appello di __________
__________, __________ __________ ed __________ __________. Questi ultimi
concludono da parte loro per il rigetto dell’appello di __________ __________.
F. Il 31 marzo 1999 il
Pretore ha rettificato la propria sentenza, specificando che l’ordine impartito
a __________ __________, __________ ______________________________ e __________
__________ di eliminare la sporgenza del tetto si riferisce a quella
dell’edificio situato sulla particella n. __________sovrastante l’angolo nord-ovest
del fondo n. __________7. Il 14 aprile 1999 __________ __________, __________
__________ e Ernest __________ hanno comunicato di ricorrere anche contro tale
decisione sulla base delle argomentazioni già esposte nell’appello del 25
settembre 1997.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha
accertato anzitutto che le azioni sono state promosse tempestivamente poiché
gli istanti avevano reclamato nei confronti dei vicini già nel giugno 1991.
Egli ha respinto nondimeno la richiesta di abbassare di 50 cm il tetto dei
fondi __________e 306 poiché dalla perizia risultava che il rialzo era dovuto
essenzialmente al maggior spessore delle nuove coperture. Egli ha ordinato
invece di chiudere le aperture nella facciata ovest dell’edificio dei
convenuti, che non rispettano le distanze dal fondo vicino, e di eliminare la
parte di tetto dell’edificio situato sulla particella n. __________che sporge
sul fondo n. __________.
I. Sull’appello di
__________ __________, __________ __________ e __________ __________
-
Constatato che i
lavori sono stati eseguiti tra la fine di aprile e l’inizio di settembre 1991,
il Pretore ha rilevato che gli istanti hanno reclamato verso i convenuti già
nel giugno del 1991. Gli appellanti contestano ciò, sostenendo che __________
__________ ha atteso il 7 ottobre 1991, quando le finestre erano già aperte,
per presentare l’azione possessoria, mentre avrebbe dovuto reagire subito dopo
avere ricevuto, nel settembre del 1990, l’avviso di pubblicazione della domanda
di costruzione, dalla quale risultavano le loro intenzioni.
-
Le azioni contro
l’illecita violenza soggiacciono a un doppio limite di tempo: il possessore
deve avere reclamato immediatamente, appena conosciuto l’atto di violenza e
l’autore di esso (art. 929 cpv. 1 CC). Inoltre l’azione deve essere intentata
entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla turbativa, anche se il possessore
ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC).
I limiti di tempo previsti dall’art. 929 CC vanno esaminati d’ufficio, giacché
da essi dipende la ricevibilità dell’azione (Rep. 1996 pag. 190, 1989 pag. 485,
1987 pag. 209 consid. 1, 1986 pag. 78, 1985 pag. 307 consid. 1, 1981 pag. 348 e
158; Stark in: Berner Kommentar,
2ª edizione, n. 10 ad art. 929 CC). Per quanto attiene al reclamo immediato, in
particolare, tale presupposto deve essere reso verosimile dall’istante, senza
riguardo all’eventuale passività del convenuto (Stark, op. cit., n. 3 ad art. 929 CC), ed è ritenuto
tempestivo se interviene con prontezza (Stark,
op. cit., n. 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 348). Da questo profilo il
giudice deve esaminare , valutando l’insieme delle circostanze, se l’istante ha
reagito entro un termine ragionevole da quanto ha potuto effettuare un primo
esame della situazione (Stark,
loc. cit.; SJ 1980 pag. 92 seg.).
-
Contrariamente a
quanto reputa il primo giudice, il semplice fatto di inoltrare una domanda di
costruzione e di ottenere una licenza edilizia ancora non implica – di per sé –
una turbativa del possesso. Del resto gli appellanti non hanno dato avvio
immediato ai lavori di costruzione, ma hanno lasciato trascorrere tre mesi
dall’ottenimento della licenza edilizia. Indipendentemente da ciò, si volesse
anche supporre in concreto che già nel settembre 1990 il vicino dovesse
rendersi conto della turbativa, il reclamo appare ugualmente tempestivo per le
ragioni in appresso.
Dagli atti risulta che il
20 settembre 1990 __________ __________ si è opposto alla domanda di
costruzione, segnatamente per le aperture nella facciata ovest (doc. F
dell’inc. 1010g). L’11 dicembre 1990 i convenuti hanno comunicato all’opponente
che __________ __________ accettava di praticare finestre “a semplice luce”
(doc. P dell’inc. 1010g), proposta accettata da __________ __________ il 20 dicembre
1990 a condizione di iscrivere una servitù nel registro fondiario (doc. N
dell’inc. 1010g). Il 2 febbraio 1991 __________ __________ e __________
__________ hanno firmato un contratto di servitù secondo il quale la società semplice
“__________ ” accordava a __________ __________ il diritto di esigere che la
finestra nella facciata ovest dello stabile fosse in vetrocemento o in
materiale simile, non apribile né dall’interno né dall’esterno. Inoltre essi
hanno pattuito che nel caso in cui la particella n. fosse stata
edificata, la società “ ” non si sarebbe opposta alla chiusura della
finestra. Nelle intenzioni delle parti il contratto doveva essere iscritto a
registro fondiario (doc. M dell’inc. 1010g), ma ciò non è avvenuto per opposizione
degli altri due soci della “__________ ” (appello, pag. 5). Il 30 aprile 1991,
al momento in cui sono cominciati i lavori, __________ particella n.
__________non può sporgere sul fondo n. __________poiché gli immobili non sono
confinanti e l’ordine del Pretore si rivela quindi errato. La questione è senza
oggetto, il Pretore avendo accertato, con la rettifica del dispositivo
impugnato, che la sporgenza in oggetto si riferisce alla sola particella n.
__________ (sopra, consid. F).
-
Gli appellanti
ritengono inoltre che la contestazione di __________ __________, avvenuta a
lavori ultimati, è tardiva. A torto. Dagli atti risulta che il 21 luglio 1991
l’istante ha scritto a __________ __________ contestando la sporgenza del tetto
sovrastante la sua particella n. __________ (doc. B dell’inc. 1011g). Se appena
si pensa che, per stessa ammissione dei convenuti, il tetto è stato ultimato il
31 luglio 1991 (riassunto scritto del 25 novembre 1991, pag. 2 ad 6; doc. 2
dell’inc. 1010g), il reclamo appare tempestivo. Si aggiunga che la conformità
di una costruzione alla licenza edilizia non implica di per sé che il progetto
sia automaticamente rispettoso dell’ordinamento privato, giacché il progetto
può ledere diritti di vicini tutelati dal diritto civile (Steinauer, Le droits réels, vol. II, 2ª
edizione, n. 1822). Solo a lavori ultimati, del resto, il vicino poteva
riscontrare la turbativa, non desumibile dai piani approvati.
-
Gli appellanti
sottolineano come dalla perizia non risulti con certezza l’esistenza di una
sporgenza tra i fondi n. __________e n. __________, soggiungendo che, vi fosse
pure sporgenza, questa invaderebbe il suolo comunale, sicché la richiesta di demolizione
costituirebbe abuso poiché essa non reca alcun inconveniente all’istante.
a) Nella
misura in cui rimproverano al perito una risposta confusa al quesito n. 3
(referto, pag. 9), gli appellanti sfiorano la temerarietà. Nella sua premessa
l’esperto è incorso bensì in una svista di numerazione (indicando il fondo n.
__________in luogo del n. __________), ma nella risposta ha verificato correttamente
la sporgenza del tetto della particella n. 306, accertando una differenza di
10-15 cm rispetto allo stato preesistente. Nel suo complemento del 7 febbraio
1995, inoltre, egli ha nuovamente fatto riferimento alla sporgenza del tetto
della particella n. __________ (pag. 4, risposta 5 in fine). La questione non
merita pertanto ulteriore disamina.
b) Nella
misura in cui gli appellanti sostengono che il tetto non sporge sul fondo del
vicino, ma su suolo comunale, la contestazione è nuova e come tale irricevibile
(art. 321 lett. b CPC). Dal referto peritale risulta, comunque sia, che “la copertura
attuale sporge sulla proprietà part. n. __________, in modo superiore allo
stato preesistente nella misura di 10-15 cm” (pag. 9, risposta 3a), e la tesi
degli appellanti non basta manifestamente a smentire la perizia. L’appello si
rivela, ancora una volta, destinato all’insuccesso.
c) Neppure
può ravvisarsi abuso del vicino nel chiedere l’elimi-nazione della sporgenza.
Mai l’istante ha tollerato la sporgenza, né ha indotto i convenuti a confidare
nell’accettazio-ne dello stato di fatto, né la sua richiesta appare senza alcun
interesse o fatta per dispetto e danno altrui. Nella valutazione degli interessi
delle parti, del resto, quello dei convenuti non può certo dirsi preminente,
ove appena si pensi che il perito ha fissato in fr. 1’500.– i costi per
ripristinare lo stato anteriore (perizia, pag. 9 in fondo). L’ordine di
eliminare la sporgenza merita pertanto conferma.
- Gli appellanti
postulano infine l’iscrizione di una servitù dalla quale risulti che essi si
impegnano a demolire la sporgenza nel caso in cui il vicino edifichi il proprio
fondo. La domanda è irricevibile per i motivi già noti (sopra, consid. 5).
II. Sull’appello di
- L’appellante si duole
che non sia stata accolta la domanda di abbassare il tetto delle particelle n.
__________e n. __________, sostenendo che – contrariamente a quanto hanno
accertato il Pretore e il perito giudiziario – alcuni testimoni hanno dichiarato
che il sopralzo è di 70 o addirittura di 90 cm. La critica non può essere
condivisa. Il teste __________ ha invero affermato invero che, secondo una sua
valutazione, il tetto è stato alzato di 70-80 cm, e il teste __________ ha
stimato l’innalzamento fra gli 80 e i 90 cm. Il perito ha rilevato invece
aumenti compresi fra i 15 e i 32 cm, dovuti principalmente alle nuove
coperture, di maggior spessore rispetto alle precedenti (perizia pag. 6, 7 e
8). In difetto di dati più precisi, le semplici valutazioni dei testimoni non
possono inficiare le risultanze peritali. Certo, il giudice non è vincolato
all’opinione di un perito (art. 253 CPC), ma qualora intenda scostarsene deve
motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni del suo dissenso, semplici
congetture o considerazioni personali non bastando a revocare in dubbio il referto
(DTF 118 Ia 144; SJ 191/1997 pag. 58; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, Lugano 1991, n. 3 ad art. 253). In
concreto non sussistono premesse del genere.
Il ricorrente sembra
sostenere che, sia come sia, già l’innalza-mento constatato dal perito
costituisce una turbativa poiché viola le distanze previste dall’art. 124 LAC.
Egli dimentica però che le norme dei piani regolatori “prevalgono a qualsiasi
disposizione di diritto privato” (art. 168 LAC). In concreto il Consiglio di
Stato ha già avuto modo di spiegare nel quadro della parallela procedura
amministrativa che l’opera è conforme all’art. 30 NAPR del Comune di
__________, trattandosi di una modifica di poco conto (risoluzione n. 8996 del
29 ottobre 1991, in: richiami II dal Dipartimento dell’interno). Nel ricorso
l’appellante menziona l’art. 30 NAPR, ma – ammesso e non concesso che sia data
la competenza del giudice civile a riesaminare una questione siffatta – non
pretende che l’opinione del Consiglio di Stato sia erronea. Mal si comprende
perciò in che consisterebbe la turbativa. Anche al riguardo l’appello è
destinato perciò all’insuccesso.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia
dell’appello presentato da __________ __________, __________ __________ ed
__________ __________ è commisurata all’importanza del litigio e all’impegno
che la trattazione del caso ha richiesto all’autorità di ricorso, mentre quella
dell’appello introdotto da __________ __________ tiene conto del fatto che il
litigio verteva unicamente su un aspetto della controversia. Non si assegnano
ripetibili ai convenuti, la redazione dello scritto 20 ottobre 1990 non avendo
cagionato loro spese di rilievo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello di __________ __________, __________ __________ ed
__________ __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a ciascuna delle controparti,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– per ripetibili di appello.
-
L’appello di __________
__________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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