AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.16
Data decisione, Autorità:
24.12.1998, ICCA
Incarto n.:
11.97.00016
Lugano
24 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e R. Bernasconi, supplente
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (accertamento di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione dell'8 giugno 1994 da
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________a
__________ __________, __________, e
__________ __________, __________
formanti
la comunione ereditaria fu __________ __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 29
gennaio 1997 da __________ __________ __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________ __________ __________ __________,
__________ __________ __________ e __________ __________ __________ contro la
sentenza emessa il 10 gennaio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
ha acquistato il 12 marzo 1996 da __________ __________ le particelle n.
__________, __________, __________, __________e __________ (superficie
complessiva 2085 m²) della vecchia mappa del Comune di __________. La
particella n. __________, su cui è stata costruita un’autorimessa nel 1977,
confinava a ovest con la particella n. __________, proprietà della comunione
ereditaria fu __________ __________ (composta di __________ __________
__________ __________, __________ __________ __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________
__________ __________). Nella vecchia mappa del Comune, esposta il __________
1982 ai fini del raggruppamento terreni, il confine tra i fondi n. __________e
__________divideva la citata autorimessa in due parti ineguali, così che una
parte si trovava su terreno __________ (subalterno A del fondo n. __________) e
l’altra era su terreno __________ (subalterno B del fondo n. __________). In
seguito all’approva-zione del nuovo riparto dei fondi le particelle di
__________ __________, che non aveva partecipato alla procedura, sono state
riunite nella partita n. __________, formante il fondo n. __________RT. Le
particelle di __________ __________ __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________ __________ __________ __________,
__________ __________ __________ e __________ __________ __________ sono state
riunite nella partita n. __________8, formante il fondo n. __________RT, di
complessivi 1301 m2. Il confine tra le due proprietà è stato
tracciato dal geometra lungo il muro esterno dell’autorimessa già __________,
attribuita interamente al fondo n. __________RT.
B. __________ __________
__________ __________, __________ __________ __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________
__________ __________ hanno interposto ricorso contro il nuovo riparto dei
fondi, chiedendo il ripristino della situazione nel senso di riportare il loro fondo
alla superficie di 1553 m2 esistente prima del raggruppamento
terreni. Con decisione del 30 giugno 1987 la Commissione di prima istanza,
accertato che non vi erano contestazioni sulla vecchia mappa esposta il 9 marzo
1982, ha accolto il ricorso e ha attribuito ai ricorrenti un mezzo della
superficie da loro rivendicata, ordinando la correzione del conguaglio e la
rettifica del confine tra i due fondi. Il nuovo confine è stato fissato in modo
da mantenere la superficie indicata nella vecchia mappa, seguendo una linea
obliqua che consentiva di lasciare l’autorimessa edificata da __________ nella
particella n. __________RT. Contro la decisione della Commissione di prima
istanza __________ __________ è insorto il 28 novembre 1988. La Commissione di
seconda istanza, statuendo il 9 febbraio 1990, ha constatato che la mappa
esposta nel 1982 era frutto di un errore e ha riportato il confine come esso
figurava nel progetto. Essa ha rilevato tuttavia di non essere competente per
modificare il conguaglio posto a carico di __________ __________ dal Consorzio
RT.
C. Con petizione del 7
giugno 1994 __________ __________ ha convenuto __________ __________ __________
__________, __________ __________ __________ __________, __________ __________
__________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________
__________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna,
chiedendo che il confine tra le particelle n. __________e __________, da un
lato, e n. __________e __________, dall’altro, fosse accertato essere quello
esistente prima del raggruppamento, così da poter chiedere al Consorzio RT una
modifica del conguaglio a suo carico. I convenuti si sono opposti alla
petizione, contestando anzitutto la loro legittimazione passiva e affermando
che __________ __________ aveva sottratto loro parte della proprietà
approfittando dell’erroneo accertamento eseguito dopo il raggruppamento dei
terreni. In realtà la vecchia mappa, non contestata dall’attore, faceva stato
sia per la superficie del terreno sia per i confini e i conguagli, sicché i
diritti di costui nel quadro del raggruppamento dei terreni erano perenti. Nel
successivo scambio di allegati le parti si sono confermate nelle rispettive
tesi e domande. Conclusa l’istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento
finale. L’attore si è rimesso al contenuto della sua comparsa scritta del 12
luglio 1996.
D. Statuendo il 10
gennaio 1997, il Pretore ha accolto la petizione e ha accertato che la linea di
confine tra i fondi n. __________e __________e quelli n. __________,
__________, __________, __________ e __________ della vecchia mappa di
__________ non è quella figurante sulla planimetria esposta il 22 marzo 1992,
bensì quella accertata in esito alle misurazioni del 23 agosto e del 31 ottobre
1984, corrispondente a quella che la Commissione di ricorso di seconda istanza
aveva fissato con decisione del 9 febbraio 1990. Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1’200.– sono state poste a carico dei convenuti in solido, con
obbligo di rifondere all’attore fr. 3’000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
del Pretore __________ __________ __________ __________, __________ __________
__________ __________, __________ __________ __________ __________i, __________
__________ __________ e __________ __________ __________ hanno presentato un
appello del 29 gennaio 1997 con il quale postulano il rigetto della petizione e
la conseguente riforma del giudizio impugnato, __________ __________ ha
proposto con le osservazioni del 10 marzo 1997 di respingere l’appello e di
confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Sulla base delle
risultanze istruttorie il Pretore ha ripercorso tutte le fasi della procedura
di raggruppamento, giungendo alla conclusione che l’attore non era diventato
proprietario di un terreno più grande rispetto a quello posseduta in
precedenza, ma aveva ottenuto una superficie pressoché uguale a quella
acquistata a suo tempo dal precedente proprietario dei fondi. Quanto ai fondi
dei convenuti, essi non avevano subito ridimensionamenti poiché la superficie
di 1553 m2 indicata nel catastrino comunale era dovuta a un’errata
trascrizione e non corrispondeva alla realtà. Stabilito che il confine esatto
tra i fondi n. __________e __________RT era quello risultante dalla nuova
misurazione del 1984, il Pretore ha ritenuto che l’attore aveva un interesse
legittimo all’accertamento del confine, da cui dipendeva l’esistenza e l’entità
del conguaglio da versare al Consorzio RT, e ha accolto la petizione.
- Gli appellanti
rimproverano al Pretore di avere considerato ammissibile un’azione di
accertamento riguardante una situazione passata, non più attuale dal momento
che dopo la procedura di raggruppamento i terreni litigiosi sono stati
intavolati in modo diverso. La censura non può essere condivisa. Un’azione di accertamento
della proprietà – il cui scopo è quello di far constatare formalmente
l’esistenza di tale diritto – è disciplinata esclusivamente, come tutte le
azioni di accertamento, dal diritto federale (DTF 110 II 352). Essa presuppone
perciò un interesse legittimo (Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das
Eigentum, Berna 1991, pag. 440 n. 2061), il quale è dato ove dal comportamento
del convenuto risulti una situazione di insicurezza relativamente al rapporto
giuridico, tale insicurezza sia di pregiudizio concreto per il proprietario e
l’azione di accertamento appaia come un mezzo idoneo per rimediare a siffatta
incertezza (Meier-Hayoz in: Berner
Kommentar, 5ª edizione, n. 135 ad art. 641 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 282,
n. 1016 lett. E). L’azione può, sempre che l’attore dimostri un interesse
legittimo, riferirsi anche all’accertamento di diritti esistiti nel passato
(DTF 123 III 51).
In concreto è vero che il
confine tra i due fondi, dopo la decisione della Commissione di ricorso di
seconda istanza, è rimasto invariato rispetto alla situazione di fatto. La
rettifica rispetto alla mappa esposta nel 1982 ha comportato però, per
l’attore, un obbligo contributivo di fr. 30’235.40 nei confronti del Consorzio
di raggruppamento dei terreni poiché rispetto alla vecchia mappa egli risultava
avere ottenuto, in esito al nuovo riparto, una superficie maggiore rispetto a
quella posseduta all’inizio della procedura. L’interesse giuridico dell’attore
all’accertamento dell’errore contenuto nella mappa esposta il 22 marzo 1982
appare quindi legittimo e a giusta ragione il primo giudice ha ritenuto proponibile
la petizione.
-
Gli appellanti
sostengono che in concreto non sarebbe data la loro legittimazione passiva
poiché la questione non li concerne e l’attore li avrebbe convenuti a torto.
Essi sostengono che quest’ultimo avrebbe dovuto far valere le proprie pretese
nei confronti del venditore o del Consorzio di raggruppamento terreni. Come
rileva con pertinenza il Pretore, l’argomentazione non è fondata. Il rischio di
una misurazione diversa da quella ufficiale incombe all’acquirente e il
venditore non risponde di eventuali differenze (art. 219 cpv. 2 CO; Friedrich, Fehler in der Grundbuchvermessung,
ihre Folgen und ihre Behebung, in: ZBGR 58 [1977], pag. 154). Di conseguenza
l’attore non avrebbe potuto rivalersi sul precedente proprietario dei fondi per
differenze di superficie imputabili alla diversità degli strumenti di
misurazione impiegati (DTF 119 II 341; Rep. 1993 188). L’appellato del resto ha
ricevuto, alla fine della procedura di raggruppamento, più o meno la stessa
superficie da lui acquistata nel 1986, di modo che non aveva motivo di dolersi
presso il venditore. Per il resto le modificazioni di confine provocate
dall’accertamento di errori nei documenti catastali riconosciuti non possono
essere registrate senza il consenso scritto di tutti i proprietari interessati
o senza la presentazione di una sentenza giudiziaria definitiva (art. 88 cpv. 3
della Legge sulle misurazioni catastali, RL 4.1.4.0, che rinvia alle norme
federali sulla misurazione catastale). Gli appellanti, contrariamente a quanto
sembrano ritenere, sono nella fattispecie proprietari interessati già per il
fatto che l’errore di cui si prevale l’attore riguarda il confine comune (Friedrich, op. cit., pag. 150). E
mancando il consenso dei confinanti, il proprietario che intende chiedere la
rettifica dell’errore deve promuovere una causa civile nei loro confronti (Friedrich, op. cit., pag. 151 in fine).
In concreto l’azione poteva essere promossa solo contro gli appellanti, la cui
legittimazione passiva, in qualità di confinanti, è quindi data.
-
Gli appellanti
ribadiscono che l’azione sarebbe perenta, poiché l’attore avrebbe dovuto far valere
i suoi diritti nella procedura di raggruppamento dei terreni. Non avendovi
partecipato, egli non può più pretendere di rimettere in discussione il nuovo riparto
dei fondi, ormai definitivo. Nemmeno tale censura è fondata. Certo, il precedente
proprietario della particella n. __________RT non ha contestato la mappa
esposta il 22 marzo 1982, che non corrispondeva alla situazione di fatto
rilevabile sul terreno, ma ciò non giova agli appellanti. L’art. 88 della Legge
sulle misurazioni catastali riserva la possibilità di rettificare in ogni tempo
errori di calcolo (cpv. 2 e 3), la misurazione ufficiale dovendo essere esatta
(Friedrich, op. cit., pag. 147).
Gli appellanti invocano una non meglio precisata sentenza del Tribunale di
appello risalente al 1977 (causa R. c. B. della Pretura di Vallemaggia) e due
sentenze del Tribunale federale (DTF 94 I 602, 90 I 285). Tali sentenze
riguardano tuttavia la contestazione del nuovo riparto, che non può più essere
impugnato una volta scaduti i termini di ricorso. Nel caso in esame l’attore
non contesta il nuovo riparto né rimette in discussione la procedura di
raggruppamento. Chiede la rettifica di errori di calcolo contenuti nel
conteggio dei conguagli, ciò che implica la necessità di accertare pregiudizialmente
la validità del tracciato di confine tra le particelle n. __________e
__________VM da un lato e quelle n. __________, __________, __________,
__________e __________VM dall’altro (cfr. Steinauer,
op. cit., n. 1609a).
-
Nella fattispecie il
primo giudice ha accertato – come si è visto – che la linea di confine è quella
risultante dalle misurazioni anteriori al raggruppamento dei terreni (doc. rich.
I, doc. I accertamenti del 1984 e doc. D), non quella risultante dalla vecchia
mappa esposta il 22 marzo 1982. Già nel 1990 la Commissione di ricorso di seconda
istanza aveva constatato che la linea in questione non era quella segnata sulla
vecchia mappa, ma si era dichiarata incompetente a modificare gli effetti della
procedura di raggruppamento, in particolare per quanto concerne la modifica del
conguaglio a carico dell’attore. A parere degli appellanti il confine
precedente il raggruppamento dei fondi non permetterebbe di accertare
l’esistenza e l’entità di conguagli a favore o a carico dei proprietari
interessati, poiché non sarebbe possibile determinare le superfici precedenti
dei fondi. L’argo-mentazione contrasta con le risultanze istruttorie. Il teste
__________, tecnico che si era occupato della misurazione catastale nel Comune
di __________, ha spiegato che la linea di confine accertata dalla Commissione
di ricorso di seconda istanza corrispondeva a quella figurante nella vecchia
mappa comunale del 1884, di modo che l’autorimessa dell’attore si trovava
interamente sul fondo n. __________RT (deposizione 10 luglio 1995). Dopo avere
svolto ricerche approfondite presso la Cancelleria comunale (con
l’autorizzazione del Pretore e delle parti), egli è stato in grado di precisare
che la superficie originaria delle particelle n. __________e __________VM,
proprietà degli appellanti, era di 1165 e non di 1553 m2 (doc. rich.
II, D). Quest’ultima indicazione si riconduceva a un errore di calcolo commesso
durante la trascrizione di una voltura catastale nei catastrini comunali,
quando a un’inte-ressenza di 1/3 era stata erroneamente
aggiunta la superficie totale del fondo (confronto doc. D1 e F,
fascicolo verde del geometra). Contrariamente a quanto ribadiscono gli
appellanti, pertanto, la superficie dei fondi prima del raggruppamento può
essere determinata con sufficiente precisione, una volta corretto l’errore di
trascrizione. La causa civile non sarebbe invero stata necessaria se le parti
avessero ammesso concordemente l’esistenza dell’errore già ravvisato dalla
Commissione di ricorso di seconda istanza (doc. T). Gli appellanti però non
hanno aderito a tale soluzione, proposta dall’Ufficio bonifiche e catasto, e
ancora in questa sede sembrano ritenere che la differenza di superficie sarebbe
dovuta al metodo usato per la misurazione (rilievo delle mappe esistenti invece
di rilievo fotogrammetrico, appello, pag. 8), che non potrebbe più essere
rimesso in discussione dopo la conclusione del raggruppamento terreni. Come ha
dimostrato l’istruttoria, invece, la pretesa sottrazione di terreno di cui essi
si ritengono vittime trae origine da un errore di calcolo, che come tale può essere
rettificato in ogni tempo. L’appello, infondato in ogni suo punto, deve di
conseguenza essere respinto.
-
Gli oneri
processuali sono posti a carico degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), tenuti
a rifondere all’attore un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
50.–
fr.
650.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, i quali rifonderanno alla
controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1’800.– per ripetibili di
appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– Avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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