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Numero d'incarto:
11.1997.144
Data decisione, Autorità:
13.03.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00144
Lugano
13 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 14 aprile 1997 da
__________, nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 3 settembre
1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il
25 agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1948)
e __________ __________ (1957) si sono sposati a __________ il __________
__________ 1987. Dalla loro unione è nato __________
(____________________1987). Il marito è __________ indipendente; la moglie
ripara, al suo domicilio, __________ di __________.
B. Il 14 aprile 1997
__________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 12 giugno 1997, e il 17 aprile 1997 ha postulato in via
provvisionale l’affidamento del figlio __________ (riservato al padre il
diritto di visita), un contributo mensile di fr. 2’900.– per sé e di fr.
1’100.– per il figlio, l’assegnazione dell’abitazione coniugale con la mobilia
e una provvigione ad litem di fr. 3’000.–. Alla discussione
provvisionale del 15 luglio 1997, proseguita il 24 luglio successivo,
__________ __________ ha offerto un contributo di fr. 600.– mensili per il
figlio, negando alla moglie qualsiasi prestazione alimentare.
C. Esperita
l’istruttoria cautelare, alla discussione finale del 12 agosto 1997 l’istante
ha ridotto la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 1’900.– mensili,
mentre il convenuto ha mantenuto l’offerta di fr. 600.– mensili per il solo
figlio.
D. Statuendo il 25
agosto 1997, il Pretore ha fissato in fr. 1’689.– mensili il contributo
alimentare per la moglie e in fr. 980.– mensili indicizzati quello per il
figlio. Non sono stati riscossi oneri processuali; le ripetibili sono state
compensate.
E. __________ __________
è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 3 settembre 1997 nel
quale postula la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr.
1’037.– mensili e di quello per il figlio a fr. 735.– mensili. Nelle sue osservazioni
del 26 settembre 1997 __________ __________ conclude per il rigetto
dell’appello e per la conferma del decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari in
sede provvisionale è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto
dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il
fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli
minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994, 298
consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’ufficio della gioventù
del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33), adattate caso per
caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
-
Litigiosi sono,
nella fattispecie, i contributi alimentari per il figlio e la moglie. Il Pretore
ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3’089.– mensili, quello
della moglie in fr. 2’617.– e quello del figlio in fr. 980.–. Per quel che
concerne i redditi, egli ha accertato un guadagno netto del marito di fr.
5’830.– e della moglie di fr. 1’000.– complessivi. Il Pretore ha quindi
obbligato il marito a versare un contributo di fr. 980.– mensili per il figlio
e di fr. 1’689.– mensili per la moglie.
-
L’appellante chiede
che il fabbisogno in denaro del figlio __________ sia ridotto del 25% per
tenere conto della realtà economica __________. In astratto le cifre indicate
nelle citate raccomandazioni potrebbero anche essere ridimensionate (il tasso
del 25% è in ogni modo il massimo prospettabile: edizione 1988, pag. 8 a metà).
A parte il fatto però che quando il Pretore ha giudicato le somme figuranti
nelle raccomandazioni erano già lievitate di 1,2 punti (indice nazionale dei
prezzi al consumo del novembre 1995: 102.8; indice dell’agosto 1997: 104), in
concreto il reddito netto complessivo dei genitori ammonta a fr. 6’830.–, solo
di poco inferiore al reddito di riferimento delle note raccomandazioni (circa
fr. 7’000.–). La valutazione del Pretore, che ha stabilito in fr. 980.– il
fabbisogno in denaro di __________ rientra pertanto nella sua legittima
latitudine di apprezzamento e non vi è motivo per scostarsene.
-
L’appellante
sostiene che il suo fabbisogno minimo ammonterebbe almeno a fr. 4’774.–
mensili, il Pretore non avendo considerato nel calcolo il contributo dovuto al
figlio, le spese per lavanderia e stiratura (fr. 150.–) e le imposte arretrate
(fr. 800.–).
Il fabbisogno medio in
denaro del figlio __________ riguarda il figlio stesso, non il genitore. Va
quindi considerato come una posta autonoma nel calcolo dei fabbisogni
familiari. I costi di lavanderia e stireria, non più prestati in natura dalla
moglie, essi di per sé potrebbero anche essere riconosciuti come una posta del
fabbisogno in ossequio al principio per cui durante il matrimonio ogni coniuge
ha il diritto di mantenere – per principio e nella misura del possibile – il
tenore di vita precedente dopo la cessazione della vita in comune (DTF 114 II
26). L’appellante tuttavia non ha per nulla reso verosimile tale spesa né ha
documentato di dover far capo a una persona di servizio. La pretesa non può
dunque essere inserita nel fabbisogno. Per quanto riguarda le imposte
arretrate, esse vanno considerate invece alla stregua di debiti coniugali (Rep.
1994 pag. 147 in alto), la moglie ammettendo di non avere pagato gli oneri
correnti nonostante gestisse le entrate della famiglia (replica, pag. 6). Si
giustifica pertanto di riconoscere nel fabbisogno minimo del marito un importo
di fr. 144.– mensili per il pagamento di tali arretrati. Una cifra superiore
non può invece entrare in considerazione, poiché intaccherebbe il fabbisogno in
denaro della moglie e del figlio (I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re
G./G., massima pubblicata in SJZ 93 [1997] pag. 380). Il fabbisogno minimo
dell’appellante va fissato, in conclusione, a fr. 3’233.– mensili.
-
L’appellante chiede
che il fabbisogno minimo della moglie sia ridotto a fr. 2’517.– mensili poiché,
contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, essa risulterebbe esente da
imposte. Ora, l’onere fiscale rientra nel fabbisogno della famiglia, quanto
meno nella misura in cui il reddito e la sostanza colpiti dall’imposta servono
per il mantenimento della famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b; 118 II 99 in
basso). Nel caso in esame l’autorità tributaria non ha ancora proceduto alla
tassazione intermedia dei coniugi a norma dell’art. 55 lett. a LT; al momento
in cui essa scinderà le partite fiscali (con effetto dalla data del tentativo
di conciliazione), la moglie dovrà corrispondere nondimeno il proprio arretrato
d’imposta. Visto il reddito da lei conseguito e i contributi alimentari versati
dal marito, assoggettati fiscalmente, non è verosimile che essa risulterà
esente da imposte. Per il resto la valutazione del primo giudice, che ha
sommariamente stimato le conseguenze della disgiunzione delle partite fiscali,
non appare – quanto meno a un giudizio di mera verosimiglianza – il frutto di
un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. Il gravame si rivela
quindi, una volta ancora, destinato all’insuccesso.
-
Il marito contesta
infine il reddito della moglie di fr. 1’000.– men-sili, accertato dal Pretore
sulla base degli estratti bancari, asserendo che esso deve essere fissato in
almeno fr. 1’200.– mensili poiché la moglie disporrebbe anche di entrate in
contanti. Nel caso specifico è vero che l’istante, durante l’interrogatorio formale,
ha ammesso di incassare fatture in contanti. Dagli estratti bancari richiamati
risulta però un unico versamento in contanti, di fr. 870.–, il 27 febbraio 1997
e l’appellante non rende verosimile che vi siano stati altri pagamenti analoghi
(duplica, pag. 3). Il Pretore non è caduto dunque in un eccesso di
apprezzamento accertando un reddito mensile di fr. 1’000.– sulla base di un
esame sommario come quello che governa le misure cautelari. L’appello è, una
volta di più, destituito di fondamento.
-
Il quadro
patrimoniale mensile della famiglia si presenta, per concludere, come segue:
reddito
del marito fr. 5’830.–
reddito
della moglie fr. 1’000.–
fr.
6’830.–
fabbisogno
del marito fr. 3’233.–
fabbisogno
della moglie fr. 2’617.–
fabbisogno
in denaro del figlio fr. 980.–
fr.
6’830.–
eccedenza fr.
–.–
il
marito può conservare per sé fr. 3’233.–
deve
versare al figlio fr.
980.–
e
alla moglie fr.
1’617.–
Data
la modesta differenza tra il contributo per la moglie fissato dal Pretore e
quello risultante dal calcolo (fr. 72.–), il decreto impugnato potrebbe anche
essere confermato, al primo giudice competendo pur sempre un certo margine di
apprezzamento. Se non che, così facendo il marito si troverebbe a vivere con
una somma inferiore – seppur di poco – al proprio fabbisogno minimo, né
potrebbe colmare tale ammanco con la quota di eccedenza a lui destinata
(inesistente, come si è visto, nella fattispecie). Ciò sarebbe contrario al
diritto federale (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). Il decreto impugnato
va pertanto riformato di conseguenza.
- Gli oneri
processuali seguono il rispettivo grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC),
ritenuto che per la trascurabile quota di spese teoricamente da porre a carico
della moglie si può ragionevolmente rinunciare a ogni prelievo. L’appellante
dev’essere tenuto a rifondere alla moglie, inoltre, un’adeguata indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 6 del decreto impugnato è così riformato:
__________ verserà alla moglie __________, anticipatamente entro il 5 di ogni
mese, un contributo alimentare di fr. 1617.– mensili.
Per il resto il decreto
impugnato è confermato.
- Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia ridotta fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per
ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________i, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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