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Numero d'incarto:
11.1997.141
Data decisione, Autorità:
29.08.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00141
Lugano
29 agosto 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza
di divorzio) della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con petizione 30 giugno 1997 da
__________, __________,
(ora
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
(1987), __________ __________, e
(1990), __________ __________,
(rappresentati
dalla madre __________ __________, __________ __________,
e
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 14 agosto 1997
presentato da __________ __________ contro il decreto di stralcio emanato l’11
agosto 1997 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto
di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 23
dicembre 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio
fra __________ __________ (1960) e __________ nata __________ (1959), ha
affidato i figli __________ (1987) e __________ (1990) alla madre – riservato
il diritto di visita del padre – e ha fatto obbligo al padre di versare
mensilmente per ognuno dei figli un contributo di fr. 800.– indicizzati fino al
sedicesimo anno di età e di fr. 900.– indicizzati dal sedicesimo anno fino alla
maggiore età, già compreso l’assegno familiare;
che un appello presentato
il 20 gennaio 1997 da __________ __________ contro tale sentenza è tuttora
pendente davanti a questa Camera (inc. ..__________);
che in seguito al
pensionamento anticipato per motivi di salute __________ __________ ha promosso
il 30 giugno 1997 azione di modifica della sentenza di divorzio, chiedendo la
riduzione del contributo alimentare mensile a fr. 405.– per ogni figlio dal 1°
luglio 1997 già in via cautelare;
che all’udienza dell’11
agosto 1997 le parti, assistite dai rispettivi patrocinatori, hanno concordato
di ridurre il contributo alimentare mensile per ogni figlio a fr. 450.– dal 1°
agosto 1997 e di modificare la clausola di indicizzazione, prevedendo
l’adeguamento dei contributi solo nella misura dell’adeguamento delle prestazioni
pensionistiche dell’attore;
che il Segretario
assessore, preso atto di ciò, ha omologato l’accordo in luogo e vece del
Pretore e ha stralciato la procedura dai ruoli senza prelevare tasse né spese,
rinviando in separata sede la decisione sull’assistenza giudiziaria postulata
dall’at-tore;
che __________ __________
ha comunicato personalmente alla Pretura il
14 agosto 1997 di
ricorrere contro l’accordo, trovandosi egli sotto l’influsso di medicamenti al
momento della firma;
che tale comunicazione è
stata trasmessa a questa Camera alla stregua di un appello;
che il precedente
patrocinatore ha rassegnato il mandato;
che il ricorso non è stato
intimato alla controparte;
Considerando
in diritto: che in concreto
l’appellante insorge contro il decreto dell’11 agosto 1997 con il quale il
Segretario assessore, dopo aver omologato l’accordo raggiunto dalle parti, ha
stralciato la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
che un decreto di stralcio
per intervenuto accordo tra le parti non è appellabile, avendo solo valore di
formalità, dal momento che l’omologazione del giudice ha già posto termine alla
lite in modo autonomo (cfr. in materia di transazione: Rep. 1985 pag. 146);
che l’appellante sostiene
di aver sottoscritto l’accordo sotto l’influsso di medicamenti, che gli
avrebbero impedito di comprendere la portata dei suoi atti;
che la validità di una
convenzione per l’esistenza di un vizio della volontà non può essere impugnata
con un rimedio procedurale quale l’appello, ma solo mediante una causa
ordinaria (cfr. Koller, Die
Irrtumsanfechtung von Scheidungskonventionen, in: AJP/PJA 4/1995 pag. 412);
che di conseguenza
l’appello, manifestamente improponibile, sfugge a un esame di merito e può
essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che viste le particolarità
del caso appare opportuno rinunciare a riscuotere tasse e spese, mentre non si
giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui il gravame nemmeno è
stato intimato;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
- Non si prelevano tasse né
spese e non si assegnano ripetibili
.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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