AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.135
Data decisione, Autorità:
06.02.1998, ICCA
Incarto n..
11.97.00135
Lugano
6 febbraio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente
per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza del 2 luglio 1997 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l'appello 18 agosto 1997
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 4 agosto
1997 dal Pretore di Locarno-Campagna;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da
__________ __________ il 12 settembre 1997;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto : A. __________ __________
(1960) e __________ nata __________ (1963) si sono uniti in matrimonio a
__________ (__________) il __________ 1984. Dall’unione è nato il __________
1987 il figlio __________. __________ __________, __________, ha iniziato
un’attività indipendente mantenendo la precedente attività di __________ di
__________ presso la __________ a tempo parziale. __________ __________ non
esercita attività lucrativa.
B. Il 16 ottobre 1996
__________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna per il tentativo di conciliazione. __________ ha inoltrato il
4 novembre 1996 un’istanza di provvedimenti cautelari, postulando il versamento
di un contributo alimentare mensile di fr. 650.– per il figlio e di fr. 1’765.–
per sé, di una provvigione ad litem di fr. 5’000.–, oltre a chiedere
informazioni sull’attività lucrativa del marito (art. 170 CC).
C. Il tentativo di
conciliazione è decaduto infruttuoso il 18 novembre 1996. Alla discussione
cautelare, tenutasi lo stesso giorno, le parti hanno raggiunto un accordo, omologato
dal Pretore, secondo cui il marito si impegnava a versare un contributo mensile
di fr. 750.– per il figlio __________ e di fr. 1’500.– per la moglie finché
costoro sarebbero rimasti nell’abitazione coniugale (compresi gli oneri di
alloggio), mentre in caso di partenza il contributo mensile per il figlio
__________ sarebbe aumentato a fr. 1’200.– e quello per la moglie a fr.
2’450.–. __________ si è trasferito il 1° novembre 1996 in un appartamento a
__________. La moglie e il figlio sono rimasti nell'appartamento coniugale,
nello stabile di __________ di cui è proprietario il marito e che comprende
altri due appartamenti (di cui uno dato in locazione a terzi e uno alla
__________ __________, proprietà del marito).
D. Il 2 luglio 1997
__________ ha instato per la modifica dell’as-setto cautelare, chiedendo
l’assegnazione dell’abitazione coniugale dal 1° ottobre 1997 e offrendo un
contributo alimentare mensile complessivo per moglie e figlio di fr. 900.–
(comprese le spese per l’alloggio) fino a quando questi avrebbero risieduto
nell'appartamento coniugale, aumentato a fr. 1’880.– dalla loro partenza.
Decorso nel frattempo infruttuoso il termine per proporre l’azione di
separazione o di divorzio, un nuovo tentativo di conciliazione ha avuto luogo,
con esito negativo, il 21 luglio 1997. Alla discussione cautelare dello stesso
giorno il marito ha confermato le proprie richieste di giudizio, alle quali si
è opposta la convenuta, che si è prevalsa dell’accordo concluso il 18 novembre
1996. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante
al dibattimento finale, ribadendo le rispettive conclusioni.
E. Con decreto del 4
agosto 1997 il Pretore ha assegnato l'appartamento coniugale alla moglie e al
figlio fino al 30 giugno 1998, con oneri di alloggio a carico del marito, ha
affidato il figlio alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha
fissato il contributo alimentare mensile a carico del marito in fr. 1’250.– per
la moglie e fr. 580.– per il figlio __________ dal 1° agosto 1997, rispettivamente
in fr. 2’200.– per la moglie e fr. 830.– per il figlio dal 1° luglio 1998, data
alla quale essi lasceranno l'appartamento coniugale. La tassa di giustizia di
fr. 300.– e le spese sono state poste per un terzo a carico della convenuta e
per il resto a carico dell’istante, con obbligo di rifondere fr. 500.– alla
moglie per ripetibili ridotte.
F. Contro il citato
decreto __________ è insorto con un appello del 18 agosto 1997 nel quale
postula la riduzione del contributo alimentare mensile a fr. 470.– per il solo
figlio, in via subordinata a fr. 115.– per la moglie e fr. 510.– per il figlio,
fino a che entrambi resteranno nell’abitazione coniugale, importo aumentato poi
a fr. 670.– per il figlio e fr. 1’000.– per la moglie, subordinatamente a fr.
730.– per il figlio e a fr. 1’095.– per la moglie dopo la loro partenza.
Nelle sue osservazioni
del 12 settembre 1997 __________ __________ propone di respingere l'appello e
di confermare il decreto del Pretore, postulando l’assistenza giudiziaria in
appello.
La giudice delegata ha
chiesto all’appellante di produrre agli atti diversa documentazione sui suoi
redditi. Le parti hanno potuto esprimersi sui nuovi documenti versati agli
atti.
Considerando
in diritto : 1. L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione
e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei
figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma
dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul
riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli
è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 pag. 298 consid.
5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del
Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in
virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
-
L’appellante
contestando anche il contributo alimentare per il figlio minorenne, possono
essere considerati ai fini del giudizio – in virtù del principio inquisitorio
che disciplina il diritto di filiazione – i documenti richiesti da questa
Camera con ordinanza del 29 ottobre 1997 (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio,
119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e
n. 1 ad art. 321).
-
In concreto il Pretore
ha accertato in complessivi fr. 6’500.– mensili le entrate del marito, composte
di reddito da lavoro dipendente e indipendente e di reddito dalla sostanza
immobiliare. Per quanto riguarda i fabbisogni minimi, egli ha determinato
quello del marito in fr. 5’050.– mensili, quello della moglie in fr. 1’250.– e
quello del figlio in fr. 580.–. Il Pretore ha quindi posto l’ammanco di fr.
380.– a carico del marito, ritenendo che questi può incrementare il proprio
reddito percependo un canone di locazione dalla __________, diminuire i costi
della cassa malati e ridurre quelli dell’alloggio. Egli ha così ingiunto al
marito di mettere gratuitamente a disposizione di moglie e figlio fino al 30 giugno
1998 l’abitazione coniugale, di versare dal 1° agosto 1997 un contributo
alimentare di fr. 1’250.– per la moglie e di fr. 580.– per il figlio, portato a
fr. 2’200.– per la moglie e a fr. 830.– per il figlio dopo la loro partenza
dall’abitazione di __________.
-
L'appellante
sostiene che il suo reddito non sarebbe di fr. 6’500.–, come calcolato dal
Pretore, ma di fr. 5’200.– mensili, già compreso il reddito immobiliare. Egli afferma
che per tenere conto della sua particolare situazione come lavoratore indipendente
si deve determinare il reddito medio sulla base degli ultimi quattro anni. In ogni
modo, se pur non si volesse tenere conto degli introiti percepiti nei primi
mesi del 1997, la media mensile calcolata basandosi sugli anni 1995 e 1996
sarebbe di fr. 5’650.– mensili.
La censura è infondata.
L’appellante, , ha svolto attività dipendente a tempo parziale,
principalmente come docente di informatica, sino al 1995 e nel 1996 ha
cominciato un’attività indipendente nello stesso settore. La dichiarazione
delle imposte da lui sottoscritta per il periodo 1997/98 indica come reddito da
attività indipendente nel 1996 un importo di fr. 75’800.–, pari a una media di
fr. 6'316.– mensili (doc. A). In precedenza l’attività indipendente era di
scarso rilievo, come risulta dalle notifiche dell'imposta cantonale 1993/94
(doc. B), 1995/96 (doc. Z1) e dalla dichiarazione fiscale 1995/96 (doc. F). Non
vi è quindi motivo per procedere a una media dei redditi relativi agli ultimi
quattro anni, da un lato per il fatto che fino al 1995 il guadagno proveniva da
un’attività dipendente (Spycher
in: Hand-buch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 42 n. 01.34; I CCA,
sentenza del 12 gennaio 1998 nella causa ..) e
dall’altro poiché non vi è confronto possibile tra reddito da attività
dipendente e reddito da attività indipendente. D’altronde il reddito
dell’appellante è aumentato di anno in anno, ciò che non consentirebbe di operare
una media dei redditi conseguiti negli anni precedenti (ZR 91-92 [1992/1993] n.
82 pag. 259), neppure se l’attività indipendente fosse iniziata a tempo pieno
prima del 1996. Infine non entra in linea di conto una media dei redditi
percepiti nel periodo 1995/96 con gli incassi dei primi mesi (febbraio–maggio)
del 1997. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non è possibile
accertare una riduzione del reddito aziendale nel 1997 sulla sola base degli
incassi di alcuni mesi (doc. C), del tutto insufficienti per valutare tale
reddito. In assenza di dati più attendibili, a giusta ragione il Pretore ha
stimato quindi a fr. 5’200.– mensili il reddito presumibile del marito. Del
resto un reddito potenziale di fr. 5’200.– mensili netti può senza dubbio
essere conseguito da un ingegnere che dà prova di buona volontà (cfr. DTF 119
II 316 consid. 4a, 117 II 16), anche nell’attuale congiuntura economica, tanto
più che l'appellante opera nel settore informatico, che non sembra
particolarmente colpito dalla crisi.
A tale reddito, stimato
dal primo giudice con molta prudenza, deve essere aggiunto il reddito della
sostanza immobiliare, consistente nel canone di locazione per i due
appartamenti ceduti in uso a terzi. Oltre al canone di fr. 1’300.– per
l'appartamento al piano terreno (doc. F e G), già considerato dal Pretore,
occorre in concreto computare all’appellante un reddito potenziale di almeno
fr. 800.– per l’appartamento occupato dalla __________. Nel reddito globale
della famiglia rientra infatti anche il provento della sostanza (DTF 115 II 314
consid. 3a; Rep. 1991 141) e dal marito si può ragionevolmente esigere che
metta a frutto le sue potenzialità di guadagno chiedendo alla ditta occupante
un adeguato canone di locazione. Non vi è dunque motivo per ridurre il reddito
stimato dal Pretore, che deve anzi essere stimato in almeno fr. 7’300.–
complessivi (fr. 5’200.– da attività lucrativa, fr. 2’100.– dalla sostanza
immobiliare) . L’appello si rivela quindi infondato su questo punto.
-
In presenza di un
reddito mensile familiare del genere, cade nel vuoto la critica dell’appellante
sul fabbisogno del figlio __________. Secondo le raccomandazioni dell'Ufficio
per la gioventù del Canton Zurigo (cfr. consid. 1), il fabbisogno in denaro di
un figlio unico di quell’età ammonta a fr. 980.– mensili. Il primo giudice ha
ridotto tale importo per tenere conto della lieve differenza di reddito
rispetto alle medie considerate dalle citate raccomandazioni e dal minor costo
della vita a __________. Tale valutazione rientra nella sua legittima
latitudine di apprezzamento e non vi è motivo di scostarsene. Fino al 30 giugno
1998, data alla quale moglie e figlio lasceranno l’abitazione attribuita
all’appellante, il fabbisogno in denaro per __________ ammonta di conseguenza a
fr. 580.– mensili.
-
L'appellante
condivide il metodo di calcolo adottato dal primo giudice e non contesta che la
moglie, al momento attuale, non abbia alcun reddito, pur ribadendo che essa
dovrà in futuro inserirsi nel mondo del lavoro, vista la sua giovane età e la
buona formazione. A prescindere dal fatto che la moglie sembra aver bisogno di
un adeguato periodo di reinserimento, rispettivamente di riformazione
professionale, visto che essa non è nemmeno di madre lingua italiana, nel caso
concreto il marito non sostiene che si debba tenere conto già nell’ambito della
presente procedura provvisionale di un reddito ipotetico della moglie. Non vi è
dunque motivo per esaminare – per lo meno a questo stadio della procedura – se
si possa pretendere da quest’ultima l’inizio di un’attività lucrativa.
-
L’istante
sostiene che il Pretore non ha considerato nel suo fabbisogno minimo mensile le
spese di elettricità dello stabile a __________ (fr. 75.–), quelle professionali
per l’uso del veicolo privato (fr. 235.70) e del telefono (fr. 100.–), come
pure di aver sottovalutato le imposte correnti, che non ammontano a fr. 100.–
mensili, bensì a fr. 450.– mensili, comprovati dall’ultima notifica di
tassazione (doc. Z1). Oltre a ciò, si dovrebbe anche tenere conto delle imposte
arretrate, il cui conteggio non è ancora pervenuto.
a)
Le spese per l’elettricità domestica non rientrano, per invalsa giurisprudenza
di questa Camera, nel fabbisogno familiare, essendo già comprese nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo (Rep. 1994 297 consid. 5). I costi di elettricità relativi
all’appartamento al primo piano occupato dalla moglie e dal figlio, di fr. 29.–
mensili (doc. N), possono tuttavia essere inclusi nel calcolo, poiché sono a
carico del marito, quanto meno fino al 30 giugno 1998. Il contratto di
locazione sottoscritto con i coniugi __________ prevede che i costi di elettricità
(appartamento al piano terreno) sono a carico dei locatari (doc. G).
L’elettricità consumata nell’appartamento occupato dalla __________
(seminterrato) non riguarda in alcun modo la famiglia e non può di conseguenza
essere inserita nel fabbisogno personale del marito. Spetterà a quest’ultimo –
se mai – rivalersi sull’occupante dei locali. Nel fabbisogno del marito deve
pertanto essere computato un onere di fr. 2’407.– mensili per le spese relative
alla casa di __________ (fr. 29.– in più di quanto ammesso dal primo giudice).
b) L’appellante
sostiene che nel suo fabbisogno si deve tenere conto anche delle spese
professionali per l’autoveicolo e il telefono, indispensabili alla sua attività
di indipendente (fr. 235.70, rispettivamente fr. 100.– mensili). La
rivendicazione è infondata. È vero che le spese professionali per trasferte e
telefono sono, per un indipendente, una necessità e rientrano nel concetto di
costi aziendali. Nel caso concreto, tuttavia, è emerso dall’istruttoria
complementare condotta da questa Camera che l’appellante fattura alla
__________ le spese professionali, sia di trasferta che telefoniche (fatture 27
novembre 1996), ciò che apparentemente avviene anche per gli altri clienti
(nota di onorario __________ del 21 novembre 1996). Tali costi non possono di
conseguenza essere inseriti nel fabbisogno dell’appellante.
c) A
detta dell’appellante, infine, il Pretore avrebbe sottovalutato l’onere per le
imposte, che ammonterebbe a fr. 450.– mensili. Il primo giudice ha valutato
l’aggravio mensile fiscale con prudente apprezzamento, stimando sommariamente
le conseguenze della disgiunzione delle partite fiscali tra i coniugi a seguito
della separazione. L’appellante non spiega per quale motivo l’apprezzamento del
primo giudice sarebbe infondato, limitandosi a sostenere che l’aggravio mensile
per le imposte 1997 ammonta a fr. 450.– e che per le imposte arretrate si deve
prevedere un rimborso mensile di fr. 500.–. Nel caso concreto l’autorità di
tassazione non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi a
norma dell’art. 55 lett. a LT, motivo per cui l’importo rivendicato
dall’appellante corrisponde all’onere fiscale che grava tutta la famiglia.
Visto che le partite fiscali dei coniugi saranno disgiunte con effetto dal
tentativo di conciliazione, il marito non potrebbe di principio pretendere di
inserire tutto l’onere fiscale familiare nel proprio fabbisogno dopo tale data.
Ad ogni modo, considerato che la tassazione intermedia per separazione non
sempre conduce a una diminuzione dell’onere fiscale, poiché al coniuge non
affidatario è applicata l’aliquota di base (art. 35 cpv. 2 LT) mentre all’altro
coniuge quella più favorevole, appare giustificato inserire nel fabbisogno
dell’appellante un onere fiscale mensile di fr. 450.–. Per quel che concerne gli
arretrati di imposta, si può tenere conto, nel caso concreto, di un importo
mensile di fr. 300.– fino al 30 giugno 1998 e di fr. 250.– dal 1° luglio 1998,
così da assicurare a tutti i membri della famiglia il fabbisogno minimo (I CCA,
sentenza del 22 ottobre 1996 nella causa G. c. G, massima pubblicata in SJZ 93
[1997] p. 380).
-
In conclusione,
quindi, il reddito del marito può essere stimato in fr. 7’300.– mensili, mentre
il suo fabbisogno ammonta fino al 30 giugno 1998 a fr. 5’368.– (minimo di base del
diritto esecutivo fr. 1’025.–, cassa malati fr. 466.–, spese per la casa di
__________ fr. 2’047.–, imposte stimate fr. 450.–, rimborso imposte arretrate
fr. 300.–, onere di alloggio fr. 1’080.–) e dal 1° luglio 1998 sarà di fr.
4’238.– (onere di alloggio già compreso nei costi della casa di __________ e
rimborso di arretrati fiscali ridotto a fr. 250.–). Il fabbisogno della moglie
ammonta a fr. 1’250.– fino al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio 1998 sarà di fr.
2’150.–, dovendo essa provvedere a un alloggio indipendente. Anche il
fabbisogno del figlio deve comprendere dal 1° luglio 1998 l’onere di alloggio,
per un totale di fr. 830.–, come stimato a giusta ragione dal primo giudice.
-
In sintesi, il
quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
Periodo
fino al 30 giugno 1988:
reddito
complessivo del marito fr. 7’300.— mensili
fabbisogno
del marito fr. 5’368.— mensili
fabbisogno
della moglie fr. 1’250.— mensili
fabbisogno
di __________ fr. 580.— mensili
fr.
7’198.— mensili
eccedenza fr.
102.— mensili
reddito
del marito fr. 7’300.— mensili
./.
fabbisogno minimo fr.
5’368.— mensili
somma
destinata alla famiglia fr. 1’932.— mensili
Periodo dal 1° luglio
1998:
reddito
complessivo del marito fr. 7’300.— mensili
fabbisogno
del marito fr. 4’238.— mensili
fabbisogno
della moglie fr. 2’150.— mensili
fabbisogno
di __________ fr. 830.— mensili
fr.
7218.— mensili
eccedenza fr.
82.— mensili
reddito
del marito fr. 7’300.— mensili
./.
fabbisogno minimo fr.
4’238.— mensili
somma
destinata alla famiglia fr. 3’062.— mensili
In conclusione, i
contributi alimentari stabiliti dal Pretore, ancorché dipartendosi da altri
calcoli, sono adeguati alle circostanze del caso concreto e possono essere confermati,
soprattutto a un esame sostanzialmente sommario dei fatti come quello che presiede
all’emanazione di misure cautelari. Nel risultato finale l’appello è di conseguenza
destinato all’insuccesso.
- Gli oneri
processuali sono a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà
all’appellata un’equa indennità per ripetibili. Quest’ultima non ha fatto
precedere la propria domanda di assistenza giudiziaria da una richiesta di
provvigione ad litem (Rep. 1994 306 consid. 1). L’attribuzione di
ripetibili rende ad ogni modo la domanda senza oggetto, non essendovi in concreto
elementi dai quali traspaia un difficile incasso dell’indennità per ripetibili
(DTF 122 I 322).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri del
presente giudizio consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.– per
ripetibili di appello.
-
La richiesta di
assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata priva
di oggetto.
-
Intimazione a:
–
avv. __________ __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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