AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.123
Data decisione, Autorità:
17.06.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00123
11.97.00124
Lugano
17 giugno 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause n. __________ e n. __________ (misure provvisionali in
causa di stato) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città promosse con istanze del 6 novembre 1996 e 14 maggio 1997 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 15 luglio 1997
presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare
emesso il 9 luglio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città (inc.
..__________);
-
Se
deve essere accolto l’appello del 18 luglio 1997 presentato da __________
__________ contro il medesimo decreto;
-
Se
deve essere accolto l’appello del 15 luglio 1997 presentato da __________
__________ __________ contro il decreto emesso il 9 luglio 1997 dal medesimo
Pretore (inc. ..__________);
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1941) e __________ __________ __________ (1941) si sono sposati a
__________ (__________) il __________ 1968. Dal matrimonio sono nati i figli
__________ (1976) e __________ (__________1979). Il marito, già __________ di
__________ presso la __________, gode del pensionamento anticipato dal 1°
gennaio 1997, mentre la moglie insegna __________ durante corsi serali.
__________ studia __________ a __________ e __________ frequenta la scuola di
__________ a __________.
B. __________ __________
__________ ha instato il 4 settembre 1996 per il tentativo di conciliazione,
decaduto infruttuoso il 22 ottobre successivo. Con istanza del 6 novembre 1996
essa ha chiesto, tra l’altro, un contributo alimentare per sé e i figli di fr.
7’685.– mensili (inc. ..__________). Alla discussione del
23 gennaio 1997 essa ha ridotto la pretesa a complessivi fr. 3’500.– mensili
per sé e il figlio __________, fermo restando il mantenimento della figlia e il
pagamento degli oneri di cassa malati di moglie e figlio a carico del marito. __________
__________ si è opposto all’istanza. Statuendo in via supercautelare il 21
febbraio 1997, il Pretore ha obbligato il marito a corrispondere un contributo
mensile di fr. 1’000.– dal 1° aprile 1997 per la moglie e di fr. 800.– mensili
dal 1° marzo 1997 per __________.
C. Ultimata
l’istruttoria, alla discussione finale del 21 maggio 1997 la moglie ha ribadito,
in particolare, la richiesta di un contributo alimentare di fr. 3’500.– mensili
per sé e il figlio, ha quantificato in fr. 1’250.– mensili il contributo per la
figlia __________, mentre il marito ha riaffermato le sue domande di giudizio.
D. Nel frattempo, il 14
maggio 1997 __________ __________ __________ ha postulato una provvigione ad
litem di fr. 3’000.–, avversata dal marito alla discussione del 26 giugno
1997 (inc. ..__________).
E. Statuendo il 9 luglio
1997, il Pretore ha obbligato il marito di stanziare un contributo per la
moglie di fr. 1’830.– mensili dal 1° luglio 1997, sopprimendo da quella data
quello per il figlio, diventato maggiorenne, ritenendo che per il periodo dal
1° aprile al 30 giugno 1997 rimaneva in vigore il decreto supercautelare del 21
febbraio 1997. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
F. Con decreto di
medesima data, il Pretore ha respinto la richiesta di provvigione ad litem
della moglie, ponendo gli oneri processuali a carico dell’istante, tenuta a
rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili.
G. __________ __________
__________ è insorta contro entrambi i citati decreti con due appelli del 15
luglio 1997, nei quali chiede l’aumento del contributo alimentare per sé ed il
figlio a fr. 3’500.– mensili (inc. ..) e una provvigione
ad litem di fr. 3’000.– (inc. ..).
Con appello del 18 luglio
1997 __________ __________ postula a sua volta, previa concessione dell’effetto
sospensivo al gravame, la riduzione a fr. 854.– mensili del contributo
alimentare per la moglie. La richiesta di effetto sospensivo è stata dichiarata
irricevibile dalla presidente di questa Camera con decreto del 22 luglio 1997.
Nelle sue osservazioni del 19 agosto 1997 __________ __________ __________ propone
di respingere l’appello.
Nelle sue
osservazioni del 12 agosto 1997 __________ __________ postula il rigetto
dell’appello concernente la provvigione di causa.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli
è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni
pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT
1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del citato principio
inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
- Il Pretore ha
computato al marito un reddito potenziale di fr. 5’700.– mensili e alla moglie
uno di fr. 2’700.– mensili. Il Pretore ha inoltre determinato il fabbisogno minimo
della moglie 3’255.– mensili e quello del marito in fr. 2’595.– mensili. Ciò
posto egli ha suddiviso tra i coniugi l’eccedenza di complessivi fr. 2’550.– e
ha fissato il contributo per la moglie a decorrere dal 1° luglio 1997 in fr.
1’830.–. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997 il contributo è stato
confermato in fr. 1’000.– per la moglie e fr. 800.– per il figlio, così come al
decreto del 21 febbraio 1997. Il Pretore ha infine soppresso il contributo per
Alexander, divenuto maggiorenne il 31 marzo 1997, dal 1° luglio 1997.
I. Sull’appello di
__________ __________ __________ in materia di alimenti
-
L’appellante adduce,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che il reddito del marito deve
essere fissato in fr. 8’800.– mensili poiché lo stesso provvede al pagamento
delle spese come in precedenza e ha il medesimo tenore di vita. Ora, dal fascicolo
processuale risulta che il marito ha conseguito un reddito mensile netto di fr.
8’600.– finché è stato alle dipendenze della __________ (doc. D e 2). Se non
che, dal 1° gennaio 1997 egli è in pensionamento anticipato e percepisce una
rendita di fr. 4’884.30 mensili (doc. 1, 5, 6). Dagli atti non risultano i
motivi per i quali egli si trova in pensionamento anticipato, ma la moglie non
pretende che egli abbia scelto tale soluzione per sottrarre mezzi da destinare
al mantenimento della famiglia. In concreto, limitandosi a generiche
asserzioni, l’appellante non indica in che maniera il marito sarebbe in grado di
ottenere il medesimo reddito conseguito in precedenza. Privo di motivazione, il
ricorso è al proposito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv.
5 CPC). Gli asseriti servizi per altre compagnie, del resto, non sono stati
resi verosimili e non possono dunque essere considerati ai fini della determinazione
del reddito del marito. Ne consegue che , su questo punto, l’appello, è destinato
all’insuccesso.
-
Adduce poi
l’appellante che il proprio reddito ammonta al massimo a fr. 2’000.– mensili,
contrariamente a quanto stabilito dal Pretore. L’assunto è fondato. Dal fascicolo
processuale si evince che nel periodo 1994–1997 essa ha percepito uno stipendio
massimo di fr. 2’000.– mensili (doc. D, H, I, L) e non vi sono motivi per imputarle
un reddito superiore, mancando per altro ogni indicazione sulle sue possibilità
di estendere eventualmente l’attività lucrativa. Si aggiunga che, di regola, la
fine della comunione domestica non preclude a un coniuge il diritto di mantenere
– per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore
di vita precedente (DTF 114 II 26). Di conseguenza il coniuge che durante la
comunione domestica non ha esercitato – o ha esercitato solo a tempo parziale –
un’attività lucrativa può essere tenuto a intraprendere o a estendere
un’attività del genere solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese
supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 302
consid. 3a). In concreto, come si vedrà in appresso, non sono date le premesse
perché la moglie sia tenuta a incrementare l’attività lavorativa. Ciò posto, il
reddito dell’appellante deve essere fissato in fr. 2’000.– mensili.
-
L’appellante chiede
che il suo fabbisogno minimo sia aumentato a fr. 5’110.– per tenere conto del
premio di cassa malati per i figli (fr. 325.–), delle spese telefoniche (fr.
300.–) delle spese per l’economia domestica (fr. 200.–), della luce elettrica
(fr. 200.–), delle spese per l’automobile (fr. 200.–) e dell’intera locazione
(fr. 2’300.–). A prescindere tuttavia dal fatto che l’appellante non spende una
parola a sostegno della sua pretesa, ciò che rende di per sé il ricorso
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5), lo stesso
sarebbe infondato anche nel merito. Per giurisprudenza di questa Camera (Rep.
1995 pag. 141, 1994 pag. 297), in effetti, le spese di elettricità, luce,
telefono e simili non vanno aggiunte al minimo esistenziale del diritto
esecutivo, e nemmeno rientrano nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale
federale (che comprende imposte e oneri assicurativi: DTF 114 II 393). I premi
per la cassa malati dei figli maggiorenni rientrano nel loro fabbisogno, mentre
le spese supplementari per l’uso di un autovettura e dell’economia domestica
non sono rese verosimili né documentate. Per quanto concerne l’onere di locazione,
lo stesso, come si vedrà in appresso, va stabilito in fr. 900.– mensili, di
modo che l’appello è infondato su questo punto.
-
L’appellante
sostiene infine che dal fabbisogno del marito devono essere stralciati il
canone di locazione, che non sarebbe effettivo, e l’onere fiscale. I costi
dell’alloggio però sono una voce essenziale del fabbisogno e devono essere
inclusi nel calcolo, se del caso stimandoli con prudenza, anche se non sono
precisati (I CCA, sentenza del 21 agosto 1997 in re M. c. M.). Non vi è quindi
motivo per negare al marito spese di alloggio, tanto più che l’importo di fr.
900.– riconosciuto dal primo giudice non è sicuramente esagerato per le
necessità di una persona sola. Per quel che riguarda invece l’onere fiscale,
l’appellante non si cura di indicare di quanto esso dovrebbe essere ridotto (in
violazione dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). Non è compito del giudice civile
determinare con esattezza l’aggravio tributario delle parti, tanto meno
nell’ambito di una procedura cautelare basata su un esame di mera
verosimiglianza (I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 in re M. c. M.; del 30
luglio 1997 in re B. c. B.). Privo di motivazione, nella misura in cui è
ricevibile l’appello è su questo punto destinato all’insuccesso.
-
L’appellante chiede
che il marito sia tenuto a erogare un contributo alimentare per il figlio anche
dopo il mese di giugno 1997, poiché il ragazzo, studente, non sarebbe ancora in
grado di provvedere al proprio mantenimento. Ora, il giudice del divorzio può
stabilire il contributo alimentare del figlio oltre la maggiore età, in
particolare quando il giovane al momento del divorzio è prossimo alla maggiore
età o la sua formazione è ancora in corso (art. 156 cpv. 2 CC, testo in vigore
dal 1° gennaio 1996; Forni, Die
Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes, in: ZBJV 1996 pag.
429 e segg., 446). Se non che, trattandosi di un contributo straordinario dei
genitori (art. 277 cpv. 2 CC), la pretesa non può essere fatta valere come
misura provvisionale ai sensi dell’art. 145 cpv. 2 CC, poiché tali misure riguardano
solo il mantenimento dei coniugi e dei figli minorenni (Honsell/Vogt/Geiser, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, art.
1-359 CC, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145). Ne discende che in concreto
l’appello si rivela, una volta ancora, privo di consistenza.
II. Sull’appello di
-
I documenti prodotti
per la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC vieta di addurre fatti e mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto
federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le
relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. c con rinvio, 119 II 203
consid. 1; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e
n. 1 ad art. 321), ciò che in concreto non è il caso.
-
L’appellante chiede
di fissare il suo reddito in fr. 4’884.– mensili, contestando la possibilità di
computargli un reddito potenziale superiore. Egli assevera che nel suo campo
d’attività e alla sua età (56 anni) non sussiste alcuna possibilità di
esercitare la professione di __________ di __________. Inoltre i servizi resi
per altre compagnie sarebbero frutto di una situazione del tutto eccezionale,
pressoché irripetibile in futuro.
Sulla situazione del
marito antecedente il 1° gennaio 1997 si è già detto (consid. 3). Il Pretore,
pur rilevando che dal 1° gennaio 1997 il convenuto è in pensionamento anticipato,
ha ritenuto che, tenuto conto delle circostanze, dell’età e della sua notevole
esperienza, egli sia in grado di percepire almeno fr. 5’700.– mensili. Ora,
nell’ambito delle misure provvisionali in una causa di stato (art. 145 cpv. 2
CC) il giudice può tenere calcolo di un reddito superiore a quello che
l’obbligato alimentare consegue, se questi può effettivamente conseguire tale
reddito facendo prova di buona volontà (DTF 119 II 316 consid. 4, 117 II 17 consid.
1b). Nella fattispecie mancano però elementi dai quali si possa ritenere che il
marito potrebbe conseguire un reddito superiore a quello effettivo dando prova
di buona volontà, quanto meno a un giudizio sommario come quello provvisionale.
Gli occasionali servizi prestati dal marito per altre compagnie non sono
sufficienti, senza ulteriori riscontri, a dimostrare che egli è in grado di
ottenere un simile reddito regolarmente. Non vi è quindi motivo per scostarsi
da entrate dell’appellante che superino fr. 4’884.– mensili.
-
Per quanto riguarda il
fabbisogno della moglie, l’appellante postula la riduzione dell’onere di
locazione al medesimo importo riconosciutogli dal Pretore, ossia da fr. 1’300.–
a fr. 900.– mensili. Egli argomenta che siffatta riduzione si imporrebbe per
garantire la parità di trattamento ai coniugi e per tenere conto della nuova
realtà economica della famiglia. L’assunto è fondato. In linea di principio i
coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione, devono equitativamente
beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni
abitative sostanzialmente paritarie (Rep. 1994 pag. 298). La giurisprudenza
cantonale secondo cui l’onere di locazione di un coniuge convivente con terze
persone deve essere ridotto (Rep. 1990 pag. 122 n. 22) è stata precisata di
recente alla luce della dottrina più aggiornata (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts-rechts, Berna 1997,
n. 2.33 e 2.34, pag. 79). Nel fabbisogno del coniuge convivente viene inserito
perciò l’onere di alloggio presumibile che egli avrebbe come persona sola (I
CCA, sentenza del 9 luglio 1997 nella causa S. c. S.). Nella fattispecie un
appartamento da fr. 2’300.– mensili è eccessivo per le esigenze di una persona
sola (DTF 119 II 73 consid. 3c), tant’è che il Pretore per finire l’ha ridotto
a fr. 1’300.– (decreto pag. 7). Tale riduzione non basta però a rispettare il
principio della parità di trattamento tra coniugi, dato che al marito è
riconosciuto una spesa di soli fr. 900.– mensili. Si giustifica di conseguenza
di inserire nel fabbisogno della moglie unicamente quest’ultimo importo, ciò
che porta a un fabbisogno minimo complessivo di fr. 2’855.– mensili.
-
In sintesi il quadro
patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito del marito fr.
4’884.– mensili
reddito
della moglie fr. 2’000.–
mensili
fr.
6’884.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2’595.– mensili
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2’855.– mensili
fr.
5’450.– mensili
eccedenza fr.
1’434.– mensili
metà
eccedenza fr. 717.– mensili
contributo
per la moglie:
(fr.
2’855.– + fr. 717.– ./. fr. 2’000.–) fr. 1’572.– mensili.
- L’appellante contesta
il riparto a metà dell’eccedenza, chiedendo – per sommi capi – che la moglie
possa beneficiarne solo in misura ridotta. Come già si è spiegato (consid. 1),
nondimeno, la metodica per il calcolo dei contributi pendente causa è di
diritto federale e dev’essere applicata d’ufficio. Si può derogare al riparto a
metà dell’eccedenza solo se ciò conduce a una tesaurizzazione del contributo
alimentare o a una divisione anticipata della sostanza coniugale, ma spetta al
coniuge che sostiene tale opinione renderla verosimile (Rep. 1994 pag. 148 con
riferimenti). Al proposito l’appellante adduce solo generiche “disparità”, ciò
che non basta a sostanziare l’argomentazione. Ciò posto, in parziale
accoglimento dell’appello del marito, il contributo alimentare a favore della
moglie deve essere fissato per concludere in fr. 1’592.– mensili dal 1° luglio
III. Sull’appello di
__________ __________ __________ in materia di provvigione
- Il Pretore ha negato
all’appellante una provvigione ad litem poiché essa non versa in uno
stato di indigenza, disponendo di una congrua eccedenza mensile. L’appellante
ribadisce la richiesta, facendo valere di non essere in grado di far fronte
alle spese di causa, le proprie entrate essendo insufficienti per coprire il fabbisogno
minimo, mentre il convenuto potrebbe corrisponderle agevolmente l’anticipo. Ora,
il coniuge che non è in grado di far fronte da sé – con il proprio reddito o la
propria sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal
tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto
di ottenere – per principio – un adeguato sussidio all’atro coniuge, sempre che
quest’ultimo sia in grado di fornirlo. I costi di una procedura di separazione
o divorzio sono infatti a carico dell’ unione coniugale; l’assistenza gratuita
dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, n. 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser,
Berner Kommentar, n. 38 ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC). In concreto la
richiesta di provvigione non può essere accolta già per il fatto che
l’interes-sata dispone di un’eccedenza di fr. 717.– mensili, di modo che una
situazione indigenza non può sicuramente ritenersi data. Infondato, l’appello deve
quindi essere respinto.
IV. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). __________ __________ __________
esce perdente su entrambi gli appelli e ne sopporta i costi. Non si assegnano,
per contro, ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni
all’appello sul contributo alimentare. __________ __________ ottiene solo una
lieve riduzione del contributo alimentare, di modo che si giustifica di porre a
suo carico tre quinti degli oneri dell’appello, con obbligo di versare alla
controparte un’indennità per ripetibili ridotte. La suddivisione dei costi processuali
di prima sede può rimanere invariata, la riduzione del contributo alimentare
non incidendo in maniera apprezzabile né sulla loro entità né sul loro riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello di __________ __________ __________ in materia di
alimenti è respinto.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- L’appello di __________
__________ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1.4 del decreto impugnato
è così riformato:
A titolo di contributo alimentare per la moglie
__________ __________ verserà l’importo mensile anticipato di fr. 1’572.– dal
1° luglio 1997; per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997 è confermato il
decreto emanato senza contraddittorio il 21 febbraio 1997.
Per il resto il decreto
impugnato rimane invariato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti per tre quinti a suo carico e per la
rimanenza a carico della controparte. __________ __________ verserà alla controparte
fr. 350.– per ripetibili ridotte di appello.
-
L’appello di __________
__________ __________ in materia di provvigione è respinto e il decreto impugnato
è confermato.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 200.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster