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Numero d'incarto:
11.1997.121
Data decisione, Autorità:
25.07.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00121
Lugano
25 luglio 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani
e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione
della
presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con petizione dell'8 febbraio 1996 da
__________, __________, e
__________, nata __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 10 luglio 1997
presentata da __________ __________ e __________ __________ contro il decreto
di stralcio emesso il 23 giugno 1997 in luogo e vece del Pretore dal Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________
__________, nata __________, è deceduta a __________ il __________dicembre 1994;
che il notaio avv.
__________ __________ ha pubblicato il 3 febbraio 1995 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento olografo del 12 dicembre 1993 con
cui la defunta ha designato suoi eredi i nipoti __________ __________ e
__________ __________, legando a a quest’ultimo un immobile a __________,
presso __________;
che il 10 febbraio 1995 è
stato pubblicato davanti al medesimo Pretore un testamento olografo del 28
novembre 1994 con il quale __________ __________ __________, revocata ogni
precedente disposizione, ha designato erede universale il marito __________
__________;
che con petizione dell’8
febbraio 1996 __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto di
accertare la nullità del testamento redatto il 28 novembre 1994, di riconoscere
la loro qualità di eredi universali e di constatare la diseredazione di
__________ __________;
che __________ __________
si è opposto alla petizione con risposta del 15 luglio 1996;
che il 18 aprile 1997, nel
corso dell’istruttoria, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4, ha fissato in luogo e vece del Pretore ad __________
__________ e __________ __________ un termine fino al 9 maggio 1997 per
depositare l’im-porto di fr. 3’000.– in garanzia della tassa di giustizia e delle
spese giudiziarie presunte, con l’avvertimento che la decorrenza infruttuosa
del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa;
che l’anticipo è stato
versato il 16 maggio 1997;
che il 23 giugno 1997 il
Segretario assessore, dopo avere dato alle parti la possibilità di esprimersi
sui motivi del ritardo, ha stralciato la causa dai ruoli;
che le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 3’000.–, sono state poste a carico degli attori,
tenuti a rifondere al convenuto fr. 5’000.– per ripetibili;
che, insorti contro il
citato decreto con un appello del 10 luglio 1997, __________ __________ e
__________ __________ postulano l’annullamento del giudizio impugnato;
che l’appello non è stato
notificato alla controparte;
considerando
in diritto: che a norma dell’art. 11
cpv. 1 LTG il giudice può chiedere alla parte procedente (art. 9 cpv. 2 LTG),
fissandole un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese
giudiziarie presunte;
che se l’anticipo non è
fornito entro il termine la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati
dal ruolo (non però l’even-tuale azione riconvenzionale: art. 12 cpv. 1 LTG);
che in concreto la
tardività del versamento è fuori discussione;
che la comminatoria di
stralcio in caso di pagamento intempestivo figurava esplicitamente nella
richiesta di anticipo del 18 apri-le 1997;
che a torto, quindi,
l’appellante rimprovera al primo giudice un abuso di diritto;
che, anzi, tra i
presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio in ogni stadio
di causa vi è proprio la prestazione di garanzie per le spese processuali (art.
97 n. 6 CPC, che rinvia agli art. 153, 312 e 314 CPC; cfr. anche Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 221);
che l’art. 97 n. 6 CPC non
richiama esplicitamente, invero, gli art. 11 e 12 LTG, ma ciò non è di alcuna
importanza, il riferimento agli art. 153, 312 e 314 CPC essendo meramente esemplificativo
(da ultimo: II CCA, sentenza del 27 maggio 1997 in re G. contro G.);
che del resto non si
vedrebbe perché la comminatoria di stralcio dovrebbe applicarsi in secondo
grado (art. 312 e 314 CPC) e non in prima sede, tanto meno se si pensa che tale
sanzione è esplicitamente istituita da una legge in senso formale (l’art. 12
cpv. 1 LTG, appunto);
che, per altro, la
tempestiva prestazione di garanzie può essere verificata anche dopo il
compimento di successivi atti processuali (II CCA, sentenza del 5 febbraio 1996
in re A. contro P.);
che nemmeno si può far
carico al primo giudice di formalismo eccessivo, nulla ostando che i Cantoni
possano prevedere conseguenze d’ordine processuale in casi di omissione, come
il mancato anticipo delle spese giudiziarie (DTF 104 Ia 105; Schüpbach, Traité de procédure civile,
vol. I, Zurigo 1995 pag. 85 n. 242), conseguenze che possono comportare
finanche l’irricevibilità dell’azione (Guldener,
op. cit., pag. 407, n. 9 e 11; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 147);
che per di più, anche sul
piano federale (art. 150 cpv. 4 OG), lo stralcio di una causa in caso di
tardivo pagamento dell’anticipo non configura formalismo eccessivo se tale
sanzione è comminata espressamente dalla legge (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 4 ad art. 150 OG), salvo che l’anticipo
abbia mero scopo simbolico, per evitare ricorsi abusivi, o che l’ammontare
dell’anticipo e le conseguenze del versamento tardivo non siano stati
comunicati alla parte (Poudret,
loc. cit.), ciò che tuttavia non è il caso in concreto;
che, per contro, il
diritto cantonale non può sanzionare il mancato pagamento dell’anticipo con il
divieto di introdurre una nuova azione (DTF 104 Ia 105);
che nella fattispecie,
tuttavia, non il diritto cantonale, bensì il diritto federale impedisce agli
attori di adire nuovamente il giudice (art. 521 cpv. 1 CC), di modo che può
farsi questione di proporzionalità;
che, in subordine, gli
appellanti chiedono la riduzione della tassa di giustizia (a fr. 1’000.–) e
delle ripetibili;
che l’ammontare delle
spese e delle ripetibili dipende dall’ampia latitudine del Pretore, nel senso
che tra i minimi e i massimi tariffari la valutazione del primo giudice è
censurabile solo per eccesso o abuso di potere di apprezzamento (I CCA,
sentenza del 1° febbraio 1996 in re A. contro I.);
che in concreto gli attori
hanno introdotto una procedura ordinaria (azione di nullità di testamento),
indicando un valore non determinabile, ma superiore a fr. 8’000.–;
che il patrimonio della
defunta risultava consistere nella partecipazione agli acquisti del marito,
composti di vari immobili (case a __________, a __________, a __________.
__________ e a __________ presso __________e, appartamento al __________
__________ __________, palazzo negli __________ __________), come pure nella
partecipazione aziendale a una __________ (risposta, pag. 9, non contestata:
replica, pag. 17);
che qualora un processo
termini – come in concreto – prima del giudizio di merito, il giudice
proporziona la tassa di giustizia “agli atti compiuti, tenendo conto del valore
litigioso” (art. 21 LTG);
che nella fattispecie la
causa era certamente complessa, di modo che il Pretore avrebbe legittimamente
potuto dipartirsi da valori medio-alti e ridurli di poco meno della metà, il
processo essendo terminato dopo l’audizione di alcuni testi;
che, ciò posto, la tassa
di giustizia di fr. 3’000.–, corrispondente a un valore intermedio per somme
litigiose comprese tra fr. 50’001.– e fr. 100’000.– (da fr. 1’200.– a fr.
4’000.–) e tra fr. 100’001.– e fr. 200’000.– (da fr. 1’800.– a fr. 7’000.–),
senz’altro verosimili, può apparire oggettivamente elevata e fors’anche criticabile,
ma rientra nei limiti della tariffa, sicché non può ravvisarsi alcun abuso o
eccesso del potere di apprezzamento;
che per quanto attiene
alle ripetibili, la censura è irricevibile;
che la giurisprudenza ha
già infatti avuto modo di stabilire, in effetti, che in caso di contestazioni
pecuniarie – e quindi anche in materia di oneri processuali – la parte
appellante deve cifrare le proprie richieste (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 309 CPC; I CCA, sentenza del 28 settembre 1996 in re M.
c D.; identico principio vige del resto sul piano federale: Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel
in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9);
che in concreto gli
appellanti non indicano a quanto dovrebbero ammontare, secondo loro, le
ripetibili di prima sede, né ciò è desumibile dalle loro motivazioni, ragione
per cui l’appello, su questo punto, non può essere vagliato nel merito;
che gli oneri del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di attribuire ripetibili al convenuto, cui l’appello non è nemmeno stato
notificato;
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________o.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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