AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.112
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, ICCA
Incarto n..
11.97.00112
Lugano
3 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e Pellegrini
segretaria:
Baranovic
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione 15 novembre 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________e, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 25 giugno 1997
presentato da __________ contro la sentenza emessa l’11 giugno 1997 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno-Città;
Se deve essere accolto l’appello adesivo del 19 settembre 1997 presentato da
__________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto : A. __________ (1952) e
__________ __________ (1949) hanno contratto matrimonio a __________ il
__________ 1975. Dalla loro unione sono nati __________ (__________1976) e
__________ (__________1978). I coniugi vivono separati dal 1° maggio 1994. Il
1° febbraio 1995 __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città per il tentativo di conciliazione, dichiarato fallito il 29 marzo
1995. Il marito è dipendente del __________ di __________, la moglie durante la
convivenza non ha esercitato attività lucrativa e dal 1° febbraio 1995 lavora
come inserviente alle dipendenze del __________ di __________.
B. Il 15 novembre
1995 __________ ha introdotto azione di divorzio, chiedendo un contributo
alimentare mensile di fr. 1’100.– per sé, uno di fr. 600.– per la figlia
__________ fino al ventesimo anno di età e il trasferimento in suo favore di un
terzo del capitale di previdenza professionale del marito giusta l’art. 22 LFLP.
L’attrice ha instato anche per l’adozione di provvedimenti cautelari,
postulando il versamento di un contributo alimentare di fr. 1’100.– per sé, di
fr. 600.– per la figlia __________ e di una provvigione ad litem di fr.
5’000.–. Con decreto 22 novembre 1995, emanato senza contraddittorio, il
Pretore ha posto a carico del convenuto dal 1° novembre 1995 un contributo
alimentare di fr. 1’000.– mensili per la moglie e dal 1° dicembre 1995 un contributo
alimentare di fr. 500.– mensili per la figlia __________.
Alla discussione
cautelare del 13 dicembre 1995 __________ ha offerto un contributo alimentare
di fr. 360.– mensili per la moglie e di fr. 360.– mensili più l’assegno
familiare per la figlia, opponendosi per il resto alle richieste cautelari
dell’attrice. Non essendovi istruttoria oltre a quella documentale, le parti
hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale provvisionale e si sono
riconfermate nelle rispettive prese di posizione. Il 4 gennaio 1996 il Pretore
ha parzialmente accolto l’istanza cautelare e ha posto a carico di __________,
dal 1° dicembre 1995, un contributo alimentare di fr. 410.– mensili per la
moglie e di fr. 870.– mensili, già compreso l’assegni familiare, per la figlia
__________.
C. Con la risposta
del 14 febbraio 1996 __________ ha aderito alla domanda di divorzio, ma si è
opposto alle pretese patrimoniali dell’attrice. Nella replica del 14 marzo 1996
e nella duplica del 21 maggio 1996 le parti hanno sostanzialmente ribadito le
proprie allegazioni di fatto e di diritto. Chiusa l’istruttoria, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale indetto per l’8 febbraio 1997, limitandosi a
produrre memoriali conclusivi in cui hanno confermato le loro richieste.
D. Statuendo l’11
giugno 1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha fissato in fr. 700.–
mensili oltre l’assegno familiare il contributo alimentare dovuto dal padre dal
1° giugno al 31 agosto 1997 alla figlia __________, e ha fatto ordine
all’istituto di previdenza professionale dei dipendenti del __________ di __________
di trasferire l’importo di fr. 13’000.– dal conto di previdenza di __________ a
quello di __________. La tassa di giustizia di fr. 2’500.– e le spese sono
state poste per un quarto a carico di __________ __________ e per il resto a
carico del convenuto, tenuto a rifondere all’attrice fr. 1’700.– a titolo di
ripetibili ridotte.
E. __________ è
insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 25 giugno 1997 nel
quale chiede, in riforma del giudizio pretorile, una rendita di indigenza di fr.
410.– mensili e il versamento di un terzo del capitale previdenziale del
marito. Nelle sue osservazioni del 19 settembre 1997 il convenuto propone di respingere
il gravame e con appello adesivo chiede l’annullamento del trasferimento della
quota del suo capitale di libero passaggio. __________ non ha presentato
osservazioni all’appello adesivo.
Considerando
in diritto : I. Sull’appello principale
-
Lo scioglimento
del matrimonio pronunciato dal Pretore a norma dell’art. 142 cpv. 1 CC non è
litigioso ed è passato in giudicato. Contestate sono le conseguenze accessorie
del divorzio. Il Pretore ha negato all’attrice una rendita di indigenza (art.
152 CC), ritenendo che essa ha un’attività lucrativa sicura e ben retribuita e
che quindi può sopperire autonomamente al suo fabbisogno, anche maggiorato del
20%, con il reddito di fr. 2’961.– mensili, pari a un’occupazione al 70-80%.
Egli ha soggiunto che l’indigenza è invece presumibile dopo il pensionamento,
poiché l’attrice non può costituirsi una previdenza professionale sufficiente e
ha così disposto il trasferimento del capitale di fr. 13’000.– dal conto
previdenziale del marito a quello della moglie, in modo da migliorarne la
situazione dopo il pensionamento.
-
Giusta l’art.
152 CC se in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave
ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a
fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni
economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge
beneficiario aveva durante il matrimonio, bensì il semplice fabbisogno minimo,
che consiste di regola nel 120% del minimo esistenziale del diritto esecutivo
(DTF 121 III 49; HINDERLING/STECK, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 298 segg.; DESCHENAUX/TERCIER/WERRO,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, n. 760). L’ammontare della pensione
mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità, e non solo di diritto
(HINDERLING/STECK,
op. cit., pag. 314 segg.).
-
L’appellante
chiede una rendita di indigenza di durata illimitata di fr. 410.– mensili,
sostenendo anzitutto che il Pretore avrebbe calcolato erroneamente il suo
fabbisogno, considerando per le spese di locazione solo fr. 900.– invece di fr.
1’074.–. Il primo giudice ha stimato l’onere di alloggio per entrambi i coniugi
in fr. 900.– mensili, pari al costo presumibile di un appartamento di 2½
locali, idoneo per una persona sola. L’appellante ribadisce che il costo
dell’appartamento di 4½ locali in cui essa abita con i figli __________ (21
anni) e __________ (19 anni) ammonta in realtà a fr. 1’074.– mensili e che non
sarebbe opportuno cambiare alloggio, visto l’incerto futuro professionale della
figlia minore. La censura è infondata. Ai fini del calcolo di un’eventuale
rendita di indigenza, nel fabbisogno di ogni coniuge deve essere inserito
l’onere di alloggio presumibile per una persona sola (SPYCHER, Unter-haltungsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden,
Berna 1996, pag. 156). L’appellante non può quindi pretendere di vedere
inserito nel suo fabbisogno anche la parte di spese locative che concerne i due
figli maggiorenni. Un trasloco non appariva invero opportuno durante gli esami
di apprendistato della figlia, ma nel contributo alimentare riconosciuto a
quest’ultima era compreso anche l’onere per l’alloggio (decre-to cautelare del
4 gennaio 1996: fr. 277.– mensili), che non può quindi essere considerato nel
fabbisogno della madre. L’appel-lante non può di conseguenza vedersi riconoscere
un onere di alloggio superiore a quello ammesso per il marito. Essa dovrà, se
desidera rimanere in un appartamento di 4½ locali, troppo grande per una
persona sola, chiedere ai figli con cui convive un’adeguata partecipazione alle
spese di alloggio.
Il fabbisogno
dell’appellante ai fini del calcolo per l’eventuale rendita di indigenza è in
ultima analisi di fr. 2’521.20 (minimo di base del diritto esecutivo fr.
1’025.– + locazione fr. 900.– + premio di cassa malati fr. 352.70 + premio
assicurazione RC fr. 43.50 + imposte fr. 200.–). Aggiungendo il supplemento del
20% al minimo esistenziale previsto dal diritto esecutivo (fr. 2’321.20,
contrariamente a quanto ammesso dal Pretore), il fabbisogno determinante è di
fr. 2’985.45, solo lievemente superiore al reddito netto mensile di fr. 2’961.–
percepito per un’attività lucrativa al 70-80%.
- L’appellante
contesta che la sua attività lucrativa possa essere definita sicura e ben
retribuita e che possa essere svolta a tempo pieno, come ritenuto dal Pretore.
Essa ribadisce la necessità di una rendita d’indigenza mensile di fr. 410.–,
senza limiti nel tempo, poiché il suo futuro professionale sarebbe poco roseo.
Il lavoro di __________ addetta alle __________ non potrebbe infatti essere
svolto fino al pensionamento, tanto meno al 100%, trattandosi di un’attività
fisica.
La censura non può
essere condivisa. L’appellante ha 49 anni e dal febbraio 1995 svolge l’attività
di __________ delle __________ al 70-80% per il __________ di __________. Agli
atti non risulta alcun certificato medico che attesti un’incapacità lavorativa
o uno stato fisico o psichico suscettibile di impedire all’attrice, a media o a
lunga scadenza, lo svolgimento della sua attività lucrativa fino al
pensionamento. Le vaghe affermazioni contenute al riguardo nel gravame non sono
sufficienti per contrastare le valutazioni del primo giudice. L’attrice
sostiene altresì che il suo posto di lavoro sarebbe instabile, vista la grave
situazione finanziaria degli enti pubblici e l’eventualità che in futuro il servizio
di pulizia sia ceduto a ditte private, mettendo in pericolo il suo posto di
lavoro. Tali argomentazioni, fondate su mere supposizioni, non hanno trovato
alcun riscontro oggettivo negli atti e nell’istruttoria. A giusta ragione
pertanto il Pretore, constatato che l’attrice si era reinserita
professionalmente dal 1° febbraio 1995 e conseguiva un reddito tale da renderla
economicamente indipendente (DTF 121 III 201; ZBJV 133/1997 pag. 531), tanto
più se avesse lavorato con un grado d’occupazione del 100% invece che del
70-80% attuale, le ha negato una rendita di indigenza. L’appello deve quindi
essere respinto su questo punto.
- Il Pretore ha
ritenuto che l’attrice si troverà in una situazione di indigenza al momento del
pensionamento, per la sua ridotta posizione previdenziale, e ha quindi fatto
ordine all’istituzione previdenziale cui è affiliato il marito di trasferire,
in applicazione dell’art. 22 LFLP, fr. 13’000.– al conto previdenziale della
moglie. Quest’ultima rimprovera al Pretore di aver fatto prova di eccessiva
prudenza nel calcolare l’importo a lei spettante e rivendica il trasferimento
in suo favore di un terzo del capitale di vecchiaia del marito. L’appellato
osserva che il gravame dove essere dichiarato irricevibile su questo punto,
poiché l’appellante non avrebbe indicato nelle sue domande di giudizio
l’importo preteso. A torto. È vero che nelle domande di giudizio l’appellante
si è limitata a chiedere un terzo della prestazione di libera uscita del
convenuto, senza cifrare l’importo. Essa ha tuttavia precisato, nelle
motivazioni del gravame, che la prestazione di libero passaggio di cui essa
chiede un terzo ammonta a fr. 65’124.10 (appello, pag. 4 in alto). Tanto basta
per circoscrivere in modo chiaro i limiti del ricorso (Rep. 1926 309, 1981 335,
1985 338; Anastasi, Il sistema
dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981,
pag. 135). Il gravame, contrariamente all’opinione dell’appellato, è pertanto
ricevibile e può essere esaminato nel merito.
a) Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP, entrato in vigore il 1° gennaio 1995 (RS 831.42), il
tribunale può decidere in merito alle prestazioni di uscita acquisite dal
coniuge durante il matrimonio trasferendole all’istituto di previdenza
dell’altro coniuge e computandole sulle prestazioni di divorzio destinate a
garantire la previdenza. Con tale norma, applicabile a tutti i divorzi
pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli,
Frei-zügigkeitsgesetz: die Folgen für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer
5/94 pag. 36) non si è inteso creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo)
né individuare nuovi beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del regime
dei beni (DTF 123 III 289), poiché l’indennizzo postulato al momento del
divorzio da un coniuge nei confronti dell’altro in seguito alla perdita di
aspettative pensionistiche rientra nel quadro di applicazione degli art. 151 e
152 CC (DTF 116 II 101). Con l’art. 22 LFLP è offerta al coniuge più debole –
di regola la moglie – una nuova modalità per regolare il credito (DTF 121 III
297), permettendogli di trovare un’effettiva compensazione per la perdita, a
seguito del divorzio, delle sue aspettative previdenziali e di costruire una
previdenza pensionistica adeguata (GUGLIELMONI/TREZZINI in: Rep. 1994 pag. 157; TRIGO-TRINDADE
in: SJ 117 [1995] pag. 440 segg., JACQUEMOUD-ROSSARI in: SJ 117 [1995] pag. 485). Se non che,
l’art. 22 LFLP autorizza la cessione di una quota dell’ avere accumulato nel
“secondo pilastro” durante il matrimonio senza fornire alcun criterio di
calcolo per la sua determinazione, lasciata al libero apprezzamento del giudice
(TRIGO-TRINDADE,
op. cit., p. 451). Valutando l’importo da accreditare, il giudice dispone di un
ampio potere di apprezzamento e decide ponderando adeguatamente tutte le circostanze
concrete (REUSSER, Die Vorsorge für die
geschiedene Ehefrau unter besonderer Berücksichtigung von art. 22 des neuen
Freizügigkeitsgesetzes, in: AJP 12/94, pag. 1514), basandosi su elementi quali
la durata del matrimonio o della vita comune, la capacità di ogni coniuge di
costituirsi da solo una previdenza propria dopo il divorzio e l’età del
creditore rispetto all’età di pensionamento (più lo scarto è grande, più il
coniuge avrà tempo per costituirsi una previdenza propria: TRIGO-TRINDADE,
op. cit., pag. 466).
b) Nella
fattispecie il Pretore ha fissato l’importo da trasferire al conto dell’attrice
in fr. 13’000.–, pari a circa un quinto delle prestazioni d’uscita accumulate
dal marito fino al 15 marzo 1995 (fr. 65’124.10: doc. III richiamato). In
concreto i coniugi sono stati sposati dal 1975 al 1997 e la convivenza è durata
fino al maggio 1994. L’attrice ha 49 anni, ha iniziato un’attività lucrativa
nel febbraio 1995 (doc. H) e il 29 marzo 1995 la sua prestazione di libero
passaggio ammontava a fr. 500.– (doc. III richiamato: dichiarazione
dell’istituto di previdenza). Essa potrà lavorare ancora 14 anni prima del pensionamento
AVS (che avverrà all’età di 64 anni) e in tale periodo potrà, lavorando a tempo
pieno, accumulare risparmi con i quali riscattare una parte degli anni
previdenziali mancanti. Come rilevato a giusta ragione dal Pretore,
l’istruttoria non offre molti elementi per valutare l’entità delle lacune
pensionistiche che l’attrice adduce per pretendere parte della prestazione di
libero passaggio del convenuto.
Ora,
nel diritto ticinese le pretese relative alle pensioni alimentari e ai rapporti
patrimoniali in genere sono lasciati alla libera disponibilità delle parti e il
giudice non interviene se non nei limiti delle richieste da esse formulate (DTF
del 14 luglio 1997 nella causa D. contro D., consid. 3; Rep. 1987 pag. 195, SJ
118 [1996] pag. 451 consid. 2a). Incombeva pertanto all’attrice fornire al
giudice gli elementi decisivi per il calcolo della prestazione di libero
passaggio e indicare i relativi mezzi di prova (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., pag. 489). L’importo delle
rispettive prestazioni di libero passaggio al momento del divorzio non è determinante,
vista la totale mancanza di dati sulla prestazione di libero passaggio del
marito al momento del matrimonio e sulle lacune previdenziali della stessa
attrice (RDAT II-1996 n. 61 pag. 200 consid. 7). Il primo giudice ha preso in
considerazione la giovane età del marito al momento del matrimonio (23 anni),
che lasciava presagire secondo l’esperienza generale della vita un capitale
minimo di libera uscita a quel momento, la durata dell’unione (22 anni) e la
possibilità per l’attrice di formarsi un certo capitale di previdenza prima del
pensionamento, dopo un’assenza ventennale dal mondo del lavoro. Ponderando
questi elementi, il Pretore ha deciso secondo equità e ha stabilito in fr.
13’000.– la quota di prestazione di libera uscita del marito da trasferire al
conto previdenziale della moglie. Tale valutazione rientra nel libero apprezzamento
di cui dispone il giudice nell’ambito dell’art. 22 LFLP (TRIGO-TRINDADE,
op. cit., pag. 451). Nel caso concreto l’appellante non ha dimostrato che
nell’esito il risultato cui è giunto il Pretore sarebbe iniquo e non vi sono
motivi oggettivi per scostarsene. L’appello, infondato in ogni suo punto, deve
quindi essere respinto.
II. Sull’appello
adesivo
- L’appellante adesivo
ritiene che il giudice non potrebbe trasferire parte della sua prestazione di
libero passaggio sulla base dell’art. 22 LFLP. Tale norma sarebbe infatti solo
potestativa, sottoposta al consenso del titolare del credito di libero passaggio,
che in concreto vi si oppone. La tesi è infondata e si àncora a
un’interpretazione della legge in netto contrasto con la dottrina e la
giurisprudenza. L’art. 22 LFLP lascia al giudice la facoltà di decidere se
trasferire parte del capitale di previdenza (FLÜTSCH,
SJZ 93 [1997], pag. 1; Reusser,
op. cit., pag. 1514 in mezzo) o erogare una rendita mensile. Se il giudice
ritiene di indennizzare le lacune previdenziali della moglie con il
trasferimento della prestazione d’uscita, il consenso dell’assicurato non è
necessario (DTF 121 III 300 consid. 4b).
L’appellante adesivo
adduce inoltre che l’indigenza dell’attrice non può essere ammessa nemmeno dopo
il suo pensionamento, poiché essa avrebbe dovuto chiedere una rendita
d’indigenza capitalizzata, da corrispondere dopo il pensionamento a carico del
marito personalmente, senza poter pretendere di intaccare il credito di libero
passaggio. L’appellante equivoca sui termini. Il Pretore ha accertato che oggi
l’attrice non si trova in una situazione d’indigenza, avendo un reddito da
attività lucrativa che le consente di sopperire alle sue necessità. Egli ha
spiegato chiaramente però che al momento del pensionamento essa sarà da
considerare indigente, per la mancanza di contributi previdenziali al secondo
pilastro durante i vent’anni in cui essa si è dedicata all’economia domestica e
alla cura dei figli. Accertata un’indigenza dell’attrice dopo il pensionamento,
il Pretore doveva valutare se attribuirle una rendita di durata illimitata a
norma dell’art. 152 CC da quella data o se trasferire una parte della
prestazione di libero passaggio del marito (DTF 121 III 300 consid. 4b). Egli
ha deciso di trasferire una parte della prestazione di libero passaggio per
tenere equamente conto della lunga durata del matrimonio e dell’impossibilità
per l’attrice di reintegrare completamente i numerosi anni di contributi
mancanti nonostante il buon reddito e i 14 anni di prevedibile attività prima
del pensionamento. Viste le oggettive difficoltà di formulare previsioni
attendibili sui rispettivi redditi e fabbisogni a così lunga scadenza
(l’attrice avrà 64 anni nel 2013), il Pretore ha rinunciato all’erogazione di
una rendita e ha ordinato il trasferimento di una parte della prestazione di
libero passaggio del marito. L’appellante adesivo non nega che la moglie
durante il matrimonio si è dedicata solo alla cura dei figli e dell’economia
domestica, ma afferma che in caso di difficoltà essa potrebbe sempre contare
sull’aiuto dei figli. L’argomentazione è ai limiti del pretesto, già per il
fatto che l’art. 152 CC mette a carico del coniuge, prima che dei figli, la
solidarietà nei confronti del coniuge che diviene indigente dopo il divorzio.
L’appellante adesivo non sostiene che la decisione del Pretore sarebbe iniqua
nel suo risultato, né tanto meno lo dimostra. Tenuto conto del criterio
d’equità insito nell’applicazione dell’art. 152 CC (consid. 2) e dell’art. 22
LFLP la valutazione del primo giudice di conseguenza resiste alla critica (Trigo-Trindade, op. cit., pag. 465).
- A detta
dell’appellante adesivo gli oneri processuali di prima sede, che il Pretore ha
suddiviso in ragione di un quarto all’attrice e di tre quarti al convenuto,
dovrebbero essere suddivisi in ragione di metà ciascuno, tenuto conto della
reciproca soccombenza. Nella determinazione degli oneri processuali ‑ e
della loro ripartizione fra le parti ‑ il Pretore dispone di ampia
latitudine e la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del
potere di apprezzamento (I CCA sentenza del 1.2.1992 nella causa A. c. I.,
consid. 3 e del 18.4.1995 nella causa GMS c. T. e b., consid. 8). Chi chiede
una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili non può limitarsi a
contrapporre la propria opinione a quella del Pretore, ma deve spiegare perché
quest’ultimo sarebbe caduto in un eccesso o in un abuso della sua latitudine di
valutazione. L’appellante adesivo si è limitato a sostenere che la ripartizione
adottata dal Pretore non corrispondeva all’effettiva soccombenza delle parti,
che a suo avviso era di metà ciascuno. Così facendo egli non ha dimostrato per
quali motivi la ripartizione operata dal Pretore sarebbe arbitraria e
l’appello, insufficientemente motivato su questo punto, deve pertanto essere
dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Entrambi
gli appellanti risultano integralmente soccombenti nei rispettivi gravami e ne
devono quindi sopportare i costi. L’appellante principale dovrà rifondere al
convenuto un’adeguata indennità per le ripetibili di questa sede. Non si giustifica
di attribuire ripetibili all’appellata adesiva, che non ha presentato
osservazioni al gravame adesivo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia : 1. L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
dell’appello, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 1’250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1’300.–
sono
posti a carico di __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 1’000.–
per ripetibili d’appello.
-
Nella misura in
cui è ricevibile l’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri
dell’appello adesivo, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
a carico dell’appellante.
- Intimazione a:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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