AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.105
Data decisione, Autorità:
18.07.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00105
Lugano
18 luglio 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire sull’istanza di interpretazione 17 giugno 1997 presentata da
-__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
relativa
alla sentenza emessa da questa Camera il 20 maggio 1997
(..__________) nella causa di divorzio che l’ha opposto a
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di interpretazione
presentata da __________ -__________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 20
maggio 1997 la I Camera civile di appello ha obbligato __________ -__________
__________, in parziale riforma della decisione emessa il 6 maggio 1996 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, a versare alla moglie
__________ una pensione alimentare di fr. 705.– mensili sulla base dell’art.
152 CC;
che il 17 giugno 1997
__________ __________ __________ ha presentato alla Camera un’istanza di
interpretazione in cui fa valere un errore di calcolo, essendo stato fissato il
fabbisogno minimo della moglie in fr. 2’700.– dal 1° giugno 1997 (sentenza,
pag. 10 consid. 8a in fondo), mentre tale fabbisogno ammonterebbe a fr.
2’530.–, di modo che la pensione alimentare sarebbe di fr. 535.– mensili;
che __________ __________
non ha formulato osservazioni;
considerando
in diritto: che a norma dell’art. 339
cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali
nella redazione o di semplice errori di calcolo, anche nei dispositivi, va
richiesta in via di interpretazione;
che l’istanza di
__________ -__________ __________ riguarda un asserito errore di calcolo
relativo al fabbisogno minimo della moglie;
che tuttavia,
contrariamente all’opinione dell’istante, la locazione di fr. 850.– mensili non
deve essere aggiunta al fabbisogno della moglie fino al 31 maggio 1997, maggiorato
del 20% (fr. 1’680.–);
che
infatti il fabbisogno minimo calcolato dal Pretore, non contestato, aumentato
della locazione di fr. 850.– e del supplemento del 20%, ammonta a fr. 2’700.–
(fr. 1’400.– + fr. 850.– + fr. 450.–), onde l’inconsistenza del preteso errore;
che, invero, un errore di
calcolo si ravvisa in merito alla possibilità per l’istante di far fronte al
contributo (sentenza, consid. 9), poiché allo stesso rimane un’eccedenza di fr.
1’320.– (e non di fr. 1’490.–), ciò che tuttavia non ha alcuna incidenza
sull’esito dell’appello;
che l’istanza di
interpretazione presentata da __________ -__________ __________ risulta quindi
infondata;
che per quanto concerne
gli oneri dell’attuale giudizio appare equo – viste le circostanze del caso –
esentare l’istante da tasse e spese, ancorché risulti soccombente, mentre non
si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, che ha rinunciato a formulare
osservazioni;
per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza di interpretazione è
respinta.
-
Non si riscuotono
tasse e spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster