AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.100
Data decisione, Autorità:
30.10.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00100
Lugano
30 ottobre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 22 novembre 1994 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 6 giungo 1997
presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 20
maggio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1940) e __________ __________ (1946) si sono sposati a __________ il
__________ 1973. Dal matrimonio sono nati __________ (1973) e __________
(1978). Il marito è __________ della __________ __________ __________ con sede
a __________, di cui è __________, ed è attivo anche per la ditta __________
__________ di __________, di cui è pure __________; la moglie lavora a metà
tempo per la ditta __________ ____________________ di __________. I coniugi vivono
separati dal 1991, quando il marito si è trasferito a __________, mentre la
moglie ha continuato ad abitare la villa coniugale di __________ insieme con i
figli. Il 7 settembre 1994 __________ __________ ha chiesto al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud il tentativo di conciliazione, che è decaduto
infruttuoso il 30 settembre successivo.
B. Il 22 novembre 1994
__________ __________ ha sollecitato in via provvisionale l’assegnazione
dell’abitazione coniugale, l’affida-mento del figlio __________, un contributo
alimentare mensile di fr. 9’500.– per sé e uno di fr. 1’630.– per il figlio sin
dall’anno precedente l’introduzione dell’istanza, l’addebito al marito di ogni
spesa relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria, come pure agli oneri
ipotecari e agli ammortamenti degli immobili posti a __________ e __________.
Con decreto emanato senza contraddittorio il 24 novembre 1994 il Pretore ha assegnato
l’abitazione coniugale alle moglie, cui ha affidato il figlio __________, ha
condannato __________ __________ a versare un contributo mensile di fr. 6’000.–
per la moglie e il figlio, obbligandolo anche a assumere ogni spesa relativa
alla manutenzione ordinaria e straordinaria, agli oneri ipotecari e
all’ammortamento dei citati stabili.
C. Il 29 novembre 1994
__________ __________ ha postulato la revoca del decreto predetto. Alla
discussione del 9 febbraio 1995 __________ __________ ha riaffermato la propria
istanza; il marito non si è opposto all’assegnazione dell’abitazione coniugale
né all’affida-mento del figlio __________ alla moglie, ma ha offerto un
contributo alimentare limitato a fr. 3’500.– mensili complessivi e ha instato
per una diversa ripartizione delle spese relative agli immobili.
Processualmente l’istante ha chiesto l’assunzione di 15 testi, l’edizione da
istituti bancari, da società, da pubblici uffici e dal marito di varia
documentazione, oltre all’allestimento di una perizia sul reddito del coniuge.
Statuendo il 14 febbraio 1995 senza contraddittorio, il Pretore ha ridotto il
contributo per moglie e figlio a fr. 5’006.– mensili complessivi. Con ordinanza
del 6 novembre 1995 egli ha poi ammesso alcune prove, spiegando per quali
motivi ne respingeva altre. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato
alla discussione finale, rimettendosi al contenuto delle rispettive comparse
scritte. Nel proprio memoriale __________ __________ ha confermato le sue
domande di giudizio, mentre il marito, nel proprio allegato, ha proposto un
contributo mensile di fr. 2’515.– per moglie e figlio.
D. Con decreto cautelare
del 20 maggio 1997 il Pretore ha attribuito l’abitazione coniugale alla moglie,
ha imposto al marito un contributo alimentare mensile di fr. 3’019.–
complessivi per la moglie e il figlio dal 1° novembre 1993, ha posto a carico
dello stesso le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli oneri ipotecari
e l’ammortamento degli immobili di __________ e __________, lasciando a carico
del coniuge che occupa l’immobile le spese di riscaldamento, di elettricità e
di acqua. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2’200.–, sono state poste
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il decreto
appena citato __________ __________ è insorta con un appello del 6 giugno 1997
in cui chiede di riformare l’ordinanza del 6 novembre 1996 nel senso di
assumere tutte le prove da lei offerte e di annullare il decreto impugnato; in
subordine essa conclude per un aumento del contributo alimentare a fr. 6’000.–
mensili per sé e a fr. 1’065.– mensili per il figlio __________ con assunzione
da parte del marito di tutte le spese relative agli immobili; e in via ancora
più subordinata essa postula l’aumento del contributo alimentare a fr. 6’031.50
mensili per sé, invariate le altre domande. __________ __________ non ha
presentato osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, ritenuto che
altri introiti non erano stati resi verosimili, ha accertato il reddito del
marito in fr. 15’601.– e il guadagno della moglie in fr. 1’650.– mensili. Il
fabbisogno minimo del marito è stato calcolato in fr. 12’453.– mensili, quello
della moglie in fr. 2’405.– mensili. Di conseguenza egli ha posto a carico del
convenuto un contributo mensile per la moglie di fr. 1’193.– dal 1° novembre
1993, mentre al figlio __________, ancorché divenuto maggiorenne, egli ha
riconosciuto un contributo alimentare di fr. 1065.– mensili.
-
Nella misura in cui
l’appellante chiede di riformare l’ordinanza sulle prove del 6 novembre 1995,
inimpugnabile (art. 95 cpv. 1 CPC), l’appello è irricevibile. Tutt’al più
l’art. 309 cpv. 2 lett. g CPC concede la facoltà di chiedere l’assunzione delle
prove rifiutate dal Pretore, ma l’appellante nemmeno postula ciò, limitandosi a
chiedere l’annullamento del decreto e l’assunzione da parte del Pretore delle
prove respinte. Nella misura in cui il Pretore ha rifiutato l’edizione di
documenti, il decreto è invece appellabile (art. 213bis CPC), ma in
concreto il ricorso è manifestamente tardivo e come tale, una volta ancora,
irricevibile.
-
L’appellante
contesta il metodo di calcolo adottato dal Pretore per determinare il
contributo alimentare a lei dovuto, che non terrebbe conto del tenore di vita
avuto dai coniugi e del fatto che dalla separazione di fatto al mese di
settembre 1994 il marito le ha sempre versato l’importo di fr. 6’000.– mensili.
Essa ritiene pertanto che il marito non ha dimostrato una riduzione del reddito,
di modo che essa poteva legittimamente attendersi di continuare a ricevere un
contributo alimentare di almeno fr. 6’000.–.
-
L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Al coniuge debitore del contributo deve ad ogni modo essere garantito
almeno il minimo previsto dal diritto esecutivo, l’eventuale ammanco rimanendo
a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il
proprio fabbisogno (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301). Quanto al fabbisogno
minimo, esso è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto
esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della
famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
-
In linea di
principio la cessazione della vita in comune non preclude a un coniuge il
diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo
permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 30 consid. 6). In caso di
situazione economica molto favorevole il metodo di calcolo fondato sul riparto
delle eccedenze (art. 145 cpv. 2 CC) può nondimeno rivelarsi inadeguato (Honsell/Vogt/Geiser in: Schweizerisches
Zivilgesetzbuch I, n. 18 ad art. 145), segnatamente ove conduca a una
tesaurizzazione del contributo alimentare o a una divisione anticipata dei beni
coniugali (DTF 115 II 424, 114 II 32). Per il resto, si giustifica di derogare
alla divisione dell’eccedenza in parti uguali solo se è reso verosimile che i
coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei redditi al
mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). Per scostarsi dal riparto
a metà occorrerebbe quindi nella fattispecie che il contributo spettante alla
moglie comportasse una ridistribuzione del patrimonio già durante la causa di
stato, ovvero che durante il processo la moglie fruisse di un tenore di vita
superiore a quello di cui godeva durante la comunione domestica. Ciò non
tuttavia è il caso concreto, né l’appellante lo pretende. L’istante medesima ha
ammesso anzi che il contributo da versare in via supercautelare era
“finalizzato semplicemente a far sì che essa sia posta nelle condizioni di
poter sopravvivere e condurre una vita senza particolare pretese” (istanza,
pag. 5 ad 5), mentre per la determinazione del contributo da versare in via
cautelare essa si è riferita semplicemente al metodo della ripartizione delle
eccedenze (istanza, pag. 12 e segg. ad 7). Non vi sono dunque ragioni per
scostarsi dal metodo previsto dal diritto federale, tanto meno per il solo
motivo che l’appellante ottenga un contributo inferiore a quello richiesto.
Ci si potrebbe chiedere
invero se l’importo di fr. 6’000.– versato dal marito non possa essere
considerato alla stregua di una somma messa a libera disposizione della moglie
nel senso dell’art. 164 CC, sicché il giudice debba tenerne conto nella determinazione
del contributo alimentare giusta l’art. 145 cpv. 2 CC (DTF 114 II 306 consid.
4a con rinvii). La risposta è negativa. In primo luogo perché l’importo di fr.
6’000.– mensili comprendeva anche il contributo alimentare per i figli, tant’è
che con decreto supercautelare del 14 febbraio 1995 il Pretore ha dedotto
dall’importo di fr. 6’000.– la quota del contributo destinata al figlio
__________, diventato nel frattempo maggiorenne. In secondo luogo perché,
l’eccedenza dovendo essere suddivisa in ragione di metà ciascuno, entrambi i
coniugi dispongono di un importo equivalente, di modo che non vi è spazio per
un’ulteriore pretesa fondata sull’art. 164 CC (DTF 114 II 306 consid. 4a).
-
L’appellante
contesta la retroattività ordinata dal Pretore con riferimento al contributo
alimentare litigioso, facendo valere che, decorrendo il contributo dal 1°
novembre 1993, essa dovrebbe rifondere al marito la quota di contributo già
versata dal marito sia volontariamente sia sulla base del decreto
supercautelare del 24 novembre 1994. Ora, l’obbligo di versare contributi alimentari
in via provvisionale può essere imposto anche – su richiesta del coniuge
istante – con effetto retroattivo di un anno, non oltre però il momento in cui
è stata presentata l’istanza per il tentativo di conciliazione, e ciò
quand’anche la richiesta di provvedimenti cautelari sia stata introdotta solo
successivamente (art. 173 cpv. 3 CC applicabile per analogia nell’ambito
dell’art. 145 cpv. 2 CC; DTF 115 II 201; Spühler/Frei-Maurer
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 124 ad art. 145 CC; I CCA,
sentenze del 9 luglio 1997 in re S. e del 1° giugno 1994 in re M.). Nella
fattispecie l’istanza cautelare è stata presentata il 22 novembre 1994 mentre
quella di conciliazione risale al 7 settembre 1994, di modo che la moglie
avrebbe potuto ottenere il contributo solo a partire da quest’ultima data. Non
vi è quindi motivo per far decorrere l’obbligo alimentare dal 1° novembre 1993,
come ha deciso il Pretore, tanto meno se si pensa che il marito neppure
pretende la restituzione di quanto versato prima di tale data. In proposito
perciò l’appello deve essere accolto.
-
L’appellante
sostiene che il marito ha un reddito superiore a quello dichiarato e una
sostanza di almeno fr. 224’400.–. Dal fascicolo processuale si evince in
effetti che nel 1994 il marito ha conseguito un reddito di fr. 15’601.–
mensili, mentre dalle dichiarazioni fiscali degli anni precedenti risultano
guadagni inferiori (doc. 5). Agli atti non vi sono elementi tuttavia che
permettono di accertare – o quanto meno di ritenere verosimili – guadagni del
marito superiori a quelli dichiarati. L’unica fonte di reddito risulta in
definitiva quella versata da __________ __________, già comprensiva di quanto
il convenuto percepisce dalla ditta __________ __________ (deposizione
__________o). Certo, per tre anni il convenuto ha versato alla moglie fr.
6’000.– mensili, ma ciò non basta per ritenere che egli sia tuttora in grado di
far fronte a un impegno del genere, né il fatto che con decreto emesso inaudita
parte il Pretore abbia fissato un contributo di fr. 6’000.– legittima la moglie
a rivendicare un simile importo anche dopo l’istruttoria. Anzi, a un esame
meramente sommario come quello che governa l’emanazione di misure provvisionali
(DTF 118 II 377 consid. 3; Rep. 1991 pag. 412 consid. 1) i motivi addotti dal
convenuto per giustificare l’importo allora versato appaiono tutt’altro che inattendibili.
Dal fascicolo processuale
risulta invero che dal 1991 il convenuto ha ceduto la sua collezione di
orchidee per circa fr. 60’000.–, ha alienato 3 kg di oro per fr. 54’500.–, ha
venduto una vettura Porsche per fr. 30’000.–, ha ricuperato fr. 20’000.– da un
prestito da lui elargito, ha ottenuto un aumento del mutuo ipotecario di fr.
15’000.– e ha rinunciato ad ammortamenti ipotecari (doc. 9; interrogatorio
formale del 23 marzo 1995). L’appellante ha accusato il marito di falsa
dichiarazione in giudizio, ma la sua denuncia è sfociata il 23 gennaio 1996 in
un decreto di non luogo a procedere e l’istanza di promozione dell’accusa da
lei presentata il 5 febbraio successivo è stata respinta dalla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale di appello con sentenza del 9 luglio 1996. Che il
marito abbia altre spese oltre quelle riconosciute dal primo giudice è
possibile, ma ciò non basta per concludere, in difetto di elementi concreti,
per l’esistenza di altri introiti. Del resto l’appellante non pretende nemmeno
che il marito abbia mantenuto lo stesso tenore di vita avuto in precedenza,
tant’è che egli vive in un appartamento di 2½ locali (doc. 8). Quanto
all’affermazione che egli sia andato in vacanza con i figli e che possegga una
Mercedes “300”, ciò non è sufficiente per rendere verosimile che i suoi
introiti siano superiori a quelli dichiarati, per altro ragguardevoli.
Né al convenuto può essere
imputato un reddito ipotetico. Nell’ambito delle misure provvisionali emanate
in una causa di stato il giudice può tenere conto di un reddito superiore a
quello che l’obbligato alimentare consegue, se questi può effettivamente
conseguire tale reddito facendo prova di buona volontà (DTF 119 II 314 consid.
4a). Nella fattispecie il convenuto è direttore della __________ __________
__________ almeno dagli anni Ottanta (doc. 4) e non risulta che egli abbia la
possibilità di avere – per avventura – attività lucrative accessorie, di modo
che su questo punto non è sicuramente il caso di scostarsi del reddito
accertato dal Pretore.
- L’appellante chiede
che il suo fabbisogno minimo sia aumentato a fr. 3’647.– mensili per tenere
conto sia dell’onere fiscale (fr. 542.–), sia delle spese di vestiario (fr.
400.–), sia dei costi per il veicolo (fr. 300.–).
a) L’onere
fiscale rientra senza dubbio nel fabbisogno della famiglia, quanto meno nella
misura in cui il reddito e la sostanza colpiti dall’imposta servono per il mantenimento
della famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99). Nel caso in esame
l’autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei
coniugi a norma dell’art. 55 lett. a LT (Rep. 1994 pag. 298), motivo per cui il
Pretore ha inserito l’intero onere fiscale nel fabbisogno del marito (doc. 5;
moltiplicatore comunale 80%). Al momento in cui le partite fiscali saranno
disgiunte con effetto dal tentativo di conciliazione la moglie dovrà
corrispondere nondimeno il proprio arretrato d’imposta. L’istante non ha
indicato in prima sede quale importo inserire a questo titolo. In mancanza di
dati concreti, il giudice valuta sommariamente l’aggravio mensile facendo capo
al suo prudente apprezzamento, non essendo suo compito – tanto meno nel quadro
di un giudizio di verosimiglianza – procedere alla tassazione dei coniugi. La
tassazione intermedia per separazione dei coniugi, in ogni modo, non sempre
conduce a una diminuzione d’imposta, poiché al coniuge affidatario continua ad
essere applicata l’aliquota più favorevole, ma l’altro coniuge si vedrà
applicare l’aliquota di base (art. 35 cpv. 2 LT). Ciò premesso, l’onere fiscale
dell’ appellante può essere sommariamente stimato in fr. 500.– mensili e quello
del marito in fr. 3’800.–. Dandosi uno scarto di rilievo, le parti potranno
chiedere, al momento in cui riceveranno la tassazione intermedia, la modifica
dell’assetto provvisionale sulla scorta dei dati effettivi. Su questo punto il
decreto del Pretore deve quindi essere riformato.
b) La
pretesa relativa all’indennità per vestiario potrebbe fors’anche essere riconosciuta,
in ossequio al principio per cui, dopo la separazione della vita comune, ogni
coniuge ha diritto di mantenere – nella misura del possibile – il tenore di
vita precedente (DTF 114 II 26). Il fatto è che in concreto l’appellante non ha
reso verosimile un dispendio superiore all’importo base del minimo esecutivo,
che già comprende tale posta, né essa lavora – per quanto risulta – in una categoria
al beneficio di un supplemento per spese accresciute di abbigliamento
(personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di commercio). È vero che
il convenuto non ha esplicitamente contestato tale posta, ma ciò non dispensava
l’istante – comunque fosse – dal rendere verosimile l’asserita maggior spesa.
c) Ad
analoga sorte è votata la richiesta di ulteriori fr. 300.– per spese dovute
all’uso dell’automobile. Indipendentemente dal fatto che esse non sono per
nulla rese verosimili, il Pretore ha già riconosciuto alla moglie fr. 300.– per
spese di trasferta, senza per altro che essa le avesse rivendicate (istanza,
pag. 10). Non vi sono dunque ragioni per ammettere un maggior onere.
-
L’appellante rivendica
infine l’inserimento nel suo fabbisogno di un supplemento del 20% sul minimo
esistenziale del diritto esecutivo. Secondo giurisprudenza, quando le
condizioni economiche della famiglia lo consentono, è possibile aumentare – per
entrambi i coniugi – il minimo esistenziale del diritto esecutivo di un 20%
(DTF 115 II 425 consid. 2), in modo da lasciare loro un certo margine per spese
individuali. Il fabbisogno minimo del diritto civile, in effetti, non si
identifica necessariamente con il minimo esistenziale del diritto esecutivo
(DTF 114 II 394 consid. 4b). Il minimo esistenziale del diritto esecutivo può
tuttavia essere maggiorato solo se le entrate dei coniugi sono sufficienti (DTF
123 III 4 consid. 3b/bb). Inoltre la maggiorazione va applicata, in ossequio
alla parità di trattamento, a entrambi i coniugi. Nel caso in esame le
disponibilità della famiglia non consentono di allargare del 20% i fabbisogni
di entrambe le parti. La richiesta dell’appellante è destinata perciò
all’insuccesso.
-
L’appellante sostiene
che dal fabbisogno del marito devono essere stralciate le spese di
trasferimento in automobile, di fr. 500.–, poiché egli abita e lavora a
__________. A prescindere dal fatto però che l’istante ha espressamente riconosciuto
tali costi (istanza, pag. 10), dagli atti risulta che la sede della __________
__________ __________ è a __________, in via __________ __________ (doc. 4), di
modo che l’importo inserito dal primo giudice nel fabbisogno del marito appare
del tutto adeguato.
-
Adduce l’appellante
che il fabbisogno del marito deve essere ridotto per tenere conto della sua
convivenza con un’altra donna. Dal fascicolo processuale non risulta tuttavia
che il convenuto abbia ammesso di abitare con un’altra donna. Anzi, egli ha dichiarato
di vivere a __________ da solo (risposta scritta, pag. 3), né la pretesa convivenza
risulta suffragata da altri elementi agli atti. Una riduzione del fabbisogno
del marito non entra perciò in linea di conto. Che poi nella causa di merito il
convenuto neghi la causalità di una sua relazione extraconiugale per la disunione
ancora non significa che egli viva stabilmente con un’altra donna, sicché si
giustifichi di far partecipare quest’ultima alle spese correnti dell’economia
domestica. Al riguardo l’appello è, una volta ancora, destituito di
consistenza.
-
In ultima analisi il
quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito
del marito fr. 15’601.— mensili
reddito
della moglie fr.
1’645.— mensili
fr.
17’246.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 12’095.— mensili
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2’905.— mensili
fr.
15’000.— mensili
eccedenza fr.
2’246.— mensili
contributo
per la moglie:
fabbisogno
minimo fr. 2’905.— mensili
metà eccedenza fr.
1’123.— mensili
./.
reddito proprio fr.
1’645.— mensili
fr.
2’383.— mensili.
L’appello deve essere
accolto entro questi limiti.
- Gli oneri processuali
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene
causa vinta sulla decorrenza del contributo alimentare e solo parzialmente sul
contributo stesso. Si giustifica pertanto di porre a carico dell’appellante tre
quarti delle spese. Al convenuto, che non ha presentato osservazioni, non si
assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ verserà a __________ __________, mensilmente
e in via anticipata entro il 5° giorno di ogni mese, l’importo di fr. 3’448.– a
titolo di contributo alimentare per sé e per il figlio __________, inclusi gli
assegni familiari, dal 7 settembre 1994.
Per
il resto, compresi i dispositivi n. 2.1, 2.2 e 2.3, il decreto impugnato è
confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 850.–
b) spese fr.
50.–
fr.
900.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico per tre quarti e per il
resto a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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