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Numero d'incarto:
11.1996.96
Data decisione, Autorità:
01.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00096
Lugano,
- luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente
per statuire nella procedura n. / (pubblicazione di testamento
e rilascio di certificato di esecutore testamentario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 4 agosto 1994 dall’
__________.
__________ __________,
in
rappresentanza della successione fu __________ __________ (1897–1994),
cittadina italiana già domiciliata a __________ e deceduta a __________,
cui
si sono opposti gli eredi
__________, __________,
__________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
e
ora sulla domanda di revisione
presentata l’11 giugno 1996 dall’istante con riferimento alla sentenza emessa
il 31 maggio 1996 da questa Camera (..__________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta la domanda di
revisione;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che il notaio __________ __________ ha pubblicato il
28 settembre 1994 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento
pubblico del 3 dicembre 1989 in cui __________ __________i, cittadina italiana
deceduta a __________ il __________ 1994, lo designava suo esecutore
testamentario per la sostanza lasciata in Svizzera;
che, su richiesta del notaio, il Pretore ha emanato il
3 ottobre 1994 un certificato in cui dichiarava lo stesso __________ __________
esecutore testamentario di __________ __________ “limitatamente ai beni relitti
in Svizzera”;
che l’11 dicembre 1995 __________ __________,
__________ __________ e __________ __________, eredi legittimi di __________
__________, hanno postulato la revoca del certificato di esecutore
testamentario per incompetenza territoriale del giudice svizzero;
che con decisione del 18 dicembre 1995 il Pretore ha
accolto la richiesta e, annullato il certificato del 3 ottobre 1994
(dispositivo n. 1), ha “revocato con effetto immediato ogni potere
conferito all’ esecutore testamentario” (dispositivo n. 2), senza prelevare
spese né attribuire ripetibili (dispositivo n. 3);
che contro tale decisione il notaio __________
__________ è insorto con un appello del 28 dicembre 1995 volto a ottenere
l’annullamento della decisione pretorile, il rigetto in ordine – subordinatamente
nel merito – della richiesta introdotta dagli eredi e l’addebito a questi
ultimi delle spese processuali;
che, statuendo il 31 maggio 1996
(____________________________.________), questa Camera ha respinto
l’appello in quanto ricevibile e confermato la decisione del Pretore, ponendo
gli oneri processuali di fr. 400.– a carico dell’ap-pellante, senza
assegnazione di ripetibili;
che l’11 giugno 1996 il notaio __________ __________
ha introdotto a questa Camera una domanda di revisione in cui non censura la
conferma del dispositivo pretorile n. 1 (annullamento del certificato di
esecutore testamentario), ma si duole della conferma – a suo dire priva di
motivazione – dei dispositivi n. 2 (revoca dei poteri conferiti all’ese-cutore)
e n. 3 (rinuncia alla riscossione di spese e all’assegnazione di ripetibili),
chiedendo che la Camera statuisca al proposito;
che nelle loro osservazioni del 20 giugno 1996
__________ __________, __________ __________ e __________ __________ propongono
di dichiarare la domanda di revisione irricevibile, subordinatamente
respingerla in quanto ricevibile, riconfermando nel merito i dispositivi n. 2 e
3 della decisione pretorile;
e
considerando
in
diritto:
che la domanda in oggetto si fonda su un titolo di
revisione previsto dalla legge (art. 340 lett. a CPC: sentenza che non ha
statuito su richieste formulate), onde la sua ricevibilità, la questione di
sapere se essa sia fondata o no essendo questione di merito, non di forma;
che nella misura in cui rimprovera a questa Camera di
non avere debitamente motivato la conferma del dispositivo pretorile n. 3 (ri-nuncia
al prelievo di spese e all’attribuzione di ripetibili), l’interessa-to trascura
manifestamente il considerando 7 della sentenza (pag. 8), in cui questa Camera
ha spiegato a chiare lettere perché la decisione del Pretore resiste alla
critica;
che, pertanto, in relazione alla conferma del
dispositivo pretorile n. 3 la domanda di revisione deve essere respinta,
mentre rimane da esaminare se questa Camera abbia omesso di statuire sul
postulato annullamento del dispositivo n. 2, in cui il Pretore ha “revocato con
effetto immediato ogni potere conferito all’esecutore testamentario designato
con il (...) decreto” del 3 ottobre 1994;
che la risposta al quesito è negativa nella misura in
cui il dispositivo n. 2 è la diretta conseguenza del dispositivo n. 1
(annullamento del certificato di esecutore testamentario), questa Camera avendo
sta-bilito che competente a rilasciare un certificato del genere è – salvo
eventualità estranee al caso concreto – l’autorità preposta all’aper-tura della
successione, non quella del luogo in cui si trovano i beni (sentenza del 31
maggio 1996, consid. 5b);
che tale decisione appare tanto più pertinente se
appena si considera il doc. A allegato alla domanda di revisione, dal quale
risulta che la Pretura circondariale di __________ si è senz’altro ritenuta
competente a rilasciare al notaio __________ __________, il 27 gennaio 1995, un
certificato di esecutore testamentario anche per i beni lasciati da __________
__________ in Svizzera;
che, a ben vedere, questa Camera non si è espressa
invece su un punto subordinato dell’appello, nel quale l’interessato sosteneva che
il Pretore, foss’anche stato incompetente a rilasciare il noto certificato, non
poteva – comunque fosse – destituire l’esecutore testamentario con effetti di
diritto sostanziale (pag. 9);
che invero, revocando “con effetto immediato ogni
potere conferito all’esecutore testamentario”, il dispositivo pretorile n. 2
desta la fallace impressione che il giudice abbia non solo annullato il
certificato emesso (contrarius actus), ma rimosso finanche dall’incarico
l’ese-cutore designato da __________ __________;
che tale dispositivo si rivela non solo inopportuno,
nemmeno gli eredi avendo chiesto al giudice un pronunciato simile, ma giuridicamente
erroneo, un certificato di esecutore testamentario avendo semplice effetto
dichiarativo e non costitutivo (sentenza 31 maggio 1996 di questa Camera, consid.
4a);
che, ciò posto, sussistono le premesse per ritenere
che su questo punto la Camera non abbia statuito, onde la necessità di
rimediare alla mancanza;
che la parziale modifica della sentenza 31 maggio 1996
legittima una riduzione della tassa di giustizia, mentre non si giustifica di
porre alcunché a carico degli eredi, i quali si erano limitati a chiedere al
Pretore l’11 dicembre 1995 che fosse “revocata e ritirata la dichiarazione e
attestazione del 3 ottobre 1994” (istanza, pag. 6);
che per quanto riguarda gli oneri dell’attuale
pronunciato, la tassa di giustizia andrebbe suddivisa tra le parti in ragione
della vicendevole soccombenza, ma soccorrono “giusti motivi” (nel senso dell’art.
148 cpv. 2 CPC) per prescindere da ogni prelievo e per compensare le
ripetibili;
richiamato
l’art. 344 CPC,
pronuncia:
I. La domanda di revisione è
parzialmente accolta e la sentenza emessa il 31 maggio 1996 da questa Camera è
così modificata:
-
Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è
annullato.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia
ridotta fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico
dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
II. Non si riscuote tassa di
giustizia per la procedura di revisione. Le ripetibili sono compensate.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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