AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.85
Data decisione, Autorità:
25.07.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1996.00085
Lugano
25 luglio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (azione confessoria) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con petizione del 28 febbraio 1991 da
__________ __________,
__________, e
__________ __________, __________
cui è subentrata la stessa __________ __________
(patrocinate dall'avv. __________
__________, __________)
contro
__________. __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 16 maggio 1996
presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il 29 aprile
1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________,
sezione di __________, che confina a monte con la particella n. __________già comproprietà
dei coniugi __________ e __________ __________, ai quali apparteneva anche la
proprietà per piani n. __________4, pari a 3.32/1000
della particella n. . Le abitazioni che sorgono sui predetti fondi
sono inserite nel quartiere residenziale “ __________ ”. Con rogito
del 20 ottobre 1963 __________ __________, nella sua veste di presidente con firma
individuale delle società __________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________
__________ e __________ __________, ha costituito – fra l'altro – le seguenti
servitù prediali:
“7. a carico mappali __________ __________
a favore
mappali __________ __________ __________
Divieto
di sopraelevazione dei fabbricati e delle sporgenze e divieto di costruzione
oltre quanto risulterà dalla prima licenza di costruzione;
-
[omissis]
-
a carico e a
favore reciproco di tutti i mappali __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________; divieto di tenere animali
domestici e d’altra specie;
-
a carico dei
mappali
e in loro
reciproco favore e a favore dei mappali
__________4 __________
__________ __________ __________ __________ Divieto
di sosta e parcheggio degli automezzi se non nelle autorimesse;
(...)”.
Il 22 giugno 1971
__________ e __________ __________ si sono rivolti al Pretore della
giurisdizione di Lugano Ceresio, chiedendo che fosse ordinato a __________
__________, alla Direzione __________ __________ e all'Impresa __________
__________ di sospendere i lavori di costruzione in corso sulla particella n.
__________e di non costruire oltre la quota di 361 m (inc. n. __________). La
causa è stata stralciata dai ruoli il 31 dicembre 1980 per perenzione processuale.
B. Con
petizione del 28 febbraio 1991 __________ __________ e __________ __________,
divenute nel frattempo proprietarie dei fondi n. __________e __________, hanno
chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, che fosse ingiunto a
__________ __________ di demolire i manufatti posti sulla particella n.
__________a un'altezza superiore alla quota di 361,50 m e di rispettare il
divieto di tenere animali domestici e d’altra specie sul medesimo fondo, come
pure il divieto di sosta e di parcheggio con automezzi sulle particelle n.
__________e __________ (risultante dal frazionamento della particella n.
__________) all'esterno delle autorimesse. Le attrici hanno chiesto inoltre il
versamento di un’indennità giornaliera di fr. 150.– dalla petizione fino alla
conclusione della lite, con interessi al 5% dal 28 febbraio 1991, a titolo di
risarcimento per la violazione delle servitù in loro favore. Nella sua risposta
del 20 marzo 1992 il convenuto si è opposto alla petizione. Nel successivo
scambio di allegati le parti hanno ribadito il loro punto di vista, le attrici
postulando anche la rifusione di ogni danno patito a motivo dell'indebita lite.
Esperita l’istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 20 dicembre 1994
__________ __________, diventata nel frattempo unica proprietaria dei fondi n.
__________ e __________, ha ribadito le domande di petizione, precisando quali
manufatti dovevano essere demoliti. __________ __________ ha confermato anch'egli
la sua posizione in un memoriale del 26 gennaio 1995. Il dibattimento finale ha
avuto luogo il 1° febbraio 1995. Statuendo il 29 aprile 1996, il Pretore ha
respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese sono
state addebitate a __________ __________, tenuta a rifondere al convenuto fr.
10 000.– per ripetibili.
C. Contro
la predetta sentenza __________ __________ è insorta con un appello del 16
maggio 1996, nel quale chiede che il querelato giudizio sia riformato nel senso
di accogliere la petizione e che la resistenza in lite dell'appellato sia
dichiarata temeraria. Nelle sue osservazioni del 13 giugno 1996 __________
__________ propone di respingere il gravame e di confermare la sentenza
impugnata. L'appellante ha presentato il 24 settembre 1996 una domanda processuale
intesa a rinviare il memoriale 13 giugno 1996 all'appellato per nuova
redazione. All’udienza del 28 gennaio 1998, indetta dopo due rinvii chiesti
dall’appellante, quest’ultima ha confermato la domanda processuale, alla quale
il convenuto si è opposto. L'istanza è stata respinta da questa Camera con decreto
del 29 settembre 1998.
D. Il
12 ottobre 1998 __________ __________ ha chiesto la ricusa della presidente e
l'esclusione del vicepresidente di questa Camera, domande alle quali il
convenuto si è opposto in un memoriale del 26 ottobre 1998 (inc.
..__________). Il 28 febbraio 2000 __________ __________ ha
dichiarato di ritirare l'istanza di ricusa e di esclusione, sicché il relativo
procedimento è stato stralciato dai ruoli con decreto del 2 marzo successivo.
Nel frattempo, in uno scritto del 3 febbraio 2000 l'appellante ha rinunciato a
postulare il divieto di sosta e di parcheggio sulla particella n. __________
(mantenendolo invece per la particella n. __________), come pure a chiedere il
pagamento dell'indennità giornaliera di fr. 150.–. L'appellato, preso atto
della parziale desistenza dell'appellante, ha rivendicato con osservazioni del
22 febbraio 2000, un'indennità per ripetibili di almeno fr. 24 500.–.
Considerando
-
L’appellante
chiede preliminarmente che siano versati agli atti diversi documenti rifiutati
dal Pretore. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuove prove in appello.
Se lo ritiene utile per formare il proprio convincimento il giudice può bensì
ordinare l’assunzione delle prove offerte ma rifiutate dal Pretore (art. 322
lett. b CPC). Ciò rientra nondimeno nella facoltà del giudice, senza che esista
alcun obbligo al riguardo (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 322). In concreto
l'appellante chiede di produrre un rapporto e diversa corrispondenza da cui
risulterebbe la volontà del convenuto di violare le note servitù sin dalla costruzione
della sua villa, approfittando di un momento professionalmente intenso e
impegnativo per il precedente comproprietario dei fondi, padre dell'attrice e
all'epoca associato al convenuto (doc. L, M, NN, PP e QQ). __________ chiede
inoltre che venga ammesso un estratto di sentenza del Tribunale federale del 26
novembre 1959 (doc. DDD), a comprova della buona fede del padre durante tutta
la sua attività di legale. Ora, la lite verte sull’estensione e il rispetto da
parte del convenuto di servitù stabilite nella convenzione del 20 ottobre 1963
(doc. D, punti 7, 9 e 10). Non giova dunque all'appellante dimostrare
l'intenzione del convenuto di disconoscerne il contenuto e tanto meno la
dedizione riposta dal padre nel tutelare gli interessi dell'appellato in altre
vertenze. La documentazione proposta non porterebbe di conseguenza altri elementi
suscettibili di influire sull'esito del gravame. Non vi è quindi motivo per
versare agli atti i documenti già rifiutati dal Pretore.
-
Il
Pretore non ha ravvisato nella fattispecie violazioni delle servitù iscritte in
favore dei fondi appartenenti all'attrice. Per quanto riguarda il divieto di
sopraelevazione il primo giudice ha ritenuto che la villa del convenuto
rispetta in sostanza i limiti di altezza fissati nel primo progetto di
edificazione e che l’unica violazione riscontrata – irrisoria – non lede lo
scopo della servitù, che consiste nel tutelare la vista dal fondo dell'attrice.
Sul divieto di tenere animali domestici e d'altra specie il Pretore ha rilevato
che la servitù mira a preservare la destinazione a zona residenziale di prestigio
del quartiere "__________ __________ " ed esclude quindi soltanto
l’insediamento di zoo privati, stalle o allevamenti, non la presenza di cani o
altri animali "di compagnia". Per quanto concerne il divieto di sosta
e di parcheggio fuori dalle autorimesse, a mente del primo giudice non si può
ragionevolmente pretendere che il convenuto limiti il numero delle proprie auto
per consentire ai propri ospiti di parcheggiare nelle autorimesse o che rinunci
alle consegne di merce a domicilio per evitare la sosta temporanea dei
fornitori.
-
Il
titolare di una servitù può fare tutto ciò che è necessario per la sua
conservazione e per il suo esercizio (art. 737 cpv. 1 CC). Nei confronti di
chiunque gli impedisca o renda più difficile l’esercizio della servitù è data
l’azione confessoria (Petitpierre
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 11 ad
art. 737 CC; Liver in: Zürcher
Kommentar, Zurigo 1980, n. 180 ad art. 737 CC). A norma dell’art. 738 cpv. 1 CC
l'estensione di una servitù è determinata dall’iscrizione a registro fondiario,
sempre ch’essa determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne
derivano. Se è chiara, l’iscrizione prevale su ogni altro genere di interpretazione
(DTF 115 II 436 consid. 2b; Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 330 n. 2291). Entro i
limiti dell’iscrizione, l'estensione della servitù può risultare dal titolo di
acquisto o dal modo in cui fu esercitata per molto tempo, pacificamente e in
buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Decisivi sono il senso e lo scopo per il quale
la servitù è stata costituita, come pure l’interesse e le necessità del fondo
dominante (DTF 117 II 537 consid. 4 con riferimenti), ritenuto che ogni servitù
va interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti del proprietario
del fondo serviente più di quanto occorra al normale esercizio della servitù (Steinauer, op. cit., n. 2292 pag. 331).
-
L’appellante
rimprovera al Pretore di aver interpretato il contenuto delle servitù litigiose
benché le stesse fossero chiare. Per quel che è del divieto di sopraelevazione,
essa ribadisce che l'altezza massima della villa è quella indicata al filo
della gronda nel primo progetto di edificazione sulla particella n. __________,
ossia 361.50 m. L'appellante adduce che proprio in seguito a un accordo in
questo senso è stata riportata quell’unica misura sui piani, com'è stato per
altro ammesso dallo stesso convenuto, il quale ha rinunciato alla costruzione
di un tetto a falde, non è insorto contro il divieto del Pretore di costruire
oltre tale quota e ha accettato l’allestimento di una perizia tecnica volta a
constatare eventuali violazioni dell’altezza di 361.50 m.
a) In
concreto, l'atto costitutivo del 20 ottobre 1963 prevede a carico del fondo n.
__________un “divieto di sopraelevazione dei fabbricati e delle sporgenze e divieto
di costruzione oltre quanto risulterà dalla prima licenza di costruzione” (doc.
D, punto 7). Dai piani allestiti nel 1965 dall’arch. __________ __________ risulta
che in origine è stata prevista la costruzione, poi autorizzata dal Municipio
di __________, di un complesso residenziale con l’indicazione di una quota alla
gronda – escluso quindi il tetto e il vano di entrata – di 361.50 m (doc. E).
Dall'istruttoria è emerso che nella fattispecie la cupola rotonda supera la
predetta quota di 1.78 m, il vano di entrata della villa di 1.34 m e la
terrazza autorimessa (subalterno F) di 11 cm (perizia giudiziaria del 25 giugno
1993, act. XV). Il Pretore ha a sua volta indicato in 365.60 m l’altezza
massima del fabbricato sulla base dei piani n. 145/78 e n. 145/79 (doc. E),
riscontrando quindi una violazione della servitù soltanto per la terrazza autorimessa.
b) Se
non che, la servitù non impone il rispetto di una linea teorica di altezza, ma
di una volumetria. L'atto costitutivo prevede, come si è detto, un divieto di
sopraelevazione e di sporgenza oltre quanto risulta dal progetto iniziale. La
quota di 361.50 m corrisponde bensì, sui piani prodotti, al filo superiore
della gronda. Sopra questo limite erano nondimeno previsti due tetti a falde e
un corpo d’entrata (doc. E). Non si può quindi sostenere che sulla scorta del
primo progetto approvato i beneficiari della servitù potessero attendersi
costruzioni al disotto della quota di 361.50 m. Essi dovevano invece ragionevolmente
ritenere che le costruzioni non superassero i limiti tridimensionali e la
posizione dell'immobile approvato con la prima licenza edilizia, il quale
comprendeva una facciata suddivisa in quattro corpi distinti – di cui tre con
tetto a falde e uno con tetto piano adibito a terrazza – e un corpo d’entrata
situato circa a metà della costruzione (doc. E: piano n. /,
piano __________/__________sezione 2:2, pianta dell'ultimo piano).
c) L’istruttoria
si è quindi incentrata sulla premessa – __________– che la servitù imponesse il
rispetto di un’altezza massima, di modo che agli atti non vi sono piani, in
particolare sezioni, che consentano un confronto della costruzione litigiosa
con il progetto approvato cui si riferisce la servitù in esame. L’unico schizzo
esistente è contenuto nell’incarto n. __________richiamato, e mostra il profilo
della villa (doc. F, prospetto sud). Il confronto tra questo profilo e quello
del progetto approvato, ottenuto sovrapponendo il foglio trasparente alla
facciata sud del piano n. / (doc. E), evidenzia bensì che
la cupola del corpo d'entrata supera il colmo del tetto, che in quel punto –
secondo progetto – era piano. Invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo
processuale qualsiasi elemento che consenta di determinare se la costruzione
del convenuto ecceda il progetto originale nel suo ingombro tridimensionale e
nella sua posizione. Ne discende che su questo punto l’appello dev'essere
respinto e la sentenza impugnata confermata, ancorché per motivi diversi da
quelli indicati dal primo giudice.
- Per
quanto concerne il divieto di tenere animali domestici e d’altra specie, il
Pretore ha ritenuto che lo scopo della servitù consistesse nell'evitare
l'insediamento di zoo privati, stalle o allevamenti, preservando così la
destinazione residenziale di pregio del quartiere. L'appellante critica
l’interpretazione data dal primo giudice alla servitù, la quale prevale inoltre
– a suo dire – sulla presunta necessità per il convenuto di detenere un cane da
guardia. Il convenuto, dal canto suo, riconosce di possedere "un cane, un
gatto, qualche canarino ed alcune galline" (osservazioni all'appello, pag.
7 in alto).
a) Il
tenore della servitù litigiosa (“divieto di tenere animali domestici e d’altra
specie”; cfr. doc. D, rogito n. 1271 del notaio __________ __________, servitù
n. 9) è chiaro e non necessita interpretazione alcuna: sui fondi servienti non
è possibile tenere animali, indipendentemente dal disturbo arrecato. Giova inoltre
ricordare che il convenuto, all'epoca avvocato e notaio e quindi
particolarmente cognito in materia di diritti reali, partecipò all'operazione
immobiliare e sottoscrisse personalmente l'atto pubblico del 20 ottobre 1963
(doc. D) nella sua veste di amministratore delle società proprietarie dei fondi.
Egli era dunque consapevole delle conseguenze derivanti dal divieto assoluto di
tenere animali che, unitamente alle altre servitù previste nella convenzione,
era volto fra l'altro a conferire un carattere di particolare pregio alla zona
abitativa in questione. Non si può d'altro canto negare un interesse per
l'appellante a opporsi al possesso di cani o di galline da parte dei vicini,
soprattutto in un quartiere residenziale come quello in cui si trovano i fondi
delle parti, giacché la presenza di tali animali è notoriamente fonte di
immissioni foniche e di odori.
b) L'appellato
ha invero sostenuto che la servitù, nel senso inteso dall'attrice, sarebbe
illecita, poiché limiterebbe in modo eccessivo la sua libertà personale, in violazione
dell'art. 27 cpv. 2 CC. Una servitù prediale negativa, come quella litigiosa,
istituisce per sua stessa natura una restrizione della proprietà del fondo serviente
(DTF 123 III 341 consid. 2c/aa e riferimenti citati; Petitpierre, op. cit., n. 18 ad art. 730 CC). Una siffatta
servitù è ammissibile solo se l'attività alla quale il proprietario rinuncia
concerne lo stato materiale dell'immobile, l'aspetto esterno, il carattere
economico del fondo o ancora ha incidenze sull'esterno, come per esempio
immissioni moleste (Rey in:
Berner Kommentar, n. 85 ad art. 730 CC e riferimenti citati; Petitpierre, op. cit., n. 19 ad art.
730 CC). Ciò è appunto il caso in concreto, poiché è notorio che la presenza di
alcune categorie di animali domestici, come i cani, gli equini e i volatili da
cortile, può essere fonte di disturbo al vicinato, per immissioni foniche e/od
olfattive moleste. Lo stesso convenuto ammette del resto che il suo cane da
guardia reagisce alla presenza di estranei nei pressi della proprietà
(conclusioni, pag. 23), ciò che vuol dire, per comune esperienza della vita,
che esso abbaia ogni qual volta un passante transita nei pressi dell'immobile.
Il caso è quindi ben diverso da quello dei piccoli animali domestici da
appartamento (canarini, criceti, pesci rossi, tartarughe e simili), che restano
all'interno delle abitazioni. A ragione quindi l'appellante esige il rispetto
della servitù. Il possesso di un cane da guardia, per altro, non è
indispensabile al convenuto, il quale potrebbe adottare altri accorgimenti per
proteggere la sua proprietà, per esempio istallando un impianto di allarme.
c) Ci
si potrebbe chiedere, infine, se l'azione dell'attrice non costituisca un abuso
di diritto. Dal fascicolo processuale risulta che il primo reclamo per la
presenza di animali sulla particella del convenuto risale all'agosto 1987 (doc.
T, U). Ora, l'appellato ha ammesso di possedere da sempre cani (risposta, pag.
8). Non si può ad ogni modo ritenere, nella fattispecie, che l'azione dell'attrice,
promossa molti anni dopo la costruzione dello stabile del convenuto, sia
vessatoria e costituisca un abuso di diritto. Le prime discussioni tra il padre
dell'attrice e il convenuto sul rispetto delle servitù risalgono infatti al momento
in cui quest'ultimo iniziò la costruzione della sua villa, nel 1971 (inc. n.
__________richiamato). Vi furono dapprima contestazioni sulla conformità
dell'immobile alla servitù di limitazione di costruzione, poi seguirono quelle
sulla potatura delle piante e altre ancora. L'8 aprile 1991 (doc. TT) il padre
dell'appellante, infine, annunciava al convenuto l'intenzione di rivolgersi al
Pretore per ottenere il rispetto delle servitù. In queste circostanze non si
può ritenere che l'attrice abbia accettato in buona fede la violazione delle
servitù. L'appello si dimostra dunque provvisto di buon diritto sul divieto di
tenere animali e la sentenza impugnata va riformata di conseguenza.
- Sulla
servitù relativa al divieto di sostare e di parcheggiare sul fondo n. 1535, l'appellante
argomenta che – contrariamente a quanto ha ritenuto il primo giudice – il rispetto
della servitù non pone alcun limite alla vita sociale del convenuto, il quale potrebbe
ovviare ai problemi di parcheggio dei suoi ospiti e fornitori attraverso un
semplice ampliamento dell'autorimessa. L'attrice contesta inoltre che il rumore
causato dalle vetture in direzione dell'autorimessa abbia la stessa intensità
di quello proveniente dalle auto che sostano sulla nota terrazza. A prescindere
dal tono polemico degli allegati, si deve rilevare che le disquisizioni delle
parti sui rumori e sul traffico veicolare relativo alla particella n.
__________sono irrilevanti per il giudizio. Il testo della servitù, infatti, è
limpido e non necessita interpretazione: "divieto di sosta e parcheggio
degli automezzi se non nelle autorimesse" (doc. D, servitù n. 10). Ciò
significa, contrariamente a quanto sostiene il convenuto, che sulla particella
n. __________non possono sostare e/o parcheggiare veicoli, se non nelle autorimesse.
Il convenuto ha invece ammesso, per finire, che egli stesso, il suo personale,
i suoi fornitori, gli amici e i clienti "utilizzano talvolta parte
dell'area integrante della sua proprietà per parcheggiare o sostare i propri
automezzi durante il tempo della loro presenza" (conclusioni, pag. 26;
cfr. anche pag. 33). La violazione della servitù è pertanto pacifica (cfr.
anche le fotografie doc. LL).
Il
convenuto, la cui argomentazione è stata ripresa dal Pretore, si è opposto alla
petizione sostenendo che la servitù litigiosa costituirebbe una limitazione
inaccettabile della sua libertà personale, ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 CC.
Come si è visto in precedenza (consid. 6b), una servitù negativa è ammissibile
per attività che avrebbero incidenze sull'esterno. Ora, è notorio che la sosta
e il posteggio di veicoli sono fonte di rumori (apertura e chiusura di porte,
avviamento del motore ecc.) ed esalazioni di fumi e gas dalle marmitte. Ne
deriva che la servitù in questione ha un contenuto lecito, alla stregua di
quanto già esposto a proposito della servitù sugli animali domestici (cfr.
consid. 6b). A detta del convenuto la servitù gli imporrebbe, di fatto,
l'obbligo di costruire ulteriori autorimesse per i veicoli dei fornitori e
degli altri visitatori e sarebbe pertanto nulla (osservazioni, pag. 9).
L'argomentazione non regge. La servitù vieta la sosta e il posteggio di veicoli
solo fuori dalle autorimesse, senza imporre obblighi di alcun genere, se non il
suo rispetto. Il convenuto, del resto, era comparso personalmente al rogito del
20 ottobre 1963 (doc. D) come presidente con firma individuale delle società
proprietarie dei fondi. Egli era al corrente delle servitù litigiose e della
loro portata quando ha costruito la propria villa e avrebbe potuto sistemare
gli accessi e le autorimesse tenendo in considerazione il noto divieto di sosta
e di parcheggio. Accertata l'ammissibilità della servitù litigiosa e la
pacifica violazione della stessa da parte del convenuto, l'azione deve essere
accolta, nella misura in cui l'appellante non l'ha ritirata con l'atto del 2
febbraio 2000. Si può quindi prescindere dall'esaminare le prolisse
argomentazioni delle parti sulla presenza di rumori, la minore o maggiore intensità
del disturbo causato dal traffico sulla particella n. __________e l'esistenza,
rispettivamente l'assenza di molestie. Questi elementi, che hanno dato spunto
ad allegati polemici e a schermaglie istruttorie, sono infatti inutili ai fini
del giudizio, contrariamente a quanto ritenuto dalle parti e dal Pretore.
- Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 2
CPC). L’appellante ottiene causa vinta sul divieto di tenere animali e sul
divieto di sosta e di posteggio, limitatamente alla particella n. 1535, ma
perde sulle altre domande, in particolare su quella relativa all'indennità
rivendicata per la violazione delle servitù (domanda processuale del 3 febbraio
2000). Tutto ben considerato, gli oneri processuali possono quindi essere
ripartiti tra le parti in ragione di metà ciascuno. L'esito dell'appello
giustifica che le ripetibili siano compensate. L'appellato ha invero chiesto,
con le osservazioni del 22 febbraio 2000, che l'indennità per ripetibili di
appello in suo favore sia stabilita in almeno fr. 24 500.–, dipartendosi dal valore
di causa derivante dalla domanda di appello n. 4. Se non che, davanti al
Pretore questa domanda non ha richiesto particolare impegno, né per
l'istruttoria né per gli allegati di causa, tanto che nelle conclusioni il
convenuto ha esposto in due pagine la propria opposizione (pag. 33 e 34) e in
appello si è limitato a liquidare la pretesa della controparte in tre righe
(pag. 11 in fine). Non si giustifica quindi, in circostanze del genere, una
valutazione dell'indennità per ripetibili sulla base dell'ingente valore della
domanda di giudizio n. 4. L'attrice ha anche chiesto che fosse dichiarata temeraria,
ai sensi dell'art. 152 CPC, la resistenza del convenuto. Visto l'esito
dell'appello, la posizione processuale del convenuto non può essere definita
temeraria, di modo che la domanda dell'appellante – per altro nemmeno cifrata –
dev'essere respinta. L'esito del giudizio odierno impone anche una modifica del
dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede. La tassa di giustizia e
le spese devono essere ripartite a metà tra le parti, mentre le ripetibili sono
compensate.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
La petizione
è parzialmente accolta, nel senso che è fatto ordine a __________ __________ di
osservare il divieto di tenere animali domestici e d'altra specie nella
particella n. __________RFD di __________, sezione di __________ e di osservare
il divieto di sosta e parcheggio degli automezzi, se non nelle autorimesse,
nella particella n. __________RFD di __________, sezione di __________.
-
Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 5000.–, sono poste per metà a carico
dell'attrice e per metà a carico del convenuto. Le ripetibili sono compensate.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
2550.–
da anticipare dall'appellante,
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono
compensate.
III. Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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