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Numero d'incarto:
11.1996.77
Data decisione, Autorità:
03.06.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00077
Lugano,
3 giugno 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente
per statuire nella causa n. __________ (rapporti di vicinato: restituzione in
intero) della Pretura del Distretto di
Blenio promossa con petizione del 3 maggio 1994 da
__________, __________
__________ -__________, __________
__________ -__________, __________ __________
__________, __________
__________ __________, __________
__________ -__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
deve essere accolto l’appello del 6 maggio 1996 presentato da __________
, __________ __________ -, __________ __________
-__________, __________ , __________ __________ __________ e
__________ __________ - contro la sentenza emessa il 29 marzo 1996
dal Pretore del Distretto di Blenio;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ottobre del 1982
__________ __________ era unica proprietaria della particella n. __________RFD
di __________, su cui sorge una casa di abitazione. __________ __________ possedeva
la confinante particella n. __________RFD. In seguito alla nuova misurazione
catastale nel Comune, __________ __________ ha ottenuto nel 1983 – su ricorso –
che il confine tra i due fondi corresse lungo la facciata della casa
appartenente a __________ __________. Quest’ultima ha impugnato la decisione
davanti al Pretore del Distretto di Blenio, che con sentenza dell’11 agosto
1992 ha respinto la petizione, mentre ha accolto una riconvenzione di
__________ __________ e ha accertato che il confine tra le due particelle era
in realtà quello risultante dal nuovo riparto dei fondi approvato il 2 aprile
1963 dal Consiglio di Stato in esito al raggruppamento dei terreni. L’attrice
si è vista condannare così – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – a demolire
circa
2 m² della propria
abitazione che invadono il fondo del convenuto. La sentenza del Pretore è
passata in giudicato.
B. Il 16 aprile 1993
__________ __________ ha costituito la particella n. RFD in proprietà
per piani. Essa ha conservato una quota per sé, ne ha donata una alla figlia
__________ __________ -, un’altra alla figlia __________ __________
-__________ e un’altra ancora in comproprietà ai tre discendenti del figlio
__________, cioè __________ , __________ __________ __________ e
__________ __________ -. Il 18 marzo 1994, all’atto di intraprendere
i lavori di demolizione ordinati dal Pretore, __________ __________ ha
rinvenuto in corrispondenza dello spigolo della casa, a circa 50 cm di
profondità, un termine di confine (doc. B, doc. F; testimonianza __________,
verbale del 9 maggio 1995, pag. 2). Essa ha avvertito Il Pretore, che il 13
aprile 1994 ha tenuto – senza successo – un esperimento di conciliazione.
C. __________
, __________ __________ -, __________ __________
-__________, __________ , __________ __________ __________ e
__________ __________ - hanno introdotto al Pretore, il 3 maggio
1994, una domanda di restituzione in intero contro la sentenza dell’11 agosto
1992, chiedendo che – in modifica della sentenza stessa – la loro particella n.
__________ RFD fosse accertata estendersi fino al cippo trovato durante gli scavi.
__________, __________ ed __________ __________, proprietari della particella
n. __________RFD, si sono opposti alla domanda e hanno concluso per la conferma
della sentenza impugnata. Chiusa l’istruttoria, al dibattimento finale del 17
ottobre 1995 ogni parte ha mantenuto le rispettive posizioni. Statuendo il 29
marzo 1996, il Pretore ha respinto la domanda di restituzione in intero e ha
posto le spese processuali di fr. 300.–, con una tassa di giustizia di fr.
1200.–, a carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere ai convenuti fr.
2000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata __________ , __________ __________ -,
__________ __________ -__________, __________ , __________ __________
__________ e __________ __________ - sono insorti con un appello del
6 maggio 1996 in cui postulano l’accoglimento della restituzione in intero e il
rinvio degli atti al Pretore perché istruisca la causa. Nelle loro osservazioni
del 30 maggio 1996 i convenuti propongono di dichiarare l’appello irricevibile
o, subordinatamente, di respingerlo nel merito e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 346 lett. d
CPC invocato dagli appellanti stabilisce che la restituzione in intero contro
una sentenza ha luogo se dopo la sentenza stessa “sia stato trovato un documento
decisivo, che la parte non ha potuto produrre prima senza sua colpa”. La domanda
deve essere proposta entro 20 giorni dal momento in cui la parte richiedente è
venuta a conoscenza del documento (art. 348 cpv. 1 prima frase CPC). La
procedura si scinde in due stadi: l’uno inteso ad accertare i presupposti della
restituzione in intero (“giudizio rescindente”), l’altro volto al giudizio sul
merito della lite (“giudizio rescissorio”). Se il giudizio rescindente è positivo,
le parti sono rimesse nello stato in cui si trovavano prima dell’emanazione
della sentenza impugnata. Il giudizio rescissorio potrà risultare – per la
parte che chiede la restituzione – sia identico, sia più favorevole, sia più
sfavorevole di quello impugnato (Anastasi,
Il sistema dei mezzi d’impugnazione del Codice di procedura civile ticinese,
Zurigo 1981, pag. 237 con richiami).
-
Nella fattispecie il
Pretore ha rifiutato di rescindere la sentenza dell’11 agosto 1992 rilevando
che una restituzione in intero giusta l’art. 346 lett. d CPC presuppone la
scoperta di “un documento decisivo”. Il noto cippo di confine non è un
documento, anche se – a parere del Pretore – della sua esistenza si può tenere
conto. “Documento” è, invece, il verbale evocato dai richiedenti, che si
valevano di un protocollo del 12 maggio 1966 relativo a un sopralluogo esperito
dal Pretore del Distretto di Blenio nell’ambito di una causa pendente –
all’epoca – fra l’autore in diritto di __________ __________ e il convenuto
__________ __________ (doc. D e E). In quel verbale si attestava l’esistenza di
due termini posti lungo il confine tra le particelle n. __________e __________;
uno di questi termini è appunto – secondo i richiedenti – il cippo rinvenuto il
18 marzo 1994 durante gli scavi. Se non che – ha rilevato il Pretore – fosse
pure “decisivo”, il predetto verbale del 12 maggio 1966 era già noto a
__________ __________ quando è stata emessa la sentenza impugnata (l’11 agosto
1992), tant’è che __________ __________ lo aveva menzionato nel proprio
memoriale conclusivo. In concreto il verbale non poteva ritenersi quindi un documento
che __________ __________ aveva omesso di produrre “senza sua colpa”; al
contrario: in quel processo __________ __________ avrebbe potuto richiamarlo.
Oltre a ciò – ha soggiunto il Pretore – risultava disatteso anche il termine
dell’art. 348 CPC, decorso 20 giorni dopo la notifica del citato memoriale
conclusivo, intimato il 4 novembre 1991. I requisiti della restituzione in intero
facevano pertanto difetto.
-
Gli appellanti
sostengono che solo l’esemplare del verbale
12 maggio 1966 da loro
reperito presso l’Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto
reca, in calce, la seguente annotazione manoscritta (riprodotta testualmente):
Faccio
osservare che la particella __________
dal
1966 era ancora di sua proprietà
io sono
andato in posesso nel 1971
Concernente
la risoluzione 2 aprile 1963 del Consiglio
di
stato che approva definitivamente il progetto che
Il progetto
[= parola cancellata] dei nuovi riparto dei fondi in __________
Si tratta – secondo
gli appellanti – di frasi apposte da __________ __________ che, messe in
relazione con il termine scoperto sotto lo spigolo della casa il 18 marzo 1994,
permettono di escludere “in modo inconfutabile” un’invasione di terreno altrui.
Fosse stato cognito di simili elementi, nella sentenza dell’11 agosto 1992 il
Pretore avrebbe senz’altro deciso diversamente. Quanto alla tempestività della
domanda, la controparte non ha mai mosso alcuna contestazione; il documento con
l’aggiunta manoscritta, per di più, è giunto a conoscenza degli appellanti solo
il 13 aprile 1994, onde la tempestività della domanda.
- Il noto art. 346
lett. d CPC si limita a prevedere, come titolo di restituzione in intero, la
scoperta di “un documento”. Salvo quanto dispongono gli art. 189 e 346 lett. d
in fine CPC (recu-pero di prove offerte ma non assunte), fatti dimostrabili con
altri mezzi di prova non costituiscono titolo di restituzione in intero.
Criticato da Guldener
(Schweizerisches Zivilprozessrecht,
3ª edizione, pag. 531 in
fondo), tale orientamento risponde nondimeno alla volontà del legislatore
ticinese (Anastasi, op. cit.,
pag. 240 nota 40 con rinvio a Lanini,
La restituzione in intero, tesi, Locarno 1966, pag. 51 nota 107) ed è seguito
anche da altri ordinamenti cantonali, come quello di Basilea Città, Basilea
Campagna (Kornicker, Die
zivilprozessuale Revision im Spannungsverhältnis zwischen Rechtsfrieden und
Rechtsverwirklichung, Basilea 1995, pag. 86 nota 456), Ginevra e Vaud (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure
civile vaudoise,
2ª edizione, pag. 701 in
alto). La questione di sapere se la scoperta di fatti nuovi e importanti –
evidentemente anteriori alla sentenza impugnata – dimostrabili con altri mezzi
di prova sia atta a sorreggere una nuova azione giudiziaria (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 4.3 ad art. 38) può, per ora,
rimanere irrisolta. Nel caso in esame basti considerare che – contrariamente
all’opinione del Pretore – solo il verbale del 12 maggio 1966 è suscettibile di
configurare “un documento” a norma dell’art. 346 lett. d CPC.
-
Ammesso e non
concesso che gli appellanti abbiano scoperto il verbale con l’aggiunta
manoscritta di __________ __________ (l’autore dell’aggiunta non è contestato:
osservazioni all’appello, pag. 5) solo il 13 aprile 1994, rimane da esaminare
se il documento sia “decisivo” nel senso dell’art. 346 lett. d CPC, cioè se il
suo contenuto sia manifestamente in contrasto con un fatto accertato nel
giudizio precedente (Rep. 1986 pag. 106 in alto). Ora, che il 12 maggio 1966
siano stati riscontrati due termini lungo il confine tra le particelle n.
__________e __________era un fatto noto già nell’ambito della precedente causa,
né gli appellanti pretendono più il contrario. Essi obiettano che solo il rinvenimento
del cippo, il 13 aprile 1994, e in particolare l’aggiunta manoscritta di
__________ __________ sul verbale del 12 maggio 1966 danno “la chiave di
lettura del documento” (appello, pag. 8 seg.). In realtà la scoperta del cippo
non configura – come detto – alcun titolo di revisione, mentre l’annotazione autografa
di __________ __________– ai limiti della comprensibilità – non documenta alcun
fatto in palese contrasto con quanto accertato dal Pretore nella sentenza
dell’11 agosto 1992. Nemmeno gli appellanti asseriscono, del resto, che le
frasi scritte da __________ __________ avrebbero permesso di accertare
l’esistenza del termine rinvenuto il 13 aprile 1994. Non si è quindi in
presenza di alcun documento “decisivo” nell’accezione dell’art. 346 lett. d
CPC. In realtà è vero il contrario: che, cioè, “decisivo” non è il documento,
né tanto meno l’annotazione di __________ __________, bensì il fortuito
ritrovamento del termine, grazie al quale è possibile ricostruire
concretamente, sul terreno, quanto il verbale del 12 maggio 1966 attesta. Se
non che, come si è spiegato, il ritrovamento del termine è un fatto
nuovo, non un documento nuovo. Una restituzione in intero per tale
titolo non può quindi entrare in linea di conto e giustamente il Pretore ha
respinto la petizione. Ne segue la conferma del giudizio impugnato.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili di
appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Blenio.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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