AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.68
Data decisione, Autorità:
21.04.1998, ICCA
Incarto n.
11.96.00068
11.96.00158
11.96.00159
Lugano
21 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (____)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (accesso necessario), promossa
con petizione del 21 ottobre 1986 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ -__________
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sui decreti del 5 aprile 1996 e 19
settembre 1996 con cui il Pretore ha
respinto una domanda di nullità di una perizia e due istanze di restituzione in
intero per omessa produzione di prove presentate dalla convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appello, con domanda di
revisione, del 25 aprile 1996 presentato da __________ __________ __________
-__________ __________ contro il decreto emesso il 5 aprile 1996 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3;
Se dev’essere accolto l’appello del 2 ottobre 1996 presentato da __________
__________ __________ -__________ __________ contro il decreto emesso il 19
settembre 1996 dal medesimo Pretore;
-
Se
dev’essere accolto l’appello del 2 ottobre 1996 presentato da __________
__________ __________ -__________ __________ contro il decreto emesso il 19
settembre 1996 dal medesimo Pretore;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietaria dal 1° luglio 1985 della particella n. __________RFD di
__________, sulla quale sorge una casa di abitazione raggiungibile dalla strada
pubblica, attraverso vari accessi, unicamente a piedi. Il fondo confina con la
particella n. , appartenente a __________ __________ __________
- __________, che ha un posteggio a lato della strada comunale
__________.
B. Il 21 ottobre 1986
__________ __________ ha convenuto __________ __________ __________ -__________
__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo
l’iscrizione – previo versamento di un’indennità da stabilire – di un diritto
di passo pedonale e veicolare su 54 m2 della particella n.
__________, secondo i piani presentati con una domanda di costruzione del 4
aprile 1986 dall’arch. __________ . __________ __________ __________
- __________ si è opposta alla domanda e in via riconvenzionale ha
chiesto che fosse accertata l’esistenza di un accordo tra le parti, alle
condizioni stabilite in una lettera del 7 gennaio 1986 in relazione con una
lettera del 9 dicembre 1985, con cui era stato pattuito un passo contrattuale –
munito di varie clausole e servitù – a favore del fondo n. __________e a carico
del n. __________. L’attrice ha postulato il rigetto della riconvenzione e nei
successivi allegati ogni parte ha mantenuto le proprie domande.
C. All’udienza
preliminare del 24 novembre 1988 l’attrice ha chiesto, tra l’altro, una perizia
sul valore metrico del fondo appartenente alla convenuta, sulla svalutazione della
parte rimanente (non toccata dal passo) e su eventuali indennità di occupazione
temporanea durante la costruzione. La convenuta ha avversato la richiesta, proponendo
a sua volta una perizia sulla compatibilità e sull’adeguatezza della strada dal
profilo paesaggistico, da quello della protezione della zona e del monumento,
come pure sul danno arrecato alla sua proprietà, sul maggior valore che deriverebbe
al fondo dell’attrice e sugli inconvenienti del progetto dell’arch. __________
__________. L’attrice si è opposta alla prova. Il Pretore, ammesse le prove non
contestate, ha rinviato la decisione sull’ esperibilità e sulle modalità della
perizia dopo l’assunzione delle altre prove.
D. Nel corso
dell’istruttoria l’attrice ha chiesto il 25 gennaio 1993 che il Pretore statuisse
sull’ammissibilità della perizia relativa all’indennità dovuta in caso di
concessione del passo necessario, mentre la convenuta ha ribadito che occorreva
attendere l’assunzione di tutte le altre prove. Con ordinanza del 18 febbraio
1993 il Pretore ha ammesso la perizia e ha assegnato all’attrice un termine per
presentare i quesiti peritali. Il 28 novembre 1994 l’ing. __________ __________
ha consegnato il referto giudiziario, completato il 13 dicembre 1995 a seguito
di una richiesta di delucidazione scritta presentata dalla convenuta.
Con istanza del 17 gennaio
1996 __________ __________ __________ -__________ __________ ha fatto valere la
nullità della perizia e del relativo complemento, sollecitando una nuova
perizia ad opera di un architetto paesaggista con conoscenze botaniche e
sensibilità in materia di parchi e giardini. L’attrice si è opposta
all’istanza. Le parti hanno ribadito le loro posizioni al contraddittorio del
28 marzo 1996. Statuendo il 5 aprile 1996, il Pretore ha respinto l’istanza. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico
dell’istante, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili.
E. Contro il decreto
appena citato __________ __________ __________ -__________ __________ ha
introdotto un appello il 25 aprile 1996, con domanda di revisione, nel quale
chiede che sia dichiarata la nullità della perizia e del complemento peritale,
subordinatamente che la perizia sia considerata di parte, con facoltà di
produrne una nuova, e che sia designato a tal fine un architetto paesaggista.
Il 30 aprile 1996 il Pretore ha concesso all’appello effetto sospensivo. Nelle
sue osservazioni del 10 giugno 1996 __________ __________ chiede di respingere
il gravame.
F. Nel frattempo, il 12
aprile 1996, __________ __________ __________ -__________ __________ ha
presentato un’istanza di restituzione in intero per essere autorizzata a produrre
due lettere inviate da __________ __________ all’avv. __________ __________ (il
10 aprile 1996) e a __________ __________ (il 2 novembre 1995). Il 12 giugno
1996 __________ __________ __________ -__________ __________ ha introdotto una
seconda istanza di restituzione in intero, chiedendo di poter versare agli atti
documentazione inerente a una procedura di delimitazione tra bosco e zona
edificabile riguardante la sua particella n. __________. Al contraddittorio del
13 settembre 1996 __________ __________ si è opposta a entrambe le istanze.
G. Con decreto del 19
settembre 1996 il Pretore ha respinto l’istanza del 12 aprile 1996. Le spese
con una tassa di giustizia di fr. 150.– sono state poste a carico dell’istante,
tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili. Statuendo il
medesimo giorno, il Pretore ha respinto anche l’istanza del 12 giugno 1996,
ponendo le spese e la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico di __________
__________ __________ -__________ __________, con obbligo di rifondere a
__________ __________ fr. 200.– per ripetibili.
H. Contro i due decreti
citati __________ __________ __________ -__________ __________ è insorta con un
appello del 2 ottobre 1996 in cui propone di accogliere le due istanze di
restituzione in intero. Con decreto del 7 ottobre 1996 il Pretore ha concesso
ai gravami effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 5 novembre 1996
__________ __________ conclude per il rigetto degli appelli.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello del 25 aprile
1996
-
I documenti prodotti
per la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto
federale non impone una disciplina diversa, salvo per le procedure rette dal
principio inquisitorio illimitato, ciò che non è il caso in concreto. Parimenti
irricevibile è lo scritto inviato dall’appellante dopo le osservazioni
dell’attrice, non esistendo in appello un doppio scambio di allegati (art. 314
CPC).
-
Il Pretore ha
respinto la domanda di nullità relativa alla perizia e al complemento poiché il
perito, pur essendosi fondato su documentazione estranea all’incarto e su
dichiarazioni di terzi interpellati di propria iniziativa, non avrebbe
accertato fatti nuovi, mentre contestazioni sugli accertamenti, le valutazioni,
le opinioni e l’imparzialità del perito stesso dovranno essere sollevate al
dibattimento finale. L’appellante ribadisce che la perizia deve essere
dichiarata nulla poiché il perito, violando il principio attitatorio, si è
valso di ricerche e sopralluoghi non autorizzati dal Pretore. A suo avviso
inoltre il primo giudice non poteva rinviare al dibattimento finale le
contestazioni sulla diligenza e la parzialità del perito.
-
Nella fattispecie,
come ha rilevato anche il Pretore, per l’allesti-mento del referto giudiziario
il perito si è messo in relazione con terzi e ha compiuto sopralluoghi in
assenza delle parti. In particolare egli ha sentito gli ingegneri __________ e
__________, dell’Ufficio forestale, procedendo anche ad alcune ispezioni presso
l’Ufficio tecnico di __________ e l’Ufficio dei registri di __________.
a) È
indubbio che il perito deve disporre di tutto il fascicolo processuale,
compresi i memoriali delle parti, i documenti prodotti o richiamati, i verbali
delle ispezioni e quelli delle testimonianze. Lo specialista che desidera far
capo ad altra documentazione (in possesso delle parti o di terzi) oppure che
desidera informazioni complementari (dalle parti o da terzi) deve rivolgersi al
giudice, il quale assumerà le prove necessarie rispettando il principio del
contraddittorio (art. 185
cpv.
1 CPC). Un’eccezione è possibile solo per elementi che, pur non si trovandosi
agli atti, riguardino fatti puramente accessori. La Camera civile di appello ha
già avuto modo di dichiarare nulla, di conseguenza, una perizia per la stesura
della quale il perito aveva attinto di sua iniziativa a documentazione che non
si trovava agli atti (II CCA, sentenza del 19 gennaio 1993 in re A. c. M.; I
CCA, sentenza dell’11 gennaio 1995 in re F. c. F.; Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel
processo civile in: Rep. 1994 pag. 167 seg.).
b) Nella
fattispecie le ispezioni all’Ufficio tecnico di __________ e all’Ufficio dei registri
non possono essere parificate ad atti di istruzione autonomi del perito, già
per il fatto che le informazioni risultanti da pubblici registri e planimetrie
possono essere considerate di notorietà generale. Diversa è la situazione per
quanto riguarda le informazioni che il perito ha assunto dall’ingegner
__________i. A tal fine il perito avrebbe dovuto ottenere la preventiva
autorizzazione del Pretore. Dal referto peritale e dal relativo complemento si
evince in effetti che, secondo l’ing. __________, in linea di principio sarebbe
possibile ottenere un permesso di dissodamento per la costruzione della strada
e del posteggio (perizia, pag. 6 e complemento, pag. 2). Lo stesso ingegnere ha
definito inoltre il bosco lungo la superficie della servitù richiesta
(particella n. __________) “di scarso pregio” (complemento, pag. 24). È vero
che l’opinione del forestale non è vincolante, ma la natura del bosco – in
particolare della zona adiacente l’attuale posteggio sul fondo della convenuta
– rientra pur sempre nei criteri preposti alla definizione dell’indennità
dovuta per la concessione della servitù e può quindi avere rilevanza ai fini
della perizia. Giovi ricordare che per determinare la piena indennità dovuta
giusta l’art. 694 cpv. 1 CC al proprietario gravato entra in considerazione
anche lo svantaggio oggettivo che deriva a costui dalla concessione del passo necessario
(Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 78 ad art. 694; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, n.
1868a), come pure la diminuzione del valore venale del fondo serviente e tutti
gli altri pregiudizi che derivano all’ obbligato in quanto prevedibili, secondo
l’ordinario andamento delle cose, in seguito alla concessione del passo (DTF
121 III 445 consid. 8a). Nel caso in esame, per determinare il pregiudizio
subito dalla convenuta il perito si è fondato sulle indicazioni dell’ing.
Corti, ma senza dare alle parti la possibilità di esprimersi. Egli ha raccolto
così, in violazione del contraddittorio. dati suscettibili di influire
sull’esito del referto. Ne segue che le risposte n. 4a, 4b, 5, 6, X, XII,
XIII, XIV e XV della perizia, come pure le risposte n. 11, 12b, 12f, 12i, 12k,
18c, 18d, 19c, 19d, 19e, 19f, 20b, 20c, 21a e 21b del complemento, che si
fondano con ogni evidenza su indicazioni sfuggite al vaglio del
contraddittorio, devono essere dichiarate nulle (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC).
Non si giustifica invece di dichiarare la nullità di tutto il referto, bastando
a sanare la violazione formale lo stralcio delle risposte citate. Ciò posto,
non rimane che ritornare gli atti al Pretore perché inviti il perito a integrare
la perizia e il relativo complemento dopo aver dato alle parti la possibilità
di esprimersi sugli elementi complementari di valutazione.
- L’appellante si
duole inoltre che il Pretore ha rinviato al dibattimento finale la trattazione
delle altre censure sulla perizia e afferma che la stessa dovrebbe essere dichiarata
nulla anche perché il perito, oltre a fondarsi su indicazioni di terzi, ha enunciato
opinioni personali e gratuite, ha avanzato malevoli supposizioni sui suoi propositi,
ha confuso i costi dei vari tracciati del passo, ha eluso importanti
circostanze e domande, cadendo in numerose contraddizioni e denotando totale
mancanza di attendibilità.
a) Lo
scopo di una perizia è l’accertamento di fatti la cui constatazione richiede conoscenze
particolari, in modo da agevolare al giudice l’interpretazione di dati aventi
carattere scientifico, che trascendono la normale esperienza (art. 247 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 1 e 3 ad art. 247). Le parti possono chiedere al giudice di far completare
la perizia, oralmente o per scritto (art. 252 cpv. 2 CPC), facoltà di cui in
concreto l’appellante si è avvalsa. Sul piano civile non sussistono altri
rimedi. Una nuova perizia entra in linea di conto solo eccezionalmente, ove il
perito abbia dichiarato di non poter rispondere a quesiti o controquesiti
oppure abbia dato risposte “manifestamente insufficienti o discordanti” (art.
252 cpv. 5 CPC).
b) Nella
misura in cui accusa il perito di parzialità, di malevolenza e di confusione,
l’appellante precorre quindi – come ha rilevato il primo giudice –
l’apprezzamento della prova. Per di più essa si limita a sostenere che la
quantità e l’unilateralità delle incongruenze sono tali da far apparire dubbia
l’impar-zialità e l’equanimità dell’esperto (appello, pag. 9 punto 7.6), ma la
sua sola impressione soggettiva non basta a confortare simili rimproveri.
Accuse del genere, poi, vanno fatte valere subito, non appena ravvisate, non
quando l’esperto ha esaurito il suo compito (II CCA, sentenza del 27 dicembre
1990 in re B.SA c. B.A.).
c) Nella
misura in cui l’appellante imputa al perito di non avere risposto in modo
completo o esauriente, la censura non è destinata a miglior sorte. In concreto
il perito ha risposto infatti a tutte le domande, mentre per essere manifestamente
insufficiente una perizia deve offendere la logica e violare principi
fondamentali universalmente riconosciuti della scienza o dell’arte. Nel caso in
esame le tesi del perito possono non soddisfare la convenuta, ma non integrano
gli estremi testé espressi (Rep. 1968 pag. 271). Del resto si cercherebbe
invano nell’appello un accenno alle presunte contraddizioni e insufficienze,
non bastando al riguardo il semplice rinvio a punti dell’istanza (appello, pag.
9 punto 7.5) né, men che meno, la semplice contrapposizione di opinioni
soggettive alle conclusioni del perito. Quanto alla confusione sui costi dei
tracciati (appello, pag. 9 punto 7.39), tale punto è stato rettificato
dall’esperto (complemento, pag. 3). Ciò posto, non sussistono motivi per ordinare
una nuova perizia né per designare un nuovo perito.
II. Sull’appello del 2
ottobre 1996 (inc. ..__________)
- Il Pretore ha
respinto la domanda di poter versare agli atti le citate lettere di __________
__________ all’avv. __________ __________ e a __________ __________ poiché i
motivi della domanda non adempivano le premesse dell’art. 138 CPC e perché i
documenti non apparivano determinanti per il giudizio. La convenuta insiste
nella richiesta di assunzione, sostenendo che la documentazione sarebbe
decisiva poiché conferma la volontà dell’attrice di vendere la proprietà e di
chiedere il passo necessario non per propria necessità ma a meri fini speculativi.
a) La
restituzione per intero può essere invocata dalla parte che dopo lo scambio
degli allegati, per circostanze non imputabili a sua colpa, intende produrre
documenti o far assumere prove che appaiono influenti per l’esito del processo
(Rep. 1982 pag. 105). Essa non è destinata però a provare fatti che la parte
avrebbe potuto dimostrare in altro modo, notificando altri mezzi di prova. In
concreto è fuori dubbio che la corrispondenza in questione non poteva essere
esibita prima. La convenuta tuttavia avrebbe potuto confortare l’affermazione
secondo cui l’attrice intende ottenere il passo necessario per mera
speculazione (risposta, pag. 4) chiamando a deporre __________ __________ sul
tenore delle discussioni avute con il rappresentante dell’attrice e sulle
intenzioni di quest’ultima. E siccome una domanda di restituzione in intero va
apprezzata con rigore (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 4 ad art. 138 CPC), nel caso specifico la convenuta non può valersi
di tale istituto per rimediare ad altre prove che avrebbe potuto offrire in
precedenza.
b) Si
aggiunga che la documentazione in rassegna nemmeno appare influente per l’esito
del processo. Intanto essa non comprova le intenzioni dell’attrice né conforta
l’eventualità che essa chieda il passo per fini speculativi. Oltre a ciò la concessione
di un accesso necessario, da ammettere restrittivamente, presuppone che il
proprietario del fondo si trovi in uno stato di necessità, ossia che il collegamento
con la strada pubblica – indispensabile per i bisogni economici della proprietà
– manchi o sia gravemente intralciato. Le eventuali intenzioni soggettive
dell’attrice non sono quindi decisive, determinante essendo la situazione oggettiva
del fondo. La massima giurisprudenziale invocata dall’appellante si riferisce a
una lettera influente per l’esito del processo, ciò che in concreto non è il
caso, mentre la mancata opposizione dell’attrice alla produzione di tali documenti
nella precedente procedura di ricorso è di poco peso già per il fatto che in sede
di appello è esclusa, come che sia, la produzione di nuove prove (art. 321 cpv.
1 lett. b CPC). Infine, contrariamente a quanto pretende l’appellante, le intenzioni
della richiedente non sono un criterio pertinente per definire la piena indennità
ai sensi dell’art. 694 cpv. 1 CC. L’appello, su questo punto, è ancora destinato
all’insuccesso.
- L’appellante
rimprovera al Pretore di avere a suo carico le spese e le ripetibili, asserendo
che per diritto federale il riparto degli oneri avviene secondo criteri
analoghi a quelli della legge sull’espropriazione. Dottrina e giurisprudenza
precisano invero che nell’ambito del riconoscimento di diritti necessari
occorre riferirsi per la suddivisione delle spese giudiziarie ai principi del diritto
espropriativo, la concessione di tali diritti avendo effetti analoghi (Meier-Hayoz, op. cit., n. 69 ad art.
694; Steinauer, op. cit., n.1868d; JdT 1960
168; DTF 85 II 402). In linea di principio, dunque, l’attore sopporta le tasse
e spese giudiziarie, così come le ripetibili alla parte convenuta, anche in
caso di accoglimento della sua azione (Caroni,
Der Notweg, Berna 1969, pag. 115). Se non che, tale criterio si applica al
merito della lite e non, come in concreto, a decisioni incidentali. Nella
fattispecie la domanda di restituzione in intero è stata respinta e a giusta
ragione il Pretore ha ritenuto l’istante soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC).
L’appello, infondato, deve pertanto essere respinto.
III. Sull’appello del 2
ottobre 1996 (inc. ..__________)
-
Il Pretore ha
respinto la richiesta di acquisire agli atti le osservazioni presentate dalla
convenuta al Dipartimento del territorio e i relativi allegati, dopo la
pubblicazione da parte del Municipio di __________ dei piani sul limite
dell’area boschiva confinante con la zona edificabile, argomentando che si
tratta di una presa di posizione espressa nell’ambito di una procedura
particolare e priva di esito definitivo. Tali documenti non apparivano quindi
idonei a giustificare previsioni diverse da quelle che l’istruttoria
consentirebbe verosimilmente senza i medesimi. Egli ha inoltre considerato
prematura la richiesta di assunzione di decisioni future e ha rilevato che un documento
(n. 374) è già agli atti, mentre per altri documenti (rogito del
notaio __________, doc. 375 e 376) l’istante non aveva
provato che l’omessa produzione non era imputabile a sua negligenza.
L’appellante ribadisce che i documenti in questione permettono di accertare il
limite forestale nella zona in questione e attestano perciò una situazione
diversa da quella finora considerata.
-
In concreto è pacifico
che, per quanto riguarda gli atti inerenti al rilievo del limite tra l’area
boschiva e la zona edificabile nessuna colpa può essere imputata alla convenuta.
Il perito giudiziario, per calcolare il valore del fondo della convenuta, ha
ritenuto che, salvo il piazzale, il fondo è di natura boschiva. La natura della
zona in cui il passo necessario è chiesto costituisce senz’altro un elemento
suscettibile di influire sulla determinazione della “piena indennità”. Resta il
fatto però che al momento attuale la documentazione di cui è postulata la
produzione non prova nulla di determinante. Essa consta delle osservazioni
introdotte dalla convenuta ai piani di rilievo dell’area boschiva, dei piani
medesimi, dell’estratto del piano regolatore di __________ (1989) e di un
estratto del Foglio Ufficiale, che manifestamente non hanno ancora alcun peso,
la procedura amministrativa essendo tuttora in corso. Ben altra importanza
potrà avere la sentenza definitiva sul limite tra bosco e zona edificabile
sulla particella n. __________, appartenente alla convenuta, questione che tuttavia
non è ancora attuale. Per il resto non è di alcun rilievo la procura rilasciata
dalla convenuta al proprio patrocinatore, mentre la copia del rogito n.
__________ del notaio __________ __________ figura già agli atti come doc. 5.
Quanto agli altri documenti, come correttamente ha rilevato il Pretore la
convenuta non ha dimostrato di avere profuso la debita cura e diligenza nel
procacciarsi sin dall’inizio tutti i mezzi di prova. A prescindere dal fatto
che non è dato a divedere quale diversa ricerca essa abbia esperito in questa
occasione per rapporto a quella che avrebbe dovuto affrontare quando ha
presentato la risposta di merito, risulta dagli atti che il 18 gennaio 1989 i
patrocinatori delle parti hanno proceduto a un’ispezione a registro fondiario
(richiami I) durante la quale il rappresentante della convenuta avrebbe
senz’altro potuto ricostruire la numerazione delle particelle e individuare i
trapassi di proprietà. L’appellante avrebbe potuto raccogliere dunque senza
particolari difficoltà gli elementi di prova necessari prima dell’udienza
preliminare, avvenuta quasi due anni dopo l’introduzione della risposta. Anche
al riguardo l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
-
Per quanto concerne
le spese processuali, la doglianza è già stata vagliata (consid. 6) e non è il
caso di ripetersi.
IV. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda l’appello del
25 aprile 1996, la convenuta ottiene causa vinta unicamente sulla nullità di
talune risposte peritali, ma soccombe sul resto, ciò che giustifica una
suddivisione a metà delle spese e la compensazione delle ripetibili. Analogo
riparto si legittima per gli oneri di prima sede. Gli appelli contro i decreti
del 2 ottobre 1996 sono integralmente respinti e l’appellante ne sopporta
dunque i costi.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello del 25 aprile 1996 è
parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
-
L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che le
risposte ai quesiti peritali n. 4a, 4b, 5, 6, X, XII, XIII, XIV e XV della
perizia, come pure le risposte ai quesiti del complemento peritale n. 11, 12b,
12f, 12i, 12k, 18c, 18d, 19c, 19d, 19e, 19f, 20b, 20c, 21a e 21b sono
dichiarate nulle. Il perito è invitato a riformulare le risposte ai predetti
quesiti senza le informazioni ottenute da terzi, la cui assunzione deve
preventivamente essere autorizzata da questo giudice.
-
La tassa di giustizia di fr. 800.– e
le spese, da anticipare dall’istante, sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 550.–
b) spese fr.
50.–
fr.
600.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L’appello del 2 ottobre
1996 (inc. ..__________) è respinto e il decreto impugnato
è confermato.
IV. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 500.–
per ripetibili di appello.
V. L’appello del 2 ottobre 1996
(inc. ..__________) è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
VI. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 500.–
per ripetibili di appello.
VII. Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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