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Numero d'incarto:
11.1996.67
Data decisione, Autorità:
07.05.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00067
Lugano
7 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Giani,
astenutosi)
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
..__________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 21 agosto
1995 da
__________ __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ -, __________);
e ora sul decreto 18 aprile 1996 con cui il Pretore ha
respinto l’istanza supercautelare presentata il 17 aprile 1996 dalla convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
deve essere accolta l’appellazione 29 aprile 1996 di __________ __________
contro il decreto 18 aprile 1996 del Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna;
-
Se
deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria
presentata con il gravame;
-
Il
giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con decreto cautelare
2 gennaio 1995, emanato nell’ambito della procedura di divorzio pendente tra
__________ __________ __________ e __________ nata __________, il Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna ha stabilito il contributo alimentare mensile
provvisionale a carico del marito in fr. 1225.– per la moglie e in fr. 535.–
oltre assegni familiari per il figlio __________;
che con sentenza 3 gennaio
1995 lo stesso giudice ha sciolto per divorzio il matrimonio fra le parti,
fissando la rendita d’indigenza dovuta alla moglie in fr. 1100.– mensili e il
contributo alimentare per il figlio in fr. 535.– oltre assegni fino al 14 ottobre
1995, rispettivamente in fr. 780.– oltre assegni familiari fino al 14 ottobre
2001;
che __________ __________
ha interposto appello sia contro il decreto cautelare che contro la citata
sentenza, limitatamente però ai dispositivi relativi alle prestazioni
pecuniarie, di modo che il pronunciato di divorzio è passato in giudicato;
che nelle more della
procedura di appello (inc. ..) __________
__________ ha presentato il 21 agosto 1995 istanza cautelare alla Pretura per
ottenere la riduzione del contributo alimentare dovuto alla moglie (inc. n.
..), motivando la domanda con la perdita del
posto di lavoro e la successiva disoccupazione, provocate da problemi di
salute;
che il Pretore ha eseguito
il contraddittorio in data 7 settembre 1995, ha assunto le prove richieste
dalle parti e ha tenuto il dibattimento finale il 20 marzo 1995, emanando poi
il 2 aprile 1996 un decreto con il quale ha stabilito il contributo alimentare
a carico dell’istante in fr. 850.– per la ex moglie e in fr. 715.– compreso
l’assegno per il figlio __________ dal 1° agosto al 14 ottobre 1995,
rispettivamente in fr. 648.– per la ex moglie e in fr. 960.– compreso l’assegno
per il figlio dal 15 ottobre 1995;
che tale decreto è stato
impugnato dalla convenuta con appello 15 aprile 1996 (inc. n.
..__________);
che il 17 aprile 1996
__________ __________ ha inoltrato istanza supercautelare alla Pretura per
ottenere la trattenuta dall’indennità di disoccupazione percepita dall’ex
marito, a garanzia del contributo alimentare a lei dovuto;
che l’istanza è stata
respinta dal Pretore, inaudita parte, con decreto 18 aprile 1996;
che __________ __________
chiede, in riforma di quest’ultimo decreto, l’accoglimento della propria
istanza supercautelare 17 aprile 1996;
che l’appello non è stato
notificato alla controparte;
Considerato
in diritto:
che le misure
provvisionali contemplate dall'art. 145 cpv. 2 CC, applicabile anche durante la
procedura di appello contro i dispositivi relativi alle conseguenze accessorie del
divorzio (DTF 120 II 1 consid. 2b, pag. 2-3) sono emanate con procedura sommaria
(art. 376 cpv. 1 lett. d CPC);
che ove il giudice
respinga o accolga un’istanza provvisionale senza contraddittorio le parti
hanno il diritto di chiedere per iscritto entro 10 giorni che, previo
contraddittorio, la domanda sia accolta, rispettivamente che le misure ordinate
siano modificate (art. 379 cpv. 2 CPC);
che solo i provvedimenti
emessi previo contraddittorio sono appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC);
che in concreto il decreto
impugnato è stato emanato senza contraddittorio, come emerge chiaramente
dall’incarto, e non è pertanto appellabile, così che il gravame sfugge già
d’acchito a un esame di merito;
che vista la palese
irricevibilità dell’appello, lo stesso può essere deciso con la procedura
semplificata prevista dall'art. 313bis CPC;
che si può prescindere
dall’esaminare se l’appello non possa essere trattato come istanza di revoca e
come tale rinviato al Pretore per l’indizione del contraddittorio (art. 126 CPC
combinato con l’art. 379 cpv. 3 CPC);
che infatti il gravame
sarebbe manifestamente infondato anche se fosse ricevibile, dal momento che la
trattenuta dallo stipendio del debitore alimentare prevista dall'art. 177 CC,
unico oggetto dell’istanza 17 aprile 1996, può essere ordinata solo in costanza
di matrimonio ma non dopo il passaggio in giudicato del divorzio (Hegnauer, Grundriss des Eherechts, 3a
ed., Berna 1993, n. 21.41);
che l’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria non può essere accolta,
vista la manifesta irricevibilità dell’appello (art. 157 CPC);
che le spese del
pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) mentre non si
giustifica di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno
stato notificato;
richiamato l’art. 313bis CPC
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello è irricevibile.
-
L’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria è respinta.
-
Gli oneri processuali del
presente giudizio, consistenti in
a) tassa di giustizia fr.
100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico
dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
4.Intimazione
a:__________
5.- avv.
__________ __________ -__________, __________
- avv. __________
__________, __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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