AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.59
Data decisione, Autorità:
19.08.1996, ICCA
Incarto n..
11.96.00059
Lugano
19 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Giani,
astenutosi)
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ..__________ (misure cautelari
in causa di stato) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 21 agosto 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta
l’appellazione del 15 aprile 1996 presentata da __________ contro il decreto
cautelare emesso il 2 aprile 1996 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna;
-
Se dev’essere accolta
l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
-
Se dev’essere accolta
l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria inoltrata da __________ n.
con le osservazioni 26 aprile 1996;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza del 3
gennaio 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha sciolto per
divorzio il matrimonio contratto il __________ 1987 fra __________. (1961) e
____________________ nata __________ (1963). Egli ha affidato il figlio
__________ (1989) alla madre (riservato al padre il più ampio diritto di
visita), ha stabilito per il figlio un contributo alimentare scalare di fr.
535.– fino al 14 ottobre 1995, fr. 780.– fino al 14 ottobre 2001, fr. 840.–
fino al 14 ottobre 2005 e fr. 710.– fino alla maggiore età, oltre agli assegni
familiari, ha riconosciuto alla moglie una rendita di indigenza mensile di fr.
1’100.– fino al 14 ottobre 1995 e di fr. 1’000.– fino al 30 settembre 1995,
indicizzati, ha imposto al marito di restituire la somma di fr. 1’052.– in
favore del figlio e infine ha attribuito alla moglie un importo di fr. 4’000.–
a titolo di scioglimento dei rapporti patrimoniali. Gli oneri processuali,
comprensivi di una tassa di giustizia di fr. 3’000.–, sono stati posti a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.
B. __________ è
insorta contro la sentenza di merito con un appello del 25 gennaio 1995,
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, un aumento del contributo alimentare
mensile per il figlio a fr. 600.–, fr. 700.–, fr. 890.– e fr. 1’140.– oltre gli
assegni familiari, la rifusione di fr. 3’610,30 per , una rendita di
indigenza di fr. 1’720.– mensili a tempo indeterminato e l’importo di fr.
32’300.– per la liquidazione del regime matrimoniale, oltre che l’attribuzione
di tutti gli oneri processuali al marito, condannato a rifonderle un’indennità
per ripetibili di fr. 5’000.–. Questa Camera ha statuito sull’appello con
sentenza 9 agosto 1996 (inc. n. ..),
accogliendolo parzialmente. Il contributo alimentare mensile per __________ è
stato aumentato a fr. 900.– dal __________ 2005 alla maggiore età, la rendita
di indigenza per l’attrice è stata stabilita in fr. 1’100.– fino al 30
settembre 2005 e l’importo dovuto all’appellante per lo scioglimento del regime
matrimoniale è stato fissato in fr. 32’300.–. L’appello presentato il 13
gennaio 1995 dall’attrice contro il decreto cautelare del 2 gennaio 1995 è invece
stato accolto limitatamente alla ripartizione delle spese processuali di prima
sede, mentre sono stati confermati i contributi alimentari stabiliti in via
cautelare dal primo giudice.
__________ D. Statuendo il 2 aprile 1996 il
Pretore ha ridotto il contributo alimentare mensile a carico dell’istante in
fr. 850.– per la ex moglie e fr. 715.– per il figlio dal 1° agosto al 14
ottobre 1995 e a fr. 648.– per la ex moglie a fr. 960.– per il figlio,
comprensivo degli assegni familiari, dal 15 ottobre 1995. Egli ha rinunciato al
prelievo di tassa di giustizia e delle spese e ha condannato la convenuta a
rifondere all’istante l’importo di fr. 300.– per ripetibili.
E. __________ è
insorta con un appello del 15 aprile 1996 in cui chiede, in riforma del decreto
cautelare impugnato, che il contributo alimentare per il figlio sia aumentato a
fr. 800.– mensili oltre gli assegni familiari e che sia confermata sino alla
decisione di appello la rendita di indigenza accordata con la sentenza 2 gennaio
1995. Essa ha inoltre postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio in appello.
Nelle
osservazioni del 26 aprile 1996 __________ ha proposto la reiezione
dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto:
-
Il Pretore ha ritenuto
proponibile l’istanza di modifica di misure cautelari presentata dal convenuto
in pendenza degli appelli sul decreto cautelare 2 gennaio 1995 e sulla sentenza
3 gennaio 1995, riferendosi alla più recente giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 120 II 2 consid. 2b). L’appellante ritiene che l’introduzione di
misure cautelari durante la procedura di appello costituisca un modo di
aggirare il divieto di addurre fatti nuovi con il gravame (art. 321 CPC) e
sostiene che non è possibile sovvertire la procedura cantonale con
l’interpretazione estensiva del diritto federale. La critica è infondata e
sembra ignorare l’esistenza della forza derogatoria del diritto federale. Il
diritto di procedura cantonale non può infatti impedire la corretta applicazione
del diritto sostanziale federale (Vogel,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1995, 2 n. 73 e
segg. pag. 73). Vi è anzi da chiedersi se il divieto di esaminare fatti nuovi
in appello, sancito dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sia compatibile con il
principio inquisitorio sancito dal diritto federale per le azioni di mantenimento
relative ai figli. Il quesito è stato lasciato indeciso dal Tribunale federale
(Rep. 1990 143 consid. 2) ma la dottrina ammette esplicitamente tale
possibilità (Vogel, op. cit., 6
n. 55 pag. 165). Come che sia in concreto non si può seriamente sostenere che
l’istanza di modifica di misure cautelari introdotta dal convenuto violi il
divieto di addurre fatti nuovi in appello. Il momento determinante per la
sentenza 9 agosto 1996 (inc. n. ..__________) di questa
Camera è infatti quello esistente al momento della decisione del Pretore, ossia
nel gennaio 1995. Fatti nuovi verificatisi dopo tale data richiedono
l’introduzione di nuove procedure giudiziarie e a giusta ragione il Pretore è
entrato nel merito dell’istanza cautelare 21 agosto 1995.
-
Il primo giudice,
dopo aver constatato che il rapporto di lavoro del convenuto era stato rescisso
a seguito di malattia, ha ritenuto che fossero dati i presupposti per una
modifica delle misure cautelari, vista la notevole riduzione del reddito
mensile, sceso da fr. 5’740.– a fr. 4’497.–. Egli ha stimato in fr. 2’945.– il
fabbisogno della convenuta provvisionale (maggiorato del 20%), in fr. 2’931.–
quello dell’istante e su questa base ha confermato il contributo alimentare
mensile per __________ in fr. 715.– fino al 14 ottobre 1995 e in fr. 960.– dal
15 ottobre 1995, compresi gli assegni familiari, riducendo la rendita dovuta
alla ex moglie a fr. 850.– mensili fino al 14 ottobre 1995 e a fr. 648.– dal 15
ottobre 1995.
-
L’appellante
adduce dapprima che non si può tenere in considerazione la diminuzione di
reddito dell’ex marito, poiché questi si è licenziato di sua spontanea volontà
e non può pretendere di far subire alla famiglia le conseguenze delle sue
avventate decisioni. Essa sostiene che la malattia psichica all’origine delle
frequenti assenze dal lavoro dell’istante si risolverà favorevolmente non
appena conclusa in modo soddisfacente la procedura giudiziaria in corso e che a
ogni modo l’ex marito non aveva motivo di licenziarsi per il solo fatto di
essere malato. L’argomentazione non può essere condivisa. A differenza di
quanto è accaduto in precedenza (inc. n. /) il
licenziamento dell’appellato può essere ricondotto senza ombra di dubbio alle
sue precarie condizioni di salute. Dalla dichiarazione 8 agosto 1995 della
Cancelleria comunale di __________ __________ __________ risulta che
l’appellato nel 1995 è stato assente per degenza dal 16 gennaio al 12 febbraio,
ha presentato una capacità lavorativa del 25% dal 13 al 19 febbraio, del 50%
dal 20 febbraio all’11 marzo, è stato nuovamente assente per degenza dal 12
marzo al 19 giugno e infine ha presentato un’inabilità totale al lavoro dal 20
al 30 giugno, data alla quale è stato rescisso il contratto di lavoro per
comune accordo. Il medico curante ha precisato che dal 1° luglio 1995 la
capacità lavorativa era del 25% in mansioni senza responsabilità (certificato
medico 27 maggio 1995, allegato alla lettera 8 febbraio 1996).
L’appellante si è
opposta già in prima sede all’acquisizione agli atti della documentazione
prodotta l’8 febbraio 1996 dal Municipio di __________ __________ __________ e
ancora con il gravame fa valere che la produzione di tali documenti è avvenuta
in modo irregolare. La censura è ai limiti della temerarietà. All’udienza del 7
settembre 1995 la convenuta stessa ha infatti chiesto che venisse richiamata
dal __________ di __________ __________ __________ tutta la documentazione relativa
all’istante, salvo poi chiedere lo stralcio della lettera 8 febbraio 1996 in
occasione del dibattimento finale provvisionale del 20 marzo 1996. Tale
atteggiamento contraddittorio non può essere tutelato. Del resto l’assunzione
della prova contestata risulta ineccepibile dal punto di vista procedurale. Il
Pretore aveva infatti la possibilità di assumere agli atti tutte le prove utili
al proprio convincimento, non solo per il fatto che erano in discussione anche
gli alimenti per il figlio minorenne (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii;
cfr. considerando 3 della sentenza 9 agosto 1996 di questa Camera) ma anche in
applicazione dell’art. 420 CPC. Il risultato delle sue indagini è stato
comunicato alle parti, tanto che ha formato oggetto di discussione al dibattimento
finale provvisionale, nel pieno rispetto del diritto di essere sentito (art.
421 cpv. 3 CPC). A giusta ragione pertanto il primo giudice ha tenuto conto
delle informazioni comunicate dall’ex datore di lavoro dell’istante, in quanto
utili per la comprensione del caso.
Le spiegazioni del
Municipio di __________ __________ __________, valutate alla luce dei
certificati medici agli atti, sono del tutto plausibili e non vi è motivo di
dubitare che nella fattispecie la disdetta consensuale del rapporto di lavoro è
avvenuta per evitare un licenziamento unilaterale da parte del datore di lavoro
dopo un prolungato periodo di incapacità lavorativa. L’istante non è infatti
più in grado di svolgere l’attività di segretario aggiunto del Comune (cfr. doc.
A) né altre che richiedano mansioni di responsabilità e la Cancelleria comunale
di __________ __________ __________ non può offrire, viste le limitate
dimensioni dell’organico, attività sostitutive. Contrariamente all’opinione
espressa dall’appellante non si può ritenere che la conclusione della procedura
di appello relativa al divorzio consentirà un rapido ristabilimento della
salute psichica dell’interessato. Lo psichiatra curante ritiene che
l’evoluzione favorevole dello stato di salute dipenda dal raggiungimento di una
soluzione equa e soddisfacente del problema del divorzio (certificato 12 agosto
1995), ma tale formulazione è poco precisa e non consente di formulare pronostici
attendibili sulla guarigione dell’appellato. Non si può di conseguenza imputare
all’istante un reddito ipotetico, dal momento che è decisivo il reddito che
egli potrebbe ragionevolmente percepire con tutta la sua buona volontà (DTF 119
II 314 consid. 4a, 117 II 16). Un reddito superiore a quello effettivamente
percepito può essere computato solo alla duplice condizione che l’incapacità di
guadagno sia dovuta a colpa dell’obbligato e che questi, nonostante ne abbia la
possibilità, nulla intraprenda per migliorare la sua situazione di reddito (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband,
1991, n. 141 ad art. 145; Bräm/Hosenböhler,
Zürcher Kommentar, 1993, n. 83 ad art. 163 CC). Ciò non è evidentemente il caso
nella fattispecie, poiché la diminuzione di reddito deriva da problemi di
salute e oggettivamente l’appellato non potrebbe percepire un reddito
equivalente a quello precedente, non potendo più assumere, almeno per il
momento, mansioni di responsabilità, rigorosamente sconsigliate dal medico.
L’apprezzamento del Pretore, che ha ritenuto duratura e rilevante la
diminuzione di reddito dell’istante, trova pertanto conforto nell’istruttoria
di causa e non è censurabile.
- L’appellante
rimprovera al primo giudice di non aver considerato nei suoi calcoli
l’indennità di uscita versata dal datore di lavoro, pari a tre mesi di stipendio.
L’argomentazione è fondata. Dalla lettera 9 giugno 1995 del Municipio di
__________ __________ __________ emerge
infatti che al dipendente è stata riconosciuta simile indennità. Tenuto conto
della disdetta intervenuta dal 1° luglio 1995, l’appellato ha quindi ricevuto
lo stipendio, in realtà, fino al 30 settembre 1995 e solo dal 1° ottobre 1995
il suo reddito è effettivamente diminuito. L’importo di fr. 4’497.– accertato
dal Pretore, e che corrisponde alla media mensile delle indennità di
disoccupazione e del reddito intermedio percepito con lavori saltuari, vale
pertanto dal 1° ottobre 1995.
A detta della
convenuta, il Pretore avrebbe dovuto considerare, nel calcolo dei rispettivi
fabbisogni, le aumentate necessità del figlio __________, che dal settembre
1995 frequenta una scuola privata di __________, l’Istituto __________, a dipendenza
delle necessità lavorative della madre. La retta scolastica, in concreto di fr.
485.– mensili (doc. 2), costituirebbe invero un supplemento da considerare nel
fabbisogno dei figli oltre a quanto previsto dalle raccomandazioni dell’Ufficio
per la gioventù di __________. Non in ogni caso: occorre infatti che la
frequenza della scuola privata sia stata concordata dai genitori o che corrisponda
a precise esigenze dei figli (difficoltà scolastiche, necessità di doposcuola
ecc.). In concreto l’iscrizione all’Istituto __________ è stata decisa dalla
madre unilateralmente (cfr. verbale di udienza del 7 settembre 1995) senza il
consenso del padre. L’appellante sostiene che la frequenza della scuola privata
è imposta dai suoi orari di lavoro, inconciliabili con quelli della scuola
pubblica. Essa lavora dalle 8.30 alle 12.45 (lettera __________ __________
Banca __________ del 24 agosto 1995) ed è quindi verosimile che debba far capo
a terzi per la sorveglianza e la cura del figlio nella pausa di mezzogiorno.
Non è invece stato reso verosimile, e neppure addotto, che sia impossibile la
refezione scolastica presso le Scuole comunali di __________. Ora, è notorio
che nei centri urbani come __________ le scuole comunali organizzano appositi
servizi di mensa proprio per i casi in cui i genitori abbiano difficoltà nel
provvedervi per motivi di lavoro o altro. Tali prestazioni sociali sono offerte
per di più a prezzi che non rendono neppure necessario un adeguamento degli
importi menzionati nelle note raccomandazioni. Non risulta, per altro, che la
scuola privata è opportuna per il bene del figlio a causa di difficoltà
scolastiche o della necessità di seguire il doposcuola, e l’appellante nemmeno
lo pretende. Di conseguenza, non avendo la convenuta reso verosimile che in
concreto il bambino è impossibilitato per motivi oggettivi dal prendere i pasti
presso le Scuole elementari comunali o che la scuola privata sia opportuna
nell’interesse del figlio, non può pretendere di computare l’onere
supplementare della retta scolastica ai fini del contributo alimentare.
- Infine
l’appellante sostiene che il fabbisogno dell’istante ammesso dal primo giudice
è eccessivo, poiché l’onere fiscale di fr. 594.– mensili non corrisponde
all’effettivo reddito dell’appellato. Essa ripropone in questa sede, in
sostanza, il calcolo dell’onere fiscale che a suo giudizio incomberebbe
all’istante con un reddito inferiore a quello delle tassazioni precedenti e con
maggiori deduzioni per gli alimenti dovuti alla ex moglie e al figlio. A torto.
Come già esposto in modo dettagliato nella sentenza 9 agosto 1996 di questa
Camera (inc. n. ..__________, consid. 4b) le tassazioni su
cui si è fondato il Pretore sono state emesse dopo la separazione dei coniugi e
l’emissione della tassazione intermedia. Le imposte dovute dall’appellante sono
state calcolate sulla base dell’aliquota A (genitore convivente con un figlio
minorenne, art. 36bis vLT in vigore all’epoca della tassazione) mentre
per l’istante è determinante l’aliquota B (persona sola). L’appellante
pretende, come già nei precedenti appelli, di rifare la tassazione dell’ex
marito. Essa sembra ignorare che l’autorità fiscale tassa i contribuenti ogni biennio
e determina il reddito imponibile in base al reddito medio dei due anni civili
precedenti il periodo fiscale (art. 52 LT). La tassazione intermedia è
eccezionale e viene eseguita solo se ne sono adempiuti i requisiti, esaustivamente
indicati dalla legge (art. 55 LT). Fra questi non rientrano periodi di malattia
o di disoccupazione, così che in concreto è escluso che l’istante possa
ottenere una tassazione intermedia e a suo carico rimangono gli oneri fiscali
stabiliti dalle tassazioni precedenti, cresciute in giudicato. L’onere fiscale
ammesso dal Pretore è pertanto consono alle circostanze e merita conferma.
L’appellante sostiene
ancora che nel suo fabbisogno deve venire considerato un onere fiscale di fr.
180.– mensili poiché le sarebbe applicabile l’aliquota fiscale per persona
sola, che comporta un maggior onere fiscale. L’argomentazione non è seria. La
convenuta, che vive in economia domestica con un figlio minorenne, beneficia
infatti dell’aliquota fiscale più favorevole, sia secondo la previgente Legge
tributaria (aliquota A, art. 36bis vLT) che secondo quella ora in vigore (art.
35 cpv. 2 LT) indipendentemente dal divorzio. L’onere fiscale calcolato dal
Pretore nel fabbisogno della ex moglie è pertanto corretto.
-
In conclusione,
quindi, l’appello, in gran parte ai limiti della temerarietà, si rivela tuttavia
fondato per quel che concerne il periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre
-
La riduzione del reddito lamentata dall’istante deve infatti essere tenuta
in considerazione a partire dal 1° ottobre 1995, avendo egli ricevuto dal precedente
datore di lavoro un’indennità di uscita pari a tre mesi (cfr. consid. 4). Le
altre voci dei rispettivi fabbisogni (salvo quelle esaminate dianzi) non sono
invece state messe in discussione, né l’appellante ha contestato il metodo di
calcolo seguito dal primo giudice, di modo che non vi è motivo di scostarsi
dalla riduzione operata dal Pretore. A partire dal 15 ottobre 1995 il
contributo alimentare mensile dovuto alla ex moglie è di conseguenza ridotto a
fr. 648.–, mentre resta invariato, in fr. 780.– mensili oltre agli assegni
familiari, quello dovuto ad __________.
-
Gli oneri
processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie l’appellante ha contestato, ancorché in modo non esplicito, la ripartizione
delle spese processuali di prima sede. La censura è, ancora una volta, infondata.
La convenuta vede infatti accolta solo parzialmente, per un periodo di due mesi,
la sua opposizione alla riduzione del contributo alimentare in suo favore. A
giusta ragione il Pretore le ha quindi imposto di versare ripetibili ridotte
alla controparte.
In questa sede, tenuto
conto del parziale buon esito dell’appello, si può concedere l’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, trattandosi di una causa di stato.
L’appellante deve tuttavia rifondere alla controparte, vittoriosa in modo
preponderante, un’adeguata indennità per ripetibili di appello, alla quale deve
far fronte personalmente, senza l’assistenza dello Stato (art. 162 CPC; DTF 117
Ia 513). Anche l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata
dall’appellato può essere accolta, vista la sua precaria situazione
finanziaria, ampiamente illustrata dagli atti. Essa sarà tuttavia limitata alla
parte non coperta dal versamento dell’indennità per ripetibili che gli viene riconosciuta
con la sentenza odierna.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è
parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
Il decreto cautelare 2 gennaio 1995 è modificato nel modo seguente:
Dal
15 ottobre 1995 __________ è tenuto a versare ad __________, anticipatamente
ogni mese, a titolo di contributo alimentare, l’importo di fr. 648.– per sé e
di fr. 780.– oltre agli assegni familiari per il figlio __________.
II. L’istanza 15 aprile
1996 è accolta e __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
III. L’istanza 26 aprile
1996 è accolta e __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
IV: Gli oneri processuali del
presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante per 3/4 e a carico dell’appellato per 1/4, e per
entrambi a carico dello Stato. __________ __________o rifonderà a __________
l’importo di fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.
V. Intimazione a:
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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