AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.53
Data decisione, Autorità:
05.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00053
Lugano,
5
luglio 1996
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente
per statuire nella causa ..__________
(/) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
(azione possessoria) promossa con istanza del 27 febbraio 1996 dalla
__________,
(patrocinata
dal lic. iur. __________ __________, dello studio legale
__________,
__________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello
presentato il 3 aprile 1996 da __________ contro la sentenza emessa il 25 marzo
1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. La Banca __________ si è aggiudicata il __________ 1995 ai pubblici
incanti, nell’ambito di una procedura esecutiva contro __________ __________,
il particellare n. __________ RFD di __________ (fabbricato con corte e
piazzale, 167 m²). Il trasferimento di proprietà è stato iscritto nel registro
fondiario il __________ 1995 (doc. A).
B. Il 25 agosto 1995 la Banca __________ ha scritto a __________
__________i, che continuava a occupare l’immobile (doc. B):
Come
già citato durante l’odierno colloquio telefonico, siamo d’ac-cordo che lei
possa abitare ulteriormente nell’oggetto citato con un relativo contratto
d’affitto pari a fr. 2570.– mensili, che le invieremo il più presto possibile.
__________ __________ non ha
firmato il contratto, inviatogli dalla banca il 14 novembre 1995 (doc. E),
perché pur essendo d’accordo con l’ammontare del canone reputava iniquo dover
pagare una pigione per il lasso di tempo intercorso dal 1° maggio al 31 ago-sto
1995 (doc. F). Le susseguenti trattative sono rimaste senza esito (doc. M).
C. __________ il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna con
un’azione possessoria del 27 febbraio 1996, la __________ __________ __________
ha chiesto che fosse ingiunto a __________ __________– sotto comminatoria
dell’esecuzione effettiva – di consegnarle entro 3 giorni l’immobile
completamente sgombero e libero da ogni installazione. In via cautelare essa ha
formulato la medesima domanda, postulando inoltre la condanna di __________
__________ al versamento di una somma (imprecisata) “a far tempo dall’
esigibilità di ogni importo dovuto mensilmente”. Al contraddittorio del 12
marzo 1996 il convenuto si è opposto all’istanza con l’ar-gomento che fra sé e
la Banca __________ __________ era sorto
un contratto di locazione non scritto; finché tale contratto non fosse stato
disdetto, egli avrebbe conservato la qualità di possessore legittimo.
D. Il Pretore non ha statuito sulla richiesta cautelare, ma ha giudicato
direttamente il 25 marzo 1996 sull’azione possessoria. Non ravvisando
l’esistenza di alcun contratto fra le parti, egli ha accolto l’istanza e ha
ordinato a __________ __________ di liberare entro 10 giorni i locali da lui
occupati sotto la comminatoria dell’ese-cuzione effettiva; l’istante è stata
rinviata a far valere “la sua pretesa di risarcimento danni” alla procedura
ordinaria. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto
il 3 aprile 1996 un appello nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto
sospensivo, il giudizio impugnato sia annullato e l’azione possessoria
respinta. La presidente della I Camera civile ha accordato effetto sospensivo
al ricorso il 9 aprile 1996. Nelle sue osservazioni del 17 maggio 1996 la Banca
__________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la
sen-tenza del Pretore.
Considerando
in
diritto:
-
L’art. 927 CC invocato nell’istanza (“azione di reitegra”)
stabilisce che chiunque ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza
è tenuto a restituirla, ancorché pretenda di avere sulla medesima un diritto
prevalente (cpv. 1). Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che
giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli
potrebbe subito ritoglierla all’ attore (cpv. 2). Secondo l’art. 929 CC,
inoltre, il possessore deve aver reclamato immediatamente la restituzione della
cosa, appena conosciuto l’atto di violenza e l’autore di esso (cpv. 1);
l’azione giudiziaria, poi, dev’essere intentata entro un anno, il quale
comincia a decorrere dalla spogliazione, anche se il possessore ha avuto conoscenza
più tardi del fatto e del suo autore (cpv. 2).
-
L’azione di reintegra (come l’azione di manutenzione) compete, secondo
la giurisprudenza più recente, anche al possessore indiretto che intende
procedere contro il possessore diretto, a condizione che il problema di sapere
se sia dato un “atto di illecita violenza” non dipenda dalla soluzione di
quesiti di diritto legati all’eventuale rapporto giuridico istauratosi fra le
parti (Stark in: Berner Kommentar,
2ª edizione, note 56 segg. all’in-troduzione degli art. 926–929 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª
edizione, pag. 90, n. 331 con richiami e pag. 95, n. 353a; I CCA, sentenza del
4 ottobre 1994 in re P. contro B., consid. 3, 5 e 6; Baurecht 1995 pag. 43, n.
36). Di conseguenza questa Camera ha già avuto modo di giudicare ricevibile un’
azione di reitegra promossa dal possessore indiretto contro il possessore
diretto allorché nessun rapporto giuridico era mai sorto fra l’uno e
l’altro (Rep. 1978 pag. 295; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1993 in re A.
contro H., consid. 2 e 3; sentenza del 31 gennaio 1991 in re M. contro v.d.B.).
Nella fattispecie il litigio non verte sulla qualifica giuridica dell’eventuale
accordo istauratosi tra l’istante e il convenuto, bensì sull’esistenza stessa
di un tale accordo, che permetterebbe al convenuto di far valere un “diritto prevalente”
nel senso dell’art. 927 cpv. 2 CC. Tale questione va esaminata in primo luogo,
poiché da essa dipende la ricevibilità dell’azione possessoria.
-
Il Pretore ha negato che sia sorto un contratto tra le parti.
L’ap-pellante sostiene invece che un contratto di locazione è sorto, ancorché
non scritto. V’è da domandarsi se l’argomentazione non sia – almeno in parte –
provvista di fondamento. Dagli atti risulta per vero che in un primo tempo il
convenuto aveva accettato di versare la pigione chiesta dall’istante (fr.
2570.– mensili), ancorché non prima del mese di settembre 1995 (doc. C e F). Ci
si può interrogare pertanto se, comunque sia, dal 1° settembre 1995 un
contratto di locazione non sia sorto. Non è sicuramente venuto in essere, per
contro, il nuovo contratto che l’istante ha trasmesso al convenuto il 3 gennaio
1996 (allegato al doc. G). Esso prevedeva bensì – come data di inizio – il 1°
settembre 1995, ma contemplava anche il versamento di un deposito in garanzia
di fr. 5140.–, che il convenuto ha respinto (doc. H), formulando una
controproposta rigettata a sua volta dall’istante (doc. I). Anche
sull’esistenza del primo contratto sussiste in realtà qualche legittimo dubbio
ove si consideri che – come rileva il Pretore – non sorge contratto di
locazione se le parti non si accordano in modo sufficiente sul canone, il
giudice potendo fissare l’entità del corrispettivo, in tale ipotesi, per il
solo periodo durante il quale la cosa è stata utilizzata (DTF 119 II 347). Sia
come sia, si volesse anche negare in concreto – seguendo l’opi-nione del primo
giudice – l’esistenza di un contratto di locazione, l’appello andrebbe accolto
ugualmente per un altro motivo.
-
Si è accennato che un’azione di reintegra soggiace – come un’ azione
di manutenzione – a un doppio limite di tempo (art. 929 CC): anzitutto
l’istante deve aver reclamato “immediatamente”; inoltre egli deve avere
promosso la causa entro un anno dalla spogliazione (sopra, consid. 1). Tali
requisiti vanno esaminati d’ufficio, giacché da essi dipende – una volta ancora
– la ricevibilità dell’azione (Rep. 1987 pag. 209 consid. 1, 1985 pag. 307 consid.
1). Si aggiunga che, per quanto attiene al reclamo immediato, tale presupposto
dev’essere reso verosimile dall’ istante, senza riguardo all’eventuale
passività del convenuto (Stark
in: Berner Kommentar, 2ª edizione, nota 5 ad art. 929 CC con rinvii). Ora,
nella fattispecie il secondo requisito, cioè il termine di un anno per
l’introduzione della causa, è stato senz’ altro rispettato, l’istante avendo
adito il giudice meno di undici mesi dopo essersi aggiudicata il fondo ai
pubblici incanti. Diversa si presenta la situazione per quel che è del reclamo
immediato.
a) Immediato significa introdotto con prontezza, nel termine
ragionevolmente necessario per un primo esame della situazione (Stark, op. cit., nota 6 ad art. 929 CC;
Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994
nella causa P. contro B., consid. 8). Se nel caso in esame sembra già poco
probabile che al momento dell’ag-giudicarsi il fondo all’asta (6 aprile 1995)
l’istante ignorasse la presenza del convenuto nella casa di abitazione,
addirittura inverosimile appare l’eventualità che la banca continuasse a
ignorare tale circostanza al momento di essere iscritta come proprietaria nel
registro fondiario (31 maggio 1995). Nemmeno nelle osservazioni all’appello,
del resto, essa sostiene una tesi del genere. Eppure dagli atti risulta ch’essa
ha interpellato il convenuto per la prima volta il 25 agosto 1995 (doc. B), quasi
tre mesi dopo l’iscrizione nel registro fondiario, e ciò per esigere non lo
sgombero dell’ edificio, ma la firma di un contratto di locazione. Certo, si
può interpretare tale scritto come un implicito invito allo sgombero. Se non
che, quand’anche ciò fosse, il reclamo non può sicuramente definirsi
tempestivo.
b) L’esigenza di agire con tempestività non deve precludere
all’istante, invero, un ragionevole momento di riflessione (Steinauer, op. cit., pag. 95, n. 350b
con richiami). Quest’ ultimo però dev’essere adeguato alle particolarità del
caso specifico. Un periodo di sette settimane è già ai limiti dell’ar-bitrio
(loc. cit.). In concreto l’istante ha atteso – nell’ipotesi a lei più favorevole
– dodici settimane per reagire, ciò che non può più ritenersi conforme all’art.
929 cpv. 1 CC. Del resto, anche nel caso in cui un possessore diretto non
restituisca, alla scadenza del contratto stipulato con il possessore diretto,
la cosa affidatagli, non si ravvisano per ciò solo gli estre-mi di una
“illecita violenza”. Non basta a configurare illecita violenza, in altri
termini, la circostanza che a partire da un determinato momento il possesso del
convenuto non sia più sorretto da un valido titolo giuridico, poiché l’atto di
illecita violenza deve configurarsi in un mutamento della situazione di fatto e
non solo di diritto (Stark, op.
cit., nota 60 in fine all’introduzione degli art. 926–929 CC). Se la situazione
di fatto non è mutata, non è proponibile né un’azione di reintegra né un’azione
di manutenzione (Stark, op. cit.,
nota 16 ad art. 927 CC e nota 35 ad art. 928 CC). Tale principio vale – con
ogni evidenza – anche nel caso in cui la situazione sia bensì mutata, ma
l’istante vi si sia adagiato, tardando a reagire.
- Se ne conclude che, a prescindere dall’esistenza di un effettivo
rapporto giuridico tra le parti, in concreto il Pretore avrebbe dovuto
respingere l’azione possessoria per difetto di tempestivo reclamo. Ciò comporta
l’accoglimento dell’appello e la riforma del giudizio pretorile. Le spese del
pronunciato odierno seguono la soccombenza, tanto in prima quanto in seconda
sede (art. 148 cpv. 1 CPC), la concessione dell’assistenza giudiziaria davanti
al Pretore rimanendo attuale nella sola misura in cui il convenuto dimostrerà
che le ripetibili non coprono le spese di patrocinio. Nella commisurazione
della relativa indennità si tiene conto del fatto, in ogni modo, che il buon
esito del ricorso è dovuto all’esame di una questione di diritto poco o punto
esaminata dal convenuto.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello è accolto, i dispositivi
- 1, 2 e 4 della sentenza impugnata sono annullati e così riformati:
-
L’istanza è respinta.
-
Le spese processuali, con una tassa di giustizia di
fr. 400.–, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr.
1500.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico della Banca
__________ __________, che rifonderà all’appellante fr. 700.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– lic. iur. __________,
__________.
Comunicazione al Pretore della
giurisdizione di Locarno-
Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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