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Numero d'incarto:
11.1996.49
Data decisione, Autorità:
26.04.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00049
Lugano
26 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________________ (misure cautelari in procedura di
stato) della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio sud promossa con istanza del 13 luglio 1994 da
, __________ ()
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
, __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
e
ora sul decreto 22 febbraio 1996 con cui il Pretore ha accolto
un’istanza presentata il 28 marzo 1995 dal convenuto;
esaminato
gli atti
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione
del 21 marzo 1996 presentata da __________ contro il decreto cautelare emesso
il 22 febbraio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che avanti il Tribunale
civile di Milano è pendente un’azione di separazione personale presentata il 7
luglio 1994 da __________ __________ nei confronti del marito __________;
che il 13 luglio 1994 la
moglie ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud di ordinare
al __________ di __________ il blocco degli averi intestati personalmente, o a
terze persone ma fiduciariamente, al marito;
che con decreto del 19
luglio successivo il Pretore ha accolto inaudita parte l’istanza presentata
dalla moglie;
che all’udienza del 23
settembre 1994, indetta per il contraddittorio, l’istante ha confermato la
propria domanda, mentre il convenuto ha chiesto di limitare al 50% il blocco
dei suoi averi;
che con decreto del
medesimo giorno il Pretore ha ordinato al __________ di __________ di sbloccare
la metà del valore dei beni oggetto del decreto 19 luglio 1994;
che il 28 novembre 1994
__________ ha presentato un’istanza di modifica di provvedimenti cautelari
tendente alla limitazione al 50% dell’importo ancora bloccato presso l’istituto
bancario di __________ e la possibilità di sostituire tale blocco con la presentazione
di un’ipoteca volontaria di pari importo gravante un immobile situato in Italia;
che nelle osservazioni del
7 dicembre 1994 __________ si è opposta all’istanza di modifica;
che con decreto del 9
marzo 1995 il Pretore ha parzialmente accolto, inaudita parte, l’istanza di
modifica presentata dal marito e ha ordinato al __________ di sbloccare gli
averi del marito nella misura del 50% dei beni depositati il 29 settembre 1994
che fossero materialmente divisibili, ossia ciò che eccede in valore la metà di
fr. 509’966.80, US$ 281.30 e Lit. 21’914;
che il 20 marzo successivo
il marito ha presentato un’istanza di interpretazione del decreto emanato il 9
marzo precedente, alla quale si è opposta la convenuta il 3 aprile 1995;
che all’udienza del 15
maggio 1995, indetta per la discussione dell’istanza 28 novembre 1994 e
dell’istanza di interpretazione del 20 marzo 1995, le parti hanno ribadito le
rispettive argomentazioni e domande e hanno proposto diversi mezzi di prova;
che dopo l’audizione di un
teste, con decreto del 22 febbraio 1996 il Pretore ha accolto l’istanza
presentata il 28 (recte 20) marzo 1995, e ha limitato il blocco degli averi
del marito al 50% dei beni depositati il 29 settembre 1994 che fossero materialmente
divisibili, indipendentemente dal loro controvalore in franchi svizzeri, e ha respinto
la domanda intesa alla possibilità di sostituire tale blocco con la presentazione
di un’ipoteca volontaria di pari importo gravante un immobile situato a
__________;
che __________ con appello
del 21 marzo 1996 chiede, in riforma del querelato giudizio, di accogliere la
sua domanda di sostituzione del blocco con una garanzia ipotecaria gravante un
immobile di __________;
che nelle osservazioni del
16 aprile 1996 __________ propone di respingere l’appello;
che il 18 aprile
successivo l’appellante ha presentato controsservazioni;
considerando
che preliminarmente le controsservazioni
presentate dall’appellante il 18 aprile 1996 devono essere dichiarate inammissibili,
la procedura di appello non prevenendo un doppio scambio di allegati;
che il Pretore, dopo aver
accolto l’istanza 28 (recte 20) marzo 1995, non ha ammesso la domanda
intesa alla sostituzione del blocco con la presentazione di una garanzia
ipotecaria presentata dall’appellante il 28 novembre 1994 (dispositivo n. 2);
che l’appellante chiede di
accogliere la sua domanda di sostituzione del blocco con una garanzia
ipotecaria gravante un immobile di __________;
che l’appellata propone di
dichiarare inammissibile l’appello poiché diretto contro un decreto supercautelare;
che il provvedimento
cautelare deciso dal Pretore è stato emanato con la procedura sommaria di cui
agli art. 376 segg. CPC;
che secondo l’art. 382
cpv. 1 CPC soltanto i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio possono
essere appellati;
che per contraddittorio
non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria tra le parti, bensì
la discussione finale (art. 395 CPC), indetta dopo l’eventuale istruttoria
(Rep. 1983 280 consid. 1 con rinvii; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, n. 2 ad art. 382; I CCA sentenza del 1° settembre 1994 in re
G./G.; II CCA sentenza del 30 gennaio 1991 in re P.);
che in effetti il 28
novembre 1994 __________ ha presentato un’istanza di modifica di provvedimenti
cautelari tendente alla limitazione al 50% dell’importo ancora bloccato presso
l’istituto bancario di __________ e la possibilità di sostituire tale blocco
con la presentazione di un’ipoteca volontaria di pari importo gravante un
immobile situato a __________;
che la discussione di tale
istanza è avvenuta all’udienza del 15 maggio 1995, in occasione della quale le
parti hanno offerto diversi mezzi di prova, ossia l’audizione di un teste e
l’erezione di una perizia sul valore dell’immobile di __________;
che in concreto
l’istruttoria dell’istanza 28 novembre 1994 è appena iniziata, di modo che
nessuna discussione finale può avere avuto luogo;
che, per altro, già il
Pretore ha indicato la necessità di indire la discussione finale in relazione
all’istanza 28 novembre 1994 (v. anche decreto pag. 2, 9° capoverso);
che nella misura in cui
l’appello è diretto contro il dispositivo n. 2 del decreto impugnato, esso non
può ritenersi emesso “previo contraddittorio” sicché il gravame sfugge a un
esame di merito;
che gli oneri seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante;
che nella commisurazione
della tassa di giustizia occorre tener conto del fatto che la decisione odierna
non comporta un sindacato di merito, il Pretore dovendo ancora istruire la
causa;
che le ripetibili tengono
conto del valore degli averi attualmente bloccati presso il __________ di
__________;
per questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è irricevibile.
-
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr.
500.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio- Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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