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Numero d'incarto:
11.1996.48
Data decisione, Autorità:
21.05.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00048
Lugano
21 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa _____________ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione dell’8 febbraio
1995 da
avv.
__________, __________
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
__________,
__________,
__________;
e
ora sul decreto del 13 marzo 1996 con cui il Pretore ha respinto una
domanda di misure provvisionali presentata l’8 febbraio 1995 dall’attore;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione
del 25 marzo 1996 presentata dall’__________ contro il decreto emesso il 13
marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
In fatto:
che con petizione dell’8
febbraio 1995 l’avv. __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, di condannare __________ (__________), __________ __________ e
__________ __________ al risarcimento di presunti danni subiti in seguito
all’emissione di un comunicato stampa del __________ 1995 sul ruolo avuto dal
legale nella vicenda concernente il marchese __________ __________ __________;
che contestualmente alla
petizione l’attore ha chiesto al Pretore di ordinare ai convenuti la diffusione
a tutti i giornali svizzeri e a tutti gli altri destinatari di una rettifica, a
nome dell’__________, del comunicato stampa emanato il __________ 1995;
che all’udienza del 27
febbraio 1995, indetta per il contraddittorio sulla provvisionale, l’istante ha
mantenuto la sua domanda, alla quale __________ si è opposta;
che statuendo il 13 marzo
1996 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo le spese e la tassa di giustizia
di fr. 200.– a carico dell’istante, tenuto a rifondere alla convenuta
__________ fr. 350.– per ripetibili;
che insorta con appello
del 25 marzo 1996 __________ chiede, in riforma del querelato giudizio,
l’aumento a un indeterminato importo della tassa di giustizia e a fr. 1’300.–
delle ripetibili dovute dall’avvocato __________;
che nelle osservazioni del
26 aprile 1996 l’avv. __________ propone la reiezione del gravame e la conferma
del decreto impugnato;
Considerando
in diritto:
che il primo giudice,
senza motivare la decisione, ha fissato in fr. 200.– la tassa di giustizia e in
fr. 350.– le ripetibili a favore dell’appellante;
che questa chiede
l’aumento della tassa di giustizia e un’indennità di fr. 1’300.– a titolo di
ripetibili, per tenere conto della complessità della fattispecie e del
dispendio di tempo dedicato alla pratica;
che,
come la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, entro minimi e i massimi
delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice
fruisce di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per
abuso (I CCA, sentenza del __________ 1995 in re GMS c./ T. e B., consid. 8);
che inoltre nella misura
in cui l’appellante non indica a quale cifra l’importo di fr. 200.–, fissato
dal primo giudice quale tassa di giustizia, dovrebbe essere aumentato,
l’appello si rivela, su questo punto, inammissibile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano
1993, n. 2 ad art. 309 CPC);
che le ripetibili devono
di regola essere determinate sulla base del valore litigioso, in relazione alla
tariffa dell’Ordine degli avvocati, la quale non vincola in ogni caso il
giudice (Rep. 1985 96; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 150 CPC);
che l’azione intesa a
ottenere dal giudice la pubblicazione di una rettifica potrebbe essere
considerata, per analogia, alla stessa stregua di una procedura intesa a ottenere
un diritto di risposta (art. 429a segg. CPC), cioè come un procedimento speciale
di natura contenziosa nel senso dell’art. 15 cpv. 1 TOA;
che tutta via quest’ultima
norma risulta inapplicabile poichè contempla unicamente una rimunerazione
dell’avvocato secondo il valore, mentre le azioni aventi per oggetto la
protezione della personalità, in particolare l’esecuzione di un diritto di risposta
e, come nella fattispecie, di una rettifica giudiziaria, non hanno per loro
natura valore pecuniario (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, Volume
II, nota 1.3.1 ad art. 44 OG);
che non rimane quindi che
applicare l’art. 10 cpv. 1 TOA, secondo cui l’onorario è calcolato in base al
dispendio orario ritenuto, di regola, un minimo di fr. 150.– l’ora;
che nella fattispecie
l’impegno profuso nella causa dalla patrocinatrice della convenuta è stato
relativamente limitato, il processo avendo richiesto la partecipazione a
un’unica udienza, anche se abbastanza lunga, senza ulteriore istruttoria;
che, ciò posto, l’importo
richiesto dall’appellante appare eccessivo per una siffatta procedura, non
semplice, ma neppure particolarmente complessa;
che in tali circostanze
appare equo stimare prudentemente le prestazioni della patrocinatrice e
riconoscere all’appellante un’indennità di fr. 800.– a titolo di ripetibili;
che tale importo
corrisponde d’altronde a un dispendio di 4 ore, retribuite fr. 200.– l’una,
rimunerazione senz’altro adeguata per una pratica come quella in esame e comunque superiore al minimo tariffario previsto dalla TOA;
che, in definitiva,
l’appellante vede accolto il suo appello per circa la metà;
che gli oneri del presente
giudizio vanno pertanto suddivisi tra le parti in ragione di metà ciascuno,
mentre le ripetibili sono compensate (art. 148 cpv. 2 CPC);
per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria;
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto
impugnato è così riformato:
“2.
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 45.– sono poste a carico dell’istante,
che rifonderà __________ __________ __________ __________ fr. 800.– a titolo
di ripetibili.”
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
da anticipare
dall’appellante, sono posti a carico delle parti in ragio- ne di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
-
avv. __________, __________;
-
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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