AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1996.4
Data decisione, Autorità:
15.05.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00004
Lugano
15
maggio 1996/kc
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in
procedura di divorzio) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 febbraio 1993 da
__________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto cautelare del 20 dicembre 1995 con cui il
Pretore ha modificato l’assetto cautelare;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 gennaio 1996 presentata da
__________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 20 dicembre 1995
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1959) e __________ nata
__________ (1959), già reduce da un’esperienza matrimoniale, si sono sposati a
__________ il ____________________ 1988. Dalla loro unione è nato il figlio
__________ (__________1990). Il marito lavora presso __________ __________
__________ __________ __________ di __________, mentre la moglie, di formazione
aiuto medico, non ha esercitato alcuna attività lavorativa durante l’attuale
unione coniugale, riprendendola solamente nel 1993.
B. Il 16 febbraio 1993 __________ __________ ha instato per
il tentativo di conciliazione e ha postulato l’adozione di misure
provvisionali, in particolare l’affidamento a sé del figlio __________.
Statuendo il 18 febbraio 1993 inaudita parte, il Pretore ha affidato il figlio
__________ alle cure del padre. Il 2 marzo successivo __________ __________ ha
presentato un’istanza di revoca del provvedimento supercautelare e ha postulato
anch’essa l’affidamento del figlio. Il tentativo di conciliazione è decaduto
infruttuoso il 15 marzo 1993. All’udienza del 30 marzo 1993, indetta per il contraddittorio,
le parti hanno ribadito le rispettive domande e hanno chiesto entrambe
l’erezione di una perizia sociopsichiatrica della madre. Esse si sono accordate
inoltre sul diritto di visita di quest’ultima, fissandolo in un giorno la
settimana. Il 26 aprile 1993 __________ __________ ha presentato un’istanza
tendente alla regolamentazione del diritto di visita della moglie. Il 4 maggio
successivo il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, statuendo in via supercautelare in luogo e vece del Pretore, ha
fissato il diritto di visita di __________ __________ in due giorni la settimana
dalle 08.00 alle 18.00 senza pernottamento. In data 14 settembre 1993 il dott.
__________ __________ ha rassegnato la perizia psichiatrica esperita sulla
convenuta.
C. Il 15 novembre 1993 __________ __________ ha promosso azione
di divorzio chiedendo in particolare, oltre allo scioglimento del matrimonio,
l’affidamento del figlio __________ con un diritto di visita per la madre. Il
31 gennaio 1994 __________ __________ ha presentato un’istanza tendente alla
modifica del diritto di visita con il figlio. Nella sua risposta del 18
febbraio 1994 __________ __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale
ha postulato essa stessa il divorzio con l’affidamento del figlio __________,
riservato il diritto di visita del padre, e un contributo alimentare scalare a
favore del figlio. Il 1° marzo 1994 i genitori si sono accordati sul diritto di
visita della madre fissandolo in una fine settimana ogni due dal sabato mattina
alla domenica sera e in una giornata infrasettimanale. Nei successivi atti
scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio, il marito
opponendosi alla domanda riconvenzionale presentata dalla moglie.
D. Esperita l’istruttoria, durante la quale il dott.
__________ __________ ha rilasciato il 26 aprile 1995 un primo rapporto sulla
condizione psichica della madre, integrato il 17 giugno successivo e completato
il 20 agosto 1995 in relazione all’affidamento del figlio __________, nei
rispettivi memoriali conclusivi del 26 ottobre 1995 le parti hanno riaffermato
le loro domande e argomentazioni. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 31
ottobre 1995.
E. Con decreto provvisionale del 20 dicembre 1995, il
Pretore ha modificato la decisione supercautelare del 18 febbraio 1993 e ha
affidato __________ alle cure della madre, incaricando il servizio medico-psicologico
di organizzare il cambiamento di affidamento con l’invito a voler presentare un
rapporto sulla situazione entro la fine del mese di marzo 1996; egli ha
regolamentato inoltre il diritto di visita del padre e ha imposto a
quest’ultimo un contributo alimentare di fr. 700.– per il figlio. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico del marito,
tenuto pure a versare alla convenuta un’indennità di fr. 1’500.– per ripetibili.
F. Il 2 gennaio 1996 __________ __________ è insorto con
un appello del 2 gennaio 1996 nel quale chiede che, conferito al gravame
effetto sospensivo, il decreto impugnato sia annullato. La presidente della I
Camera civile ha accordato effetto sospensivo all’appello con decreto del 9
gennaio 1996. Nelle sue osservazioni del 22 gennaio 1996 __________ __________
propone di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato.
G. Le parti sono state sentite personalmente all’udienza
del 16 febbraio 1996 e a quella del 27 febbraio successivo, dopo l’escussione
del teste __________ __________, hanno proceduto alla discussione finale. Nel
frattempo, con decreto del 16 febbraio 1996, la presidente della I Camera
civile ha regolamentato il diritto di visita della madre, fissandolo in una
fine settimana ogni due oltre una giornata infrasettimanale a dipendenza degli
impegni del figlio e ristabilendo il contatto telefonico madre-figlio.
Considerando
in diritto:
-
Il Pretore, dopo avere passato in rassegna la
giurisprudenza federale in materia di affidamento dei figli, ha affidato
__________ alle cure della madre sulla base delle risultanze peritali e in particolare
dei referti del dott. __________ __________. Egli ha inoltre incaricato il
servizio medico-psicologico di __________ di seguire la madre per
l’impostazione della sua nuova organizzazione di vita con il figlio, con
l’invito a rilasciare una relazione conclusiva entro la fine del mese di marzo
-
Il primo giudice, dopo aver regolamentato il diritto di visita del padre,
ha imposto a quest’ultimo un contributo alimentare di fr. 700.– per il figlio.
-
L’appellante chiede preliminarmente che il decreto
impugnato sia annullato poiché all’udienza del 30 ottobre 1995 le parti erano
state convocate per il dibattimento finale della procedura di merito e non di
quella provvisionale, ragione per la quale il Pretore non avrebbe potuto
fondare il giudizio sugli allegati conclusivi presentati dalle parti per la
causa di merito. La censura è speciosa. A prescindere dalla circostanza che un
provvedimento cautelare non ha - se non limitatamente - forza di giudicato (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral
o cantonal?, Losanna 1987, pag. 4 nota 28 con richiami di dottrina; cfr. anche
SJ 1992 578), e può essere oggetto di modifiche (cfr. anche l’art. 384 CPC per
il quale il giudice, in caso di cambiamento delle condizioni, può in ogni tempo
modificare il provvedimento cautelare) e che per l’art. 382 cpv. 1 CPC possono
essere impugnati solamente i provvedimenti cautelari emanati previo
contraddittorio, ciò che semmai renderebbe irricevibile l’appello presentato
dall’attore proprio per mancanza di contraddittorio, nella fattispecie
all’udienza del 30 ottobre 1995 e soprattutto nelle rispettive conclusioni del
26 ottobre precedente le parti hanno avuto modo di esprimersi sulla questione
relativa all’affidamento del figlio __________. Tanto basta per considerare la
predetta udienza quale discussione finale provvisionale. L’appello è pertanto
ricevibile.
-
Per l’art. 145 cpv. 2 CC, proposta l’azione di divorzio,
il giudice prende le opportune misure cautelari, in particolare circa la custodia
dei figli. Per l’assegnazione dei figli pendente causa valgono, in linea
generale, i principi dottrinali e giurisprudenziali che sgorgano dall’art. 156
CC sui diritti dei genitori nei confronti dei figli in caso di divorzio (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n.
206 ad art. 145; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4a edizione 1995, n. 892 pag. 180).
Nell’uno e nell’altro caso il criterio decisivo è quello del bene dei figli, da
ricercare alla luce dell’insieme delle circostanze concrete, valutate dal giudice
secondo il suo prudente apprezzamento (DTF 117 II 355 consid. 3; Bühler/Spühler, op. cit., n. 64 e segg.
ad art. 156). Anche il giudice delle misure provvisionali deve apprezzare secondo
equità l’insieme delle circostanze e adottare i provvedimenti che più appaiono
opportuni perché meglio tutelano gli interessi dei figli. Di primaria importanza,
in vista dell’affidamento, è la capacità educativa del singolo genitore, la sua
disponibilità a occuparsi personalmente del minore, i rapporti che ha con lui,
come pure le relazioni personali ed economiche nella misura in cui possono
influire sullo sviluppo armonioso del figlio inteso non solo in senso fisico,
ma anche morale e spirituale. Il fattore della stabilità ha un ruolo di
rilievo: il figlio dev’essere mantenuto per quanto possibile nel suo ambiente
(cerchia di amici, scuola, lingua, cultura ecc.). Ciò non toglie che il giudice
delle misure provvisionali sia limitato per forza di cose a un esame sommario
della fattispecie: dovendo statuire in tempi brevi, egli valuta soltanto quale
genitore offra, nel complesso, le migliori garanzie perché il figlio possa
rimanere nel proprio ambiente durante il processo. La sua decisione non
vincola, nonostante il principio della stabilità, il giudice del divorzio o
della separazione (Bühler/Spühler,
op. cit., n. 206 segg. - in particolare Ergänzungsband 1991, nota 208 - ad art.
145 CC e note 62 segg. ad art. 156; Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 404 segg.; DTF 117 II
354 consid. 3 con rinvio). Anch’egli applica, in ogni modo, il principio
inquisitorio (DTF 119 II 203 consid. 1, 111 II 229 consid. 4).
-
In
concreto occorre decidere sull’affidamento di __________ per la prima volta; la
decisione supercautelare del 18 febbraio 1993 (sopra consid. B), proprio perché
presa senza contraddittorio, non deve influenzare il giudizio. Sennonché la
fattispecie configura una situazione atipica, poiché la decisione cautelare impugnata
è stata presa alla fine della procedura di merito e non regola, se non per un
periodo limitato, la posizione del figlio durante il processo. Come
correttamente rilevato dal Pretore, il diritto federale impone al giudice del
merito una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli che sia di
principio definitiva e duratura (DTF 119 II 205 consid. 3), ragione per cui nel
caso concreto il giudice delle misure provvisionali deve formulare una prognosi
sul problema di sapere quale genitore, tenuto conto di tutte le circostanze, è
in grado di offrire al figlio tutte le garanzie di un miglior sviluppo
psichico, morale, intellettuale e sociale in funzione della sua età (DTF 117 II
355 consid. 3).
-
L’appellante sottolinea il particolare carattere e la
personalità della moglie che avrebbe condotto alla disunione coniugale e
all’affidamento di __________ al padre.
a) Le circostanze che hanno condotto alla rottura dei
rapporti coniugali, nella misura in cui non concernono la capacità delle parti
di occuparsi convenientemente del figlio, dovranno essere esaminate nel merito
della procedura. Come ben evidenziato dal dott. __________ __________, il
problema che si pone è quello di sapere se __________ __________, anche a
seguito della malattia sofferta e delle particolarità del suo carattere, è in
grado di fungere da educatrice, se è in grado di evitare contraddizioni tra lo
stile educativo suo e quello di __________ __________ e se può garantire una
stabilità di luoghi e di criteri educativi anche su di un lungo periodo di tempo.
b) Ora, non è contestato che l’affidamento del figlio
al padre è stato determinato dal precario stato di salute patito dalla madre.
Il dott. __________ __________ ha riferito che essa ha sofferto di una psicosi
bipolare a manifestazione mista (ciclotimia, depressione endogena, psicosi
maniaco-depressiva) combinata con una paraplegia spinale spastica familiare
probabilmente latente (perizia 14 settembre 1993, pag. 9). Tale diagnosi, pur
sfumando l’esistenza della malattia ereditaria, è stata confermata dal dott.
__________, per il quale __________ __________ ha sofferto di un periodo lungo
e grave di depressione endogena. Questo genere di affezione mentale,
classificata come episodio depressivo maggiore, è caratterizzata da un umore
depressivo, da una perdita di interessi e di piacere, per la maggior parte del
giorno, quasi ogni giorno e per le attività cui teneva; essa non dipende, se
non in un’infima parte, dalle circostanze di vita dell’individuo che ne soffre,
ma è piuttosto di natura endogena, ossia dipende da “un terreno”. L’unico modo
di curarla in maniera radicale è la farmacoterapia (perizia 26 aprile 1995
dott. __________, pag. 7).
A
seguito del precario stato di salute la convenuta è stata costretta, nel
periodo tra il mese di maggio 1992 e la fine di gennaio 1993, a varie degenze
ospedaliere. Dal fascicolo processuale risulta inoltre che nei momenti di
lucidità la convenuta era una buona madre e la sua capacità educativa non era
in discussione, circostanza per altro ammessa anche dal marito (perizia dott.
__________, pag. 5 e pag. 10) e dal dott. __________ (perizia 20 agosto 1995,
pag. 12, con la precisazione espressa all’udienza di delucidazione orale del 18
settembre 1995, pag. 4 primo paragrafo). Del resto dal referto del dott.
__________ emerge che, a quel tempo, la madre assumeva il ruolo materno a
livello emotivo in modo coerente e adeguato nel periodo di stabilità affettiva,
con qualche tendenza al controllo e alla fusione. Per il perito le prospettive
future erano strettamente legate al decorso della malattia e a possibili future
ricadute depressive maggiori; egli non riteneva adeguato, a quel momento, affidare
il figlio alla madre, “conseguentemente a un atteggiamento di controllo su di
lui e di rivendicazione, senza un preventivo confronto di quest’ultima con la
malattia e il proprio futuro” (perizia pag. 11, risposte 2 e 4).
c) Dopo la perizia allestita il 14 settembre 1993 dal dott.
__________ le condizioni di salute di __________ __________ sono mutate. Già il
26 gennaio 1994 lo stesso perito ha indicato che essa ha preso coscienza della
malattia e della cura da seguire (doc. A). Il dott. __________ ha riferito che
attualmente la psicosi depressiva di cui ha sofferto la convenuta è totalmente
assente: “essa è guarita e la malattia non è più percettibile” (perizia 26
aprile 1995 pag. 8). Egli ha precisato inoltre che la peritanda, sul piano
psicologico, sembra avere recuperato fiducia in sé e capacità importanti per
affrontare una vita professionale e personale più soddisfacente (loc. cit. pag.
12). Si aggiunga che dopo la separazione dal marito, __________ __________ è praticamente
diventata un’altra persona (perizia 26 aprile 1995 dott. __________ pag. 15;
deposizioni dott. __________ __________, __________ __________ e __________
__________).
- L’appellante esprime invero dubbi sulla capacità
educativa della controparte.
a) Come
si è visto, la convenuta, nei momenti di stabilità affettiva era una buona
madre e la sua capacità educativa non era in discussione (consid. 5b). Dal
referto del dott. __________ risulta che attualmente l’ansia di lei sembra
avere raggiunto livelli normali, di modo che l’atteggiamento di controllo nei
confronti del figlio si è ridimensionato. Egli ha precisato inoltre che alla
luce delle circostanze attuali, dal profilo teorico la madre potrebbe assumere
l’affidamento di __________, poiché è in grado di assumere le proprie
responsabilità e di svolgere in modo competente il ruolo di madre (perizia 26
aprile 1995 pag. 13-14 risposta n. 4a e pag. 16 risposta n. 4a). Certo, il
perito ha avuto modo di riferire che l’educazione della madre al figlio sarà diversa
da quella che gli ha dato la nonna con la collaborazione del padre, ma essa può
sicuramente garantire una stabilità di luogo e di metodo, anche perché ha dimostrato
di avere una certa stabilità lavorativa, di vita e di salute (perizia 20 agosto
1995 pag. 12; vedi anche deposizione dott. __________ __________i).
b) È
indiscusso che dal mese di febbraio 1993 il figlio __________ è stato affidato
alle cure del padre. Pur considerando che di fatto __________ è in custodia
presso la nonna paterna, non vi sono dubbi in merito alle capacità educative di
__________ __________. Il dott. __________ ha sottolineato l’adeguatezza
educativa del padre e della sua famiglia, che ha preservato __________ dal
pericolo di sentirsi abbandonato da sua madre (perizia 20 agosto 1995 pag. 7 e
16).
c) In
concreto, entrambi i coniugi sembrano quindi - a un esame meramente sommario -
idonei a occuparsi del figlio.
-
Per l’attribuzione di figli in tenera età la preferenza non
va data sistematicamente alla madre e non si giustifica di derogare al
principio della parità dei genitori quando entrambi dispongono della capacità
di assistere ed educare la prole (DTF 117 II 357 consid. 4a). Se entrambi i
genitori offrono condizioni equivalenti e le loro capacità educative sono
identiche, la preferenza è da accordare al genitore che, tenuto conto di tutte
le circostanze, è in grado di offrire al figlio le garanzie per un miglior
sviluppo psichico, morale, intellettuale e sociale in funzione della sua età.
Il criterio della stabilità delle relazioni entra in considerazione solamente
se le citate condizioni, e pertanto la possibilità di occuparsi personalmente
del figlio, possono ritenersi equivalenti in entrambi i genitori (DTF 117 II
355 consid. 3; 115 II 209 consid. 4a ;115 II 319 consid. 2 con riferimenti).
-
In merito alla situazione di __________ il dott. __________
ha avuto modo di riferire che questi è un bambino sveglio, simpatico,
visibilmente educato. Mostra una buona capacità di contatto, è a suo agio con il
padre e la sua nuova amica, come pure con la nonna. Sa chi è la mamma vera, ma
preferisce non parlarne, non usando il termine mamma al di fuori della sua vera
madre (perizia 20 agosto 1995, pag. 6). Pur avendo potuto beneficiare della
presenza della nonna paterna (figura vicariante solida e adeguata), che gli ha
permesso di affermarsi come persona e di avere quelle cure di cui necessitava,
il perito ha indicato che il bambino ha ancora bisogno della presenza materna
(perizia 20 agosto 1995 pag. 9). Attualmente il bambino frequenta la scuola
materna di __________ -__________, mentre a partire dal mese di settembre 1996
inizierà la scuola elementare.
9.a) Come risulta dagli accertamenti di questa Camera
(verbale 16 febbraio 1996), __________ __________ è impiegato presso le
__________L come caposervizio contabile e lavora a tempo pieno. Egli ha
indicato di avere già ottenuto dalla direzione delle aziende la possibilità di
ridurre la pausa di mezzogiorno per consentirgli di finire prima la sera (doc.
B) e avrebbe anche concordato la possibilità di un’ulteriore riduzione del
tempo di lavoro (doc. A). L’appellante ha dichiarato inoltre di abitare a
__________ in un appartamento di 3 ½ locali che divide con il fratello, anche
se, vista la situazione famigliare, quest’ultimo intenderebbe trasferirsi
nell’appartamento della madre, rimasta vedova da poco tempo.
Tenuto
conto della sua attività e degli orari della scuola d’infanzia, __________
dorme presso la nonna paterna, ove ha la sua cameretta. È la nonna che accompagna
__________ all’asilo e va ad aspettarlo alla fermata del pulmino al rientro. Padre
e figlio si vedono unicamente la sera, quando l’appellante si reca da propri
genitori e cenano assieme, così come il fine settimana quando la madre non
esercita il diritto di visita. Al momento in cui il bambino va a dormire, il
padre torna a casa sua.
b)
__________ __________, dopo aver lavorato per un periodo di prova presso la
clinica __________ __________ di __________, ha lasciato il posto di lavoro
poiché i turni non erano compatibili con l’eventuale affidamento del figlio ed
è in attesa di una risposta per un impiego a Mendrisio che la occuperebbe dalle
9.00 alle 12.00. Essa ha dichiarato di abitare in un monolocale a __________,
anche se in vista dell’affidamento ha cercato un appartamento più grande, che
aveva già trovato a __________. La madre ha soggiunto inoltre che qualora il
figlio le fosse affidato, essa si potrebbe mettere d’accordo con una sua
cugina, che ha bambini in età scolastica, per andare a prendere __________ a
mezzogiorno.
c) Nella fattispecie la disponibilità di tempo della madre
non può essere considerata apprezzabilmente superiore a quella del padre.
Certo, essa lavorerà solo mezza giornata, ma la possibilità per il padre di
terminare il proprio lavoro alle 16.00 non permette di accordarle, per questo
solo fatto, una preferenza, il bambino essendo occupato a scuola fino a
quell’ora. Anche la situazione logistica in cui si troverà il figlio, pur con
le riserve legate alla ricerca di un nuovo appartamento per la madre e alla
partenza del fratello dal domicilio del padre, appare adeguata in entrambi i
casi. Non vi sono inoltre dubbi che il bambino intrattiene buone relazioni con
entrambi i genitori. Così come la garanzia delle relazioni personali con il
genitore non affidatario sembra essere assicurata in entrambi i casi. Il fatto
che in passato la madre ha rinunciato al diritto di visita pomeridiano
infrasettimanale è piuttosto da ricondurre a incomprensioni sugli orari della
scuola materna frequentata da __________ (cfr. verbale 16 febbraio 1996). Non
consta per altro che il diritto di visita sia ostacolato.
d) Neppure i rapporti con gli attuali compagni delle parti
sembrano di pregiudizio per il minore. Il dott. __________ ha riferito che
__________ si mostra a suo agio con __________ __________ (attuale compagna del
marito), la quale appare piuttosto come sorella maggiore affettuosa (perizia 20
agosto 1995 pag. 6). D’altro canto non vi sono elementi per dubitare del buon
rapporto del bambino con __________ __________ __________ (attuale compagno
della moglie), con il quale è contento di giocare (cfr. verbale del 27 febbraio
1996). Non vi è quindi ragione per dubitare dell’idoneità ambientale ed
educativa nella quale si troverebbe il bambino.
- L’appellante sostiene che malgrado l’attuale situazione
psicofisica della moglie, essa denota ancora una fragilità che comprometterebbe
la possibilità di ottenere l’affidamento del figlio.
Dal
referto peritale del dott. __________ si evince che la convenuta ha superato il
lungo periodo di depressione di cui ha sofferto. Il perito non ha escluso la
possibilità che la malattia possa ripresentarsi, ma l’appellata, consapevole di
questa possibilità, assume a fini preventivi un antidepressivo di grande
efficacia. Egli ha soggiunto inoltre che dal punto di vista medico la convenuta
ha preso un certo numero di misure ragionevoli per evitare una ricaduta
(perizia 26 aprile 1995 pag. 12; delucidazione orale del 13 settembre 1995 pag.
3), aggiungendo altresì di non credere a una tale eventualità. Si può quindi
ragionevolmente presumere che la madre possa garantire una continuità educativa
(perizia 20 agosto 1995 pag. 15), tanto più che la ripresa di un’attività
lavorativa conforta una solidità dello stato psichico (loc. cit. pag. 16). Il
fatto che essa ha rinunciato al posto di lavoro presso la clinica __________
__________ non è segno di una depressione incipiente, ma piuttosto di una
scelta inevitabile, dovuta all’incompatibilità degli orari di lavoro con
l’eventuale affidamento del figlio (delucidazione orale del 13 settembre 1995
pag. 3 e verbale 16 febbraio 1996). Del resto attualmente la madre si sta
attivando per un nuovo posto di lavoro (cfr. consid. 9b). È vero che il dott.
__________ ha consigliato alla convenuta di sottoporsi a una psicoterapia che
l’aiuti a gestire il figlio per capire l’origine dei suoi comportamenti e delle
sue depressioni (perizia dott. __________ pag. 10), e che essa vi ha dato seguito
unicamente in due occasioni (perizia 26 aprile 1995 pag. 5), ma la circostanza
non è decisiva. A prescindere dal fatto che attualmente la convenuta segue una
terapia e che si reca una volta al mese dal dott. __________ (verbale 16
febbraio 1996), il dott. __________ ha potuto riferire che la situazione della
stessa è migliorata (perizia 20 agosto 1995 pag. 14, risposta 5a). Si aggiunga
che, come si vedrà d’appresso, l’affidamento del bambino alla madre entra in
linea di conto solo con la vigilanza del Servizio medico-psicologico e solo se
essa seguirà con scrupolo e attenzione le direttive di tale Servizio.
- Ora benché le condizioni psicofisiche della madre non
siano del tutto rassicuranti, l’affidamento alla madre disposto dal Pretore può
essere condiviso.
Certo è estremamente difficile determinare, caso per caso,
quale sia il bene del figlio considerato che un bambino, soprattutto di una
certa età, avrebbe bisogno in primo luogo di poter intrattenere rapporti
intensi e costanti con entrambi i genitori, ma nella fattispecie, tenuto conto
dell’età del minore, il bene del figlio consiste nella possibilità di
ricuperare la capacità educativa della madre, senza per altro perdere né il
padre né la nonna paterna (perizia 20 agosto 1995 pag. 15). Si aggiunga che per
il perito è possibile attuare questo ricupero con un diritto di visita molto esteso,
ritenuto però inadeguato nel caso concreto, vista la conflittualità tra i
genitori (delucidazione orale del 13 settembre 1995 pag. 4 ultimo capoverso).
Va rilevato infine a questo proposito che la conflittualità dei genitori
appare oggi superata (cfr. anche verbale di udienza del 16 febbraio 1996), al
punto che questa Camera ha già esteso il più possibile il diritto di visita
della madre (cfr. decreto 16 febbraio 1996 della presidente della I Camera
civile). Ciò non basta tuttavia ad assicurare al bambino la presenza materna
ritenuta indispensbile dal perito
In
sostanza a favore dell’affidamento alla madre vi è la disponibilità di
quest’ultima di occuparsi completamente del figlio, e non solo dal periodo che
va dalla fine del lavoro al momento di metterlo a letto. Come visto in
precedenza (consid. 9a), il bambino pur essendo assegnato al padre è sempre
stato con i nonni paterni. Già prima dell’affidamento di __________ al padre, i
nonni paterni si sono occupati intensamente del nipote, soprattutto nei momenti
di depressione della madre (cfr. Doc. E inc. / conc.;
deposizioni __________ __________, __________ __________ e __________
__________). Oggi il bambino vive praticamente con la nonna paterna: ha la sua
camera dalla nonna, cena con il padre dalla nonna, è quest’ultima che lo
accompagna all’asilo e lo riporta a casa la sera. Certo, il fatto che il
bambino dorma dalla nonna può essere stato dettato da problemi di orari e il
fatto di aver trovato questa soluzione nei momenti in cui il padre non si può occupare,
per ragioni professionali, del figlio, è senza dubbio valida. Ma ciò non toglie
che l’appellante, pur avendone la possibilità, non ha predisposto nel suo appartamento
una camera per il figlio, e ha delegato in pratica parte delle sue responsabilità
educative, circostanze che non appaiono del tutto idonee per lo sviluppo del
figlio stesso. Infine, senza nulla togliere alle capacità educative della nonna
paterna, essa è appunto la nonna e non la mamma (perizia 20 agosto 1995 pag.
8), della quale __________ ha bisogno. Si aggiunga che pur tenendo conto del
criterio della stabilità, che non consente di modificare senza riguardi un
assetto vigente, nel caso concreto l’affidamento di __________ alla madre è
giustificato dalla prognosi favorevole espressa dal dott. __________ in merito
alla stabilità e continuità di luogo e di metodo educativo della madre (perizia
20 agosto 1995 pag. 12). È vero che nel complemento peritale del 17 giugno 1995
il dott. __________ ha avuto modo di riferire che al bambino bisogna preservare
per quanto possibile la continuità di vita ed evitare rotture, cambiamenti
immotivati, bruschi e radicali, concludendo che __________ avrebbe condizioni
di stabilità psicologica migliori rimanendo affidato al padre. Sennonché questa
sua riflessione è stata superata dalla perizia del 20 agosto 1995, nella quale
il perito non solo non ha intravisto controindicazioni nel cambiamento di
affidamento, che non considera un esperimento (perizia pag. 11), ma ha indicato
che l’eventuale passaggio di affidamento non significa per il bambino un
peggioramento rispetto alla situazione attuale. Del resto per __________ la
madre non è una persona estranea, il diritto di visita essendo stato esercitato
con regolarità (cfr. anche deposizione __________ __________). Va rilevato
inoltre che nonostante l’affidamento del bambino alla madre, la figura paterna
può essere mantenuta con il diritto di visita, considerato che per un bambino
dell’età di __________ è più difficile sostituire la madre che il padre
(delucidazione orale del 13 settembre 1995 pag. 5 ultimo capoverso). In questo
senso la regolamentazione del diritto di visita del padre fissata dal Pretore
appare troppo rigida nella misura in cui non considera appieno l’intensità dei
rapporti tra padre e figlio. Tenuto conto che il diritto di visita è lasciato
all’apprezzamento del giudice (DTF 120 II 235 consid. 4a), si giustifica una
disciplina consona all’attuale situazione, ragione per la quale, nel caso concreto,
il diritto di visita dev’essere esteso il più possibile. Tale diritto sarà
pertanto esercitato nella stessa misura in cui è stato concesso alla madre, ossia
in un fine settimana ogni due oltre a una giornata infrasettimanale a
dipendenza degli impegni del figlio. Dovessero sorgere attriti in merito
all’esercizio del diritto di visita, il Servizio medico-psicologico avvertirà
il Pretore, che adotterà le restrizioni del caso.
L’appellante ritiene infine che il cambiamento di affidamento decretato dal
Pretore costituisca un esperimento fatto sulla pelle del figlio.
Quest’argomentazione è già stata sottoposta al dott. __________, il quale ha
escluso che questa soluzione rappresenti “un inaccettabile mandare il figlio
allo sbaraglio” (perizia 20 agosto 1995 pag. 12). Del resto proprio in
quest’ottica il Pretore ha affiancato alla madre un aiuto specialistico per
aiutarla nell’impostazione della sua nuova organizzazione di vita con il figlio
da un punto di vista psicologico, educativo e pratico e ha incaricato il
Servizio medico psicologico di __________ di seguire la madre e rilasciare una
relazione conclusiva. Oltre a ciò, proprio per tenere conto della particolarità
della fattispecie questo Servizio, ove dovessero ravvisarsi anomalie (compreso
il diritto di visita) dovrà avvertire immediatamente il Pretore. Che queste
misure non siano sufficienti non è stato sostenuto; esse meritano quindi
conferma con la precisazione poc’anzi esposta. Ciò significa che l’appello deve
essere parzialmente accolto e il decreto impugnato modificato di conseguenza.
Tenuto conto dell’effetto sospensivo accordato al presente gravame, il termine
di tre mesi fissato dal Pretore al Servizio medico-psicologico per presentare
una relazione conclusiva deve inoltre essere prorogato al 15 agosto 1996.
-
L’appellante non contesta il contributo alimentare di
fr. 700.– stabilito dal Pretore per il figlio __________e. A questo proposito
va rilevato che l’accordo dei genitori in merito al contributo alimentare non
dispensa il giudice di ogni grado da una verifica dell’ammontare nell’interesse
della prole (Spühler/Frei-Maurer,
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 34 ad art. 146), trattandosi di una
questione sottratta alla libera disposizione delle parti. Per la determinazione
del contributo alimentare per i figli vige infatti la massima ufficiale e il
giudice non è vincolato alle domande delle parti né in prima né in seconda
istanza (Spühler/Frei-Maurer, op.
cit. n. 253 ad art. 145). In concreto, tenuto contro delle raccomandazioni
dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, il contributo alimentare per
__________ appare a prima vista adeguato alla situazione dei genitori e non
necessita quindi di un correttivo d’ufficio in appello
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Nel caso concreto la parziale riforma del decreto impugnato è
avvenuta in applicazione del principio inquisitorio di cui gode questa
autorità, ma in sostanza l’appellante risulta largamente soccombente. Ciò
posto, si giustifica di porre a suo carico l’integralità degli oneri
processuali con l’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità
per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. ’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è
così modificato:
.
- Il figlio __________ è affidato alle cure della madre __________
__________.
1.1. Il cambiamento di affidamento dal padre alla madre avverrà
secondo le modalità e i tempi descritti nei considerandi, con l’ausilio del
Servizio medico-psicologico __________ __________ __________ __________ (caposervizio:
dott. __________ __________). Detto servizio invierà all’attenzione del
Pretore, entro fine luglio 1996, una relazione conclusiva inerente la fattispecie,
inoltre avvertirà il Pretore, anche prima della scadenza di tale termine, ove
dovessero ravvisarsi anomalie di qualsiasi tipo.
1.2. Fino al cambiamento effettivo dell’affidamento __________
resterà in custodia presso la nonna paterna, ritenuto che alla madre viene
concesso il seguente diritto di visita:
a) Un
fine settimana ogni due, dal venerdì alle 18.00 fino alla domenica alle 18.30;
b) Una
giornata infrasettimanale, e meglio:
-
il
martedì della settimana in cui viene esercitato il diritto di visita della
madre dalle ore 15.30 alle ore 20.00, con l’impegno della madre di prendere il
bambino a scuola e di riportarlo dalla nonna paterna;
-
il
giovedì nella settimana in cui la madre non ha il diritto di visita dalle ore
16.15 alle ore 20.00 con l’impegno della madre di prendere il bambino a scuola
e di riportarlo dalla nonna paterna.
1.3. Nel
seguito è concesso a __________ __________ il seguente diritto di visita:
a) Un
fine settimana ogni due, dal venerdì alle 18.00 fino alla domenica alle 18.30;
b) Una
giornata infrasettimanale, e meglio:
-
il
martedì della settimana in cui viene esercitato il diritto di visita del padre
dalle ore 15.30 alle ore 20.00, con l’impegno del padre di prendere il bambino
a scuola e di riportarlo dalla madre;
-
il
giovedì nella settimana in cui il padre non ha il diritto di visita dalle ore
16.15 alle ore 20.00 con l’impegno del padre di prendere il bambino a scuola e
di riportarlo dalla madre.
Per
il resto il decreto rimane invariato.
II. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti:
a) tassa di giustizia fr. 600.--
b) indennità testi fr. 45.--
c) spese fr. 55.--
fr. 700.--
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr.
1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione
a:
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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