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11.1996.38 ΓÇó Appeal struck out after withdrawal
11.1996.38Übriges Gericht30.04.1996Withdrawn
The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal against a precautionary order in divorce-related status proceedings. Before judgment, the appellant withdrew the appeal after the parties concluded an agreement on the accessory effects of divorce. The court treated the withdrawal as desistance, struck the appeal from the docket, and, considering the parties’ willingness to settle, waived both court costs and party compensation. The respondent also expressly renounced any claim for ripetibili.
Art. 353 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal as desistance and procedural consequences; the withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and terminates the proceedings. As a rule, desistance entails the burden of procedural costs and an obligation to reimburse the opposing party’s expenses. However, pursuant to Art. 148 cpv. 2 CPC, the court may exceptionally waive fees and costs where the parties’ conduct, in particular bona fide settlement efforts, so justifies. A waiver of ripetibili by the opposing party excludes an award of party compensation.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.38
Data decisione, Autorità: 30.04.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00038
Lugano 30 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n__________.. (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del distretto di Leventina promossa con istanza 30 maggio 1995 da
__________ nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che __________ __________ ha interposto appello il 29 febbraio 1996 contro un decreto cautelare del 23 febbraio 1996 con cui il Pretore del Distretto di Leventina ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato;
preso atto che il 25 aprile 1996 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti avendo concluso all’udienza del 24 aprile 1996 una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);
constatato che l’appellata ha comunicato di rinunciare all’assegnazione di ripetibili;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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