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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.34
Data decisione, Autorità:
20.03.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00034
Lugano,
20 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire sulla domanda di revisione 21 febbraio 1996 presentata da
__________, __________
in
merito alla sentenza emessa il 31 gennaio 1996 da questa Camera nella procedura
di ricusazione che riguardava il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2,
chiamato
a giudicare una causa (azione confessoria: diritto di passo veicolare) tra il richiedente
e l’
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta la domanda di
revisione;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che il 27 giugno 1995 __________ __________ ha chiesto
la ricusazione del Pretore, a suo avviso parziale e prevenuto nei suoi confronti;
che con sentenza del 31 gennaio 1996 la I Camera
civile di appello, sentite le parti in causa, ha respinto l’istanza nella
misura in cui era ricevibile, non riscontrando motivi tanto gravi da mettere in
dubbio l’obiettività del magistrato;
che il 21 febbraio 1996 __________ __________ha
presentato alla Camera una domanda di revisione volta a ottenere l’annullamento
della sentenza appena citata, la revoca della convocazione al dibattimento
finale indetto dal Pretore nella causa di merito e la designazione di un nuovo
giudice;
che non sono state chieste osservazioni alla domanda
di revisione;
e
considerando
in
diritto:
che il richiedente invoca l’art. 340 CPC “con
particolare riguardo alla lett. a”, secondo cui la revisione di una sentenza è
ammissibile ove il giudice abbia pronunciato su domande non formulate o abbia
omesso di pronunciare su domande formulate”;
che in nessun punto della domanda il richiedente
spiega tuttavia – né permette di capire implicitamente – quali domande non
formulate avrebbe deciso o quali domande formulate avrebbe ignorato questa
Camera respingendo l’istanza di ricusazione, oggetto della sentenza emanata
essendo solo la controversa astensione del Pretore;
che in concreto nemmeno si scorgono altri titoli di
revisione (in specie le lettere b, c, d dell’art. 340 CPC) ai quali potrebbe
eventualmente ricondursi la motivazione della domanda;
che l’unico rimprovero mosso alla sentenza di questa
Camera consiste, in effetti, nella asserita abilità con cui i giudici avrebbero
“aggirato il vero nocciolo della questione, perno fondamentale sul quale ruota
la quasi totalità delle motivazioni della domanda di ricusa del Pretore”
(domanda, pag. 9);
che nella domanda di revisione l’interessato
ripresenta sotto altra forma, non a caso, gli argomenti già fatti valere a
sostegno della ricusazione, ovvero la pretesa ostilità e disistima del Pretore
denotate dalla circostanza che quegli avrebbe dato ascolto a testimoni mendaci,
avrebbe praticamente anticipato il giudizio finale, avrebbe dimostrato aperta
animosità durante le udienze, riterrebbe il convenuto capace o incapace di
difendersi secondo opportunità, dilazionerebbe di proposito la decisione sulla
postulata assistenza giudiziaria e così via;
che nessuna di tali doglianze integra lontanamente,
tuttavia, un titolo di revisione a norma dell’art. 340 CPC;
che nella misura in cui rievoca la causa di merito e
denuncia il comportamento arrogante della parte attrice, la quale insisterebbe
nell’esercizio di un passo veicolare senza corrispondergli il dovuto,
l’interessato esula ancor più dal tema della procedura di revisione, che non è
quello di sapere se questa Camera avrebbe dovuto ricusare il Pretore né tanto
meno se __________ __________ pretenda a ragione un corrispettivo per l’uso del
passo veicolare sul suo fondo, bensì quello di sapere se la sentenza emessa da
questa Camera il 31 gennaio 1996 sia affetta da un vizio qualificato nel senso dell’art.
340 CPC;
che per quanto attiene all’indennità per ripetibili
(fr. 500.–) assegnata da questa Camera alla controparte in esito alla sentenza
del 31 gennaio 1996, il richiedente nemmeno allude a motivi di revisione;
che quindi, in estrema sintesi, la domanda di
revisione si rivela già a un primo esame manifestamente improponibile perché
sfornita di qualsiasi motivazione idonea a sorreggere una qualsiasi delle
ipotesi previste dall’art. 340 CPC;
che in simili circostanze si giustifica di adottare la
procedura semplificata dell’art. 313bis CPC, applicabile per analogia in
virtù dell’art. 341 cpv. 1 CPC;
che non è il caso, in ogni modo, di attribuire
ripetibili alla controparte, cui la domanda di revisione non è nemmeno stata
intimata;
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
La domanda di revisione è
irricevibile.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico del
richiedente. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– __________, __________;
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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