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Numero d'incarto:
11.1996.190
Data decisione, Autorità:
23.06.1997, ICCA
Incarto n..
11.96.00190
Lugano
23 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di
mantenimento) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 14 settembre 1994 da
__________ __________ (1992), __________
(rappresentato
dalla madre __________ __________,
__________,
e
patrocinato dall’avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ , __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________,
__________);
visto l’appello presentato
il 29 novembre 1996 da __________ __________ contro
la sentenza emanata il 15 novembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Città, con la quale egli è stato tenuto a versare al figlio __________ __________ un contributo alimentare mensile
di fr. 1’300.– dal 1° aprile 1994 al 13 dicembre 1995, di fr. 1’000.– dal 13
dicembre 1995 al 30 settembre 1996, di fr. 850.– dal 1° ottobre 1996 sino al
compimento dei 7 anni, di fr. 950.– fino ai 16 anni e di fr. 1’100.– fino ai 18
anni di età, indicizzato;
convocate le parti per il
dibattimento orale il 17 giugno 1997;
preso atto dell’accordo
concluso lo stesso giorno tra i genitori sul contributo alimentare dovuto a
__________ __________ e sulle sue modalità
di versamento;
constatato che il
contributo alimentare pattuito tiene adeguatamente conto degli interessi del
figlio, dei suoi bisogni, delle possibilità concrete attuali di entrambi i
genitori e delle loro disponibilità (art. 285 cpv. 1 CC), così che può essere
approvato dalla Camera (art. 287 cpv. 3 CC);
Per questi motivi,
richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. È omologato il seguente
accordo di mantenimento:
-
__________ verserà a __________ __________ l’importo di fr. 10’000.– a titolo
di contributi alimentari arretrati per __________, da versare nella misura di
fr. 5’000.– entro il 31 dicembre 1997 e di fr. 5’000.– entro il 30 giugno 1998.
- a) __________ __________ verserà a __________ __________, a titolo di contributo alimentare mensile per il
figlio __________, anticipatamente l’importo di fr. 600.– dal 1° luglio 1997
fino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio, di fr. 700.– dal
dodicesimo al sedicesimo anno e di fr. 800.– dal sedicesimo anno alla maggiore
età.
b) L’assegno familiare è incassato dalla madre in
aggiunta a tale contributo.
c) Il
contributo alimentare sarà adeguato annualmente all’indice nazionale svizzero
dei prezzi al consumo dal 1° gennaio 1988 (indice base giugno 1997), riservato
al padre la possibilità di chiedere al giudice una modifica qualora il tasso di
cambio lira/franco svizzero (ora di Lit 1200 per fr. 1.–) dovesse evolvere
negativamente per il debitore.
- La tassa
di giustizia di prima sede di fr. 800.– e quella di appello di fr. 200.– più le
spese sono assunte dalle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
II. L’appello è
dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
III. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti per metà a carico di __________ __________ e per l’altra metà a carico di
__________ __________, compensate le ripetibili.
IV. Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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