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Numero d'incarto:
11.1996.16
Data decisione, Autorità:
15.01.1998, ICCA
Incarto n..
11.96.00016
Lugano
20 giugno 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ spec. (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 30 novembre 1993 dall’
arch.
__________ __________,
(già
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________, e
__________, __________
(rappresentati
dalla madre __________ __________, __________,
e
patrocinati dall’avv. __________ ____________________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 25 gennaio 1996
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 gennaio
1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello del 25 gennaio 1996;
-
Se
dev’essere accolto l’appello presentato il 23 gennaio 1996 da __________ e
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello del 23 gennaio 1996;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del
7 luglio 1987 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato
il divorzio tra __________ __________ (1946) e __________ nata __________
(1948). Nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice i figli
__________ (nata il ____________________ 1975) e __________ (nato il __________
1977) sono stati affidati alla madre e il padre si è impegnato a versare per
ogni figlio un contributo alimentare di fr. 1’500.– mensili indicizzati (doc.
B). A quell’epoca entrambi i genitori, architetti, lavoravano insieme.
__________ __________ si è risposato il __________ 1988 con __________
__________ __________ e dal nuovo matrimonio è nata la figlia __________ il
__________ 1989 (doc. O). __________ __________i, a sua volta, si è risposata
con __________ __________ __________.
B. Il 30 novembre
1993 __________ __________ ha convenuto i figli minorenni __________ e
__________, rappresentati dalla madre, davanti alla Pretura della giurisdizione
di Mendrisio Nord, chiedendo – previa concessione dell’assistenza giudiziaria –
la riduzione del contributo alimentare a fr. 750.– mensili per ogni figlio, già
in via cautelare con effetto immediato. Il Pretore ha convocato le parti
all’udienza del 13 dicembre 1993 per la discussione. L’istante ha confermato le
proprie domande di giudizio mentre i convenuti si sono opposti alla prospettata
riduzione del contributo alimentare e hanno concluso per il rigetto
dell’istanza. Ogni parte ha notificato mezzi di prova. Esperita l’istruttoria,
il Pretore ha indetto la discussione finale per il 9 novembre 1995. Entrambe le
parti hanno confermato in quell’occasione le loro richieste di giudizio.
C. Con sentenza del
12 gennaio 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l’azione e ha ridotto a fr.
1’200.– indicizzati il contributo mensile dovuto dal 1° dicembre 1993 a ciascun
figlio, compresi gli assegni familiari. L’istante e __________ __________ sono
stati ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria; le spese e la tassa di
giustizia di fr. 600.– sono state poste per metà a carico di __________ e
__________ __________ e per metà a carico dello Stato, compensate le ripetibili.
D. __________ e
__________ __________ hanno impugnato la sentenza del Pretore con un appello
del 23 gennaio 1996 in cui chiedono che, conferito loro il beneficio dell’assistenza
giudiziaria e previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame, l’istanza
sia respinta e il contributo litigioso ripristinato così come previsto dalla
nota convenzione sugli effetti accessori del divorzio.
__________ __________ è
insorto a sua volta contro la citata sentenza con un appello del 25 gennaio
1996 con cui postula la riduzione del contributo alimentare a fr. 750.– mensili
per ogni figlio, da indicizzare, fino al ventesimo anno di età. Anche l’istante
ha presentato domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria in
appello.
La domanda di effetto
sospensivo è stata respinta il 31 gennaio 1996 dalla presidente di questa
Camera.
E. Nelle osservazioni
del 12 febbraio 1996 ogni parte chiede di respingere l’appello avversario.
Considerando
in diritto: 1. L’istante ha
chiesto la modifica della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio
con un’istanza, secondo le forme previste dalla procedura per le azioni di
mantenimento (art. 425 cpv. 1 CPC). In concreto si trattava però di modificare
una sentenza di divorzio, non di fissare (solo) un contributo di mantenimento.
Ne segue che l’intero processo davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord è stato trattato con una procedura diversa da quella stabilita dalla
legge. Ora, l’art. 101 CPC non disciplina gli effetti di una simile
disattenzione. L’ipotesi che gli atti compiuti siano nulli (art. 142 cpv. 1
CPC) può tuttavia essere esclusa, sia perché il giudice adito era senz’altro
competente a decidere (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, nota 39 ad art. 157 CC) sia perché il principio del
contraddittorio è stato ossequiato (anche se in modo informe). Quanto ad
un’eventuale annullabilità, il problema non merita particolare disamina già per
il fatto che nessuna delle parti si è prevalsa di irregolarità processuali, né
davanti al primo giudice, né in questa sede (art. 143 cpv. 2 CPC). Del resto
entrambe le parti hanno avuto modo di far valere i loro diritti davanti a
un’autorità di appello, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto.
Non si può quindi dire che abbiano subito pregiudizi riparabili solo con
l’annullamento della sentenza impugnata.
- Il Pretore è
giunto alla conclusione che la situazione finanziaria dell’attore, risposatosi
nel 1988 e divenuto padre di __________ (il __________ 1989), era peggiorata
nel 1993 a causa della crisi dell’edilizia, così che si giustificava una
riduzione del contributo alimentare per i figli, anche se non nella misura
richiesta, il tenore di vita dell’istante lasciando seri dubbi e perplessità.
Nel loro appello i
figli sostengono che la riduzione del contributo alimentare non sarebbe
giustificata, sia perché il padre conduce un elevato tenore di vita con la
nuova famiglia e occulta i propri redditi sia perché le loro esigenze sono
aumentate rispetto all’epoca del divorzio dei genitori. Contraria è
l’argomentazione dell’attore, che nell’appello adduce di essere oberato di
debiti e di non essere in grado di versare gli alimenti litigiosi. Egli rileva
inoltre che il Pretore non avrebbe minimamente tenuto conto del miglioramento
di reddito di cui avrebbe beneficiato l’ex moglie, essa pure risposatasi e le
cui condizioni finanziarie sarebbero migliori.
- Litigioso è, in
concreto, il contributo alimentare per i figli __________ e __________ fino al
ventesimo anno di età. Il padre si duole nell’ appello che il Pretore ha posto
a suo carico un contributo alimentare anche dopo la maggiore età dei figli. Se
non che, il primo giudice ha effettivamente indicato nella sentenza (pag. 5, consid.
- che era opportuno il versamento della prestazione oltre la maggiore età dei
figli, ma non ne ha tratto alcuna conseguenza, avendo omesso di inserire tale
obbligo nel dispositivo. A prescindere dal fatto che i convenuti non hanno presentato
alcuna richiesta intesa a ottenere un contributo oltre la maggiore età (art.
277 cpv. 2 CC), il dispositivo impugnato si limita a ridurre l’ammontare del
contributo, senza modificarne la durata prevista nella nota convenzione sugli
effetti accessori del divorzio. Ne discende che i contributi sono dovuti sino
al ventesimo anno di età dei giovani (art. 13c tit. fin. CC). Su questo punto
l’appello è quindi privo di oggetto.
-
In caso di
divorzio le relazioni personali del marito con i figli toltigli e il suo
contributo alle spese per mantenerli sono regolati secondo le disposizioni
sugli effetti della filiazione (art. 156 cpv. 2 CC). Il contributo a carico
del genitore è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria del
divorzio, in altri termini, dal giudice che pronuncia lo scioglimento del
matrimonio (art. 279 cpv. 3 CC). In concreto l’istante mira appunto a far
modificare la convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata dal
Pretore il 7 luglio 1987, convenzione nella quale egli si impegnava a versare
per ogni figlio un contributo mensile di fr. 1’500.– indicizzati, compresi gli
assegni familiari. Il problema è quello di sapere pertanto, se un’azione del
genere sia retta dall'art. 157 CC (che disciplina la modifica di sentenze di
divorzio) o dell’art. 286 cpv. 2 CC (che regola la modifica del contributo
alimentare in esito a un’azione di mantenimento). L’interrogativo non è senza
peso ove si consideri che la procedura applicabile ai due tipi di azione è
diversa (ivi compresi i termini di ricorso), che la competenza per territorio
non è necessariamente la stessa e che le parti in causa non sempre coincidono.
-
La Camera civile
di appello si è finora attenuta al principio per cui un’azione tendente a far
modificare il dispositivo di una sentenza di divorzio – anche solo in relazione
al contributo alimentare per figli minorenni – è una causa fondata sull’art.
157 CC, da trattare perciò con rito ordinario (da ultimo: I CCA, sentenze del
27 marzo 1997 in re B. c. B., del 21 marzo 1995 in re G. contro G., consid.
1a). Tale impostazione trova conforto nella dottrina e nella giurisprudenza (Sandoz, Le point sur le droit de la famille,
in: SJZ 91/1995 pag. 113 a metà; Deschenaux/
Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, pag. 172
n. 853 segg.; DTF 120 II 178 consid. 3a). Il fatto è che un’azione di modifica
fondata sull’art. 157 CC va promossa contro l’ex coniuge (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, note
68 segg. ad art. 157 CC con richiami). Al figlio la dottrina riconosce bensì la
possibilità di intervenire per un’adeguata tutela dei propri interessi (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Basilea 1996, nota 20 ad art. 157 CC con rinvio), ma convenuto
rimane l’ex coniuge, non il figlio (si vedano DTF 120 II 177 e 108 II 983, dove
convenuta era appunto la madre del minorenne).
Nella sua opera più
recente Hegnauer sostiene invero
che, trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul solo contributo
alimentare per i figli minorenni, la relativa azione è disciplinata dall'art.
186 cpv. 2 CC, non dall'art. 157 CC (Berner Kommentar, Berna 1997, nota 53 ad art.
286 CC cui rinvia la nota 139 ad art. 279/280 CC). Se così fosse, convenuto
dovrebbe essere il figlio minorenne, non il genitore affidatario (op. cit.,
nota 63 ad art. 286 CC). Se non che, tale opinione manca di ulteriore conforto.
Intanto non risulta che l’art. 280 cpv. 1 CC (che istituisce una procedura
semplificata per le azioni di mantenimento) sia mai stato applicato, per
giurisprudenza, a cause intese alla modifica di una sentenza di divorzio. In secondo
luogo il Tribunale federale non considera il figlio minorenne, in una causa intesa
alla modifica di una sentenza di divorzio, alla stregua di un convenuto (tant’è
che in DTF 120 II 178 e 108 II 83 la legittimazione passiva della madre non è
stata messa in discussione). Infine il saggio di Rapp cui si riferisce il citato commentatore nella nota 53 ad
art. 286 CC non precisa alcunché, salvo ammettere che per modificare
formalmente il dispositivo di una sentenza di divorzio occorre un’azione fondata
sull’art. 157 CC (BJM 1980 pag. 295 in basso).
-
In concreto
__________ __________ __________ __________ non risulta essere mai stata citata
in giudizio, se non come rappresentante legale dei figli minorenni al momento
dell’introduzione della procedura giudiziaria. In tali circostanze il Pretore
avrebbe dovuto ordinare che si accertasse la legittimazione passiva dei
convenuti, presupposto di merito da verificare d’ufficio in ogni stadio di
causa (DTF 118 Ia 130 consid. 1). Se, dopo avere sentito le parti, il Pretore
fosse giunto alla conclusione che effettivamente __________ e __________
__________ non hanno veste di convenuti nel processo, avrebbe dovuto respingere
l’azione già per questo motivo. Al mancato accertamento della legittimazione
passiva, potrebbe, al limite, essere rimediato in appello, previa interpellazione
delle parti. Dato però che la sentenza impugnata deve essere annullata anche
per altri motivi – che richiedono ulteriori accertamenti – non è il caso che
questa Camera statuisca per la prima volta al riguardo.
-
Il Pretore ha
parzialmente accolto l’azione, nella fattispecie, perché ha ritenuto che la
situazione economica dell’istante è peggiorato nel 1993, a seguito della crisi
edilizia. Constatato che al momento del divorzio egli guadagnava fr. 70’000.–
annui (circo-stanza esplicitamente ammessa all’udienza del 13 dicembre 1993,
verbale, pag. 5 e 8), che i suoi oneri familiari erano aumentati dopo il
secondo matrimonio con la nascita della figlia __________ (__________1989) e
che dopo vari anni in cui il suo reddito annuo ha finanche superato fr.
200’000.– (documenti richiamati I, notifiche di tassazione 1991/92 e 1993/94)
esso è poi sceso a fr. 73’631.30 nel 1994 (doc. BB), il primo giudice ha
ridotto i contributi alimentari a fr. 1’200.– per ogni figlio in base a
considerazioni di equità, senza eseguire alcun calcolo sui fabbisogni personali
dell’istante e dei figli. La sentenza impugnata contiene invero qualche accenno
agli oneri di alloggio del padre (pag. 4), ma invano si cercherebbero
indicazioni sulle altre uscite. Mancano completamente i dati sui fabbisogni dei
figli beneficiari del contributo alimentare, entrambi agli studi, e della figlia
nata dal secondo matrimonio. Sulla capacità di guadagno della seconda moglie
difetta, oltre a ciò, qualunque elemento di valutazione, a parte la
constatazione che quest’ultima avrebbe una “collaborazione saltuaria con una
ditta di Milano”, il cui compenso risulta essere sconosciuto (sentenza impugnata,
pag. 4). Tutto poi si ignora della situazione in cui versa la madre dei convenuti,
salvo per quanto riguarda il reddito figurante negli incarti fiscali
richiamati, per altro risalente al 1991 e 1992 (incarti richiamati III). Su
tutti questi elementi il Pretore avrebbe dovuto, in virtù del principio
inquisitorio che presiede al diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c
con rinvio), esigere i necessari ragguagli, indispensabili per statuire sulla
domanda di modifica della sentenza di divorzio.
-
Ne segue, per
concludere, che la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati al
Pretore affinché verifichi anzitutto il requisito della legittimazione passiva;
dandosi tale presupposto, egli accerterà qual è il reddito ragionevolmente
conseguibile dall’istante e dalla sua seconda moglie (tenendo calcolo della rispettiva
situazione familiare), qual è il fabbisogno della seconda famiglia e dei figli
convenuti e quale ulteriore reddito potrebbe equitativamente imputarsi – in
ultima analisi – a __________ __________ __________ __________ qualora il
contributo dell’istante andasse effettivamente ridotto. Si tratta di accertamenti
fondamentali che la Camera civile di appello non può compiere in maniera
autonoma, sottraendo alle parti un grado di giurisdizione munito di pieno
potere cognitivo. Sulla base dei dati assunti il Pretore statuirà di nuovo,
tenendo conto dei criteri precitati.
-
Gli oneri del
pronunciato odierno seguono il reciproco grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). In concreto gli appellanti vedono annullata la sentenza, ma l’esito della
causa resta aperto. Si giustifica pertanto di porre le spese processuali a loro
carico in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Le richieste di
assistenza giudiziaria (art. 155 segg. CPC) possono essere accolte poiché le
parti appaiono – quanto meno a un esame sommario – versare in seria
ristrettezza ed entrambe ottengono causa parzialmente vinta (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista anche sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Gli appelli sono parzialmente
accolti, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore
per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
-
__________ e __________
__________ sono ammessi al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ -__________.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono posti a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________ -__________, __________;
–
arch. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________ (limitatamente al dispositivo n. 3).
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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