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Numero d'incarto:
11.1996.143
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, ICCA
Incarto n..
11.96.00143
Lugano
25 ottobre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (rilascio di certificato
ereditario) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 16 luglio 1996 da
__________, __________
per
ottenere il rilascio del certificato ereditario nella successione fu __________
__________ (1921), già domiciliato a __________ e ivi deceduto il __________
1995;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello del 16 settembre 1996 promosso da __________ __________ contro il
certificato ereditario rilasciato il 20 agosto 1996 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________
__________, domiciliato a __________, è deceduto a __________ il __________
1995, lasciando come eredi legittimi la moglie __________ __________ e i
fratelli __________ __________,
__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________
__________, __________ __________ e __________ __________;
che nel febbraio 1996
gli eredi __________ __________, __________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno
dichiarato di rinunciare alla successione “in favore di __________ __________
”;
che il rappresentante
degli eredi ha instato alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città il 16
luglio 1996 per ottenere il rilascio del certificato ereditario, in conformità
alla dichiarazione di rinuncia del febbraio 1996;
che il Pretore ha
rilasciato il 20 agosto 1996 il certificato ereditario attestante che uniche
eredi del defunto __________ __________ sono la moglie __________ __________ e
la sorella __________ __________;
che il 16 settembre
1996 __________ __________, rappresentante degli eredi, ha chiesto la
“correzione” del certificato ereditario, che non corrisponde all’intento degli
eredi rinunciatari;
che tale atto è stato
considerato dalla Pretura alla stregua di un appello ed è pertanto stato
trasmesso a questa Camera;
che in data 3 ottobre
1996 l’Ufficio delle imposte di successione e donazione ha trasmesso alla
Camera la dichiarazione di rinuncia sottoscritta il 23 settembre 1996 da
__________ __________;
Considerato
in diritto:
che nel Cantone Ticino
il rilascio del certificato ereditario viene trattato in procedura non
contenziosa di camera di consiglio (art. 2 n. 10 LAC, 360 e segg. CPC);
che in tale procedura
il termine per appellare è di 10 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art.
370 cpv. 2 CPC);
che di conseguenza
l’atto presentato il 16 settembre 1996 sarebbe tardivo se fosse un appello
contro il decreto 20 agosto 1996;
che con l’atto in
questione è stata tuttavia chiesta la rettifica del certificato ereditario;
che con la
dichiarazione sottoscritta nel febbraio 1996 gli eredi __________ __________,
__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________
__________ e __________ __________ intendevano chiaramente favorire la vedova,
cedendole la loro quota ereditaria;
che tale dichiarazione
non è un contratto di cessione di una quota ereditaria fra coeredi, non essendo
stato sottoscritto dalla vedova (art. 635 CC);
che a ogni modo tale
scritto, vista la chiara intenzione dei firmatari, non è una rinuncia
incondizionata e senza riserve ai sensi dell’art. 570 cpv. 2 CC, ciò che
comporta, essendo scaduto il termine di tre mesi per rinunciare all’eredità,
l’acquisizione dell’eredità (Tuor/Picenoni,
Berner Kommentar, 1966, n. 14 ad art. 570 CC);
che altrettanto vale
per la dichiarazione sottoscritta da __________ __________ il 23 settembre
1996, oltretutto tardiva poiché inoltrata dopo il termine di tre mesi prescritto
per rinunciare all’eredità (art. 567 cpv. 1 CC);
che di conseguenza il
certificato ereditario rilasciato il 20 agosto 1996 si rivela inesatto, eredi
essendo, oltre a __________ __________ e __________ __________, anche
__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________
__________, __________ __________ e __________ __________;
che per diritto
federale i certificati ereditari errati possono di principio essere annullati o
modificati senza formalità, sia a richiesta dell’istante originario, sia di
terzi, sia ancora d’ufficio dal giudice (Tuor/Picenoni,
op. cit., n. 24 ad art. 559 CC);
che la lettera 16
settembre 1996 chiede esplicitamente la correzione del certificato ereditario;
che l’incarto deve
quindi essere ritornato al Pretore affinché consideri la lettera 16 settembre
1996 alla stregua di un’istanza di rettifica e proceda alla correzione del
certificato ereditario, nel senso che eredi del defunto __________ __________ sono
la moglie __________ __________ i fratelli __________ __________, __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________
__________, __________ __________ e __________ __________;
che, viste le
particolarità della fattispecie, si può prescindere dal prelievo di tasse e
spese e dall’assegnazione di ripetibili;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
ordina:
-
L’incarto è ritornato al
Pretore perché statuisca sull’istanza di rettifica ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano tasse
né spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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