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Numero d'incarto:
11.1996.13
Data decisione, Autorità:
27.02.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00013
Lugano,
27 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con istanza del 17 febbraio 1995 da
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
22 gennaio 1996 presentato da __________ __________ __________ contro la
sentenza emessa il 10 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Il 17 febbraio 1995 __________ __________ ha promosso un’azione posses-soria
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato a
__________ __________ – sua ex dipendente – di liberare senza indugio
i vani posti sopra il locale notturno “ ” a __________, di cui la
stessa __________ __________ era conduttrice. Al contraddittorio del 20 marzo
1995 __________ __________ __________ si è opposta all’istanza, facendo valere
di essere al beneficio di un contratto di sublocazione sorto tacitamente con la
medesima __________ __________, e non di un semplice comodato, di modo che la
disdetta le era stata data in modo irregolare.
B. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 14 dicembre 1995
l’istante ha confermato la propria richiesta di sgombero, precisando che “la
messa a disposizione degli spazi era una prestazione accessoria al contratto di
lavoro”. La convenuta ha ribadito la propria opposizione con l’argomento che
“tra le parti è esistito ed esiste tuttora un contratto tacito di
sublocazione”.
C. Il Pretore ha accolto l’azione con sentenza del 10 gennaio 1996 e ha
ordinato a __________ __________ __________ di riconsegnare entro 10 giorni
alla __________ __________ i vani litigiosi. La tassa di giustizia di fr. 400.–
è stata posta a carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere all’istante
fr. 600.– per ripetibili. A mente del Pretore il rapporto sorto fra le parti si
configura come un negozio giuridico misto in cui predominano le caratteristiche
del contratto di lavoro, che tuttavia si è concluso nel luglio del 1994. La
convenuta doveva quindi liberare i locali occupati illecitamente.
D. __________ __________ __________ è insorta contro la sentenza del
Pretore con un appello del 22 gennaio 1996 in cui chiede che, conferito al
gravame effetto sospensivo, l’ordine di sgombero sia annullato e sia accertata
l’irregolare disdetta del contratto di locazione da parte della __________
__________ Contestualmente all’appello essa postula il beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La presidente della I
Camera civile ha accordato all’appel-lo effetto sospensivo il 25 gennaio 1996.
E. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 1996 __________ __________
propone che, revocata la concessione dell’effetto sospensivo, l’appel-lo sia
respinto e la sentenza del Pretore confermata.
Considerando
in
diritto:
-
L’istante ha introdotto una generica “azione possessoria”, senza
precisare se si tratti di un’azione di reintegra (art. 927 cpv. 1 CC) o di
un’azione di manutenzione (art. 928 cpv. 1 CC). La differenza non è irrilevante
già per la circostanza che nell’am-bito di un’azione di manutenzione la parte
convenuta non ha la possibilità di opporre un proprio diritto prevalente:
l’azione deve essere accolta ogni qual volta si ravvisi una turbativa del
possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 99 n.
365). Quest’ultimo requisito (“atto di illecita violenza”) è, secondo il testo
stesso della legge, un presupposto – comune – alle due azioni. Spetta
all’istante dimostrarne gli stremi.
-
Tanto l’azione di reintegra quanto l’azione di manutenzione
competono, secondo la giurisprudenza più recente, anche al possessore indiretto
che intende procedere contro il possessore diretto, a condizione tuttavia che
la questione di sapere se sia dato un “atto di illecita violenza” non implichi
la soluzione di pro-blemi di diritto legati all’eventuale rapporto giuridico
instauratosi fra le parti (Stark
in: Berner Kommentar, 2ª edizione, note 56 segg. all’introduzione degli art.
926–929 CC; Steinauer, op. cit.,
pag. 90 n. 331 con richiami; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P. contro
B., consid. 3, 5 e 6; Baurecht 1995 pag. 43 n. 136). Di conseguenza questa Camera
ha già avuto modo di giudicare ricevibile un’azione di reintegra promossa dal
possessore indiretto contro il possessore diretto allorché nessun rapporto
giuridico era mai sorto fra l’uno e l’altro (Rep. 1978 pag. 295; da ultimo: I
CCA, sentenza del 22 ottobre 1993 in re A. contro H., consid. 2 e 3; sentenza
del 31 gennaio 1991 in re M. contro v.d.B.).
In concreto il litigio verte
proprio sulla connotazione giuridica dell’accordo in base al quale l’istante ha
messo a disposizione della convenuta i locali posti sopra l’esercizio pubblico
“__________ -__________ ”. Nell’appello la convenuta ribadisce che a questo
riguardo fa stato la disciplina sul contratto di locazione, mentre nelle
osservazioni al ricorso l’istante ripete che si applicano le disposizioni sul
comodato come accessorio al contratto di lavoro. La controversia trascende
manifestamente, quindi, i limiti di un’azione possessoria e già per questo motivo
il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza. Che, del resto, la qualifica
giuridica del contratto sia delicata (e perciò di manifesta natura petitoria) è
dimostrato dalla stessa argomentazione del Pretore, sulla cui pertinenza ci si
può interrogare. Ove il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore
locali a fini abitativi, in effetti, fanno stato per principio le norme sul contratto
di locazione, non quelle sul contratto di lavoro (Rehbinder in: Berner Kommentar, Berna 1992, nota 2 ad art.
339a CO). Quanto a un eventuale comodato, esso non può dirsi presunto né
l’istruttoria permette conclusioni sicure.
- Si aggiunga che nella fattispecie, indipendentemente dalla qualifica
giuridica dell’accordo instauratosi fra le parti, non si riscontrerebbe nemmeno
un “atto di illecita violenza”. Nel caso in cui un possessore diretto non
restituisca – alla scadenza del contratto stipulato con il possessore indiretto
– l’oggetto affidatogli, non si ravvisano per ciò solo gli estremi di
un’illecita violenza. Non basta a configurare un atto di illecita violenza, in
altri termini, la circostanza che a partire da un determinato momento il
possesso del convenuto non sia più sorretto da un valido titolo giuridico,
poiché l’atto di illecita violenza deve configurarsi in un mutamento della
situazione di fatto e non solo di diritto (Stark,
op. cit., nota 60 in fine all’introduzione degli art. 926–929 CC). Se la
situazione di fatto non è mutata, non è proponibile né un’azione di reintegra
né un’azione di manutenzione (Stark,
op. cit., nota 16 ad art. 927 CC e nota 35 ad art. 928 CC).
Vi sono Cantoni che, per evitare
al possessore indiretto la necessità di adire la via ordinaria contro il
possessore diretto anche in situazioni di chiara illegalità, prevedono
procedure ingiuntive (Befehlsverfahren: per esempio Zurigo: § 222 n. 2
ZPO, Lucerna: § 226 ZPO; v. anche Berna: art. 326 n. 2 ZPO). Nel Ticino esiste
bensì la procedura di sfratto, applicabile però solo ai casi di cessata
locazione, affitto o comodato (art. 506 segg. CPC). Gioverà ricordare ad ogni
modo che, nella fattispecie in esame, l’istante stessa ha fatto valere davanti
al Pretore – e fa valere tuttora nelle osservazioni all’appello – la fine di un
rapporto di comodato. Mal si comprende perciò quali ragioni l’abbiano indotta a
promuovere un’azione possessoria.
-
L’appellante chiede, oltre alla riforma della sentenza pretorile,
l’accertamento formale che la disdetta ricevuta dall’istante è irregolare e
come tale inefficace. La richiesta, nuova, è irricevibile già per tale motivo (art.
321 cpv. 1 lett. a CPC). Sarebbe palesemente incompatibile, per di più, con la
natura sommaria di un’azione possessoria (sopra, consid. 2).
-
La richiesta di assistenza giudiziaria in appello (art. 155 segg.
CPC) è superata dall’assegnazione di ripetibili, con cui la convenuta potrà
rimunerare la propria legale (art. 150 CPC). Il lungo appello si diffonde per
altro sulla natura giuridica del contratto insorto fra le parti, affrontando
complesse questioni giuridiche che trascendono i limiti di un’azione
possessoria. La sentenza del Pretore deve essere riformata in effetti non
perché la convenuta sia al beneficio di un contratto di sublocazione (questione
che dovrà essere appurata tutt’al più nel quadro di un’azione negatoria o,
comunque sia, di un’azione di merito), ma perché il comportamento della
convenuta non denota gli estremi di un atto di illecita violenza.
-
La revoca dell’effetto sospensivo postulata dall’istante diviene,
con l’emanazione dell’attuale giudizio, senza oggetto.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza, tanto in prima quanto
in seconda sede (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
-
L’istanza è respinta.
-
Le spese processuali, con una tassa di giustizia
di fr. 400.–, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta
fr. 600.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono poste a carico della
__________ __________, che rifonderà all’appel-lante fr. 800.– per ripetibili
di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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