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Numero d'incarto:
11.1996.127
Data decisione, Autorità:
17.09.1996, ICCA
Incarto n..
11.96.00127
Lugano
17 settembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (rinuncia alla successione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza 25 luglio 1996 da
__________, __________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
(tutti
patrocinati dall’avv. __________, __________);
nell’ambito
della successione relitta da
__________ (1932), cittadino __________, già domiciliato a __________, deceduto
a __________ il __________ 1996
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello del 9 agosto 1996 presentato da __________ __________, __________,
__________, ____________________ __________ e __________ contro la sentenza
emessa il 30 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________,
__________ domiciliato a __________, è deceduto il __________ 1996, lasciando
come eredi legittimi la moglie __________ nata __________ e i figli __________,
__________, __________ in __________ e __________. Su istanza 4 luglio 1996 di
questi ultimi, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha rilasciato l’11
luglio 1996 il certificato ereditario dal quale risultava che unici eredi di
__________ __________ erano la moglie e i figli (inc. n. __________
__________).
B. In data 25 luglio
1996 __________, __________, __________ __________, __________ __________ e
__________ hanno inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, una
dichiarazione di rinuncia alla successione di __________ __________. Il Pretore
ha respinto l’istanza il 30 luglio 1996, per il motivo che il rilascio del
certificato ereditario costituiva ingerenza negli affari della successione ai
sensi dell’art. 571 cpv. 2 CC ed equivaleva ad accettazione della successione.
C. __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________
e __________ __________ hanno interposto il 9 agosto 1996 un appello con cui
chiedono la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la
rinuncia alla successione di __________ __________.
Considerato
in diritto:
-
Il
Pretore ha ritenuto che in concreto gli eredi hanno perso il diritto di
rinunciare all’eredità, poiché essi hanno ottenuto il rilascio del certificato
ereditario e si sono così intromessi negli affari della successione, ai sensi dell’art.
571 cpv. 2 CC. Gli appellanti sostengono invece che il rilascio del certificato
ereditario era necessario per ottenere informazioni dalla Banca __________
__________ di __________, presso cui il defunto aveva una cassetta di
sicurezza, e che essi non hanno compiuto alcun atto di disposizione sui beni
della successione, conservando così il diritto di rinunciarvi, dopo aver
constatato che essa era oberata.
-
Secondo
l’art. 571 cpv. 2 CC perde il diritto di rinunciare alla successione l’erede
che si è ingerito negli affari della successione o che ha compiuto atti non richiesti
dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso o che ha
sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all’eredità. Il Pretore ha ravvisato
in concreto un’ingerenza degli eredi provvisori nel fatto di aver chiesto il
rilascio del certificato ereditario. È vero che parte della dottrina menziona
la richiesta di rilascio del certificato ereditario fra gli esempi concreti di
ingerenza negli affari della successione (Tuor/Picenoni,
Berner Kommentar, 2a ed., Berna 1966, n. 10 ad art. 571 CC). Secondo
la giurisprudenza, tuttavia, per giungere a siffatta conclusione occorre valutare
di caso in caso le circostanze (Rep. 1978 p. 79; SJZ 1989 pag. 65; SJ 1988 pag.
- e determinare in concreto se l’erede aveva l’intenzione di amministrare la
successione o di compiere atti di disposizione incompatibili con la rinuncia.
- Nell’ambito
di una procedura non contenziosa, come quella relativa alla rinuncia di
una successione (cfr. art. 2 n. 11 LAC), il giudice può inquisire d’ufficio, ma
non è tenuto - ove non lo ritenga opportuno - né a indire udienze né a
interrogare terzi (ICCA 12 ottobre 1995 in causa A/B, 22 ottobre 1992 nella causa
B/B). Tale facoltà rientra nel suo libero potere di apprezzamento. Dinanzi a
questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto, gli appellanti
hanno potuto far valere tutte le loro argomentazioni, di modo che il loro
diritto di essere sentiti è stato rispettato. La documentazione prodotta in
appello a sostegno della tesi degli istanti è pertanto ammissibile, nonostante l’art.
321 lett. b CPC, trattandosi di prove che avrebbero potuto essere acquisite
agli atti già dal primo giudice, se questi avesse interpellato gli istanti per
chiedere informazioni sui motivi che li avevano indotti a instare per il rilascio
del certificato ereditario.
Non
è invece necessario procedere all’audizione dei funzionari di banca menzionati
nell’appello, la loro deposizione rivelandosi superflua. Infatti è notorio che
le banche rilasciano informazioni agli eredi solo su presentazione del
certificato ereditario (cfr. Aubert/Béguin/Graziano-Von
Burg/Schwob/Treillaud, Le secret bancaire suisse, 3a ed.,
Berna 1995, pag. 308).
-
Nella
fattispecie gli appellanti sostengono di aver dovuto chiedere il certificato
ereditario per poter esaminare la cassetta di sicurezza intestata al defunto
presso la Banca __________ di __________. L’apertura della nota cassetta di
sicurezza è avvenuta il 17 luglio 1996, alla presenza, oltre che dei funzionari
dell’istituto bancario e di alcuni eredi, anche di una funzionaria dell’Ufficio
imposte di successioni (verbale di apertura prodotto con l’appello). Il breve
periodo di tempo intercorso tra l’emissione del certificato ereditario
(__________1996, .), l’apertura della cassetta di sicurezza
(__________1996) e la presentazione della dichiarazione di rinuncia alla successione
(____________________1996) rende del tutto plausibile che gli istanti abbiano
chiesto il rilascio del certificato ereditario nell’intento di verificare la
consistenza della massa successoria per determinarsi in vista della prevista
rinuncia, il cui termine scadeva il __________ 1996. La richiesta di
informazioni in tal senso non configura dunque un’ingerenza negli affari della
successione, tali ragguagli essendo indispensabili anche ai fini di
un’eventuale decisione di rinuncia (Druey,
Grundriss des Erbrechts, 2a ed., Berna 1988, § 15 n. 34 pag. 193).
Nella fattispecie il verbale di apertura della cassetta di sicurezza dimostra
che gli eredi provvisori non hanno disposto degli oggetti ivi rinvenuti - per
altro di nessun valore -, i quali sono rimasti depositati presso il loro legale
con il consenso dell’Ufficio imposte di successioni. Gli istanti hanno quindi
reso verosimile di non aver compiuto atti incompatibili con la rinuncia alla
successione e l’appello deve pertanto essere accolto.
-
Il
certificato ereditario costituisce solo un attestato provvisorio di
legittimazione (Tuor/Picenoni, Berner
Kommentar, 2a ed., 1966, n. 20 ad art. 559 CC) che non ha portata materiale
(Tuor/Picenoni, op. cit., n. 23
ad art. 559 CC; Guinand/
Stettler,
Droit civil II, Successions [art. 457 -640 CC], 3a ed., Fribourg
1995, pag. 173 n. 363). Nel caso concreto la validità del certificato
ereditario decade con la rinuncia degli eredi alla successione e a tutela dei
terzi di buona fede l’atto rilasciato __________ 1996 deve pertanto essere
formalmente annullato d’ufficio.
- Gli
oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Viste
le particolarità della procedura non contenziosa, si può prescindere dal
prelievo di tasse e spese. Gli appellanti avrebbero potuto evitare la presente
procedura motivando l’istanza intesa al rilascio del certificato ereditario,
così da ottenere un certificato provvisorio che li abilitasse a ottenere informazioni
dalla banca (Piotet, Traité de droit
privé suisse, § 91 pag. 644). Si giustifica pertanto di non attribuire loro ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è accolto e
la sentenza impugnata è così modificata:
-
L’istanza è accolta.
-
È accertato che la successione fu __________
__________, 1932, qdm. __________, __________ già domiciliato a __________ e ivi
deceduto il __________ 1996 è ripudiata da tutti gli eredi.
-
(invariato)
-
È revocato il certificato ereditario emesso
__________ 1996.
-
Intimazione agli istanti e all’Ufficio
fallimenti di __________, affinché proceda alla liquidazione d’ufficio
dell’eredità ripudiata.
II. Non
si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione
a:
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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