AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.112
Data decisione, Autorità:
12.01.1998, ICCA
Incarto n.
11.96.00112
Lugano
12 gennaio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione di G. A. Bernasconi,
escluso)
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa DI. _________ (modifica di misure provvisionali in
pendenza di causa di stato) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 dicembre 1995 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 luglio 1996
presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 24 giugno 1996
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolto l'appello dell'8 luglio 1996 presentato da __________ contro
il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1947) e
__________ (1946), cittadina __________ _, si sono sposati a __________ il
__________ 1973. Dal loro matrimonio sono nate le figlie __________ (1973) e
__________ (1977). Il marito è direttore della ditta __________ di __________,
di cui è pure __________, mentre la moglie, dopo aver aiutato il consorte nella
sua azienda fino alla nascita della seconda figlia, non ha più esercitato in
seguito un’attività lucrativa. I coniugi vivono separati dall'ottobre 1992
quando __________ si è trasferito in un appartamento a __________, dove vive
con la figlia __________; __________ __________, dopo la vendita
dell’abitazione coniugale di __________, ha acquistato un appartamento a
__________.
B. Il 9 febbraio 1993
__________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso
il 15 marzo 1993. Il 17 novembre 1993 il marito ha postulato il divorzio e la
regolamentazione delle conseguenze accessorie. Nella risposta del 26 maggio
1994 la moglie si è opposta al divorzio e, in via riconvenzionale, ha chiesto
la separazione per tempo indeterminato, oltre alla regolamentazione delle relative
conseguenze accessorie.
C. Con decreto cautelare
del 9 febbraio 1995, il Pretore, statuendo su un’istanza del 3 maggio 1994
presentata dalla moglie, ha obbligato __________ a versare un contributo di fr.
630.– mensili per __________, affidata alle cure della madre e di fr. 3'500.–
per la moglie, oltre al pagamento degli oneri inerenti l'abitazione coniugale
di __________ (di complessivi fr. 3’330.–), assegnata alla stessa.
D. Nel mese di giugno
1995 i coniugi hanno venduto l’abitazione coniugale, e con il ricavato della
stessa __________ __________ ha acquistato un appartamento a __________. Con
istanza del 18 dicembre 1995 la moglie, constatato che il marito aveva
interrotto il pagamento degli oneri relativi all’abitazione di __________ ha
chiesto un contributo alimentare di fr. 6'800.– con effetto dal 1° settembre
1995, come pure il pagamento dei contributi arretrati, quantificati in fr.
9'200.–. Alla discussione del 14 febbraio 1996 il marito si è opposto alla
richiesta della moglie, instando per la riduzione a fr. 3'000.– mensili del
contributo.
E. Esperita
l'istruttoria, alla discussione finale del 15 maggio 1996 le parti hanno presentato
un memoriale conclusivo, nel quale ogni coniuge ha ribadito le proprie domande
di giudizio, la moglie precisando in fr. 25’700.– i contributi nel frattempo scaduti.
F. Statuendo il 24
giugno 1996, il Pretore ha respinto l'istanza presentata da __________ e ha
posto le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.– suo carico, con l'obbligo
di rifondere alla moglie fr. 1'500.- di ripetibili. Egli, per contro, ha parzialmente
accolto l'istanza di __________ fissando, con effetto al 18 dicembre 1995, il
contributo a lei dovuto in fr. 4'600.– mensili. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 300.–, sono state poste per un terzo a carico della moglie, e
per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere all’istante fr. 1'000.– a
titolo di ripetibili.
G. Entrambe le parti
sono insorte contro il predetto decreto. Nel suo appello dell’8 luglio 1996
__________ chiede, oltre alla riduzione a fr. 100.– della tassa di giustizia e
alla compensazione delle ripetibili relative alla sua istanza, la reiezione di
quella della moglie. Dal canto suo __________, nel suo appello dell’8 luglio
1996, postula in via principale l’aumento, con effetto dal 1° settembre 1995,
del contributo alimentare a fr. 6’800.– mensili, in via subordinata, l’aumento
a fr. 6’120.– dalla medesima data e in via ancora più subordinata a fr.
5’600.–. Nelle rispettive osservazioni del 5 agosto 1996 entrambe le parti
concludono per la reiezione del gravame avversario.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello di __________
-
Le misure
provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145
cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano
mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento
della decisione, ma anche quanto le previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in
parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e
giurisprudenza). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio
giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft).
Per contro, esso non acquisisce mai - o mai completamente - autorità di forza
giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionelles: droit fédéral
ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), in modo
che il giudice può statuire nuovamente sull'oggetto del litigio. Nell'ambito di
un'istanza di modifica decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e
duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia.
-
Il Pretore, dopo
avere ritenuto che la moglie non era tenuta a intaccare la propria sostanza per
far fronte al suo mantenimento e che essa non poteva essere obbligata a
mantenere liquidi i propri averi, ha ritenuto che un onere di fr. 1’430.–
mensili per l’appartamento da lei acquistato a __________ è sostenibile. Il
Pretore ha accertato inoltre che dall’emanazione del decreto del 9 febbraio
1995 il reddito mensile del marito era diminuito da fr. 17’264.– a fr.
13’284.–. Egli ha poi ridotto, nel calcolo del fabbisogno del marito, la
partecipazione al mantenimento delle figlie maggiorenni da fr. 3’000.– a fr.
2’200.– mensili e l’onere per pulizia, vitto, assicurazioni da fr. 2’500.– a
fr. 2’000.– mensili, ottenendo un importo di fr. 9120.– mensili. Su tali basi
il Pretore ha quindi stabilito in fr. 4’600.– mensili il contributo alimentare
per la moglie dal 18 dicembre 1996.
-
L’appellante
rimprovera al Pretore di non avere considerato il valore locativo
dell’appartamento proprietà della moglie, da lui quantificato in fr. 1’500.–
mensili, che permetterebbe di pareggiare le spese. L’argomentazione, sollevata
per la prima volta in questa sede, è inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC). Si aggiunga che di principio se un coniuge occupa per sua comodità un
alloggio di sua proprietà il cui valore locativo supera di gran lunga gli oneri
ipotecari, il suo reddito dev’essere aumentato di conseguenza (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung:
Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 86 con rinvii). La
valutazione di tale reddito può dare adito a controversie. Nella fattispecie
non vi è a ogni modo alcun elemento oggettivo che permetta di fissare, già ad
un esame meramente sommario, il valore locativo dell’abitazione della moglie.
Sia come sia l’appellante pretende che tale valore ammonti a fr. 1’500.–,
ragione per cui non si può affermare che vi sia un notevole divario tra il
valore locativo dello stabile e l’onere ipotecario corrisposto dall’appellata.
Neppure può essere seguito
l’appellante nella misura in cui chiede che la moglie debba intaccare la
propria sostanza. Intanto, come giustamente rilevato dal Pretore, non può
essere considerato un reddito della sostanza se, per qualsiasi ragione, essa è
stata alienata (DTF 117 II 16 consid. 2b). Inoltre la sentenza da lui citata
riguarda il riparto di eccedenze elevate, che non concerne la questione in
esame. Del resto l’aggravio ipotecario della moglie, pari a fr. 1’430.–
mensili, non può essere definito eccessivo, tenuto conto che il marito ha per
la stessa voce un onere incontestato di fr. 1’850.– mensili. Neppure può essere
trascurata la circostanza che con il decreto del 9 febbraio 1995 la figlia
__________ era stata provvisoriamente affidata alle cure della madre.
-
L’appellante si
duole del fatto che il Pretore gli ha computato un reddito della sostanza
residua di fr. 136.– mensili e sostiene di disporre attualmente solo di un capitale
di fr. 17’052.60. L’argomentazione è sprovvista di buon diritto. Il primo
giudice ha rilevato che il marito aveva ricavato dalla vendita dell’abitazione
di __________ l’importo di fr. 220’000.–, di cui fr. 173’473.– utilizzati per
il pagamento di vari debiti, onde un saldo di fr. 46’527.– che investiti a un
tasso del 3 ½ % fruttavano fr. 136.– mensili. Ora, l’appellante non spende una
parola per dimostrare che il calcolo del Pretore sarebbe errato e non spiega
quale sorte abbia avuto il capitale residuo. Per quanto riguarda il tasso
d’investimento, non vi è ragione per scostarsi dal quello fissato dal Pretore,
senz’altro ragionevole e ottenibile impiegando il capitale con un investimento
sicuro, non potendo valere quello del 2% proposto dall’appellante.
-
L’appellante ritiene
ingiustificata la riduzione da fr. 3’000.– a fr. 2’220.– della sua
partecipazione al mantenimento delle figlie maggiorenni. A torto. È indubbio
che il giudice del divorzio possa stabilire il contributo alimentare del figlio
oltre la maggiore età, in particolare quando il giovane al momento del divorzio
è prossimo alla stessa o la sua formazione è ancora in corso (art. 156 cpv. 2
CC, testo in vigore dal 1° gennaio 1996; Forni,
Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes, in: ZBJV 1996
pag. 429 e segg., 446). Se non che, trattandosi di un contributo straordinario
dei genitori (art. 277 cpv. 2 CC), la pretesa non può essere fatta valere come
misura provvisionale ai sensi dell’art. 145 cpv. 2 CC, poiché queste misure
riguardano solo il mantenimento dei coniugi e dei figli minorenni (Honsell/Vogt/Geiser, Schweizerisches Zivilgesetzbuch
I, art. 1-359 CC, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145). L’appellante deve in primo
luogo assicurare il mantenimento della moglie e solo successivamente
provvedere, con la quota a sua disposizione, ai figli maggiorenni. In concreto,
visto che la moglie non ha contestato la partecipazione del marito al
mantenimento delle figlie, non vi è ragione per scostarsi dall’importo
stabilito dal Pretore. A nulla giova il richiamo alla sentenza di questa Camera
citata dall’appellante poiché in quel caso i figli erano appunto minorenni.
-
Per quanto riguarda
l’onere di spese di pulizia, vitto, assicurazioni, ridotto dal Pretore da
fr. 2’500.– a fr. 2’000.–, va rilevato che il costo per i lavori di pulizia e
le mansioni domestiche non più prestate in natura potrebbero fors’anche essere
riconosciute in ossequio al principio per cui, dopo la separazione della vita
in comune, ogni coniuge ha il diritto di mantenere – per principio e nella
misura del possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il fatto è
che in concreto l’appellante non ha reso verosimile tale dispendio in denaro
né, tantomeno, indicato per quale motivo l’importo ammesso dal Pretore sarebbe
insufficiente. La pretesa supplementare di fr. 500.– non può pertanto essere inclusa
nel fabbisogno.
-
L’appellante ritiene
infine che la tassa di giustizia di fr. 300.– fissata dal Pretore in relazione
all’istanza da lui presentata sarebbe eccessiva e che le ripetibili dovrebbero
essere compensate, dal momento che tale istanza nemmeno è stata discussa.
La giurisprudenza ha già
avuto modo di ricordare che entro i minimi e i massimi delle tariffe
applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di un ampio
potere di apprezzamento, che può essere censurato solo per eccesso o per abuso
(I CCA, sentenza del 28 ottobre 1997 in re B. e llcc/ X.; del 5 agosto 1997 in
re A. e C./F.). Tenuto conto che per le cause di stato, comprese le misure
provvisionali di cui all’art. 145 CC, l’art. 18 LTG prevede una tassa di
giustizia compresa tra fr. 250.– e fr. 10’000.–, l’importo di fr. 300.– non
risulta essere il risultato di un eccesso o di un abuso del potere di
apprezzamento del primo giudice.
Per quanto riguarda le
ripetibili, è vero che all’udienza del 14 febbraio 1996 l’istanza del marito
non è stata discussa, anche perché la stessa non era stata presentata nelle
debite forme. Se non che il Pretore, nell’ordinanza sulle prove del 29 febbraio
1996, ha indicato che alla luce della domanda di riduzione del contributo
proposta dal marito, l’istruttoria sarebbe stata più ampia (act. III). In
concreto, tenuto conto che la procedura ha comportato 4 udienze, l’escussione
di 9 testi, la presentazione di un questionario per l’interrogatorio formale
con 31 domande e la redazione del memoriale conclusivo, l’importo di fr.
1’500.– non può dirsi la risultante di un eccesso o di un abuso di apprezzamento
da parte del primo giudice.
L’appello del marito,
sprovvisto di buon diritto, deve pertanto essere respinto.
II. Sull'appello di
- La moglie censura il
reddito aziendale del marito, accertato dal Pretore in fr. 13’148.–, poiché
ritiene che la diminuzione del reddito da fr. 16’690.–, come accertato nel
decreto del 9 febbraio 1995, non sarebbe credibile. Essa contesta in particolare
la decisione di azzerare un credito di fr. 400’000.– effettuata nel 1995 dalla
ditta.
Ora, nella fattispecie, i
dati più attuali sono quelli esposti nel certificato di salario 1995 (doc. ZZ2).
È vero che in precedenza l’appellato guadagnava di più, ma non risulta che tale
riduzione sia stata voluta con l’intento di pregiudicare gli interessi della
moglie nella procedura di divorzio, né tantomeno che il marito abbia omesso
deliberatamente di conseguire un reddito maggiore per meri fini di causa. Il
Pretore ha dipoi spiegato il motivo per cui l’azzeramento – nei conti della
società anonima – di un credito irrecuperabile di fr. 400’000.– poteva essere
condivisibile anche se attuato solamente nel 1995, allorquando dubbi sulla
possibilità di recupero risalivano già al 1991. L’appellante si limita a
ribadire che senza tale operazione il bilancio della ditta avrebbe presentato
un utile e che di conseguenza il marito avrebbe potuto mantenere inalterato il
suo reddito. L’operazione contabile contestata è avvenuta nel 1995, secondo il
revisore dell’azienda, poiché solo a quel momento è stata presentata una
dichiarazione ufficiale sull’impossibilità di recuperare l’investimento
effettuato in __________ (deposizione __________ del 2 aprile 1996). Del resto
il revisore ha confermato che la cifra d’affari della __________ è diminuita
tra il 1990 e il 1995 da 4.3 milioni a 3.1 milioni, e ha indicato che
l’esercizio contabile 1995 sarebbe andato in perdita se fossero state versate
le gratifiche corrisposte negli anni precedenti. Si aggiunga che l’attuale
situazione congiunturale nel settore edile ha sicuramente inciso in modo
sensibile sulla riduzione della cifra d’affari, ciò che induce a ritenere verosimile
l’impossibilità di poter ottenere un reddito superiore a quello stabilito dal
Pretore. L’appello, su questo punto, è pertanto destituito di fondamento.
- Per quel che
riguarda la sostanza ottenuta con la vendita dell’abitazione coniugale di
__________, quantificata in fr. 220’000.–, il Pretore ha accertato
l’utilizzazione da parte del marito di fr. 173’473.– (fr. 60’000.– prestito
alla __________, fr. 30’000.– rimborso prestito della e fr. 83’473.–
concernenti le imposte 1993/94). La moglie assevera che a torto il Pretore avrebbe
considerato che essa non avrebbe contestato tali pagamenti.
Ora, se da un canto si
evince dal fascicolo processuale che alla discussione del 14 febbraio 1996 la
moglie ha, seppure prudenzialmente, contestato i prestiti che il marito si era
fatto concedere (verbali pag. 6 ad 4), d’altro canto l’appellante in questa
sede ammette di avere contestato solamente il prestito di fr. 30’000.–. In
circostanze siffatte, e tenuto conto che dalla documentazione prodotta risulta
che il prestito di fr. 60’000.– alla __________ __________ risulta regolarmente
iscritto nel rapporto di revisione della società (doc. QQQ), che il marito ha
giustificato il pagamento dell’onere fiscale relativo al biennio 94/95 (doc.
III) e che le argomentazioni inerenti questi due pagamenti, sviluppate in
questa sede, sono irricevibili, in quanto tardive (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), non è possibile ammettere un reddito della sostanza nel senso auspicato
dall’appellante. Per contro il prestito di fr. 30’000.– non trova riscontro probatorio
nell’istruttoria, ragione per cui su questo punto l’appello è di principio
provvisto di buon diritto. Il reddito conseguibile con un capitale di fr.
66’527 sarebbe di fr. 194.– mensili, superiore di fr. 58.– a quanto ammesso dal
Pretore. Su un reddito mensile complessivo di fr. 13’284.– tale differenza non
è tuttavia apprezzabile. Non vi sono pertanto ragioni per aumentare il reddito
del marito e, di conseguenza, il contributo alimentare a favore
dell’appellante, adeguato alle circostanze del caso concreto nel risultato.
-
La moglie rivendica
l'assegnazione del contributo alimentare con effetto retroattivo al 1°
settembre 1995, giustificando la sua richiesta in virtù della disparità di
trattamento venutasi a creare tra i coniugi al momento della vendita
dell'abitazione coniugale, poiché il marito è stato liberato dagli oneri
ipotecari fin lì sopportati. Inoltre, il ritardo nel postulare l’aumento del
contributo sarebbe dovuto alle trattative in corso per risolvere la vertenza in
via extragiudiziaria. Ora, nell'ambito di un provvedimento cautelare inteso
alla regolamentazione dell’assetto patrimoniale dei coniugi, la giurisprudenza
e la dottrina escludono di principio la retroattività dell'adeguamento. Il beneficiario
della rendita può infatti ottenere il nuovo importo al più presto con effetto
dal momento dell'inoltro della domanda cautelare (Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997 pag. 519, n. 9.97; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n.
445 ad art. 145 CC). Eccezionalmente, se il debitore della rendita con il suo
comportamento provoca dolosamente il posticipo dell'intervento del giudice – ad
esempio rendendosi irreperibile, oppure mentendo al giudice sulla sua
situazione patrimoniale – rispettivamente il beneficiario è stato oggettivamente
impossibilitato ad adire le vie giudiziarie, il giudice può concedere al
provvedimento l'effetto retroattivo (Bühler/Spühler,
op. cit., n. 126 ad art. 145). In concreto non risulta che la moglie sia stata
impedita ad agire tempestivamente né che essa sia stata indotta in errore dalla
controparte e nemmeno che essa abbia confidato in assicurazioni del marito.
Tanto basta per ritenere ingiustificata la pretesa.
-
L’appellante, in via
subordinata, chiede che il reddito del marito sia calcolato sulla media delle
entrate degli ultimi anni. A torto. Intanto l’appellante non è un indipendente,
ma è stipendiato dalla __________, ragione per cui tale valutazione non entra
in considerazione (Spycher, op.
cit., pag. 42 n. 01.34). Inoltre, il reddito medio conseguito negli ultimi anni
potrebbe essere ritenuto in assenza di motivi chiari e consolidati che
avrebbero cagionato una riduzione stabile del suo reddito, così da valutare in
modo tendenzialmente più equilibrato la situazione economica del coniuge (I CCA
sentenza dell’8 novembre 1990 in re D.M./D.M.; AGVE 1988 pag. 19), ciò che non
è il caso in concreto, il marito avendo reso verosimile i motivi della
diminuzione della cifra d’affari della società.
-
La moglie, infine,
chiede che la quota a disposizione del marito di fr. 2’000.– sia suddivisa tra
i coniugi così da ottenere un contributo di fr. 5’600.–. A torto. Le eccedenze
calcolate in base al reddito di un singolo coniuge non sono un criterio pertinente
ai fini della definizione dei contributi alimentari ai sensi dell’art. 145 cpv.
2 CC, ragione per cui la pretesa non può essere accolta. Si aggiunga che anche
applicando il metodo della ripartizione delle eccedenze previsto dal diritto
federale (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8), il risultato non cambierebbe in maniera
rilevante. Computando un reddito di fr. 13’284.– e un fabbisogno complessivo di
fr. 10’258.– (fabbisogno del marito, dal quale è stato dedotto il contributo
per le figlie maggiorenni, di fr. 6’920.– + fabbisogno della moglie di fr.
3’338.–) si ottiene un’eccedenza di fr. 3’026.–, da ripartire a metà tra i
coniugi. Alla moglie spetterebbe pertanto l’importo di fr. 4’851.–, ossia fr.
250.– in più di quanto stabilito dal Pretore. Tenuto conto dell’entità del contributo,
tuttavia, la differenza non appare rilevante e non vi è pertanto motivo per scostarsi
dall’apprezzamento del Pretore, soprattutto a un esame sostanzialmente sommario
dei fatti come quello che presiede all’emanazione di misure cautelari.
L’appello deve pertanto
essere respinto.
III. Sulle spese e sulle
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) per entrambi gli
appelli.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello di __________ è
respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono posti a carico di
__________ che rifonderà a __________ l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili
di appello.
-
L’appello di __________ è
respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono posti a carico di
__________ che rifonderà a __________ l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili
di appello.
- Intimazione a:
-
avv. __________,
__________;
-
avv. __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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