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11.1996.107 ΓÇó Withdrawal of appeal; no costs after settlement
11.1996.107Übriges Gericht18.12.1996Withdrawn
The condominium association appealed a first-instance order granting only part of its request for a provisional land-register lien. After the case was suspended for settlement talks, the appellant informed the court that the parties had reached an agreement and asked that the appeal be removed from the docket. The court treated the withdrawal as desistance, struck the appeal, and held that no court fees would be levied in light of the parties' settlement and good faith. The parties' agreement also provided for compensation of party costs.
Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal constitutes desistance and terminates the proceedings. As a rule, desistance entails allocation of procedural costs and compensation of the opposing party, but the court may waive fees and expenses under Art. 148 cpv. 2 CPC when the parties have amicably settled the dispute and their conduct justifies departing from the ordinary cost rule. Where the parties agree on the compensation of ripetibili, the court may take that arrangement into account in the dispositive.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.107
Data decisione, Autorità: 18.12.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00107
Lugano 18 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di __________ -__________, promossa con istanza del 21 luglio 1994 da
Comunione dei comproprietari del condominio __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, studio legale __________, __________)
contro
__________, __________ (__) (patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione (recte: l’appel-lo) presentato dalla Comunione dei comproprietari del condominio __________ il 18 settembre 1995 contro la sentenza emessa il 7 settembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di __________ -__________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza 7 settembre 1995 il Pretore della giurisdizione di __________, in parziale accoglimento di un'istanza 21 luglio 1994 presentata dalla Comunione dei comproprietari “Condominio __________ ”, ha fatto ordine all’ufficiale del registro fondiario di iscrivere in via provvisoria un’ipoteca legale di fr. 783,35 oltre interessi al 5% a carico della proprietà per piani n. __________, appartenente al convenuto __________;
che il Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese per 6/7 a carico dell’istante e per 1/7 a carico del convenuto, al quale ha riconosciuto un’indennità per ripetibili di fr. 700.–;
che la Comunione dei comproprietari “Condominio __________ ” è insorta il 18 settembre 1995 con un ricorso per cassazione, in cui postula l’accoglimento integrale dell’istanza 21 luglio 1994;
che __________ ha a sua volta chiesto, con osservazioni del 16 ottobre 1995, l’annullamento della sentenza pretorile e il rinvio degli atti al primo giudice per l’emanazione di un nuovo giudizio;
che con sentenza 24 giugno 1996 la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile il ricorso e ha trasmesso l’incarto per competenza alla prima Camera civile;
che con l'ordinanza 28 ottobre 1996 la procedura è stata sospesa in vista di trattative fra le parti;
che l’appellante ha comunicato il 9 dicembre 1996 di avere trovato un accordo con la controparte e che la causa può essere quindi stralciata dai ruoli;
che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
che nella fattispecie le parti si sono accordate sulla compensazione delle ripetibili, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal patrocinatore dell’appellato il 9 dicembre 1996;
che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
Non si riscuotono spese né tasse di giustizia. Le ripetibili sono compensate.
Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– Ufficio dei Registri, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di ____________________
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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