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Numero d'incarto:
11.1996.102
Data decisione, Autorità:
05.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00102
Lugano
5 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi, e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente
per statuire nella causa n. ..__________ (misure
provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza 17 aprile 1996 da
__________, nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ -
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere
accolto l’appello presentato il 14 giugno 1996 da __________ __________ contro
il decreto cautelare emanato il 3 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
-
Se deve essere
accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
introdotta con l’appello;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Considerato
in fatto:
che __________
__________ (1971) e __________ nata __________ (1976) hanno contratto
matrimonio a __________ il __________ 1994 e che dalla loro unione non sono
nati figli;
che il tentativo di
conciliazione, chiesto dal marito il 25 agosto 1995, è decaduto infruttuoso il
27 ottobre 1995;
che il marito ha
avviato con petizione 8 gennaio 1996 la causa di divorzio presso la Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. ..__________);
che con risposta
presentata il 17 aprile 1996 la moglie ha chiesto, in via provvisionale,
diverse misure e in particolare un contributo alimentare di fr. 300.– mensili,
una provvigione ad litem di fr. 2’000.– e in via subordinata
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che all’udienza del 15
maggio 1996, indetta per la discussione cautelare, l’istante ha confermato le
proprie richieste, rimettendosi al giudizio del Pretore, mentre il convenuto
provvisionale vi si è opposto;
che non essendovi
istruttoria da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento
finale provvisionale;
che statuendo il 3
giugno 1996, il Pretore ha stabilito in fr. 130.– mensili il contributo dovuto
dal marito alla moglie, ha respinto la domanda di provvigione ad litem,
ha ammesso entrambi i coniugi al beneficio dell’assistenza giudiziaria e infine
ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese a carico dei coniugi in
ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili;
che contro tale decreto
__________ __________ è insorto con appello 14 giugno 1996, chiedendo che,
previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame, il querelato decreto
cautelare sia modificato e sia respinta l’istanza 17 aprile 1996;
che l’appellante ha
postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in questa sede;
che l’appello non è
stato notificato alla controparte;
Ritenuto
in diritto:
che il Pretore ha correttamente
seguito nel decreto cautelare impugnato la metodica stabilita dal diritto
federale per il calcolo del contributo alimentare, che va applicata d’ufficio
(DTF 114 II 31 consid. 7 e 8) e che l’appellante non contesta;
che il primo giudice ha
stabilito in fr. 130.– mensili il contributo alimentare dovuto dal marito alla
moglie dopo aver accertato per il marito un reddito di fr. 2’739.– mensili e un
fabbisogno mensile di fr. 1’914,30 e per la moglie un reddito mensile di fr.
2’360.– e un fabbisogno mensile stimato di fr. 1’795.–;
che a detta
dell’appellante l’istanza cautelare non doveva essere accolta, poiché per sua
stessa ammissione l’istante avrebbe migliorato le sue condizioni finanziarie, potendo
trattenere per sé medesima il proprio stipendio invece di consegnarlo al marito
come a suo dire accadeva durante la convivenza ;
che a prescindere dal
fatto che il marito contesta di aver requisito lo stipendio della moglie, nella
risposta di quest’ultima non è dato di trovare l’affermazione secondo la quale
essa avrebbe migliorato la sua situazione finanziaria dopo la separazione,
l’istante essendosi limitata a richiamarsi ai principi giurisprudenziali citati
dianzi;
che la domanda di un
contributo alimentare durante la causa era di conseguenza proponibile, motivo
per cui la censura dell’appellante, non seria, si rivela inconsistente;
che venendo per quanto
riguarda i dati numerici, il marito contesta dapprima il reddito di fr. 2’739.–
che gli è stato calcolato dal Pretore, sostenendo di percepire un reddito di
fr. 2’600.– netti, la differenza consistendo in ore notturne, non usuali;
che agli atti figurano
un’attestazione della ditta __________ __________, dalla quale risulta nel 1995
un reddito lordo mensile del marito di fr. 2’709.– (doc. B) e un conteggio di
stipendio dell’aprile 1996 della ditta __________ __________ __________, da cui
emerge un reddito mensile netto di fr. 2’739,45 (doc. PP);
che non è censurabile
la decisione del Pretore di considerare il reddito più recente conseguito dall’interessato,
il quale si è limitato all’udienza di discussione ad affermare che le ore
straordinarie non erano usuali, senza tuttavia rendere verosimile tale
circostanza, per esempio con la produzione degli altri conteggi mensili del
1996;
che il marito ha
inserito nel proprio fabbisogno un importo mensile di fr. 1’157,05 per i debiti
che sostiene di aver contratto nell’interesse dell’unione coniugale, ridotto a
fr. 130.– dal Pretore, che ha ritenuto rientrare nei bisogni dell’economia
domestica solo una parte dei debiti con la __________ Banca;
che l’appellante
ribadisce che quasi tutti i debiti riguardano le necessità domestiche e chiede
che l’intero importo delle rate mensili versate alla Banca __________ e alla
__________ Banca, per un totale di fr. 1’157,05, sia computato nel suo fabbisogno;
che i documenti
prodotti dal marito non suffragano la sua tesi, poiché dagli stessi non emerge
che tali spese si riferiscano all’unione coniugale;
che infatti egli non ha
reso verosimile, omettendo di produrre le relative fatture, che i premi della cassa-malati
(fr. 753,60), le prestazioni del dott. __________ (fr. 290,40), la tassa della
Sezione degli stranieri (fr. 70.–), il noleggio di apparecchi elettronici (fr.
586,80), la somma di fr. 42,70 versata alla Cassa Comunale di __________ e i
prelievi in contanti (fr. 2’421,15) riguardino entrambi i coniugi;
che altrettanto vale
per il debito di fr. 20’000.– nei confronti della Banca __________, contratto
prima del matrimonio il 16 maggio 1994 (doc. LL), e che sarebbe servito, a
detta dell’appellante, per l’acquisto dei mobili in vista del matrimonio e per
versare la cauzione del contratto di locazione;
che infatti la
cosiddetta fattura per i mobili (doc. D) è in realtà una proposta di commissione
del 12 maggio 1994 e non risulta, anche volendo ammettere che il contratto di
compravendita si sia poi perfezionato, chi ha provveduto al pagamento, quando e
con quali mezzi;
che analogamente non si
sa chi abbia provveduto al pagamento del deposito di garanzia relativo al
contratto di locazione, sottoscritto nel giugno 1994 e che pertanto
l’appellante non può essere seguito quando afferma di aver utilizzato a tal
fine il denaro mutuato dalla Banca __________ __________;
che pertanto il
fabbisogno calcolato con prudente apprezzamento dal Pretore merita conferma;
che, ammesso un reddito
complessivo della famiglia di fr. 5’099.– (marito fr. 2’739.– e moglie fr.
2’360.–) e un fabbisogno complessivo di fr. 3’710.– (marito fr. 1’915.–, moglie
fr. 1’795.–), l’eccedenza da ripartire a metà fra i coniugi è di fr. 1’389.–;
che pertanto il
contributo dovuto dal marito alla moglie ammonterebbe matematicamente a fr.
129,50 (reddito fr. 2’739.– dedotto il fabbisogno personale di fr. 1’915.– e la
quota di eccedenza di fr. 694,50), ciò che consente di confermare l’importo arrotondato
di fr. 130.– mensili stabilito dal Pretore con prudente ap0prezzamento;
che l’appello,
infondato in ogni suo punto e ai limiti della temerarietà, può essere evaso con
la procedura semplificata prevista dall'art. 313bis CPC;
che gli oneri
processuali seguendo, come di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
devono essere sopportati dall’appellante;
che non vi è motivo di
attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato
notificato;
che l’istanza di
ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con l’appello deve essere
respinta, poiché pur essendo dato il requisito dell’indigenza è carente quello
- cumulativo - della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC), vista la
manifesta infondatezza dell’appello;
che con il giudizio
odierno la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo diviene priva di
oggetto, a prescindere dalla sua proponibilità (Rep. 1981 pag. 2 e 106);
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è
respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
L’istanza di
ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è
respinta.
-
Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
avv. __________ __________, __________ __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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