AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.100
Data decisione, Autorità:
22.09.1997, ICCA
Incarto n..
11.96.00100
Lugano
22 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 2 giugno 1993 da
,__________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________. __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 13 giugno 1996
presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il 29 maggio
1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 9 settembre 1996 presentata da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1947) ed __________ __________ (1944) si sono sposati il __________ 1971 a
__________. Dalla loro unione non sono nati figli. Il marito è dal 1991 gerente
di un esercizio pubblico di sua proprietà; la moglie lavora in qualità di
ausiliaria presso la società cooperativa __________ __________
______________________________. Due tentativi di conciliazione, esperiti il 25
ottobre 1989 e il 1° ottobre 1990, non sono stati seguiti da un’azione
giudiziaria. Il marito ha instato il 4 marzo 1993 per un terzo tentativo di
conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 aprile 1993.
B. __________ __________
ha promosso azione di divorzio il 2 giugno davanti alla Pretura del Distretto
di Bellinzona. Con risposta e domanda riconvenzionale del 29 settembre 1994
__________ __________ si è opposta al divorzio e ha chiesto la separazione per
tempo indeterminato, postulando il versamento di un contributo alimentare
mensile di fr. 1’915.– e la liquidazione del regime matrimoniale. Nei successivi
atti scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande, la moglie riducendo
tuttavia la richiesta di contributo alimentare a fr. 1’452.80 mensili.
C. Ultimata
l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 16 aprile 1996 l’attore ha confermato
la domanda di divorzio, respingendo le richieste di contributo alimentare e
chiedendo l’attribuzione in proprietà della polizza vita n. __________
__________ -__________, del capitale azionario della __________ __________ di
__________ e della particella n. __________ RFD di __________. __________. Nel
proprio memoriale del 23 aprile 1996 la convenuta ha postulato il rigetto della
petizione, la pronuncia della separazione per tempo indeterminato, il versamento
di un contributo alimentare mensile di fr. 1’140.– e l’attribuzione in
proprietà esclusiva della particella n. __________ RFD __________. __________
dietro compenso di fr. 5’000.– per la quota di comproprietà dell’attore,
riconoscendo a quest’ultimo, in compensazione, un credito di fr. 4’322.40.
D. Statuendo il 29
maggio 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato il marito a
versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 1’140.– sulla base dell’art.
151 cpv. 1 CC e ha liquidato il regime matrimoniale attribuendo al marito la
proprietà della polizza di assicurazione sulla vita n. __________ stipulata con
la compagnia d’assicurazione __________ __________, come pure le azioni della
__________ __________; alla moglie egli ha assegnato la proprietà del mobilio
domestico, gli averi depositati presso la Cassa __________ di __________ e
__________ e sul conto corrente postale, oltre alla particella n. __________
RFD di . __________, con obbligo di versare al marito un conguaglio di fr.
32’546.30. L’iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario è
stata subordinata all’avvenuto pagamento della somma dovuta al marito e allo
svincolo di quest’ultimo dai debiti ipotecari gravanti l’immobile. La tassa di
giustizia di fr. 1’500.– e le spese sono state poste per un terzo a carico
della convenuta e per due terzi a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 4’000.– per ripetibili. Infine il Pretore ha dichiarato priva
d‘oggetto l’azione riconvenzionale di separazione e ha posto la relativa tassa
di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico di __________ __________, con
obbligo di rifondere all’attore fr. 2’000.– per ripetibili.
E. __________ __________
è insorto contro la citata sentenza con un appello del 13 giugno 1996 in cui
chiede, in riforma del giudizio impugnato, la soppressione di ogni obbligo
alimentare verso la moglie, l’assegnazione in proprietà esclusiva della particella
n. __________ RFD di __________. __________ mediante pagamento di fr. 29’710.05
a titolo di conguaglio e una diversa ripartizione degli oneri processuali, da
porre a carico di __________ __________, tenuta a rifondergli
fr. 6’000.– a titolo di
ripetibili.
F. Nelle sue
osservazioni del 9 settembre 1996 __________ __________ conclude per la
reiezione del gravame e con appello adesivo chiede che il compenso dovuto a
__________ __________ per l’assegnazione della quota di comproprietà sia ridotto
a fr. 22’685.35. __________ __________ ha proposto il 24 settembre 1996 di
respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
La pronuncia del
divorzio è passata in giudicato, le parti avendo appellato solo i dispositivi
n. 2, 3.2 e 4 della sentenza litigiosa, relativi al contributo alimentare
spettante alla convenuta, allo scioglimento del regime matrimoniale e alla
ripartizione degli oneri processuali.
-
Il Pretore ha
ritenuto – in sintesi – che la disunione tra i coniugi non poteva essere
ricondotta al solo atteggiamento del marito, che talvolta aveva ecceduto nel
consumo di bevande alcoliche, ma era dovuta anche a fattori oggettivi, in
particolare alle turbe psichiche da cui è affetta la moglie sin dal 1972,
manifestatesi con scenate di gelosia e di isterismo. Egli ha di conseguenza respinto
l’opposizione della moglie al divorzio, ma ha considerato causale la colpa
dell’attore, al quale ha imposto di versare alla convenuta un contributo
alimentare mensile di fr. 1’140.– sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC.
-
L’appellante nega di
essere coniuge colpevole e sostiene di nulla dovere alla convenuta. Adduce in
primo luogo che il giudizio pretorile sarebbe contraddittorio, poiché
respingendo l’opposizione al divorzio il primo giudice l’avrebbe riconosciuto coniuge
innocente e non poteva pertanto ritenerlo colpevole ai fini della concessione
del contributo alimentare. La censura è sprovvista di fondamento. Il divorzio
può essere negato, in caso di opposizione del coniuge convenuto (art. 142 cpv.
2 CC), se il coniuge attore ha commesso una colpa causale e preponderante (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et
le divorce, 4ª edizione, n. 619 a 622). L’opposizione al divorzio deve essere
respinta se al coniuge attore è imputabile una colpa causale, ancorché non
preponderante. Per quanto attiene al presupposto della colpevolezza del coniuge
al quale vengono richieste prestazioni ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CC, è
sufficiente invece che a quest’ultimo sia imputabile una rilevante violazione
dei doveri coniugali, che unitamente a eventuali altri fattori ha condotto alla
turbativa; la colpa non deve essere né grave né preponderante né esclusiva,
essendo sufficiente la sua causalità nel dissesto coniugale (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n.
700; Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina
e giurisprudenza; Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, Ergänzungsband, Berna 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità
della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero
sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühler,
op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a
termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto).
Nel caso concreto è
quindi decisivo esaminare se l’attore è da considerare responsabile causale
della turbativa coniugale. Le parti, separate di fatto dal luglio 1993,
concordano nell’ammettere l’irrimediabile turbativa delle relazioni coniugali e
l’impossibilità di continuare la convivenza. L’attore ricollega tale stato di
fatto ai problemi psichici della moglie, che l’hanno condotta a vivere in un
suo mondo da cui egli era escluso, mentre secondo la convenuta le tensioni sono
state provocate dall’eccessivo consumo di alcol da parte del marito, che diventava
violento e aggressivo nei suoi confronti. Dall’istruttoria è emerso che i
rapporti fra i coniugi si sono incrinati una prima volta nel 1973-1974, dopo
l’insorgere della malattia psichica della moglie (teste __________, verbale 31
maggio 1995, pag. 1; interrogatorio formale dell’attore, pag. 6) e dopo un
certo miglioramento si sono degradati nuovamente nel 1987, fino a giungere alla
separazione definitiva del luglio 1993. Contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore, dall’istruttoria non emergono elementi sufficienti a comprovare che la
pretesa dedizione dell’attore al bere sia stata causale per la disunione.
L’attore ha invero ammesso, nel suo interrogatorio formale, di bere “..vino ai
pasti, qualche birra e ogni tanto qualche whisky... Mi è capitato talvolta di
rientrare dopo aver bevuto ma senza esagerare... Ciò capitava una volta al
mese” (verbali, 12 settembre 1995). La sorella della convenuta ha riferito di
avere spesso visto il cognato ubriaco la domenica, suo giorno di riposo e di
aver accolto in casa propria la sorella, che vi si rifugiava quando il marito
diventava insopportabile a causa dell’alcol (verbale di deposizione __________
__________, 31 maggio 1995, pag. 3). Dalla sua testimonianza è però emerso che
le incomprensioni tra i coniugi si erano manifestate nel 1987 a causa degli
orari di lavoro del marito, che svolgeva la sua attività a __________ e
rientrava tardi a casa. A detta di questa testimone il marito trattava la moglie
in toni spregiativi e questa si chiudeva in sé stessa, sentendosi isolata. I
vicini di casa __________, che hanno conosciuto le parti nel 1986-1987 e hanno
frequentato regolarmente la coppia durante i loro soggiorni di vacanza in
__________ e nei fine settimana, hanno invece riferito che i rapporti coniugali
erano palesemente incrinati e che la moglie faceva scenate isteriche di gelosia
al marito, il cui comportamento verso la consorte era normale ed esente da
provocazioni (rogatoria 7 luglio 1995, fascicolo marrone). __________
__________ __________, in particolare, ha recisamente negato di aver avuto
relazioni intime con l’attore, contrariamente a quanto riferito dalla teste
__________. __________ __________ ha precisato che la convenuta non era in
grado di occuparsi dell’economia domestica e di preparare un pasto decente,
tanto che era sempre il marito a cucinare. Entrambi hanno assistito a una
violenta lite tra i coniugi, nel corso della quale la convenuta ha aggredito il
marito. In netto contrasto con la deposizione di __________ __________ è anche
__________ __________, impiegata dell’attore, la quale ha precisato, riguardo
al preteso vizio del bere, che “Il signor __________ beve come tante persone,
ma non l’ho mai visto ubriacarsi” (verbali, 31 maggio 1995).
In conclusione, quindi,
dall’istruttoria e per ammissione delle parti è emerso che i rapporti coniugali
si sono incrinati nel 1986-1987. Sulla causa del dissesto matrimoniale le
deposizioni testimoniali non sono tuttavia concordi e le accuse rivolte dalla
moglie al marito non hanno trovato conferma in deposizioni univoche. In tali
circostanze non è quindi possibile concludere che il comportamento del marito è
stato causale nella turbativa, apparendo piuttosto determinanti al riguardo i
fattori oggettivi accertati, ossia le turbe psichiche della moglie, il suo
senso di isolamento confrontata agli orari del marito attivo a __________ e le
incomprensioni fra i coniugi che sono derivate da tale situazione. Mancano
quindi in concreto i presupposti per la concessione di un contributo alimentare
fondato sull’art. 151 cpv. 1 CC e su questo punto l’appello risulta fondato.
- A detta del primo
giudice la convenuta è da ritenere coniuge innocente nella disunione, il suo
comportamento essendo dovuto a problemi di salute. L’appellante afferma di non
essere in grado di versare prestazioni alla convenuta, che oltre a non essere innocente
non adempirebbe nemmeno il requisito dell’indigenza, potendo ampliare la sua
attività lucrativa e far capo ai redditi della sostanza.
Non ricorrendo i
presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza
del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro
coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare
commisurata alle di lui condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il
tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art.
151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel
limite vitale secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49;
Hinderling/Steck, op. cit., pag.
298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., pag. 152 n. 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va
determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in
alto).
L’innocenza del coniuge
creditore è – come detto – un presupposto indispensabile per ottenere un
contributo in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha mitigato tuttavia
la nozione di innocenza: se sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa
lieve (cioè non insignificante, ma secondaria), può ancora essere equiparata a
innocenza – pur comportando in linea di principio una riduzione dell’indennità
(Hinderling/Steck, op. cit., pag.
312 segg. con rinvii) – ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può
essere assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in
fondo con citazioni). La colpa va intesa in senso soggettivo; essa presuppone
quindi una violazione intenzionale dei doveri coniugali, oppure attribuibile a
una negligenza, tenendo conto delle condizioni personali del coniuge (Bühler/Spühler, op. cit., n. 47
all’art.142; Rep.1984, 310). Il Pretore, pur considerando che le turbe
psichiche non giustificano qualsiasi comportamento anticoniugale, ha ritenuto
che le scenate di gelosia e di isterismo della moglie si riconducessero al suo
stato di salute e al comportamento del marito e ha negato la colpa della
convenuta nel dissesto coniugale.
L’appellante sostiene
invece che le peculiarità caratteriali e psichiche della moglie avrebbero
giocato un ruolo determinante e assoluto nel dissidio coniugale, di modo che la
colpa della convenuta sarebbe inequivocabile. La censura è infondata. Non è
contestato, in concreto, che le turbe psichiche dell’appellata sono dovute a
malattia e che sono residuate nonostante le cure intraprese. Non si può
pertanto seriamente sostenere che la convenuta è colpevole, il suo
comportamento essendo dovuto a un fattore oggettivo, indipendente dalla sua
volontà. L’appello è al riguardo sprovvisto di fondamento.
- L’appellante
adduce che le sue condizioni economiche non gli consentono di versare alcunché
alla convenuta. In particolare egli sostiene che non può essergli computato il
reddito ipotetico di fr. 4’300.– mensili, accertato dal Pretore sulla base dei
minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’industria alberghiera, poiché il citato contratto non si applicherebbe,
essendo egli titolare della società datrice di lavoro. La censura è di
principio fondata. Il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria
__________ e della __________, in vigore fino al 30 giugno 1996, non si
applicava infatti ai dirigenti dell’azienda, come i direttori e i gerenti (art.
1 e 2 n. 2; Commentario del CCNL 1992, pag. 1, n. 2b all’art. 1, pag. 4 n. 2 all’art.
2). Ai fini della determinazione della rendita di indigenza è pertanto decisivo
il reddito mensile netto effettivamente percepito dall’attore. Contrariamente a
quanto quest’ultimo sostiene, nondimeno, il reddito determinante non ammonta a
fr. 3’343.– mensili, ma è di fr. 3’745.–. Dalla scheda di salario prodotta agli
atti (doc. L) risulta che nel 1994 lo stipendio mensile lordo del marito era di
fr. 4’000.–, da cui venivano dedotte le quote sociali (fr. 448.75) e
un’indennità per vitto e alloggio (fr. 208.–). Quest’ultimo importo è tuttavia
già considerato nel minimo di base del diritto esecutivo di fr. 1’025.–, come
si vedrà in seguito, e non può quindi essere dedotto dal reddito, tanto più che
l’attore nemmeno pretende di dover prendere i pasti fuori casa per motivi di
lavoro. Al reddito mensile netto di fr. 3’551.25 deve essere aggiunto anche
l’onorario che l’attore percepisce quale membro del consiglio di amministrazione
della __________ __________, di fr. 2’333.30 annui (doc. L, ultima riga), ciò
che porta il reddito mensile determinante a fr. 3’745.–. Non vi è invece motivo
per computare all’attore un reddito ipotetico superiore, dal momento che
l’attività attuale è iniziata nel 1991, prima della separazione di fatto dei
coniugi e che la convenuta non risulta essersi opposta alla modifica
professionale del marito.
Il reddito mensile
netto dell’appellata, __________ __________ __________ alla __________ di
__________. __________, non è contestato e ammonta in media a fr. 1’470.– (doc.
12, 16 e 18). Nel suo gravame l’attore adduce che la convenuta potrebbe coprire
le proprie necessità con i proventi della sostanza e con l’ampliamento
dell’attività lucrativa. L’appellante non indica però concretamente quali
sarebbero i proventi della sostanza ignorati dal Pretore nel suo calcolo, non
spende una parola per confutare la conclusione del primo giudice sulla capacità
lucrativa della convenuta e nemmeno spiega quale sarebbe il reddito ragionevolmente
esigibile da quest’ultima, di modo che su questi punti il gravame non è
sufficientemente motivato e sfugge a un esame nel merito (art. 309 cpv. 2 lett.
f CPC).
Il primo giudice ha
laconicamente rinviato ai dati esposti nel memoriale conclusivo della convenuta
per quel che concerne i reciproci fabbisogni delle parti e il calcolo del
contributo alimentare. Le poste e le voci dei rispettivi fabbisogni non sono
contestati dalle parti, salvo per quanto concerne l’alloggio dell’attore, che
secondo la convenuta dovrebbe essere ridotto a fr. 750.– mensili (conclusioni,
pag. 15). In concreto non vi è motivo di ridurre la spesa di alloggio, poiché
il canone di locazione esposto dal marito non appare eccessivo per una persona
sola. Il fabbisogno mensile dell’attore è pertanto di fr. 2’900.10 (minimo base
del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 1’150.–, cassa malati fr.
325.10, onere fiscale fr. 400.–). A tale importo va aggiunto un supplemento del
20% sul minimo del diritto esecutivo (Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 764), di modo che il fabbisogno dell’appellante è di fr. 3’400.–.
Quello della convenuta ammonta a fr. 2’403.35 (minimo base del diritto esecutivo
fr. 1’025.–, alloggio fr. 747.–, cassa malati fr. 286.35, onere fiscale fr.
300.–, spese di trasferta fr. 45.–) e con il supplemento del 20% raggiunge fr.
2’825.– (arrotondati). Essa non è di conseguenza in grado di far fronte alle
proprie necessità con il reddito di fr. 1’470.– e, trovandosi in situazione di
indigenza, ha diritto a una rendita giusta l’art. 152 CC.
Il coniuge obbligato a
versare una rendita giusta l’art. 152 CC non può essere ridotto a vivere egli
medesimo nell’indigenza, cioè con il solo minimo esistenziale del diritto
esecutivo (I CCA, sentenza del 9 maggio 1996 in re B. c. B., consid. 5c; Hausheer/Spycher, in: Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, n. 5.188). Nel caso concreto, di conseguenza, l’appellante deve
versare all’ex moglie una rendita di indigenza di fr. 345.– mensili, pari alla
differenza tra il suo reddito di fr. 3’745.– e il fabbisogno determinante di
fr. 3’400.–. La rendita deve essere versata senza limiti di tempo, tenuto conto
dell’età della beneficiaria (1944), che rende del tutto improbabile un futuro
reinserimento nella vita professionale. L’appello deve quindi essere accolto
solo parzialmente, riducendo a fr. 345.– la rendita dovuta alla convenuta.
- Per quel che
concerne lo scioglimento del regime coniugale, l’appellante rimprovera al
Pretore di aver attribuito alla convenuta la proprietà esclusiva della casa
coniugale, sostenendo che nel caso concreto non vi sarebbe un interesse
preponderante giusta l’art. 205 cpv. 2 CC. A detta dell’attore le argomentazioni
addotte dal Pretore a sostegno dell’interesse preponderante vantato dalla
convenuta, quali l’intenzione di quest’ultima di continuare ad abitare a
__________. __________ e il fatto che la casa venne venduta ai coniugi dal
cognato della moglie, sarebbero secondari di fronte all’impossibilità della
convenuta di far fronte al debito ipotecario e quindi di liberare l’attore dal
debito solidale contratto a suo tempo con l’istituto bancario. L’argomentazione
è priva di pregio. Non si può seriamente contestare, in concreto, l’interesse
preponderante della convenuta a rimanere nella casa di __________. __________,
così da restare vicina alla sorella. L’interesse affettivo è sufficiente (DTF
119 II 199 consid. 3) e l’appellante, in concreto, può far valere in suo favore
solo l’interesse dell’attuale creditrice del mutuo ipotecario ad avere un
debitore con un reddito superiore a quello della convenuta, ciò che non basta a
fronte dell’interesse addotto da quest’ultima.
L’impossibilità del
coniuge che può vantare un interesse preponderante all’attribuzione della
proprietà su un bene di indennizzare l’altro coniuge può invero impedire che il
bene gli sia attribuito in proprietà esclusiva (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1992, ad. art. 205
n. 49). L’appellante non pretende che ciò sia il caso in concreto e si limita
ad addurre che la convenuta non potrebbe liberarlo dal debito ipotecario
contratto solidalmente dai coniugi verso l’istituto bancario. Tale circostanza
non è stata provata e il fatto che l’attuale creditrice non accetti di
svincolare l’appellante in caso di attribuzione dell’immobile alla moglie
(deposizione __________ del 12 settembre 1995, verbali pag. 9) ancora non
significa che quest’ultima non possa liberare l’attore dal debito solidale, facendo
capo ad altri istituti di credito. Del resto la convenuta si è vista
riconoscere, in liquidazione del regime matrimoniale, la proprietà del conto
presso la Banca __________ e del conto corrente postale, e sarà verosimilmente
in grado di versare all’attore il compenso previsto dall'art. 205 cpv. 2 CC.
Come che sia, la sentenza impugnata condiziona l’iscrizione del trapasso di
proprietà nel registro fondiario all’avvenuto pagamento della somma dovuta a
compenso dello scioglimento del regime matrimoniale e allo svincolo dell’attore
dai debiti ipotecari gravanti l’immobile. Ciò consente quindi all’attore,
qualora la convenuta non possa far fronte ai suoi impegni, di far valere i
propri diritti di comproprietà sull’immobile e di chiedere lo scioglimento
della comproprietà giusta l’art. 651 CC. L’appello, sprovvisto di fondamento,
deve dunque essere respinto su questo punto.
II. Sull’appello adesivo
- La convenuta
contesta il calcolo della liquidazione del regime matrimoniale e chiede di
ridurre il compenso dovuto all’attore a fr. 22’685.35, il debito ipotecario
essendo di fr. 183’822.– anziché di fr. 162’900.– come ammesso dal Pretore.
Essa sostiene che il primo giudice, fondandosi sulla dichiarazione bancaria
agli atti (doc. T), avrebbe considerato un debito ipotecario di fr. 162’900.–,
che risulterebbe errato, poiché non comprensivo degli interessi al 5,5%
decorrenti dal 1° luglio 1994 al 30 aprile 1996.
Lo scioglimento del
regime matrimoniale, in caso di divorzio, retroagisce al giorno della presentazione
della domanda (art. 204 cpv. 2 CC), che si determina secondo il diritto
cantonale (Deschenaux/Steinauer,
Le nouveau droit matrimonial, 1987, Berna, §
26 p. 331). Nel Cantone Ticino l’istanza di conciliazione crea litispendenza (art.
421 cpv. 2 CPC) e in concreto lo scioglimento del regime matrimoniale è da
considerare avvenuto il 4 marzo 1993. Per il valore degli acquisti esistenti al
momento dello scioglimento del regime dei beni è determinante invece il momento
della liquidazione (art. 214 CC), ossia in concreto la data della sentenza (DTF
121 III 152 consid. 3a). Al riguardo l’appellante adesiva non ha dimostrato che
il calcolo del debito ipotecario eseguito dal Pretore è errato. Essa si limita
a sostenere che al debito in capitale andrebbero aggiunti gli interessi decorsi
fino alla data della sentenza. A torto. Il contributo alimentare dovuto
dall’attore alla convenuta in pendenza di causa è stato calcolato inserendo nel
fabbisogno della moglie gli interessi ipotecari (verbale di discussione del 13
ottobre 1994, pag. 1 e 2), che sono sempre stati pagati regolarmente
(deposizione 12 settembre 1995 Tagli, verbali pag. 9). Nulla lascia supporre,
quindi, che il debito in capitale sia aumentato rispetto a quanto attestato
dalla creditrice il 27 ottobre 1994 (doc. T). L’appello adesivo, infondato,
deve qu7indi essere respinto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali dell’appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art.
148 cpv. 2 CPC). Tenuto conto del fatto che l’appellante ottiene una
consistente riduzione del contributo alimentare a suo carico, ma perde
sull’attribuzione dell’immobile in comproprietà, si giustifica di porre a suo
carico 2/3 degli oneri processuali, con obbligo di rifondere all’appellata
un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello. L’esito dell’appello impone
una modifica del dispositivo pretorile sui costi, che devono essere caricati
alle parti in ragione di metà ciascuno, tenuto conto della soccombenza
preponderante della convenuta sul contributo alimentare e della sua vittoria
per quel che concerne l’attribuzione dell’immobile. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, infine, sono a carico della convenuta, integralmente soccombente
(art. 148 cpv. 1 CPC) e che rifonderà all’attore un’adeguata indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
- __________ __________ è condannato a
versare a __________ __________ nata __________, a titolo di contributo
alimentare fondato sull’art. 152 CC, una rendita mensile anticipata di fr.
345.–.
L’ammontare della rendita è
riferito all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di maggio 1996 e
sarà adeguato ogni anno, dal 1° gennaio, in base all’indice del mese di
novembre precedente.
- La tassa di giustizia di fr. 1’500.–
e le spese di fr. 1’050.– sono posti a carico dell’attore per metà e a carico
della convenuta per l’altra metà. L’attore verserà alla convenuta la somma di
fr. 3’000.– per ripetibili ridotte.
Per
il resto la sentenza rimane invariata.
II. Gli oneri processuali
dell’appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 60.–
fr.
810.–
da anticipare
dall’appellante, sono posti per 2/3 a suo carico e per 1/3 a carico di
__________ __________. __________ __________ rifonderà a __________ __________
fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte d’appello.
III. L’appello adesivo è
respinto.
IV. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono posti a carico di
__________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 400.– per
ripetibili di appello.
V. Intimazione a:
–
avv. __________ __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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