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Numero d'incarto:
11.1996.10
Data decisione, Autorità:
31.01.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00010
Lugano,
31 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (rivendicazione di proprietà) della Pretura del
Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 6 ottobre 1992 da
__________ -__________,
(patrocinata
dall’avv. prof. __________ __________, __________)
contro
__________, __________;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
10 gennaio 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa
il 12 dicembre 1995 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che con sentenza del 12 dicembre 1995 il Pretore del
Distretto di Vallemaggia ha accolto una petizione con cui __________ __________
-__________, rivendicando la proprietà della particella n. ____RFD di
__________ (art. 641 cpv. 2 CC), chiedeva che __________ __________ fosse condannato a sgomberare e a consegnarle
l’immobile sotto comminatoria dell’esecuzione effettiva e dell’art. 292 CP;
che contro tale sentenza __________ __________ ha
introdotto un appello del 10 gennaio 1996 per ottenere che, conferito al
gravame effetto sospensivo, la petizione di __________ __________ -__________
sia respinta e il giudizio pretorile riformato di conseguenza;
che il 19 gennaio 1996 la presidente della I Camera
civile ha dichiarato senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo, il
ricorso avendo tale attributo già per legge;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
e
considerando
in
diritto:
che il Pretore ha accolto l’azione per non avere, il
convenuto, dimostrato l’incapacità di discernimento del padre, __________
__________, al momento in cui questi aveva donato all’attrice, sua nipote
(allora dodicenne), la proprietà del fondo litigioso (rogito __________ 1982,
n. __________, del notaio __________ __________, __________);
che nell’appello il convenuto censura un apprezzamento
erroneo delle prove, sostenendo che il Pretore avrebbe sottovalutato le reticenze
dell’attrice durante l’interrogatorio formale del 7 luglio 1994, come pure un
certificato medico agli atti (doc. 1c), due lettere (doc. 1d e 1e), la
circostanza che il defunto padre aveva promosso il 24 aprile 1984 una causa per
far accertare la nullità della donazione e la firma insicura del padre medesimo
sul relativo contratto (doc. A), onde un giudizio pretorile viziato – secondo
l’appellante – di “arbitrio allo stato puro” (appello, pag. 7);
che nel corso dell’interrogatorio formale l’attrice ha
dichiarato di ricordare il nonno come una persona con leggere difficoltà di
parola, a suo avviso senza problemi di udito, e di non rammentare a distan-za
di dodici anni altri particolari sulla salute di costui (risposta 1.3: verbale
del 7 luglio 1994, pag. 1 in fondo), ciò che – contrariamente all’opinione
dell’appellante – non comprova in alcun modo la scemata responsabilità della
persona;
che il certificato medico del 3 agosto 1982 attesta
bensì sordità, tur-be della fonazione, “manifestazione iniziale di tipo artereosclerotico
cerebrale” e grandi difficoltà di comunicazione, ma – come ha rilevato il primo
giudice – tale certificato è posteriore di oltre quattro mesi alla firma del
contratto e costituisce tutt’al più un indizio, non una prova sufficiente a
dimostrare l’incapacità di discernimento del donatore il 27 marzo 1982;
che la lettera del 6 agosto 1982 con cui l’avv.
__________ __________ definiva __________ __________ “non più completamente in
grado di valutare la portata dei suoi atti” (doc. 1d), oltre a essere
l’espressione soggettiva di un legale di parte, è coeva al certificato medico;
che ciò vale anche per la risposta del 7 agosto 1982
in cui __________ __________ (fratello del convenuto) ammetteva una quasi
totale mancanza di parola del padre (doc. 1e), soggiungendo tuttavia che costui
è “sempre stato in grado di far intendere i suoi voleri”;
che l’azione giudiziaria con la quale __________
__________ intendeva far dichiarare inefficace la donazione del fondo alla
nipote è stata ritirata dagli eredi (doc. G) perché verosimilmente destinata
all’insuccesso (deposizione __________ __________ del 4 ottobre 1993: verbali,
pag. 2 in fondo);
che la firma relativamente incerta del donatore sul
noto contratto del 27 marzo 1982 può destare sospetti, nondimeno a parere del
notaio __________ l’interessato “sapeva esattamente cosa stava facendo allorché
firmò l’atto di donazione” (foglio successivo al doc. 1o);
che, anche apprezzati nel loro insieme e non
isolatamente, gli indizi predetti alimentano se mai dubbi e perplessità, ma non
bastano a dimostrare che __________ __________ non capiva la portata dei suoi
atti all’epoca della liberalità, né le altre risultanze istruttorie suffragano
estremi del genere;
che il rammarico espresso dal Pretore per le
conseguenze del giudizio e per l’impossibilità di “riportare le relazioni tra
le parti sul binario della comprensione reciproca” nulla muta al corretto esito
della sentenza;
che per quanto attiene agli oneri processuali del
sindacato odierno, essi vanno a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che l’ammontare della tassa di giustizia è ridotto in
ogni modo, per rapporto all’art. 24 lett. a LTG, la sentenza potendo essere
emanata con la procedura dell’art. 313bis CPC;
che non è il caso per converso di attribuire
ripetibili all’attrice, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;
pronuncia:
-
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
-
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– __________ __________, __________;
– avv. prof. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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